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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.2005 53.2005.9

16 settembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·868 parole·~4 min·1

Riassunto

pagamento onorario perito

Testo integrale

Incarto n. 53.2005.9  

Lugano 16 settembre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 16 luglio 2005 di

AT 1, ingegnere, ,  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino

chiedente:

1.  La nota di onorario e spese emessa il 18.05.2005 concernente l'incarto n. OA 2002.271 (LBC GmbH / __________ SA) della Pretura di Lugano - sezione 1 di fr. 4'297.25 è interamente riconosciuta epperciò pagata.

2.  Si protestano spese e ripetibili.

vista la risposta 9 settembre 2005 del convenuto chiedente

1.  La petizione è respinta.

2.  Protestate tasse, spese e ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con ordinanza del 5 ottobre 2004 il Pretore del Distretto di Lugano ha incaricato l'arch. D__________, di Roveredo di allestire una perizia giudiziaria nell'ambito dell'azione creditoria promossa dalla L__________ GmbH di L__________ contro la A__________ SA di Lugano per l'importo di € 29'261.55. Con lo stesso atto, il Pretore ha autorizzato il perito ad appoggiarsi per l'allestimento della perizia agli specialisti dr. ing. M__________ per gli aspetti termoclimatici e ing. C__________ per quelli elettrotecnici. Il decreto, notificato alle parti ed al perito designato chiedeva a quest'ultimo, prima di procedere, di attendere l'ordine del Pretore, che sarebbe stato emesso una volta versato l'anticipo per le spese di perizia .

Il 20 gennaio 2005 l'arch. C__________ ha presentato al Pretore una stima dei costi peritali, che prevedeva un onorario complessivo di fr. 28'250.-, 10'140.- dei quali per la parte elettrotecnica.

Il 9 febbraio 2005 le parti hanno chiesto al Pretore di sospendere il processo in vista di un accordo extragiudiziale. Il Pretore ha immediatamente chiesto al perito di sospendere i lavori.

Il 18 maggio 2005 l'ing. C__________ ha inviato alla Pretura una nota d'onorario di fr. 4'297.25 per le prestazioni effettuate sino a quel momento.

                                  B.   Con decreto 24 giugno 2005 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, poiché le parti avevano trovato un accordo extragiudiziale. Con lo stesso decreto il Pretore ha respinto la nota d'onorario dell'ing. F__________, considerando che per giurisprudenza il professionista richiesto di allestire un preventivo ai fini dell'esecuzione di un appalto o di un mandato non può di principio emettere una fattura per i costi sopportati a questo fine.

                                  C.   Con la petizione menzionata in ingresso l'ing. F__________ ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo che sia condannato a pagargli la nota d'onorario summenzionata. Secondo l'attore l'onorario non riguarderebbe unicamente il tempo impiegato per formulare il preventivo per la perizia giudiziale. Non si tratterebbe inoltre di costi sostenuti in vista del conseguimento del mandato.

                                  D.   All'accoglimento della petizione si è opposto lo Stato, contestando le tesi dell'attore con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

1.Giusta l'art. 71 lett. b PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica le contestazioni che sgorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte.

                                   2.   Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se il mandato conferito dal giudice ad un perito sia da considerare di diritto pubblico o di diritto privato (DTF 114 Ia 461 seg. ; Bruno Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, RGP 1994, pag. 172).

La questione può rimanere ulteriormente indecisa, poiché lo Stato e per esso il Pretore di Lugano Distretto non ha comunque affidato all'attore alcun incarico peritale. Il mandato è stato in effetti conferito unicamente all'arch. D__________, che è stato soltanto autorizzato ad avvalersi della collaborazione dell'attore e di un altro professionista per risolvere questioni specialistiche esulanti dalla sua sfera di competenze. Il Pretore si è limitato ad indicare i nominativi degli specialisti che avrebbero potuto entrare in considerazione quali collaboratori del perito designato. Non ha nominato un collegio di tre periti. Ha designato un unico perito, lasciando a quest'ultimo la libertà di decidere se far capo o meno agli specialisti indicati. Mandante dell'attore può quindi essere soltanto il perito incaricato. Il fatto che il Pretore nel decreto di stralcio abbia definito l'attore co-perito in pectore non permette di giungere a diversa conclusione.

3.La petizione andrebbe comunque respinta anche nel merito, poiché l'allestimento di un preventivo dà diritto ad un compenso, soltanto nei casi in cui sia stato preventivamente convenuto (Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, ad Art. 363 OR N. 5). Ipotesi, questa, che in concreto non si realizza.

A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che il Pretore aveva chiesto al perito di non iniziare i lavori prima che fosse versato l'anticipo delle spese.

                                   4.   Stando così le cose, la petizione va senz'altro respinta per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo, ovvero per carenza di legittimazione passiva del convenuto.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato ed al valore di causa, è posta a carico dell'attore secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'attore.

                                      3.   Intimazione a:

terzi implicati

  Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona, rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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