Incarto n. 53.2006.8
Lugano 26 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 24 aprile 2006 di
AT 1 patrocinata da: PA 1
contro il
CV 1, , patr. da avv. PA 2, ,
chiedente:
1. La petizione è integralmente accolta.
1.1. Di conseguenza, il comune di CV 1 è tenuto al versamento a favore della signora AT 1, della somma di fr. 15'503.10, oltre ad interessi al 5% p.a. dal 1.5.2004, dell'importo di fr. 9'015.65 (lordi) oltre ad interessi al 5% p.a. dal 1.5.2004, di fr. 109.00 oltre ad interessi al 5% p.a. dal 18.12.2004, nonché alla redazione e consegna alla signora AT 1, , di un attestato di lavoro in forma estesa.
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che a far tempo dal 1° dicembre 1998 l'attrice AT 1 ha iniziato a lavorare per il comune di CV 1 quale impiegata amministrativa, con un grado di occupazione del 50%, che è stato progressivamente esteso al 100% a partire dal 1° febbraio 2000;
che il 16 gennaio 2004 il municipio ha notificato all'attrice la disdetta del rapporto d'impiego, che è terminato il 30 aprile seguente;
che il 20 giugno 2005 il patrocinatore dell'attrice ha chiesto al comune il versamento della somma di fr. 20'247.90 a titolo di aumento di stipendio per l'anno 2004, di indennità di partenza, di compenso per vacanze arretrate, di indennità di supplenza e di compenso per una seduta municipale;
che il 25 luglio 2005 il patrocinatore del comune ha comunicato al legale dell'attrice che il municipio respingeva le pretese avanzate nei confronti del comune; con lo stesso scritto l'ha invitato a comunicargli se desiderava una decisione formale con termine d'impugnazione;
che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio il comune di CV 1 davanti a questo tribunale, chiedendone la condanna al pagamento degli importi summenzionati;
considerato, in diritto
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che per evidenti motivi di economia processuale la norma è applicabile per analogia anche alle azioni dirette;
che secondo l'art. 71 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:
a) le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall' atto di concessione;
b) le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte;
c) le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;
d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge;
che, a norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la LOrd regola i rapporti d'impiego con i dipendenti e si applica:
a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti;
b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (art. 1 cpv. 1 LOrd).
che, fatta eccezione dei docenti, la LOrd non si applica dunque ai dipendenti comunali, i cui rapporti d'impiego sono disciplinati dalla LOC, rispettivamente dai regolamenti comunali;
che conferendo ai comuni, attraverso l’art. 135 cpv. 3 LOC, la facoltà di adottare le disposizioni della LOrd per disciplinare i rapporti d’impiego dei loro dipendenti il legislatore cantonale ha inteso essenzialmente permettere loro di abrogare l'ordinamento basato sulla nomina quadriennale prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a tempo indeterminato prevista dall'art. 7 Lord ed il diritto del comune di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi a seconda dei casi;
che l’art. 135 cpv. 3 LOC conferendo ai comuni la possibilità di recepire l'ordinamento della LOrd, non ha in particolare conferito loro il diritto di estendere il campo d'applicazione di tale legge; l'ordinamento cantonale recepito diventa diritto comunale;
che anche in caso di ricezione dell'ordinamento della LOrd, l'esistenza, l'estensione e l'inesistenza dei diritti e degli obblighi dei dipendenti comunali vanno pertanto ulteriormente definite mediante decisione del municipio, contro la quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è ulteriormente impugnabile a questo tribunale (art. 208 LOC);
che l'attrice fonda la competenza del Tribunale cantonale amministrativo sull'art. 62 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del comune di CV 1, che assoggetta i rapporti d'impiego alla LOrd;
che la competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2 PAmm);
che per legge occorre intendere una legge in senso formale: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica non può dunque essere estesa oltre i limiti perentoriamente fissati dall'art. 71 PAmm mediante semplice norma di regolamento;
che, tanto meno può essere concesso ai comuni di modificare mediante norma di regolamento, l'ordinamento delle competenze fissato dal diritto cantonale;
che per i motivi sopra esposti tale facoltà non può nemmeno essere dedotta dall'art. 135 cpv. 3 LOrd;
che, stando così le cose, la petizione va respinta in limine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 28, 71 PAmm; 2, 68 LOrd; 62 ROD di __________;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
CV 1 patrocinato da: PA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario