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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.11.2025 52.2025.57

27 novembre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,336 parole·~12 min·12

Riassunto

Dipendente cantonale. Sospensione dell'aumento annuale di stipendio

Testo integrale

Incarto n. 52.2025.57  

Lugano 27 novembre 2025       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2025 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 15 gennaio 2025 (n. 133) del Consiglio di Stato che ha sospeso l'aumento annuale all'insorgente a contare dal 1° gennaio 2025;

ritenuto,                         in fatto

A.   RI 1 è stato nominato il 18 novembre 2014 come funzionario amministrativo presso la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni e attribuito all'Ufficio della migrazione. Negli anni seguenti è stato trasferito ad altri servizi, sino ad occupare, dal 22 dicembre 2021, la funzione di segretario aggiunto presso la Sezione della popolazione.

B.   Con scritto del 5 giugno 2024 il dipendente è stato formalmente richiamato dalla capo Sezione e dal capo Ufficio a mantenere un comportamento rispettoso della sua funzione e consono ai suoi doveri di servizio.

C.   Il 26 agosto 2024 la Sezione della popolazione ha ammonito RI 1 per avere dato telefonicamente informazioni a una legale in merito a una pratica senza avere coinvolto il servizio competente, rispettivamente senza inoltrargli la chiamata.

D.   Con decisione del 2 settembre 2024 la Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ha inflitto una multa disciplinare di fr. 500.- al dipendente per avere avuto atteggiamenti impropri con un apprendista.

E.   Il 13 novembre 2024 i superiori di RI 1 hanno discusso con quest'ultimo la valutazione delle prestazioni da lui svolte durante l'anno. Questa è risultata complessivamente insufficiente, pari al livello D. A fronte di tale esito, i funzionari dirigenti hanno preavvisato negativamente la concessione dell'aumento salariale.

F.    Con scritto del 3 dicembre 2024 RI 1 ha formulato le proprie osservazioni alla Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia al preavviso negativo della concessione dell'aumento. La predetta Sezione ha preso atto di tali osservazioni e ha comunicato al dipendente di non intravedere elementi tali da mettere in discussione la valutazione del funzionario dirigente.

G.   Con decisione del 15 gennaio 2025, comunicata al dipendente il 24 gennaio seguente, il Consiglio di Stato ha negato la concessione dell'aumento annuale a contare dal 1° gennaio 2025.

H.   RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che il provvedimento non terrebbe conto del contesto particolare vissuto durante l'anno, segnato dal lutto per la morte del padre. Esso trascurerebbe inoltre il percorso di miglioramento intrapreso e le buone relazioni con i colleghi.

I.     All'accoglimento del gravame si oppone la Sezione delle risorse umane. Osserva che la valutazione consiste in un'analisi complessiva delle prestazioni, oltre che del comportamento. Pur con tutta la comprensione per il difficile momento trascorso, l'Autorità rileva che la condotta del ricorrente e la mancata assunzione delle proprie responsabilità giustificano il blocco dell'aumento per il 2025.

J.    Con la replica, il ricorrente sostiene che l'Autorità di nomina avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di considerare effettivamente le osservazioni presentate. Per il resto, ribadisce le proprie tesi, affinandole con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

K.   Con la duplica, la Sezione delle risorse umane difende la bontà della decisione, adottata nel rispetto delle procedure.

L.    Con un ulteriore, spontaneo, scambio di scritti, le parti confermano le proprie posizioni.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 2 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione trasmessa dalle parti.

2.    Il ricorrente eccepisce la violazione del suo diritto di essere sentito, siccome l'Autorità non avrebbe preso in considerazione le sue osservazioni. La possibilità di esprimersi prima della decisione impugnata avrebbe rappresentato soltanto una formalità.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale e dalle garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito conferisce all'interessato tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura, tra cui la facoltà di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti (DTF 144 I 11 consid. 5.3, 143 V 71 consid. 4.1, 142 II 218 consid. 2.3, 135 I 279 consid. 2.3, 135 I 187 consid. 2.2; STF 2C_879/2014 del 17 aprile 2015 consid. 2.2, 1C_356/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.4, 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2). Per quanto attiene al blocco dell'aumento di stipendio, l'art. 13 cpv. 2 LStip si limita a prevedere che il dipendente deve essere sentito. Dal canto suo, l'art. 34 LPAmm pone il principio secondo cui le parti hanno il diritto di essere sentite. L'autorità prima di prendere una decisione permette alle parti di esercitare, di regola per scritto, questo diritto (art. 35 cpv. 1 e 2 LPAmm), salvo ricorra un caso particolare (art. 35 cpv. 3 e 4 LPAmm).

2.2. Secondo l'art. 46 cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'Autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I 229 consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF cit., ibidem, inoltre 130 II 530 consid. 4.3 con rinvii; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2, 1C_287/2007 del 17 marzo 2008 consid. 2.2.; Scolari, op. cit., n. 532 con rinvii, tra l'altro a RDAT I-1999 n. 27 consid. 3b; Borghi/Corti, op. cit., n. 2a ad art. 26, pure con rinvii).

2.3. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale; la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2 con rinvii); la giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità chiamata a decidere disponga dello stesso potere di esame di quella precedente; la sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 con rinvii).

2.4. Nel caso concreto, l'insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi sul preavviso dei funzionari dirigenti prima che l'Autorità emanasse la decisione impugnata. Preso atto delle osservazioni del ricorrente, la Sezione delle risorse umane si è detta dispiaciuta del periodo difficile vissuto dall'insorgente e ha comunicato che, pur comprendendo le difficoltà incontrate, non vi erano elementi atti a rimettere in discussione la valutazione delle prestazioni.

L'Autorità ha pertanto dato riscontro al punto di vista dell'insorgente, seppur con una motivazione stringata e rinviando implicitamente alla dettagliata valutazione scritta dei funzionari dirigenti. In queste circostanze, occorre considerare che all'insorgente è stata data la possibilità di esprimersi in modo efficace e che il suo diritto di essere sentito è stato tutelato. La censura va quindi disattesa.

3.    3.1. L'art. 21 cpv. 1 LORD prevede che le prestazioni del dipendente siano valutate annualmente dal suo superiore gerarchico. L'art. 53 cpv. 2 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110), grazie a rinvio di cui all'art. 21 cpv. 1 LStip, precisa che il funzionario dirigente valuta la qualità e la quantità del lavoro svolto in base a criteri predefiniti, come pure il comportamento del dipendente sull'arco dell'anno, dandone riscontro al medesimo. Oggetto della valutazione periodica sono le prestazioni dell'impiegato, segnatamente i compiti previsti dalla descrizione della funzione, nonché il comportamento (art. 53 cpv. 4 RDSt). La stessa è elemento determinante per la decisione in merito alla mancata concessione dell'aumento annuo all'impiegato e alle promozioni (cpv. 5). Per l'art. 12 cpv. 1 LStip, i dipendenti hanno diritto a un aumento annuale di stipendio corrisposto secondo la scala stipendi, fino al massimo della funzione occupata. Un'eccezione a tale regola è stabilita all'art. 13 cpv. 1 LStip, secondo cui se le prestazioni del dipendente sono insufficienti, l'autorità di nomina può bloccare l'aumento annuale mediante decisione formale.

3.2. Il Consiglio di Stato si è dotato di una direttiva sulla valutazione periodica degli impiegati (direttiva; RG n. 4697 del 26 settembre 2019). Questa prevede che l'impiegato è valutato dal proprio superiore diretto e che il funzionario dirigente valida la valutazione (art. 4 cpv. 1). Essa definisce inoltre le aree tematiche oggetto di valutazione, nonché i comportamenti significativi (art. 6). I livelli di valutazione sono cinque (A, B, C, D, E), che corrispondono ai seguenti giudizi (art. 7 cpv. 2 e 8 cpv. 4):

A -    ha prodotto quanto richiesto dalla funzione in modo ottimale.

B -    ha superato quanto richiesto dalla funzione.

C -    ha prodotto quanto richiesto dalla funzione.

D -    non ha raggiunto interamente quanto richiesto dalla funzione e necessita di un miglioramento.

                                         E -    non raggiunge largamente quanto richiesto dalla funzione.

NV -  nel caso di assenza pagata prolungata dovuta ad es. a malattia, infortunio, servizio obbligatorio, il valutatore può decidere che la sua        prestazione è complessivamente non valutabile per la limitata presenza sul posto di lavoro.

                                         Per gli impiegati, soggiunge l'art. 9 cpv. 1 della direttiva, sono considerate prestazioni insufficienti le valutazioni complessive di livello D e E. Il valutatore attribuisce la valutazione complessiva di livello D oppure E se più del 25% del numero di elementi considerati (obiettivi/compiti/comportamenti) è stato valutato in modo insufficiente (livelli D e E; art. 9 cpv. 2 direttiva).

4.    Il ricorrente sostiene che l'Autorità di nomina, decidendo di bloccare lo scatto salariale, non avrebbe tenuto conto del contesto particolare vissuto durante l'anno, segnato dal lutto per la morte del padre. La valutazione trascurerebbe inoltre il percorso di miglioramento intrapreso e le buone relazioni con i colleghi.

4.1. L'insorgente è stato valutato a metà novembre 2024 dalla sua superiore __________ per le prestazioni svolte durante l'anno. La valutazione complessiva, risultata insufficiente (livello D), è stata riassunta come segue:

Durante l'anno RI 1 non ha dimostrato di sapere affrontare l'attività principale del Settore giuridico, ovvero l'esame delle segnalazioni, evidenziando una marcata riluttanza ad assumersi responsabilità. Attualmente, la ricerca attiva delle informazioni e la presentazione di proposte di soluzioni a casi concreti risultano ancora deficitari, limitando così il suo contributo al gruppo. Inoltre, sebbene l'attività del Settore giuridico richieda una certa propensione allo svolgimento di compiti diversi, RI 1 tende a focalizzarsi sullo svolgimento di singoli compiti, commettendo talune volte delle imprecisioni che richiedono successivi interventi di revisione e rettifica. Infine, si rimarca che durante il corrente anno il collaboratore è stato oggetto di procedure disciplinari, quali un avviso, un ammonimento e una multa, a breve distanza di tempo l'una dall'altra.

Quali misure di miglioramento per l'anno seguente, la valutatrice ha rilevato quanto segue:

La procedura contravvenzionale è stata gestita adeguatamente e in autonomia. Tuttavia è utile e necessario che il collaboratore sia maggiormente attivo anche nel resto dell'attività del Settore giuridico, ovvero l'esame delle segnalazioni. Nel concreto, deve essere sviluppata la ricerca attiva delle informazioni (tramite la documentazione a disposizione, come ad esempio le disposizioni di servizio) e le proposte di soluzione ai colleghi, ai superiori e ai giuristi.

La funzionaria ha infine osservato che:

Quando RI 1 si concentra su compiti specifici, come ad esempio la gestione dei ricorsi, manifesta una certa indisponibilità a gestire ulteriori mansioni proprie alla sua funzione, giustificando questa posizione con la mancanza di tempo o di conoscenze. Tale aspetto non è per contro stato riscontrato negli altri colleghi aventi le medesime funzioni.

4.2.  Il modulo allestito dai funzionari dirigenti espone una valutazione per ognuno dei diversi obiettivi, compiti e comportamenti. Delle 16 voci oggetto di giudizio, 10 sono state valutate con il livello D. Tutte queste valutazioni negative sono state motivate in modo dettagliato e circostanziato, attestando lacune sia nel rendimento sia nel comportamento. Il ricorrente non si confronta in modo puntuale con i giudizi formulati, ma si limita a una generica contestazione, criticando la mancata considerazione del suo lutto, nonché degli aspetti positivi, quali la dedizione al lavoro, dal quale non si è mai assentato malgrado il suo stato depressivo, le buone relazioni con i colleghi e il miglioramento avvenuto da ottobre in poi. Al proposito si rileva che, pur rispettando il lutto vissuto nel mese di febbraio, tale circostanza non appare in grado di giustificare le diverse manchevolezze riscontrate nello svolgimento del lavoro dell'insorgente su tutto l'arco dell'anno. D'altro canto, il certificato medico prodotto dal ricorrente attesta un periodo di stress che ha richiesto un sostegno psico-terapico settimanale, oltre a problemi di concentrazione e leggera ansia durante il lavoro. Nulla a che vedere con una diagnosi di depressione a cui ha accennato l'insorgente. Inoltre, quest'ultimo sostiene di aver migliorato la propria prestazione dal mese di ottobre in poi, ciò che evidentemente non è atto a sovvertire l'esito della valutazione globale.

4.3. Posto quanto precede, la valutazione insufficiente, basata sull'osservazione dell'operato del ricorrente durante l'arco dell'anno, non appare frutto di considerazioni prive di pertinenza o altrimenti lesive del diritto. La conseguente decisione di blocco dell'aumento appare pertanto sostenibile. Il ricorso va quindi respinto.

5.    La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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