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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2006 53.2004.6

20 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·840 parole·~4 min·1

Riassunto

Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato

Testo integrale

Incarto n. 53.2004.6  

Lugano 20 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 24 marzo 2004 di

AT 1 patrocinato da: PA 1  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente la cancellazione del saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

vista la risposta 4 maggio 2004 del convenuto;

preso atto:

-    della replica 21 maggio 2004 dell'attore;

-    della duplica 12 luglio 2004 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che l'attore AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze naturali;

che da quando insegna nella scuola media l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 17 e 25 ore come segue:

anno scolastico

Rapporto d'impiego

Ore effettuate

Ore retribuite

Saldo annuale

Saldo riportato

1982/83

N 100%

23

24

- 1

- 1

1983/84

N 100%

25

24

+ 1

  0

1984/85

N 100%

23

24

- 1

- 1

1885/86

N 100%

25

24

+ 1

  0

1986/87

Congedo parziale

17

17

  0

  0

1987/88

Congedo parziale

17

17

  0

  0

1988/89

N 100%

23

24

- 1

- 1

1989/90

N 100%

25

24

+ 1

  0

1990/91

N 100%

23

24

- 1

- 1

1991/92

N 100%

25

24

+ 1

  0

1992/93

N 100%

25

24

+ 1

+ 1

1993/94

N 100%

25

24

+ 1

+ 2

1994/95

N 100%

22

24

- 2

  0

1995/96

N 100%

23

24

- 1

- 1

1996/97

N 100%

26

24

+ 2

+ 1

1997/98

N 100%

23

24

- 1

  0

1998/99

N 100%

23.5

24

  - 0.5

- 0.5

1999/00

N 100%

24

24

  0

- 0.5

2000/01

N 100%

24

24

  0

- 0.5

2001/02

- 25% malattia

18.5

24 (18)

  0

- 0.5

2002/03

- 25% malattia

17.5

24 (18)

  0

- 1

2003/04

- 25% malattia

18

24

  0

- 1

che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell' orario scolastico, l'orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

che, analogamente interpellata, il 3 febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05;

che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

che l'attore si limita a rilevare che la legge non prevede la possibilità di compensare da un anno scolastico all'altro prestazioni lavorative non fornite o fornite in eccedenza;

che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con argomenti che saranno discussi qui appresso;

che in sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;

considerato,                   in diritto

                                         che giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;

che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore;

che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;

che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale;

che, a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro;

che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

                                      3.   Intimazione a:

  ;     .

terzi implicati

  CV 1 rappr. da: RA 1    

terzi implicati

  CV 1 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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