Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.01.2000 53.1999.4

12 gennaio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,208 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 53.1999.00004  

Lugano 12 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione (ricorso) 22 settembre 1998 di

__________ rappr. da: __________  

contro lo  

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente

la concessione dell'assegno per figli in formazione per la figlia __________ a far tempo dal 1. gennaio 1998;

richiamata la decisione 14 dicembre 1999 con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

vista la risposta 23 marzo 1999 del convenuto (Sezione delle risorse);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   All'inizio del 1998, __________, dipendente dell'__________ ha chiesto all'Ufficio stipendi ed assicurazioni (USA) l'erogazione dell'assegno per figli in formazione per la figlia __________, nata il __________, iscritta alla facoltà di scienze dell'educazione dell'Università __________ di Milano.

Il 30 giugno 1998 l'USA ha respinto la domanda, allegando che l'art. 21 lett. a della vigente legge sugli assegni di famiglia (LAF 1996) subordina il diritto all'assegno alla condizione che la formazione abbia luogo in Svizzera.

                                  B.   Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, sollecitando il riconoscimento del diritto all'assegno. A sostegno della richiesta, l'insorgente si è limitato a richiamare l'art. 14 cpv. 2 LStip.

All'accoglimento del ricorso si è opposta la Sezione delle risorse umane (SRU) del Dipartimento delle finanze e dell'economia, eccependone la tempestività ed obiettando che l'art. 14 cpv. 2 LStip dev'essere interpretato alla luce dell'art. 21 lett. a LAF 1996.

Con decisione 14 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha trasmesso l'impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo per competenza, ritenendola implicitamente irricevibile in quanto tale ed ipotizzando che potesse essere considerata proponibile come petizione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Il ricorso inoltrato da __________ al Consiglio di Stato è di principio ricevibile come azione diretta al Tribunale cantonale amministrativo, fondata sull'art. 68 LOrd, che devolve a questo tribunale la competenza a statuire quale istanza unica sulle contestazioni fra lo Stato ed i suoi dipendenti per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego. L'attore è infatti un dipendente cantonale e la contestazione ha per oggetto una pretesa pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego. Vertendo esclusivamente su questioni di diritto, la contestazione può essere risolta sulla base degli atti senza istruttoria.

                                   2.   2.1. L'art. 14 cpv. 1 LStip, nella versione del 24 novembre 1987 (LStip 1987; BU 1987, 379), stabiliva che i dipendenti dello Stato avevano diritto all'indennità annua fissata dalla legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati (LAF).

A quell'epoca era in vigore la legge cantonale sugli assegni familiari ai salariati del 24 settembre 1959 (LAF 1959; BU 1959, 221 seg.), che all'art. 14 cpv. 3 concedeva ai salariati un assegno per i figli di età inferiore a vent'anni che assolvevano un tirocinio e erano agli studi. Il diritto all'assegno sancito da quest'ultima disposizione sussisteva indipendentemente dal luogo in cui veniva svolta la formazione. Era quindi dato anche ai salariati con figli che studiavano all'estero.

L'art. 14 cpv. 2 LStip stabiliva inoltre che il diritto all'indennità poteva esser fatto valere, in deroga alla LAF, sino al compimento del venticinquesimo anno d'età per i figli all'apprendistato o agli studi. I dipendenti dello Stato godevano quindi di un privilegio che dava loro diritto all'indennità per figli in formazione fino al compimento del venticinquesimo anno. La nozione di "figli all'apprendistato o agli studi", su cui si fonda tale norma, coincideva con quella di figli che "assolvono un tirocinio o sono agli studi", di cui all'art. 14 cpv. 3 LAF 1996. Non ponendo quest'ultima disposizione alcun limite riferito al luogo di formazione, il privilegio era accordato anche nel caso in cui i figli studiavano all'estero.

2.2. A partire dal 1. gennaio 1997 è progressivamente entrata in in vigore la legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF 1996; RL 6.4.1.1.), che ha abrogato la LAF 1959 (art. 75 LAF 1996). Questa nuova legge concede fra l'altro un assegno per giovani in formazione ai salariati con figli che hanno compiuto i quindici anni e seguono una formazione in Svizzera (art. 21 lett. a LAF 1996); assegno, che è erogato fino alla fine della formazione, ma al più tardi fino alla fine del mese in cui il figlio compie i vent'anni (art. 22 cpv. 3 LAF 1996).

Il vincolo di natura territoriale, che subordina il diritto all'assegno per i figli in formazione alla condizione che quest'ultima abbia luogo in Svizzera, è stato introdotto allo scopo di contenere i costi di questa prestazione sociale.

2.3. La LAF 1996 ha adeguato l'art. 14 cpv. 1 LStip, disponendo che i dipendenti dello Stato hanno diritto agli assegni previsti da tale legge (art. 75 cpv. 4 LAF).

L'art. 14 cpv. 2 LStip non è invece stato modificato. Esso stabilisce quindi ancora che "in deroga alla LAF, il diritto all'indennità può essere fatto valere fino al compimento del venticinquesimo anno di età per i figli all'apprendistato o agli studi". Le condizioni del privilegio concesso sino a quel momento dall'ordinamento retributivo cantonale ai dipendenti con figli in formazione di età inferiore ai venticinque anni sono pertanto rimaste invariate.

                                   3.   Nel caso concreto, l'attore chiede che gli venga riconosciuto l'assegno per figli in formazione per la figlia __________, che frequenta l'Università __________ di Milano.

La domanda è fondata.

A torto lo Stato l'ha respinta allegando che tale assegno è riconosciuto soltanto ai dipendenti che hanno figli in formazione in Svizzera. Nel caso di dipendenti dello Stato questo limite territoriale non trova applicazione, poiché l'art. 14 cpv. 2 LStip riconosce tuttora un diritto all'assegno per figli agli studi o all'apprendistato più esteso di quello previsto dall'art. 21 lett. a LAF 1996.

Se intendeva circoscrivere all'estensione temporale la deroga alla LAF sancita dall'art. 14 cpv. 2 LStip a favore dei dipendenti dello Stato, in modo da assoggettare il diritto all'assegno per figli in formazione al vincolo territoriale introdotto dall'art. 21 lett. a LStip, il legislatore non avrebbe dovuto limitarsi ad adeguare l'art. 14 cpv. 1 LStip, ma avrebbe dovuto modificare anche il capoverso seguente, sopprimendo la condizione che subordina tale diritto al semplice fatto di avere figli "all'apprendistato o agli studi". Omettendo di modificare l'art. 14 cpv. 2 LStip in modo da subordinare il diritto all'assegno per figli in formazione alla condizione che quest'ultima avesse luogo in Svizzera, il legislatore ha implicitamente mantenuto l'ordinamento previgente, che in deroga alla LAF riconosceva ai dipendenti statali questo privilegio all'unica condizione che i figli fossero all'apprendistato o agli studi.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta, riconoscendo all'attore il diritto all'assegno per figli in formazione per la figlia __________ a partire dal 1. gennaio 1998, sino alla fine degli studi, ma al più tardi sino alla fine del mese in cui ha compiuto venticinque anni.

Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 69 LOrd; 21 LAF 1996; 14 LAF 1959; 14 LStip; 71 - 74 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è accolta.

§ Di conseguenza, lo Stato è condannato a versare all'attore

   l'assegno per figli in formazione per la figlia __________ a partire dal 1. gennaio 1998 sino al termine degli studi, ma al più tardi

   sino alla fine di ottobre del 1999.

                                    2.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

53.1999.4 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.01.2000 53.1999.4 — Swissrulings