Incarto n. 53.2004.21
Lugano 20 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 16 ottobre 2004 di
AT 1
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente la cancellazione del saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;
vista la risposta 18 novembre 2004 del convenuto;
preso atto delle osservazioni:
- 24 febbraio 2006 dell'attore;
- 3 marzo 2006 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che dal 1. settembre 1973 l'attore AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze naturali;
che da quando insegna nella scuola media l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 18 e 26 ore come segue:
anno scolastico
Rapporto d'impiego
Ore effettuate
Ore retribuite
Saldo annuale
Saldo riportato
1983/84
N 100%
25
24
+ 1
+ 1
1984/85
N 100%
22
24
- 2
- 1
1885/86
N 100%
26
24
+ 2
+ 1
1986/87
N 100%
22
24
- 2
- 1
1987/88
N 100%
24
24
0
- 1
1988/89
N 100%
24
24
0
- 1
1989/90
N 100%
24
24
0
- 1
1990/91
N 100%
24
24
0
- 1
1991/92
N 100%
23
24
- 1
- 2
1992/93
Congedo parziale
19
19
0
- 2
1993/94
Congedo parziale
18
18
0
- 2
1994/95
Congedo parziale
21
21
0
- 2
1995/96
N 100%
25
24
+ 1
- 1
1996/97
N 100%
22
24
- 2
- 3
1997/98
Congedo parziale
21
21
0
- 3
1998/99
Congedo parziale
21
21
0
- 3
1999/00
Congedo parziale
21
21
0
- 3
2000/01
N 100%
24.5
24
+ 0.5
- 2.5
2001/02
N 100%
23
24
- 1
- 3.5
2002/03
N 100%
22
24
- 2
- 5.5
2003/04
N 100%
26
24
+ 2
- 3.5
che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell' orario scolastico, l'orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;
che, analogamente interpellata, il 17 febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05;
che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;
che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;
che secondo l'attore l'emendamento del ROID di cui si è detto sopra non sarebbe applicabile al suo caso, poiché il saldo negativo di ore d'insegnamento è stato accumulato prima della sua entrata in vigore;
che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con argomenti che saranno discussi qui appresso;
che con scritto del 24 febbraio 2006 AT 1 ha segnalato al tribunale che a partire dall'anno scolastico 2005/06 il suo onere d'insegnamento è stato fissato a 27 ore per settimana, contro le 25 fissate dalla legge;
che il convenuto si è confermato nelle osservazioni presentate in precedenza;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro;
che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore;
che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;
che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro;
che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione a:
; .
terzi implicati
CV 1 rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario