Incarto n. 53.2006.35
Lugano 19 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Cinzia Luzzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 novembre 2006 di
AT 1
contro
la decisione 24 ottobre 2006 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, concernente le indennità di trasferta per i viaggi di servizio per l'anno scolastico 2006/2007;
vista la risposta 12 gennaio 2007 del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. AT 1 svolge da anni l'attività d'insegnante d'inglese presso il liceo cantonale di __________ __________, sua sede di servizio.
B. Con pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 31 del 18 aprile 2006, la Divisione della scuola, in collaborazione con la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), autorizzata dal Consiglio di Stato, ha aperto il concorso per l'attribuzione degli incarichi di esperti della scuola media per i due anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, ai sensi del regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 e relative modifiche.
Nel bando di concorso veniva precisato che la sede di servizio, ai fini del riconoscimento delle indennità di trasferta, sarebbe stata definita secondo i seguenti criteri:
ogni dipendente dello Stato ha una sola sede di servizio;
nel caso dello svolgimento di più funzioni alle dipendenze dello Stato (ad esempio esperto ed insegnante), essa corrisponde al luogo in cui viene svolto il maggior numero di ore lavorative;
la sede di servizio dell'esperto è fissata annualmente dall'Ufficio dell'insegnamento medio in una sede di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito, riservata l'applicazione dell'art. 7 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995 e quanto sopra precisato.
C. Con risoluzione 5 settembre 2006, il Consiglio di Stato, su proposta del DECS, ha assegnato a AT 1 l'incarico di esperto di scuola media fino al termine dell'anno scolastico 2007/2008, per un onere lavorativo corrispondente a 12/24 ore-lezione settimanali. Al punto 6 era indicato che la sede di servizio dell'esperto è fissata annualmente dall'Ufficio dell'insegnamento medio in una sede di scuola media centrale rispetto al comprensorio attribuito, riservata l'applicazione dell'art. 7 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995.
D. Con decisione 24 ottobre 2006, la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato a AT 1 i presupposti per la richiesta delle indennità di trasferta per i viaggi di servizio per l'anno scolastico 2006/2007, indicando L__________ quale sede di servizio.
E. Con atto 27 novembre 2006, configurato come ricorso, AT 1 ha impugnato la predetta decisione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli venisse riconosciuta l'indennità di trasferta per i viaggi di servizio per l'anno scolastico 2006/2007 con sede di servizio presso il liceo di __________ __________, sia per la funzione di docente di scuola media superiore che per la funzione di esperto di scuola media.
F. La Sezione amministrativa si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, asserendo di aver allestito il bando di concorso in pieno rispetto delle prescrizioni applicabili. Lo stesso costituirebbe la legge stessa del concorso e di conseguenza dovrebbe essere rispettato in ogni suo aspetto, compresa la fissazione della sede di servizio per gli esperti. La scelta di assegnare L__________ quale sede di servizio all'istante non potrebbe pertanto giuridicamente essere messa in discussione.
Considerato, in diritto
1.La decisione 24 ottobre 2006 della Sezione amministrativa del DECS precisava che la stessa poteva essere contestata mediante petizione al Tribunale cantonale amministrativo. Con scritto inviato il 27 novembre 2006, AT 1 ha interposto ricorso contro le predetta decisione, chiedendo l'accoglimento dello stesso.
1.1. Giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'Autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un Dipartimento, di Commissioni speciali o del Consiglio di Stato è dato unicamente nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm). La deducibilità per ricorso di una decisione a questo Tribunale è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm).
Per quanto concerne specificatamente il rapporto d'impiego del dipendente statale, le decisioni rese dall'autorità in applicazione della LOrd sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 67 cpv. 1 LOrd, ovvero soltanto nel caso di provvedimenti disciplinari (lett. a e) o di disdetta del rapporto d'impiego (lett. f).
In concreto, la presente vertenza è stata promossa sotto forma di ricorso contro la risoluzione con cui la Sezione amministrativa del DECS stabiliva i criteri per il calcolo delle indennità di trasferta per i viaggi di servizio per l'anno scolastico 2006/2007. Una siffatta decisione non rientra manifestamente nel novero dei provvedimenti impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo, elencati all'art. 67 LOrd.
1.2. Resta da verificare se lo scritto inoltrato da AT 1 al Tribunale cantonale amministrativo il 27 novembre 2006 non sia ricevibile come petizione giusta l'art. 68 LOrd, che attribuisce a questo tribunale la competenza a dirimere quale istanza unica le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra l'autorità di nomina e i dipendenti (art. 71 lett. d PAmm).
Anche se l'art. 68 LOrd parla di contestazioni derivanti dai rapporti fra l'autorità di "nomina" e i dipendenti, la sua applicazione si estende al caso dell'incarico, poiché il termine di "nomina" non deve né può essere interpretato in questo contesto nell'accezione tecnica e più restrittiva di cui agli art. 7 seg. LOrd (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 71 PAmm, n. 5c e riferimenti).
La contestazione promossa da AT 1 è rivolta contro la determinazione della sua sede di servizio in L__________ quale base di calcolo per le indennità di trasferta; in sostanza la procedura ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego. L'atto introdotto da AT 1 è pertanto ricevibile in ordine come petizione giusta gli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm.
L'attore omette invero nelle sue conclusioni di quantificare l'indennità richiesta. Sebbene la petizione non adempia i requisiti formali di legge (cfr. art. 72 PAmm e 165 CPC), questo tribunale prescinde dal rinviarla alla parte attrice per una sanatoria conformemente all'art. 9 PAmm, ritenuto che statuisce su criteri di base, senza i quali il calcolo non è possibile.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.Conformemente alla prima frase dell'art. 2 cpv. 1 del regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio 1997 (RInd), i dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità e di economicità.
L'art. 3 dello stesso regolamento pone i principi per il calcolo delle indennità di trasferta. Tre luoghi vengono presi in considerazione: (a) la sede di servizio del dipendente, (b) il suo domicilio e (c) il luogo in cui è tenuto a fornire la sua prestazioni lavorativa (luogo di destinazione). Dato per scontato che le spese di trasferta dal domicilio alla sede di servizio sono in ogni caso a carico del dipendente, la norma in esame gli riconosce in linea di massima il diritto al rimborso delle spese sostenute per recarsi al luogo di lavoro dal luogo designato come sede di servizio, oppure - alternativamente - dal domicilio.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato del 13 dicembre 1995, per sede di servizio s'intende il luogo dove il dipendente svolge le sue funzioni. Per i docenti la sede di servizio è presso l'Istituto ove prestano la maggior parte della propria attività.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento della scuola media del 18 settembre 1996, per ogni materia d'insegnamento il Consiglio di Stato incarica, per pubblico concorso, alcuni esperti, con un riconoscimento orario stabilito al momento dell'incarico. Essi mantengono la nomina e la sede di servizio nella scuola di provenienza.
3.Gli impiegati e i docenti vengono nominati (non eletti). La nomina può essere definita come un atto amministrativo soggetto all'accordo dell'interessato; l'accettazione può manifestarsi in forma esplicita o in forma tacita, mediante atti concludenti (A. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona 1993, n. 1227 e riferimenti). È notorio infatti che i rapporti d'impiego fra dipendenti e autorità di nomina non hanno in linea di principio natura contrattuale, ma vengono costituiti per atto amministrativo unilaterale di natura recettizia, soggetto all'accordo - esplicito od implicito - dell'interessato (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 71 PAmm, n. 5a, nota 312). È incontestabile che quanto qui asserito per la nomina vale pure per l'incarico (cfr. art. 15-17 LOrd).
La partecipazione al concorso non significa in particolare che il concorrente accetti a priori la nomina (o l'incarico) a qualsiasi condizione: soltanto qualora il bando di concorso precisi esattamente le condizioni d'impiego, una candidatura senza riserve può essere interpretata quale accettazione anticipata di un'eventuale nomina. Le condizioni devono comunque essere conformi alla legge; se non lo sono, dev'essere riconosciuto ai concorrenti il diritto di contestare le condizioni contrarie alla legge anche dopo la nomina, senza che possa esser loro validamente opposto il fatto di aver partecipato ad un concorso che le prevedeva espressamente (A. Scolari, op. cit., n. 1227 e riferimenti).
4.Nell'evenienza concreta, l'attore chiede che gli vengano riconosciute le indennità di trasferta per i viaggi di servizio nella sua funzione di esperto di scuola media, calcolate sulla base della sede di servizio a __________ __________ e non a L__________. Erroneamente l'attore ritiene che gli siano state assegnate due sedi di servizio. La Sezione amministrativa del DECS gli ha correttamente assegnato un'unica sede sia per l'attività di docente che di esperto. Contestato nel caso in specie è il luogo di detta sede.
Conformemente all'art. 4 cpv. 1 del Regolamento della scuola media, è corretto che AT 1 nelle sue funzioni di esperto e di docente mantenga la sua sede di servizio nella scuola di provenienza, nella fattispecie a __________ __________ (art. 7 cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato).
Il bando di concorso prevedeva una regola per la determinazione della sede di servizio non conforme alla legge. il principio di legalità impone tuttavia che le condizioni d'impiego specificate nel bando di concorso si fondino sulla legge (cfr. RDAT 1982 n. 39).
Per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 l'attore svolge per lo Stato due funzioni, quella di esperto incaricato di scuola media per 12/24, così come risulta dalla scheda personale di servizio dell'istante per il 2006/2007, datata 13 novembre 2006, e quella di docente presso il liceo di __________ __________, funzione per la quale resta nominato a orario completo per 23/23, con sgravio per la funzione di esperto. È incontestato da parte dell'istante che per l'anno scolastico in corso egli svolge quale attività prevalente la funzione di esperto di scuola media. Questi fatti sono però irrilevanti nella fattispecie, vista la chiara base legale in vigore (art. 4 Regolamento della scuola media) che non considera la quantità di ore svolte per ogni funzione per la determinazione della sede di servizio.
Dovendo fornire le sue prestazioni lavorative fuori dalla sede di servizio, l'istante ha quindi diritto alla rifusione delle spese di trasferta, calcolate dalla sede di __________ __________.
Se lo Stato intende cambiare l'attuale disciplina relativa all'attribuzione delle sedi di servizio dei docenti che oltre all'attività d'insegnamento svolgono anche funzioni di esperto non ha che da modificare i propri regolamenti. Il principio di legalità non gli consente di introdurre queste modifiche attraverso bandi di concorso e risoluzioni d'incarico o di nomina non conformi alle disposizioni vigenti.
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'atto inoltrato, trattato come petizione, va quindi accolto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 7 seg., 15-17, 67, 68 LOrd; 4 regolamento della scuola media; 7 regolamento dei dipendenti dello Stato; 2, 3 RInd; 1, 3, 9, 18, 28, 46, 60, 71 seg. PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso, trattato come petizione, è accolto.
§. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino verserà a AT 1 le indennità di trasferta per i viaggi di servizio per l'anno scolastico 2006/2007, calcolate sulla base della sede di servizio in __________ __________, per la sua attività di esperto di scuola media e docente.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
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terzi implicati
CV 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria