Incarto n. 90.2002.139
Lugano 13 agosto 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Flavia Verzasconi (giudice supplente)
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 settembre 2002 di
patr. da:
contro
la risoluzione n. 34__________ del 9 luglio 20__________ con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del PI 1;
viste le risposte:
- 19 novembre 2002 del RA 2;
- 13 gennaio 2003 della divisione della pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietaria della particella n. 1 RFD di PI 1, di mq 1207, che si affaccia sulla piazza S__________ e sulla quale si trova in posizione leggermente arretrata, una villa e un edificio accessorio, attorniati da un vasto giardino. Sul lato della particella che volge verso la piazza, il fondo è delimitato ai lati del portone d’accesso da un muro sormontato da una ringhiera in ferro dietro il quale vi è una fila di alberi che formano un viale. Questo fondo è inserito secondo il piano regolatore nella versione del 1988, nella zona edificabile RC3.
B. Nella seduta del 15 febbraio 2000, il consiglio comunale di PI 1 ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In questa sede, il legislativo comunale ha inserito il fondo di RI 1 nella zona Cn, fissando una porzione di terreno, verso la piazza S__________, di spazio libero di valore ambientale, all’interno della quale non sono possibili nuove costruzioni. Ha nel contempo adottato l’art. 24 NAPR che prevede in merito ai beni culturali quanto segue:
1. Sono indicati quali beni culturali da salvaguardare:
a) i monumenti storici ed artistici iscritti nell’elenco cantonale, riportati sul Piano con un quadratino rosso e la seguente numerazione:
1 Chiesa parrocchiale di S__________
2 Colonna con statua di S__________
3 Porticato, camino di pietra e cornice in stucco nella casa V__________
4 Portale mistilineo e pilastri del cancello di casa C__________
5 Portale, androne con fregio di stucco a cornucopie e conchiglie di casa C__________
6 Affresco in cornice di stucco in casa S__________
7 Serraglia di volta in marmo rosa, murata all’esterno, sopra il portone di casa C__________
b) i monumenti storici ed artistici non iscritti, ma protetti dal Comune, indicati con un cerchio rosso e così numerati:
8 Villa Z__________
9 Chiesa di S. G__________ e via Crucis
10 Cappella della V__________ (località L__________)
11 Fontana coperta
12 Archi di sostegno
13 Lavatoio
14 Pinacoteca
15 Mulino e segheria
2. Sono vietati tutti gli interventi che potrebbero danneggiare l’integrità degli oggetti segnalati, o pregiudicare il contesto ambientale nel quale sono inseriti.
3. Per i beni descritti si richiamano le disposizioni della legislazione cantonale sulla protezione dei monumenti storici ed artistici.
Per quelli di interesse locale il Municipio può prescrivere le misure necessarie alla loro adeguata protezione.
C. Con risoluzione n. 34__________ del 9 luglio 20__________ il Consiglio di Stato ha modificato d’ufficio il piano regolatore su questo punto, specificando gli elementi architettonici da proteggere su un piano cantonale e chiedendo al comune di tenere in debita considerazione altri elementi da preservare su un piano locale. Nel contempo, il Governo ha istituito un perimetro di rispetto della chiesa parrocchiale e della piazza di S__________, al fine di permettere un controllo degli interventi architettonici e di arredo urbano sulle parcelle adiacenti alla piazza. Ha quindi invitato il municipio ad inserire nelle norme di attuazione del piano regolatore un nuovo articolo del seguente tenore:
“A tutela dei seguenti beni culturali d’interesse cantonale è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell’art. 22 cpv. 2 della legge sulla protezione dei beni culturali:
- Chiesa parrocchiale di S__________
- Piazza di S__________
Entro questo perimetro non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nel perimetro di rispetto dovrà essere sottoposta, per approvazione, alla Commissione dei beni culturali che potrà proporre modifiche in funzione della valorizzazione e conservazione della chiesa parrocchiale e della piazza di S__________ nel rispetto delle norme di PR.”
C. Con ricorso del 24 settembre 2002 RI 1 è insorta innanzi a questo tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone, in via principale, l’annullamento per quanto riguarda la sua proprietà; in via subordinata chiede l’istituzione di un perimetro di rispetto della massima estensione prevista nel piano regolatore e dalle relative norme di attuazione così come proposto dal comune. Contesta l’esistenza di un sufficiente interesse pubblico alla base della modifica d’ufficio operata dal Consiglio di Stato, a mente sua non dimostrato in concreto, e considera la restrizione impostale non necessaria e sproporzionatamente invasiva nella sua proprietà ed equivalente ad un divieto di costruzione.
La divisione della pianificazione territoriale ha postulato la reiePI 1, che parallelamente alla ricorrente ha pure contestato dinanzi a questo tribunale la decisione del Consiglio di Stato su questo e su altri aspetti - il gravame del comune verrà evaso con separata decisione - ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Il 12 maggio 2004 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio, dove le parti hanno chiesto la sospensione della causa fino al 30 settembre 2004 al fine di precisare la norma che istituisce il perimetro di rispetto e di ridefinire il perimetro di protezione della Piazza e della chiesa di S__________. Il 2 febbraio 2005 la ricorrente ha comunicato il fallimento delle trattative tra le parti, riconfermandosi così nelle allegazioni e considerazioni espresse nel suo ricorso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, in cui è stato integrato il Tribunale della pianificazione del territorio con effetto al 14 luglio 2006 (BU 2006, pag. 215 segg.), è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il ricorso, presentato entro il termine indicato nell’avviso di pubblicazione sul foglio ufficiale, è tempestivo, quantunque ci si potrebbe chiedere se la ricorrente, alla quale la decisione impugnata è stata notificata personalmente in quanto proprietaria di un fondo toccato dalla modifica d’ufficio decretata dal Consiglio di Stato, non avrebbe dovuto impugnare la stessa entro il termine di 30 giorni dalla notificazione (che in concreto sarebbe venuto a scadenza il 12 settembre 20__________).
Occorre a questo proposito considerare che il dispositivo della decisione impugnata non è affatto chiaro: infatti, al n. 6 dispone la facoltà di ricorso entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, includendo tra le persone legittimate anche i proprietari - non ricorrenti in prima istanza - toccati dalla decisione (come la ricorrente), mentre il dispositivo n. 7, che impone al municipio di procedere ai necessari aggiornamenti, decreta pure l’obbligo di pubblicare per 30 giorni le modifiche tra l’altro riguardanti anche l’istituzione di un perimetro di rispetto della piazza S__________ (modifica n. 5.21). In queste circostanze, vista anche la specifica denominazione della modifica oggetto del presente ricorso nel dispositivo n. 7, ben poteva quindi la ricorrente ritenere che il termine ricorsuale per contestare l’istituzione del vincolo sulla sua proprietà fosse quello indicato nell’avviso di pubblicazione, ossia il 24 settembre 20__________.
Il ricorso è pertanto tempestivo ed essendo adempiute anche le altre condizioni formali lo stesso può essere esaminato nel merito.
2.In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
3. La ricorrente contesta l’esistenza di un interesse pubblico sufficiente, da un lato alla protezione della piazza di S__________ e della chiesa parrocchiale e, da un altro lato, nell’istituzione di un perimetro di rispetto che comprende anche la sua proprietà. Considera inoltre non proporzionale allo scopo che si prefigge l’estensione di tale perimetro, troppo ampio, mentre sufficiente sarebbe stata una sua definizione in corrispondenza del limite dello spazio libero di valore ambientale istituito dal comune. La misura proposta significherebbe praticamente, sempre a mente della ricorrente, ad un divieto di costruzione all’interno del perimetro.
4. 4.1. Una restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost. ; DTF 129 I 337 consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2).
Rettamente nella fattispecie l’esistenza di una base legale non è messa in discussione.
4.2. In linea generale si ritiene pubblico l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. L'interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del territorio è segnatamente dato quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività. Tale interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in gioco (RDAT I-2000 n. 24 consid. 4.1 con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 98-102; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 558-594). Il principio della proporzionalità esige invece che le restrizioni della proprietà siano idonee a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato, che tra i diversi provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che lede in misura minore gli interessi del proprietario, infine che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse pubblico perseguito e i mezzi utilizzati; RDAT II-2000 n. 75 consid. 5b con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., n. 103-106; Scolari, op. cit., n. 595-610).
5. 5.1. La protezione della natura e del paesaggio (Natur- und Heimatschutz, protection de la nature ed du patrimoine) compete ai cantoni (art. 78 cpv. 1 Cost.). Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quando l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri (art. 78 cpv. 2 Cost.; inoltre art. 3 cpv. 1 Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1. luglio 1966, LPN). Giusta l’art. 3 cpv. 1 LPN, la Confederazione, i suoi stabilimenti e le aziende federali come pure i Cantoni sono tenuti, nell’adempimento dei compiti della Confederazione, a provvedere affinché le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali siano rispettati e, ove predomini in essi l’interesse generale, siano conservati intatti. Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti di importanza nazionale (art. 5 cpv. 1 1a frase LPN). L’iscrizione d’un oggetto d’importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente di essere conservato intatto, ma - in ogni caso - di essere salvaguardato per quanto possibile, quantomeno dei compiti della Confederazione (cfr. art. 6 LPN; Rausch/ Marti/ Griffel, Umweltrecht, Zurigo 2004, n. 561 - 564).
L’iscrizione di un oggetto d’importanza nazionale in un inventario federale ha, tuttavia, una rilevanza certa anche per i Cantoni nell’adempimento di compiti propri. Agli inventari ai sensi dell’art. 5 LPN dev’essere infatti attribuito, quantomeno sotto l’aspetto sostanziale, il valore delle concezioni ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LPT. Questo significa che i Cantoni debbono tenerne conto nelle loro pianificazioni direttrici (art. 6 cpv. 4 LPT) e proteggere i relativi oggetti in maniera adeguata mediante la pianificazione dell’utilizzazione (art. 17 LPT; Rausch/ Marti/ Griffel, op. cit., n. 565, con rinvii). È quanto si avvera, nel nostro Cantone e per quanto qui possa interessare, per i comuni contemplati dall’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS, secondo la denominazione in lingua tedesca, che si è imposta anche negli altri idiomi), allestito a norma dell’art. 5 LPN e della relativa ordinanza del 9 settembre 1989 (OISOS). La scheda 8.4 del piano direttore impone loro di promuovere la protezione degli insediamenti di importanza nazionale, mediante l’affinamento delle misure pianificatorie di protezione. La menzionata scheda obbliga quindi i comuni interessati dall’inventario ISOS a verificare se le norme e le misure pianificatorie di cui dispongono sono adeguate per la tutela e la valorizzazione dei loro insediamenti ed a modificarle opportunamente. Inoltre, l’art. 1 cpv. 2 lett. a e l’art. 3 cpv. 2 LPT stabiliscono che Confederazione, Cantoni e Comuni, in qualità di autorità preposte alla pianificazione, devono provvedere affinché il paesaggio venga rispettato e protetto. L’art. 17 cpv. 1 lett. c LPT prevede espressamente che i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali devono venir assegnati alle zone protette.
5.2. A livello cantonale, oltre al DLBN (decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940) e all’istituto del piano del paesaggio (art. 28 cpv. 1 LALPT); la LALPT prevede espressamente, all’art. 28 cpv. 2 lett. h, la possibilità di fissare nelle rappresentazioni grafiche dei piani regolatori i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio e dei suoi contenuti naturalistici, degli edifici di pregio storico-culturale e della vista panoramica. Inoltre, secondo l’art. 29 LALPT il piano regolatore può prevedere l’obbligo di mantenere costruzioni, singoli alberi, gruppi di essi o siepi che concorrono a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio (cpv. 2 lett. d), come pure stabilire le regole sulla manutenzione degli edifici (cpv. 1 lett. g).
Nel nostro Cantone è inoltre in vigore, dal 1° novembre 1997, la legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), che ha abrogato la legge per la protezione dei monumenti storici e artistici del 15 aprile 1946, improntata su una nozione più moderna di cultura, intesa come l'insieme di tutti quei valori, usi e costumi che caratterizzano il vivere sociale di un popolo. In parallelo all'evoluzione di questa nozione, il termine di "monumento storico" è stato sostituito con quello di "bene culturale" inteso appunto quale prodotto dell'attività culturale in senso lato.
La protezione del patrimonio culturale è compito comune del proprietario e dell'ente pubblico (cfr. art. 5 LBC); sono suscettibili di protezione sia i beni culturali mobili che quelli immobili (cfr. art. 2 LBC). L’art. 2 LBC dà la definizione di bene culturale: può quindi venir definito bene culturale, che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto, come detto, gli immobili, ossia le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzione, le zone archeologiche, ecc., così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere trasferiti senza alternarne la sostanza. Fra questi ad esempio dipinti, documenti d'ogni genere, libri, reperti, oggetti di culto o d'arredo, utensili.
Secondo l'art. 3 LBC sono beni culturali protetti quelli che beneficiano di protezione pubblica ai sensi della legge. La legge distingue tra gli immobili quelli d'interesse cantonale da quelli d'interesse locale. I primi sono testimonianze cui è attribuito un significato culturale che travalica l'ambito locale e sono protetti per decisione cantonale (art. 20 cpv. 3 LBC). I secondi sono protetti per decisione comunale (art. 20 cpv. 2 LBC) e fanno parte di quei beni che rivestono importanza soprattutto per le collettività locali. Per i beni mobili la differenziazione è tra quelli appartenenti alle istituzioni culturali riconosciute di cui all'art. 4, protetti per legge (art. 21 cpv. 1 LBC) e quelli protetti per decisione cantonale, sia che appartengano a privati, sia che appartengano ad enti pubblici (art. 19 e 21 cpv. 2 LBC). La ragione delle predette distinzioni sta nel trattamento in parte differenziato che la legge riserva a ciascuna delle categorie dei beni protetti (cfr. art. 20 e segg. LBC).
5.3. L’art. 19 LBC definisce le condizioni generali dell'istituzione della protezione e, pur senza fissare a priori criteri di giudizio intrinseci, indica i parametri secondo i quali un bene viene protetto: determinante ed essenziale ai fini della protezione è l'interesse pubblico, ossia il significato e l'importanza che l'oggetto, preso nel suo contesto, riveste per la collettività in quanto luogo o frammento della memoria collettiva. L'interesse pubblico alla conservazione presuppone insomma che si tratti di beni nei quali la collettività si identifichi e vi riconosca i propri valori essenziali, al punto da dover essere tramandati alle generazioni a venire.
Si rileva comunque che un vincolo di protezione dei beni culturali risponde, per principio, all'interesse pubblico (DTF 120 Ia 270 consid. 4a; 119 Ia 305 consid. 4b e rinvii). La protezione dei monumenti si può estendere anche agli edifici caratteristici del periodo in cui sono sorti (DTF 126 I 219 consid. 2e, 120 Ia 270 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale del 6 maggio 1998 nella causa S.-S., consid. 4a , pubblicata in ZBl 101/2000, pag. 99 segg.; RDAT I-2001 n. 49, consid. 6). Non è per contro necessaria una particolare pregevolezza degli immobili che si intendono proteggere (RDAT cit., ibidem, con rinvii), né il mantenimento delle loro funzioni e strutture originarie.
La legge affida alla commissione dei beni culturali (art. 45 LBC) il compito di farsi di volta in volta interprete della sensibilità culturale della collettività e di individuare quell'interesse pubblico che giustifica la protezione di un bene (messaggio citato del Consiglio di Stato, capitolo 6, ad art. 19). Il regime giuridico della protezione deve soddisfare due esigenze in parte contrapposte: d’un canto salvaguardare un oggetto del patrimonio collettivo, dall’altro consentire l’esercizio della proprietà sul medesimo bene (Cattaneo Beretta, op. cit., n. 4.3.2.). Per quanto concerne la protezione dei beni immobili, giusta l'art. 20 LBC l'istituzione della tutela si inserisce nella procedura di adozione o modifica del piano regolatore o del piano di utilizzazione cantonale: la legge impone infatti una precisa individuazione e descrizione di ogni singolo oggetto (art. 28 cpv. 2 lett. i LALPT). Spetterà quindi anzitutto al municipio sottoporre, in fase d'elaborazione del piano, ai servizi cantonali la sua proposta relativa ai beni immobili d'interesse comunale. La Commissione dovrà dare il suo preavviso e parimenti indicare, già in fase di esame preliminare, quali siano gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (cfr. art. 20 cpv. 1 LBC). Autorità competenti per la decisione di istituzione della protezione sono il legislativo comunale per gli immobili d'interesse locale e il Consiglio di Stato per quelli d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC).
5.4. Secondo l’art. 22 LBC, salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all’ oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne (cpv. 1) e, se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). La citata norma concretizza uno dei principi generali alla base della nuova legislazione sulla protezione dei beni culturali, secondo la quale un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale (cfr. anche (Wiederkehr Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84). Sovente l' importanza di un bene culturale, in particolare un immobile, risulta tanto dal suo valore intrinseco come dalla sua situazione nel contesto spaziale. Il bene deve quindi esser protetto nel suo insieme non potendosi limitare la protezione, come nel passato, a singoli elementi (una facciata, il portale, una colonna, una finestra). Assume quindi grande importanza la delimitazione del perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), con funzione analoga alla zona di protezione codificata dalla legislazione previgente (art. 12 della cessata legge sui monumenti storici del 15 aprile 1946). Tale perimetro di rispetto verrà delimitato per gli immobili, nel piano delle zone. Cade quindi anche il vecchio concetto di "adiacenza" al bene protetto, che è stato sovente fonte di problemi nei casi di applicazione concreta (cfr. messaggio citato del Consiglio di Stato, n. 6 ad art. 22).
6. In concreto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’imposizione di un vincolo che istituisce un perimetro di rispetto sulla sua proprietà è senz’altro sorretta da un sufficiente interesse pubblico.
RI 1, quale villaggio, è inserito nell’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Secondo la descrizione data nell’inventario ISOS, ripresa anche dalla divisione della pianificazione territoriale nella propria risposta al ricorso, la Piazza S, posta trasversalmente rispetto al vicolo principale (Via G), è uno spazio che “un tempo, doveva contrarre uno stretto rapporto con l'ampio paesaggio a vigna, a nord dell'insediamento, e lo stacco era costituito semplicemente da un muro in sassi a vista, alto forse quanto un uomo (I-De II). Oggi questo muro è sormontato da una ringhiera in ferro nello stesso stile della villa e della casa comunale, simile alla villa, ma un po' più grande; entrambi gli edifici (E 0.0.17, E 0.0.18), sono stati costruiti in mezzo alle vigne a cavallo tra il XIX e XX sec. Si collocano arretrati, a una certa distanza dai margini della piazza - ciò che ne marca il prestigio - annunciato da un viale alberato, in linea coi portali d'accesso. Tutto il resto dell'edificazione della piazza è dovuta al XVIII sec., anche la chiesa parrocchiale (E 1.0.1), citata, per la prima volta, poco dopo che la parrocchia si staccò da Riva San Vitale (1528), e ricostruita quasi completamente nel linguaggio formale tardo barocco, nel XVII sec. (1771-76). E' situata, in posizione esposta, su un basso 'pulpito' del terreno, che si avanza notevolmente davanti al margine dell'insediamento, verso valle, e che marca il limite orientale dell'edificazione storica.
Originariamente, anche ad una visione da lontano, doveva fungere da baricentro edilizio dell'insediamento; oggi ha perso questo ruolo pressoché totalmente dato che l'espansione edilizia nel primo piano, un tempo libero da edificazione, ha risparmiato solo la stretta fascia prativa (I-De I), dalla quale emergono le parti più vecchie del complesso e l'abside della chiesa.
All'interno del nucleo, il suo alto valore permane, comunque, non sminuito nemmeno dalla presenza dei grandi edifici recenti che estendono la loro influenza negativa fino dentro la piazza (0.0.16). Si colloca come punto terminale, monumentale, all'estremità stretta della piazza e le conferisce l'importanza d'obbligo, per poter fungere - nonostante la posizione eccentrica rispetto all'edificazione come centro di gravità spaziale del nucleo.” (scheda ISOS relativa al RI 1, 2. stesura, 1989, “Sviluppo dell’insediamento”, pag. 3).
La necessità di tutelare nella loro interezza e nei loro elementi costitutivi quali beni culturali sia la chiesa parrocchiale, sia la piazza, a mente del Consiglio di Stato uno dei pochi esempi ancora esistenti conservatasi nelle sue strutture di piazza di carattere lombardo scaturisce chiaramente già da questa descrizione, né del resto il comune lo contesta direttamente, limitandosi ad asserzioni circa il perimetro di rispetto della piazza. Il valore storico, urbanistico, culturale e architettonico della piazza di S per contro, impone una protezione non solo della piazza in sé, ma anche dei suoi elementi costitutivi, quali ad esempio le facciate degli edifici, la colonna con la statua, e il muro su alcune particelle che si affacciano sulla piazza. La decisione del Consiglio di Stato di tutelare la piazza S__________ e la chiesa parrocchiale risponde quindi ad un chiaro interesse pubblico che prevale rispetto all’interesse del comune quale proprietario di infrastrutture pubbliche che sorgono all’interno del perimetro (casa comunale, edificio scolastico, ecc.).
