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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2007 90.2004.4

16 luglio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,342 parole·~22 min·6

Riassunto

Perimetro di rispetto della Chiesa parrocchiale: bene immobile culturale d'interesse cantonale

Testo integrale

Incarto n. 90.2004.4  

Lugano 16 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Stefano Furger, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2004 di

RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 tutti patr. da: PR 1  

contro  

la risoluzione 16 dicembre 2003 (n. 5603), con cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti di piano regolatore del comune di __________;

viste le risposte:

-    26 febbraio 2004 del municipio di __________;

-    3 maggio 2004 della divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del dipartimento del territorio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 2, RI 3 e RI 4, componenti della comunione ereditaria fu __________ __________, sono proprietari del mapp. 375 nel comune di __________ (frattanto aggregato al comune di __________), su cui RI 1 è titolare di un diritto d'usufrutto. Questo fondo presenta una superficie rettangolare di 2'352 mq, sulla quale insiste un'abitazione, articolata in blocchi di 3-4 piani, un magazzino e un'autorimessa, contornati da un parco e da un'area sistemata a vigneto. Il terreno confina sul lato a valle con via __________, strada cantonale che porta alla vetta del Monte __________, e sul lato est con via __________, viottolo pedonale che conduce al soprastante complesso della Chiesa parrocchiale di San __________.

                                  B.   Nella seduta del 24 giugno 2002 il consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti di piano regolatore, fra cui, per quanto qui interessa, quella con cui è stato istituito un perimetro di rispetto, retto dall'art. 22 NAPR, a salvaguardia del complesso della Chiesa parrocchiale di San __________, bene culturale d'interesse cantonale, entro il quale è stato incluso, con altre superfici, anche il mapp. 375.

                                  C.   Con ricorso congiunto 27 settembre 2002, i proprietari e l'usufruttuaria citati in epigrafe sono insorti contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo in sostanza l'estromissione del mapp. 375 dal perimetro di rispetto del summenzionato bene culturale d'interesse cantonale.

                                  D.   Con risoluzione 16 dicembre 2003 (n. 5603), il Consiglio di Stato ha approvato la variante in parola e ha contestualmente respinto il ricorso dei signori __________. Il Governo ha difatti ritenuto necessaria l'inclusione del fondo dei ricorrenti nel perimetro di rispetto, in quanto esso era parte integrante del comparto a stretto contatto con il complesso protetto della Chiesa parrocchiale di San __________, definito chiaramente nei suoi contorni dal tracciato della strada cantonale e dal margine dell'area forestale. Siccome la cifra 2 dell'art. 22 NAPR disponeva che all'interno del perimetro di rispetto valevano le disposizioni normative di zona, le potenzialità edificatorie del mapp. 375, incluso in zona residenziale R2, rimanevano comunque inalterate. In pratica, il vincolo esplicava soltanto un effetto sul margine di progettazione: l'Autorità cantonale competente avrebbe potuto unicamente richiedere, se del caso, modifiche progettuali che garantivano il rispetto e la salvaguardia del monumento oggetto di protezione (cfr. risoluzione impugnata pag. 14).

                                  E.   Avverso la menzionata risoluzione governativa, i ricorrenti citati in ingresso insorgono con un unico atto 30 gennaio 2004 innanzi a questo tribunale, postulandone l'annullamento e chiedendo l'esclusione del mapp. 375 dal perimetro di rispetto del bene culturale. A sostegno della loro impugnativa essi lamentano la violazione del diritto di essere sentiti sia nell'ambito della procedura d'adozione della contestata variante, sia in riferimento a quella ricorsuale, per il fatto che il Consiglio di Stato non avrebbe dato seguito alla loro richiesta d'indire un esperimento di conciliazione. In seguito, gli insorgenti si dolgono della violazione della garanzia della proprietà, in particolare del principio della proporzionalità, in quanto il vincolo andrebbe a colpire un fondo che, già disciplinato da un ordinamento di base restrittivo dal profilo dell'edificabilità, non sarebbe determinante di per sé stesso per compromettere l'oggetto culturale protetto. D'altra parte, l'ordinamento che regge l'area di rispetto del bene culturale non determinerebbe l'oggetto e la misura della protezione in modo sufficientemente chiaro, tale da costituire una valida restrizione alla proprietà. Infine, essi ritengono violata l'autonomia comunale, giacché Governo non avrebbe considerato la volontà del municipio che, attraverso le osservazioni al ricorso di prima istanza, aveva espressamente chiesto di rinunciare all'inserimento del mapp. 375 nel perimetro di rispetto, in quanto le altre aree circostanti il bene culturale erano ritenute sufficienti a proteggerlo da eventuali edificazioni.

                                  F.   La divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità postula il rigetto dell'impugnativa, mentre il municipio ne postula l'accoglimento.

                                  G.   In data 3 maggio 2005 si è tenuta una prima udienza e un sopralluogo in contraddittorio, durante il quale sono state scattate alcune fotografie, poi acquisite agli atti. Dopo ampia discussione, il tribunale ha sospeso il procedimento, fissando un termine ai ricorrenti entro cui decidere il mantenimento o il ritiro dell'impugnativa. Dopo alcune richieste di proroga del citato termine, con scritto 11 novembre 2006, gli insorgenti hanno comunicato il mantenimento del ricorso.

                                  H.   In data 7 marzo 2007 si è tenuta una nuova udienza e un sopralluogo in contraddittorio, durante il quale è stata eseguita un'ulteriore serie di scatti fotografici, acquisita anch'essa agli atti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive allegazioni e domande.

                                    I.   In data 3 aprile 2007 il tribunale ha acquisito agli atti alcuni estratti degli atti pianificatori costituenti il piano regolatore del comune di __________, fissando ai ricorrenti un termine, scaduto poi infruttuoso, per formulare eventuali osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT), il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

2.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

                                         Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

                                   3.   In merito alla pretesa violazione del diritto di essere sentiti, i ricorrenti si dolgono, in primo luogo, del fatto di non essere stati adeguatamente coinvolti nell'ambito della procedura d'informazione alla popolazione, sancita dall'art. 32 LALPT. La censura è più che pretestuosa. Essi stessi menzionano, nell'allegato ricorsuale, che una procedura d'informazione ha avuto luogo e, come dispone l'art. 32 cpv. 3 LALPT, è stata loro conferita di conseguenza la facoltà di prendere posizione sui progetti pianificatori. Tant'è che, in data 12 aprile 2002, gli insorgenti hanno formulato compiute osservazioni sulla variante in allestimento, riferite, oltre che ad altri fondi, anche al mapp. 375. A tali osservazioni il municipio di __________, seppur senza esserne tenuto, ha dato riscontro con lettera 26 aprile 2002, in cui comunicava in sostanza di non ritenere di modificare le proposte pianificatorie pubblicate. Tutto ciò, peraltro, trova oggettivo riscontro nei documenti che i ricorrenti hanno allegato al ricorso di prima istanza (doc. in atti). In secondo luogo, gli insorgenti rimproverano al Consiglio di Stato di non aver dato seguito alla domanda di esperire un sopralluogo in contraddittorio, rispettivamente di dare luogo ad un esperimento di conciliazione. La censura è infondata. Il Governo ha motivato il diniego di assumere tale mezzo di prova asserendo che i funzionari delegati all'approvazione del piano regolatore ed all'evasione dei ricorsi avevano una sufficiente conoscenza dei luoghi. Tale giustificazione, pertinente, merita tutela. Ad ogni buon conto, il tribunale ha indetto ben due udienze, che tenevano anche luogo come mezzo di conciliazione, ed ha esperito i relativi sopralluoghi; poiché l'esame delle contestazioni in relazione alle quali i ricorrenti hanno domandato questo mezzo di prova è circoscritto alla violazione del diritto - segnatamente alla sussistenza di un interesse pubblico ed alla proporzionalità del controverso provvedimento - e può essere, di conseguenza, effettuato dal tribunale con pieno potere cognitivo, un'eventuale lesione del diritto di essere sentito posta in essere dall'autorità inferiore ha potuto essere sanata in questa sede.

                                   4.   I ricorrenti contestano l'istituzione del perimetro di rispetto per la salvaguardia del complesso parrocchiale di San __________, nella misura in cui comprende il mapp. 375. Ritengono questo vincolo principalmente lesivo del principio della proporzionalità, giacché inutile. Il fondo all'esame sarebbe più discosto rispetto alle aree che cingono direttamente il bene culturale: a loro giudizio, queste ultime sarebbero quindi più che sufficienti per garantirne la salvaguardia da eventuali edificazioni. Comunque sia, il loro fondo non poterebbe esercitare effetti negativi sul complesso ecclesiastico protetto, ritenuto che esso è incluso in zona residenziale R2, già restrittiva, di per sé stessa, dal profilo delle potenzialità edificatorie. In quest'ottica, il contestato vincolo penalizzerebbe ulteriormente i proprietari.

                                   5.   5.1. La protezione della natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 78 Cost., che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di rispettare nell'esecuzione dei propri compiti le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un interesse generale e preponderante. Il paesaggio è parimenti protetto dalla LPT. L’art. 3 cpv. 2 LPT stabilisce che il paesaggio dev’essere rispettato e che in particolare (lett. b) occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti, nonché (lett. d) conservare i siti naturali. I piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone protette comprendono (art. 17 cpv. 1 LPT): i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive (lett. a); i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale (lett. b); i siti caratteristici, i luoghi storici, i monumenti naturali e culturali (lett. c); i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione (lett. d). Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte (art. 17 cpv. 2 LPT).

                                         5.2. A livello cantonale, oltre al DLBN (decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940) e all'istituto del piano del paesaggio (art. 28 cpv. 1 LALPT), la LALPT prevede espressamente, all'art. 28 cpv. 2 lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e della vista panoramica. Inoltre, secondo l'art. 29 LALPT il piano regolatore può prevedere l'obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli edifici (cpv. 1 lett. g).

                                         5.3. Nel nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che ha abrogato la legge per la protezione dei monumenti storici e artistici del 15 aprile 1946 (LMS). Questa nuova legge, fondata su una nozione di cultura più aperta e dinamica rispetto a quella tradizionale, fa riferimento non più ai soli valori alti della civiltà, ma anche all'insieme di tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo e permette, di conseguenza, di tener conto di tutte quelle presenze che possono anche apparire minori, se misurate con i canoni classici, ma che non per questo sono prive di importanza, talvolta anche notevole, sotto angolazioni culturali diverse. Di pari passo la coscienza civico-culturale della gente stessa è cresciuta; in un mondo in veloce trasformazione, questa sente maggiormente il bisogno di conservare e tramandare certe testimonianze capaci di fornire dei punti di riferimento forti alle esigenze d'identifica-zione e coesione sociale e culturale. Ben si comprende quindi la sostituzione, nella nuova legge, del termine di "monumento storico" con quello di "bene culturale", inteso appunto quale prodotto dell'attività culturale in senso lato (cfr. messaggio cit., cifra 4.1, RVGC cit., pag. 1020 seg.).

                                         5.3.1. La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili, sia quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L'art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: può quindi venir definito bene culturale, che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche, ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere trasferiti senza alternarne la sostanza. Fra questi ad esempio dipinti, documenti d'ogni genere, libri, reperti, oggetti di culto o d'arredo, utensili. Non solo oggetti singoli possono essere oggetto di tutela; anche una pluralità di beni, che riveste interesse nel suo insieme (come una collezione, un fondo archivistico o librario, un nucleo) può essere protetta nella sua globalità (cfr. messaggio cit., Commento agli art. 2-4 del progetto, RVGC cit., pag. 1026 seg.). Dalla nozione di bene culturale è per contro a priori escluso tutto quanto non risulti dal lavoro dell'uomo. Sono quindi esclusi dal campo d'applicazione della legge le componenti naturali del territorio, cioè quei beni che vengono genericamente definiti come beni naturalistici ed ambientali, in quanto non prodotti dall'uomo. È il territorio costruito (nuclei, giardini, vie storiche) che può essere protetto in applicazione di questa legge, anche per la sua importanza paesaggistica. Il paesaggio non costruito può essere assoggettato a limitazioni, nella misura in cui sia incluso nel perimetro di rispetto di un bene culturale protetto secondo l'art. 22 cpv. 2 LBC (cfr. messaggio cit., cifra 4.2, lett. b), RVGC cit., pag. 1023).

                                         5.3.2. Secondo l'art. 3 LBC, sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. La legge distingue tra gli immobili quelli d'interesse cantonale da quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. Per i beni mobili la differenziazione è tra quelli appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute di cui all'art. 4, protetti per legge (art. 21 cpv. 1 LBC) e quelli protetti per decisione cantonale, sia che appartengano a privati, sia che appartengano ad enti pubblici (art. 19 e 21 cpv. 2 LBC). La ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie di beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).

                                         5.3.3. L'art. 19 LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o frammento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni a venire (cfr. messaggio cit., Commento all'art. 19 del progetto, RVGC cit., pag. 1032).

                                         La legge affida alla Commissione dei beni culturali (CBC; art. 45 LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene (messaggio cit., cifra 6, Commento all'art. 45 del progetto, RVGC cit., pag. 1045). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d'un canto, salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo, dall'altro, consentire l'esercizio della proprietà sul medesimo bene (Cattaneo Beretta, op. cit., n. 4.3.2., pag. 152). Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC, l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).

                                         5.3.4. Secondo l'art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). La citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale (cfr. anche (Wiederkehr Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l'importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco quanto dalla sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme, non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art. 12 della cessata LMS). Tale perimetro di rispetto verrà delimitato, per gli immobili, nel piano delle zone. Cade quindi anche il vecchio concetto di "adiacenza" al bene protetto, che è stato sovente fonte di problemi nei casi di applicazione concreta (cfr. messaggio cit., Commento agli art. da 22 a 29 del progetto, RVGC cit., pag. 1037).

                                   6.   6.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.). La legalità, l'interesse pubblico e la proporzionalità costituiscono d'altra parte dei principi giuridici fondamentali che servono alla delimitazione del potere statuale nello Stato di diritto (art. 5 cpv. 1 e 2 Cost.) e che devono pertanto sempre essere rispettati nell'attività dello Stato. Per quanto riguarda il controverso perimetro di rispetto, non viene rettamente messa in discussione l'esistenza di una base legale, comunque data (cfr. in particolare art. 2, 3, 20 cpv. 3, 22 cpv. 2 LBC; consid. 5.3 che precede).

                                         6.2. In merito all'interesse pubblico a sostegno del perimetro di rispetto, nemmeno specificatamente negato dai ricorrenti, va preliminarmente ritenuto che con la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha istituito la protezione, quale bene culturale d'interesse cantonale, non soltanto sull'edificio di culto, bensì l'ha estesa a quasi tutto il complesso della Chiesa parrocchiale di San __________, comprensivo dunque dell'ossario, dell'antico cimitero, del sagrato, della croce processionale e della scalinata. In quell'ambito, il Governo ha altresì approvato, quale bene culturale d'interesse comunale, la canonica adiacente alla Chiesa parrocchiale, la sottostante edicola votiva decorata con un mosaico di Guido Gonzato e, più a ovest, il portico neoclassico del nuovo cimitero. Attraverso il sopralluogo si è potuto constatare come il complesso che fa capo alla Chiesa parrocchiale di San __________, edificio barocco del XVII secolo a navata unica con volta a botte a due campate, caratterizzato da una facciata preceduta da un portico a cinque archi, sostenuto da colonne, sorge su un promontorio in posizione dominante rispetto al nucleo del paese. Lambito a monte dall'area boschiva, esso risulta circondato da un territorio che degrada a valle, a balze, sistemato con filari di vigneto che, estendendosi fino a comprendere anche una parte della proprietà dei ricorrenti, al cui lato insiste la villa e il parco (cfr. documentazione fotografica, in atti), creano un'armoniosa cornice al complesso insediativo protetto. Il mapp. 375 risulta quindi dal profilo pianificatorio parte integrante del comparto a stretto contatto del bene protetto, il quale è chiaramente definito nei suoi contorni, costituiti a est, come detto, dal margine del bosco e a valle, verso ovest, dalla strada cantonale. Nonostante la presenza del nuovo cimitero, comunque funzionale e consono con l'impianto religioso tutelato, e la sottostante edificazione degli insorgenti di epoca più recente, il santuario ha mantenuto il proprio carattere d’insediamento isolato inserito in spazi aperti: caratteristica peculiare di questi edifici, a cui erano appositamente riservate congrue aree periferiche rispetto all’abitato, volte a marcare la sacralità del luogo. Per tale motivo, va senz’altro riconosciuto un interesse pubblico alla conservazione delle peculiarità dello spazio circostante al complesso della Chiesa parrocchiale di __________, rimasto ancora sufficientemente integro nella sostanza e proprio per questo dall'apprezzabile valore paesaggistico, attraverso l'istituzione di un perimetro di rispetto. La decisione non viola inoltre il diritto del comune alla sua autonomia, garantita dall'art. 16 cpv. 2 Cost. cant., dal momento che in tema d'immobili d'interesse cantonale, rispettivamente per la delimitazione del perimetro di rispetto da questi beni protetti, al comune non è lasciata alcuna competenza decisionale giusta gli art. 20 cpv. 3 e 22 cpv. 2 LBC.

                                         6.3. Verificata la presenza di un interesse pubblico, occorre ora esaminare se la misura contestata risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non sacrifica sproporzionatamente gli interessi privati contrapposti. Se così fosse, violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). Per quanto concerne la necessità e l’idoneità del provvedimento è presto detto. Occorre salvaguardare il più possibile le caratteristiche spaziali e formali degli spazi circostanti, che concorre a costituire l’essenza stessa del bene culturale oggetto di protezione: giustificato quindi la conferma del mapp. 375 in zona residenziale R2 solo se completata, proprio perché di zona edificabile si tratta, dalla necessaria inclusione nel perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC). Per quanto concerne la proporzionalità in senso stretto, va precisato che l'imposizione dell'avversato vincolo non ha come conseguenza l'inedificabilità del fondo degli insorgenti, tutt'altro: l'art. 22 (I) cifra 2 NAPR dispone difatti che all'interno del perimetro di rispetto valgono le disposizioni normative di zona, ossia, per il fondo in parola, le norme della zona residenziale R2, in cui esso è inserito. Soltanto se gli interventi sono suscettibili di compromettere l'integrità del contesto che include i beni tutelati, l'Ufficio cantonale dei beni culturali potrà richiedere, è bene sottolineare, esclusivamente modifiche progettuali. In sostanza, il contestato vincolo, per quanto riguarda specificatamente il fondo dei ricorrenti, ha come finalità di garantire una buona qualità architettonica delle costruzioni e una confacente strutturazione degli spazi liberi, in funzione del contesto in cui detto terreno è incluso, senza per questo pregiudicare a priori le potenzialità edificatorie del fondo all'esame. L'utilizzazione del mapp. 375 non viene quindi irragionevolmente compromessa (cfr. RDAT I-2001 n. 49, con rinvii).

                                         6.4. In conclusione, il perimetro di rispetto del complesso della Chiesa parrocchiale di San __________ è sorretto da un sufficiente interesse pubblico e non viola il principio della proporzionalità. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                   7.   La tassa di giudizio e le spese devono essere poste a carico dei ricorrenti in solido. Il comune, che aveva pure postulato l'accoglimento del ricorso, può essere esonerato dal pagamento delle spese processuali, non essendo comparso in causa per difendere interessi economici propri, bensì in veste di ente pianificante (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

                                        4.   Intimazione a:

            ;   al,.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                                                                Il segretario

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