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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2006 53.2006.8

26 aprile 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·962 parole·~5 min·1

Riassunto

Attestato di lavoro

Testo integrale

Incarto n. 53.2006.8  

Lugano 26 aprile 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 24 aprile 2006 di

AT 1 patrocinata da: PA 1  

contro il  

CV 1, , patr. da avv. PA 2, ,  

chiedente:

1. La petizione è integralmente accolta.

1.1.          Di conseguenza, il comune di CV 1 è tenuto al versamento a favore della signora AT 1, della somma di fr. 15'503.10, oltre ad interessi al 5% p.a. dal 1.5.2004, dell'importo di fr. 9'015.65 (lordi) oltre ad interessi al 5% p.a. dal 1.5.2004, di fr. 109.00 oltre ad interessi al 5% p.a. dal 18.12.2004, nonché alla redazione e consegna alla signora AT 1, , di un attestato di lavoro in forma estesa.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che a far tempo dal 1° dicembre 1998 l'attrice AT 1 ha iniziato a lavorare per il comune di CV 1 quale impiegata amministrativa,  con un grado di occupazione del 50%, che è stato progressivamente esteso al 100% a partire dal 1° febbraio 2000;

che il 16 gennaio 2004 il municipio ha notificato all'attrice la disdetta del rapporto d'impiego, che è terminato il 30 aprile seguente;

che il 20 giugno 2005 il patrocinatore dell'attrice ha chiesto al comune il versamento della somma di fr. 20'247.90 a titolo di aumento di stipendio per l'anno 2004, di indennità di partenza, di compenso per vacanze arretrate, di indennità di supplenza e di compenso per una seduta municipale;

che il 25 luglio 2005 il patrocinatore del comune ha comunicato al legale dell'attrice che il municipio respingeva le pretese avanzate nei confronti del comune; con lo stesso scritto l'ha invitato a comunicargli se desiderava una decisione formale con termine d'impugnazione;

che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio il comune di CV 1 davanti a questo tribunale, chiedendone la condanna al pagamento degli importi summenzionati;

considerato,                   in diritto

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che per evidenti motivi di economia processuale la norma è applicabile per analogia anche alle azioni dirette;

che secondo l'art. 71 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:

a)  le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall' atto di concessione;

b)  le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte;

c)   le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;

d)  in tutti gli altri casi previsti dalla legge;

che, a norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la LOrd regola i rapporti d'impiego con i dipendenti e si applica:

a)  ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti;

b)  ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (art. 1 cpv. 1 LOrd).

che, fatta eccezione dei docenti, la LOrd non si applica dunque ai dipendenti comunali, i cui rapporti d'impiego sono disciplinati dalla LOC, rispettivamente dai regolamenti comunali;

che conferendo ai comuni, attraverso l’art. 135 cpv. 3 LOC, la facoltà di adottare le disposizioni della LOrd per disciplinare i rapporti d’impiego dei loro dipendenti il legislatore cantonale ha inteso essenzialmente permettere loro di abrogare l'ordinamento basato sulla nomina quadriennale prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a tempo indeterminato prevista dall'art. 7 Lord ed il diritto del comune di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi a seconda dei casi;

che l’art. 135 cpv. 3 LOC conferendo ai comuni la possibilità di recepire l'ordinamento della LOrd, non ha in particolare conferito loro il diritto di estendere il campo d'applicazione di tale legge; l'ordinamento cantonale recepito diventa diritto comunale;

che anche in caso di ricezione dell'ordinamento della LOrd, l'esistenza, l'estensione e l'inesistenza dei diritti e degli obblighi dei dipendenti comunali vanno pertanto ulteriormente definite mediante decisione del municipio, contro la quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è ulteriormente impugnabile a questo tribunale (art. 208 LOC);

che l'attrice fonda la competenza del Tribunale cantonale amministrativo sull'art. 62 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del comune di CV 1, che assoggetta i rapporti d'impiego alla LOrd;

che la competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2 PAmm);

che per legge occorre intendere una legge in senso formale: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica non può dunque essere estesa oltre i limiti perentoriamente fissati dall'art. 71 PAmm mediante semplice norma di regolamento;

che, tanto meno può essere concesso ai comuni di modificare mediante norma di regolamento, l'ordinamento delle competenze fissato dal diritto cantonale;

che per i motivi sopra esposti tale facoltà non può nemmeno essere dedotta dall'art. 135 cpv. 3 LOrd;

che, stando così le cose, la petizione va respinta in limine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 28, 71 PAmm; 2, 68 LOrd; 62 ROD di __________;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

    ;   .

terzi implicati

  CV 1 patrocinato da: PA 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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