6.2. Accertata la necessità di proteggere la piazza e la chiesa, del resto riconosciuta anche dallo stesso comune, il Consiglio di Stato ha imposto d’ufficio il vincolo del perimetro di rispetto della
piazza e della chiesa, da via ai G__________ lungo tutta la piazza fino all’intersezione tra via P e via e lungo questa via fino all’altezza dell’edificio delle scuole comunali per risalire fino alla via ai
Quanto all’interesse pubblico di questo vincolo, si è visto sopra che la tutela di un bene culturale, quando le circostanze lo impongono può esigere di delimitare un perimetro entro il quale gli interventi edilizi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto non sono ammessi (art. 22 cpv. 2 LBC). Ciò è il caso in concreto, visto l’oggetto descritto sopra, di cui anche il comune ha riconosciuto l’importanza storica culturale e artistica.
7. Riguardo al perimetro delimitato dal Consiglio di Stato, che certo può apparire di primo acchito eccessivo rispetto allo scopo che l’istituzione dello stesso si prefigge, occorre rilevare che esso comprende i fondi che si affacciano direttamente sulla piazza, come pure le costruzioni che - poco o tanto - sono visibili da questa e la cui edificazione potrebbe compromettere la valorizzazione e la conservazione della piazza e della chiesa. Occorre inoltre rilevare che taluni fondi risultano rialzati rispetto al livello della strada, come il fondo della ricorrente, per cui a maggior ragione si impone un vincolo di perimetro di rispetto assai ampio, ritenuto l’impatto visivo che l’edificazione degli stessi potrebbe creare sui beni protetti.
Se l’idoneità del vincolo non può esser messa seriamente in discussione - del resto la stessa ricorrente la ammette la necessità del vincolo in questione deve pure essere confermata. Lo scopo del perimetro non consiste tuttavia, come sembra a torto sostenere la ricorrente, unicamente nella protezione del muro di cinta della sua proprietà, ma nella tutela della piazza nella sua interezza e globalità (piazza, muri, facciate, colonna, chiesa, ecc.). Né del resto sembrano essere possibili a questi fini misure meno incisive della proprietà, visto e ritenuto che il perimetro si estende al limite delle edificazioni oggi presenti rispettivamente sulla zona AP-EP dove sorge il centro scolastico e nella zona di
contorno del nucleo (area retrostante il municipio), fondi che, come detto, sono visibili e mantengono uno stretto contatto con la piazza.
Occorre comunque precisare che l’imposizione di un perimetro di rispetto non ha come conseguenza l’inedificabilità dei terreni ivi inclusi: la norma che il Consiglio di Stato ha inserito d’ufficio nelle NAPR dispone infatti che sono vietati solo quegli interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e sancisce nel contempo il controllo degli interventi da parte della commissione dei beni culturali. Interventi che sono comunque possibili nel rispetto delle norme di piano regolatore, ossia, per il fondo della ricorrente, delle norme della zona Cn dove il suo fondo è inserito. L’utilizzazione dei fondi compresi nel perimetro di rispetto non viene quindi irragionevolmente compromessa (cfr. RDAT I-2001 n. 49, con rinvii). Si rileva infine che la richiesta ricorsuale di limitare il perimetro al limite stabilito dal comune per gli spazi liberi di valore ambientale non avrebbe in ogni caso lo scopo di preservare i beni culturali, dal momento che in esso, di dimensioni comunque limitate, non sono possibili nuove costruzioni (art. 31 cifra 7 NAPR). Questo vincolo, adottato dal comune e approvato dal Consiglio di Stato, non è stato contestato dalla ricorrente. Pure inimpugnato è il vincolo di linea di costruzione imposto tra l’altro anche sul fondo della ricorrente.
Per concludere, la decisione del Consiglio di Stato di delimitare un perimetro di rispetto della Piazza S__________ e della Chiesa parrocchiale omonima risponde ad un prevalente interesse pubblico e non viola il principio della proporzionalità. Il ricorso deve quindi essere respinto.
8. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte soccombente (art. 28 LPamm). Il comune, che aveva pure postulato l’accoglimento del ricorso, può essere esonerato dal pagamento delle spese processuali non essendo comparso in causa per difendere interessi economici propri, bensì in veste di ente pianificante.
per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie;
dichiara e pronuncia:
1.Il ricorso di RI 1, , è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1500.- (millecinquecento) sono poste a carico diRI 1,.
3. Intimazione a:
t erzi implicati
PI 1 rappr. da: RA 2 CO 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario