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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2005 53.2003.4

7 febbraio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,124 parole·~16 min·1

Riassunto

calcolo dell'onere lavorativo di un docente

Testo integrale

Incarto n. 53.2003.4  

Lugano 7 febbraio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 24 luglio 2003 di

AT 1 patrocinata da: PA 1  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone Ticino;

chiedente:

1. La petizione è accolta. Di conseguenza, il calcolo dell'onere lavorativo di AT 1 nell'Alta scuola pedagogica per l'anno accademico 2002/2003 di cui al doc. B è così riformato:

    1.1.    La dodicesima ora d'insegnamento, pari a 61.04 ore amministrative annuali, è interamente considerata nelle ore d'insegnamento, per cui all'attrice sono assegnate 12 ore d'insegnamento (comprensive delle ore di studio assistito).

    1.2.    L'onere globale d'istituto dell'attrice è stabilito in 76 ore ed il totale delle ore di lavoro è stabilito in 707 ore.

    1.3.    All'attrice è riconosciuta la preparazione e la presenza agli esami degli studenti del 2° anno di Magistrale, conformemente all'art. 6 della ris. gov. n. 3232 al doc. D.

    1.4.    Il totale del carico di lavoro per l'attrice è stabilito in 798 ore amministrative, pari ad un incarico del 62.08%.

    1.5.    Lo stipendio dell'attrice è adeguato di conseguenza, in virtù di quanto precede e con effetto retroattivo dal 1° settembre 2002, con calcolo da effettuarsi da parte dell'Autorità di nomina o servizi preposti, tenendo conto dei parametri succitati.

    1.6.    Il pagamento degli arretrati per tutto l'anno accademico 2002/2003 a favore dell'attrice va effettuato entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di questo Tribunale.

2. Protestate spese e ripetibili.

vista la risposta 15 settembre 2003 della Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), chiedente:

1.      La petizione è respinta.

2.      Protestate spese e tasse.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Nel 1991 il Consiglio di Stato ha nominato a metà tempo l'attrice AT 1 quale insegnante di scienze dell'educazione nelle scuole medie superiori (SMS) del Cantone con sede di servizio presso la Scuola Magistrale (SM) di Locarno.

                                         Il 1° luglio 2002 è stata istituita l'Alta scuola pedagogica (ASP) che ha soppiantato la SM, assumendone tuttavia transitoriamente i compiti in modo da permettere agli studenti in formazione a quel momento di completare gli studi secondo il modello preesistente (art. 31 cpv. 1 LASP). I docenti dell'ASP sono stati assunti mediante concorso nella forma dell'incarico annuale.

                                         b. In seguito all'apertura del concorso per l'assunzione dei nuovi docenti dell'ASP, il 15 marzo 2002 l'attrice ha chiesto all'autorità cantonale delucidazioni in merito al suo statuto occupazionale. Il 27 marzo 2002 la Divisione della scuola le ha comunicato che in caso di conferimento dell'incarico presso l'ASP avrebbe mantenuto il rapporto di nomina presso le scuole medie superiori fintanto che non fosse stata nominata presso l'ASP con effetto retroattivo al 1° settembre 2002 o licenziata. Le ha inoltre specificato che l'onere lavorativo annuale (1920 ore) scaturiva dal prodotto di 40 ore settimanali moltiplicate per 48 settimane.

                                         c. Il 2 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha conferito all'attrice un incarico a tempo parziale (55%) quale docente di scienze dell'educazione presso l'ASP per l'anno scolastico 2002/2003 con classe di stipendio 34 più 10 aumenti.

                                         All'attrice sono state assegnate 3.5 ore di psicologia e 7.5 ore di laboratorio didattico della seconda magistrale, che continuava il ciclo di studi biennale iniziato nel 2001 secondo il vecchio ordinamento.

                                         d. Il 16 ottobre 2002 la direzione dell'ASP ha definito l'onere lavorativo dell'attrice per l'anno scolastico 2002/2003 nel seguente modo:

Incarico 2002/2003                      55%     ore 23                         1056

Deduzioni fisse:

festività infrasettimanali                                                            64

oneri di istituto                                                                         100

autoaggiornamento                                                                 165

vacanze supplementari (>50 e >60 anni)                                22

ore di lavoro                                                                                  705

IIa magistrale                   ore in 23          n. studenti                             

- corsi II A1-psicologia           3.5*                                                 214

- laboratorio didattico             7.5*                                                 458

- esami                                                        10                                60

totale formazione magistrale biennale                                         731

* coefficiente 61.04

Riassunto

Ore ASP                                                                  731

+ accredito 2002                                                          6

totale onere lavorativo                                                738

                                         e. Il 28 gennaio 2003 AT 1 ha chiesto al Consigliere di Stato Direttore del DECS di rivedere il calcolo delle ore allestito dalla direzione dell'ASP, adeguandolo all'art. 9 delle disposizioni emanate dal Governo allo scopo di regolare i compiti e le ore di servizio dei docenti di quella scuola (ris. gov. n. 3232 del 2.7.2002). Dopo aver ricordato che insegnava agli studenti del secondo anno della SM, con le stesse funzioni e lo stesso numero di allievi degli anni precedenti, l'attrice ha rilevato che sino a quel momento l'onere di lavoro annuo era calcolato in base al coefficiente 2.1, per cui ogni ora di lezione, riportata alla durata dell'anno scolastico (36.5 settimane), equivaleva a 76.65 ore di lavoro. Presso l'ASP, invece, ad ogni ora di insegnamento corrispondevano soltanto 61.04 ore di lavoro, per cui le sua retribuzione risultava inferiore.

                                         f. Il 17 febbraio 2003, il Direttore del DECS ha spiegato all'attrice, che il suo onere di lavoro ammontava a 705 ore. Questo montante scaturiva dall'onere lavorativo annuo dei docenti dell'ASP (1920 ore), rapportato al grado d'occupazione (55%), dedotte 351 ore, risultanti dalla somma delle 64 ore di festività infrasettimanali, delle 100 ore di oneri di istituto, delle 165 ore di aggiornamento personale e delle 22 ore di vacanze supplementari, concesse ai docenti di più di 50 anni. Considerato che l'attrice insegnava ancora a studenti del secondo anno della vecchia SM, nella quale l'onere lavorativo dei docenti era fissato in 23 ore alla settimana, le 11 ore di lezione settimanali andavano convertite in ore annue in base al rapporto fra l'onere annuo netto (1920 ore, diminuito delle 516 ore di deduzioni fisse = 1404 ore) e l'onere settimanale (23 ore). Ogni ora di lezione equivaleva pertanto a 61.04 ore di lavoro annuo (= 1404 ore : 23).

                                         g. Con scritto del 17 aprile 2003 al Direttore del DECS AT 1 ha contestato il calcolo dell'autorità cantonale, rilevando:

di aver superato i 60 anni, per cui le spetterebbero due settimane, pari a 44 ore, di vacanze supplementari;

che l'onere lavorativo settimanale non sarebbe di 11, ma di 12 ore; l'ora supplementare non sarebbe compresa nelle 100 ore di oneri di istituto;

che delle 100 ore di presenza in sede 76 sarebbero riservate alle riunioni di programmazione del primo anno ASP; di conseguenza, costituirebbero un onere supplementare da aggiungere alle 12 ore d'insegnamento.

                                         L'attrice ha quindi chiesto all'autorità cantonale di rettificare il calcolo degli oneri lavorativi come segue

DECS

Attrice

INCARICO

1056

1056

- feste infrasettimanali

   64

    64

- oneri d'istituto

  100

    76

- aggiornamento personale

  165

  165

- vacanze supplementari

    22

    44

1056 - 351 = 705

1056 – 349 = 707

CARICO DI LAVORO

- corsi IIa 1 psicologia

214

214

- laboratorio didattico

458

458

- ora supplementare

-----

61

- esami

60

60

732

792

accredito

6

6

738

798

                                         Con scritto del 28 maggio 2003 il Direttore del DECS ha sostanzialmente confermato le precedenti prese di posizione, ammettendo soltanto l'ulteriore deduzione relativa alle vacanze.

                                  B.   Con petizione 24 luglio 2003, AT 1 ha convenuto lo Stato davanti a questo tribunale, ponendo a giudizio le domande riprodotte in epigrafe.

                                         L'attrice ha in sostanza ripreso ed ulteriormente sviluppato i calcoli elaborati in precedenza, chiedendo che il suo onere lavorativo d'insegnante per l'anno scolastico 2002/2003 sia stabilito in 798 ore amministrative, corrispondenti ad un incarico del 62.08%, e che il suo stipendio sia adeguato di conseguenza a decorrere dal 1° settembre 2002.

                                  C.   Con risposta 15 settembre 2003, il convenuto si è opposto all'accoglimento della petizione, confermando i suoi calcoli, che ha comunque rettificato, riducendo l'onere di lavoro da 705 a 683 ore in seguito al riconoscimento della settimana di vacanza supplementare.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Giusta l'art. 68 Lord, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

                                         L'attrice, docente dell'Alta scuola pedagogica (ASP), è dipendente del Cantone. La contestazione deriva dal rapporto d'impiego ed ha per oggetto il calcolo dell'onere lavorativo, rispettivamente le conseguenze che ne derivano a livello di retribuzione. Nella misura in cui l'attrice avanza pretese di natura pecuniaria, la petizione è senz'altro ricevibile in ordine. Le domande di accertamento degli oneri lavorativi sono proponibili unicamente nella misura in cui sono funzionali a tali pretese.

                                         1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 78 LOrd, l'onere di servizio del docente comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, all'aggiorna-mento, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola. A differenza dell'onere di lavoro degli impiegati, che l'art. 69 cpv. 1 LOrd fissa in 42 ore settimanali, l'onere di servizio dei docenti non è - di regola - quantificato. Per principio, la legge quantifica soltanto l'onere d'insegnamento settimanale, delegando al Consiglio di Stato il compito di fissare quello dei docenti delle scuole medie e postobbligatorie da un minimo di 23 ad un massimo di 27 ore (art. 79 cpv. 2 LOrd nel testo in vigore sino al 31 agosto 2004. Per i docenti della SM il Governo l'aveva fissato in 23 ore settimanali (cfr. art. 1 lett. g Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti del 20 agosto 1997; RL 5.1.4.3.3).

                                         Internamente, il DECS valutava l'onere di servizio annuo dei docenti delle SM in 1956 ore, moltiplicando ogni ora di lezione per 40.5 settimane di scuola sulla base di un coefficiente di 2.1.

                                         2.2. Il 1° luglio 2002 è stata istituita l'ASP. Scostandosi dall'impostazione della LOrd, che per i docenti delle scuole medie e delle SMS delega al Consiglio di Stato il compito di fissare le ore d'insegnamento all'interno di un massimo e di un minimo, l'art. 79a LOrd ha demandato al Governo il compito di stabilire le ore annue di servizio dei docenti dell'ASP (cpv. 1), indicando alla direzione come ripartirle in ore d'insegnamento, di attività di ricerca, d'istituto e d'aggiornamento (cpv. 2).

                                         Con risoluzione 2 luglio 2002 (n. 3232), adottata in ossequio all'art. 79a LOrd, il Consiglio di Stato aveva definito a titolo sperimentale i compiti e le ore annue di servizio dei docenti dell'ASP per il periodo 1° settembre 2002 - 31 agosto 2003. Considerato che fissava in termini generali l'onere di lavoro dei docenti di questa scuola, la risoluzione (in seguito: RDASP) aveva in sostanza valore di regolamento.

                                         L'art. 2 RDASP regolava le ore annue di servizio dei docenti dell'ASP come segue:

1.        Le ore annue di servizio dei docenti a tempo pieno di didattica disciplinare, di scienze dell'educazione e di altre materie sono stabilite in 1920 ore, già dedotte 4 settimane di vacanza.

2.        Per i docenti che hanno 5 o 6 settimane di vacanza annue, le ore annue di servizio sono 1880, rispettivamente 1840.

3.        Dalle 1920 ore sono dedotte annualmente le ore corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali e ad altri giorni riconosciuti dalla LOrd.

4.        Le 1920 ore si suddividono in 300 ore di aggiornamento personale e di istituto, 100 ore di attività di sede e 1520 ore d'insegnamento e per altre attività.

5.        Dalle ore risultanti dall'applicazione dei cpv. 1, 2 e 3 sono ridotte proporzionalmente le ore di aggiornamento personale e di istituto e quelle di insegnamento e per altre attività.

                                         Per i docenti incaricati a tempo parziale, l'art. 3 cpv. 1 RDASP stabiliva inoltre che la composizione delle ore di cui all'art. 2 cpv. 4 è calcolata proporzionalmente al rapporto di nomina o d'incarico del docente. Ad ogni docente, soggiungeva il cpv. 4, sono comunque riconosciute, indipendentemente dall'onere di lavoro, 100 ore di presenza in sede per riunioni dei gruppi d'area e per attività d'istituto.

                                         2.3. L'art. 31 cpv. 2 lett. b LASP ha demandato all'ASP di assumere la gestione delle classi di SM che avevano iniziato gli studi secondo il precedente ordinamento. A titolo di norma transitoria, l'art. 9 RDASP disponeva che:

Per le attività svolte transitoriamente nel secondo anno della Scuola magistrale biennale e nell'anno di abilitazione organizzato secondo il precedente modello IAA l'onere di lavoro è calcolato in 23esimi.

L'onere lavorativo in rapporto ai 23esimi è da considerare successivamente nelle ore d'insegnamento e per altre attività di cui all'art. 2 cpv. 4.

                                         Il significato della seconda frase della norma non è di immediata comprensione. Non appare tuttavia fuori luogo ritenere che il Consiglio di Stato abbia semplicemente inteso affermare che per convertire su base annua l'onere d'insegnamento settimanale occorreva rapportare le 23 ore di lezione settimanali dei docenti di SM alle ore d'insegnamento e per altre attività, fissate dall'art. 2 cpv. 4 RDASP.

                                   3.   3.1. Con risoluzione 2 luglio 2002, il Consiglio di Stato ha conferito all'attrice AT 1, nominata a metà tempo presso la SM, un incarico a tempo parziale (55%) quale docente di scienze dell'educazione presso l'ASP durante l'anno scolastico 2002/2003. L'incarico non ha estinto il preesistente rapporto di nomina. Vi si è soltanto sovrapposto, sospendendolo ed assoggettando l'attrice all'ordinamento dei docenti dell'ASP.

                                         Secondo gli art. 2 cpv. 2 e 3 lett. a cpv. 1 RDASP, l'onere lavorativo annuo lordo assegnato all'attrice, ultrasessantenne, doveva ammontare al 55% di 1840 ore, ossia a 1012 ore. Allo stesso risultato è pervenuto il DECS per altra via, ovvero rapportando il grado d'occupazione (55%) sia alle 1920 ore annue fissate dall'art. 2 cpv. 1 RDASP (1056 ore), sia alle 80 ore per le due settimane di vacanza supplementari, accordate in deduzione dall'art. 44 cpv. 3 LOrd ai docenti dell'ASP (44 ore).

                                         Dall'importo di 1012 ore, così calcolato, l'autorità cantonale ha poi dedotto, proporzionalmente al grado di occupazione:

-         64 ore corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali (55% di 116 ore; art. 2 cpv. 3 RDASP),

-         165 ore di aggiornamento personale e di istituto (55% di 300 ore; art. 2 cpv. 5 RDASP).

                                         Dal risultato parziale così ottenuto, ha infine ulteriormente dedotto le 100 ore di attività di sede, che l'art. 3 cpv. 4 RDASP riconosce ad ogni docente indipendentemente dall'onere di lavoro per riunioni dei gruppi d'area o per attività d'istituto.

                                         3.2. Sulle prime due deduzioni le parti concordano. Controversa è invece la deduzione di 100 ore per attività di sede, che secondo l'attrice dovrebbe essere rettificata in 76 ore, considerato che la direzione dell'ASP ha riservato allo studio assistito soltanto 24 ore, assegnando la differenza alle riunioni di programmazione del 1° anno dell'ASP.

                                         La tesi dell'attrice non può essere condivisa, poiché si scosta dal chiaro testo dell'art. 3 cpv. 4 RDASP, che sancisce il principio della deduzione di questo contingente di ore, prescindendo da qualsiasi riferimento al loro impiego concreto.

                                         Disattesa l'eccezione sollevata dall'attrice in relazione a questa specifica deduzione, corretto appare di conseguenza l'importo di 683 ore, ritenuto dal convenuto dopo la rettifica conseguente al riconoscimento della seconda settimana di vacanza.

                                   4.   All'attrice è stata assegnata una classe di studenti del secondo anno della vecchia SM. Il suo onere di lavoro va quindi determinato in base all'art. 9 RDASP, che regola la situazione dei docenti dell'ASP incaricati di portare a compimento i cicli di studio in corso secondo il vecchio ordinamento.

                                         Il DECS ha ritenuto che l'onere lavorativo annuo di questo gruppo di docenti fosse da calcolare moltiplicando la singola ora di lezione per il coefficiente 61.04, che si ottiene dividendo le 1404 ore annue d'insegnamento per le ore di lezione settimanali (23 ore), ritenuto che le 1404 ore d'insegnamento scaturiscono dalla deduzione di 116 ore corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali, dalle 1520 ore d'insegnamento annue fissate dall'art. 2 cpv. 4 RDASP.

                                         Opinabile, dal profilo dell'omogeneità dei termini posti a confronto, appare il rapporto tra l'orario settimanale d'insegnamento e le ore d'insegnamento di cui all'art. 2 cpv. 4 RDASP. I dati non sono infatti congruenti, poiché l'orario settimanale d'insegnamento comprende soltanto le ore effettive di lezione, mentre nelle ore annue d'insegnamento sono inclusi anche gli oneri di preparazione delle lezioni.

                                         La questione non deve tuttavia essere esaminata ulteriormente perché il Consiglio di Stato non era tenuto ad assicurare ai docenti dell'ASP il medesimo trattamento che veniva riservato ai docenti della vecchia SM. Nessuna disposizione di legge gli impediva in effetti di assoggettare a nuove regole anche i docenti dell'ASP incaricati di insegnare alle classi della SM che portavano a compimento il ciclo di studi iniziato secondo il precedente ordinamento. L'ASP è stata invero concepita come una nuova scuola, istituita nell'ambito delle scuole universitarie (art. 1 cpv. 1 LASP). Non si pone dunque sullo stesso piano delle SMS, ma ad un livello superiore. Anche se ne rileva le funzioni, non è il risultato di una semplice trasformazione della SM. Il fatto che abbia dovuto sobbarcarsi l'onere di permettere agli studenti della SM di concludere gli studi iniziati secondo il vecchio modello non obbligava il Consiglio di Stato a concedere ai docenti delegati a questo specifico compito il trattamento che sino a quel momento veniva riservato ai docenti di SM.

                                         Vanno quindi disattese le critiche dell'attrice riferite alla sensibile riduzione che il metodo di calcolo dell'onere di lavoro elaborato dal DECS avrebbe determinato per rapporto ai parametri in uso presso la SM per stabilire l'onere lavorativo annuo corrispondente ad un'ora di lezione. Il coefficiente di 85.05, risultante dal prodotto del numero delle settimane annue di scuola (40.5) per il fattore di conversione (2.1) applicato dal DECS ai docenti di SM, non è in alcun modo raffrontabile a quello che scaturisce dal rapporto fra le ore d'insegnamento annue al netto delle feste infrasettimanali (1404) dei docenti dell'ASP e le ore di lezione settimanali dei docenti delle SM (23). I parametri considerati per determinare i coefficienti messi a confronto dall'attrice appartengono a categorie completamente diverse. Nulla può dunque dedurre l'attrice dal loro confronto a sostegno delle sue rivendicazioni. Per gli stessi motivi, l'attrice non può nemmeno pretendere che presso l'ASP le vengano riconosciute ore supplementari di lezione che le venivano riconosciute per svolgere lo stesso lavoro presso la SM. Da respingere è quindi anche la pretesa di vedersi riconoscere ulteriori 60 ore di lavoro per lo studio assistito e per la partecipazione alle riunioni dei docenti di scienze dell'educazione. L'ora supplementare che le veniva riconosciuta presso la SM per questi compiti è ora assorbita dalle 100 ore di attività di sede, di cui all'art. 2 cpv. 4 RDASP. Non può dunque essere conteggiata in aggiunta alle ore d'insegnamento.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, la petizione dev'essere integralmente respinta.

                                         La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 68 e 79a LOrd; 17 LASP; la risoluzione 2 luglio 2002 (n. 3232) del Consiglio di Stato che definisce i compiti e le ore annue di servizio dei docenti dell'ASP per il periodo 1° settembre 2002 - 31 agosto 2003; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dell'attrice.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  CV 1 rappr. da: RA 1    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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