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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.11.2025 52.2025.317

17 novembre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,477 parole·~7 min·12

Riassunto

Mancata promozione al termine della quinta elementare

Testo integrale

Incarto n. 52.2025.317  

Lugano 17 novembre 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 17 settembre 2025 di

  RI 2   patrocinati da:   PA 1    

contro  

la decisione del 27 agosto 2025 (n. 4003) del Consiglio di Stato che ha respinto il loro gravame avverso la risoluzione del 10 luglio 2025 dell'ispettorato scolastico __________ in materia di mancata promozione della figlia RI 3 al termine della quinta elementare;

ritenuto,                         in fatto

A.   RI 3 ha frequentato, durante l'anno scolastico 2024-2025, la quinta elementare nelle scuole elementari di __________. La stessa è stata seguita durante tutto l'anno scolastico dalla docente di sostegno pedagogico. Delle difficoltà dell'allieva, i genitori sono stati informati in occasione di diversi incontri con i docenti.

B.   Al termine dell'anno scolastico, l'alunna non è stata promossa, avendo ottenuto note insufficienti nelle materie lingua italiana, matematica e studio dell'ambiente.

C.   Il 10 luglio 2025, l'Ispettorato scolastico __________ (Ispettorato) ha disatteso il gravame di RI 1e RI 2, genitori di RI 3, contro la mancata promozione. L'Autorità ha confermato la valutazione della docente e la correttezza del suo operato durante l'anno scolastico.

D.   I genitori dell'allieva hanno interposto ricorso contro la predetta decisione dinanzi al Consiglio di Stato che, con risoluzione del 27 agosto 2025 lo ha respinto. Esso ha innanzitutto disatteso la censura con cui gli insorgenti hanno criticato l'operato della scuola e delle docenti, che non avrebbero posto l'allieva nella condizioni adeguate a sviluppare le sue potenzialità. In ogni caso, la valutazione delle prestazioni di RI 3 sarebbe corretta, non avendo la stessa raggiunto le competenze e gli obiettivi attesi.

E.   RI 1e RI 2 insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la predetta decisione, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che sia attribuita la nota finale 4 nelle materie lingua italiana, matematica e studio dell'ambiente, con conseguente promozione della figlia RI 3. In via cautelare, chiedono inoltre che la figlia sia ammessa in prima media durante l'anno scolastico 2025-2026. Sostengono che l'allieva non avrebbe potuto beneficiare di un insegnamento conforme alle sue caratteristiche particolari, nel rispetto della sua personalità. In particolare, il prospettato programma educativo speciale non sarebbe stato avviato tempestivamente. Le valutazioni sarebbero in ogni caso arbitrarie, come dimostrerebbero i documenti (esercizi) presentati dinanzi all'istanza precedente.

F.    All'accoglimento del ricorso si oppone l'Ispettorato. Osserva che il programma educativo speciale (differenziazione didattica e presa in carico da parte del Servizio di sostegno pedagogico) sarebbe stato attivato nel corso dell'anno scolastico e avrebbe accompagnato l'allieva in modo costante, come attestato dai colloqui regolarmente tenuti con la famiglia. Gli esiti scolastici dimostrerebbero inoltre con chiarezza il mancato raggiungimento delle competenze di base in lingua italiana, matematica e studio dell'ambiente.

G.   Il Governo si oppone all'accoglimento del ricorso, senza formulare osservazioni.

H.   I ricorrenti rinunciano alla replica.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 96 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100). La legittimazione attiva dei ricorrenti, destinatari della decisione impugnata e agenti nell'interesse della figlia minore, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 97 LSc) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione fattuale emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione a disposizione della Corte.

2.    Secondo l'art. 22a cpv. 1 del regolamento delle scuole comunali (RSIE; RL 411.110), emanato grazie alla delega legislativa di cui all'art. 27 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSIE; RL 411.100), alla scuola elementare si procede a una valutazione per l'apprendimento durante l'anno scolastico; alla fine dello stesso i docenti assegnano le note. Queste, precisa il cpv. 2, vanno dal 3 al 6, la nota 6 rappresenta il meglio, la nota 4 la sufficienza; è concesso l'uso dei mezzi punti. Il cpv. 3 della norma prescrive che la promozione al termine delle classi I, III e IV elementare può avvenire anche se gli allievi non hanno completamente raggiunto i traguardi stabiliti dal piano di studio. Il passaggio del ciclo, ovvero la promozione al termine delle classi II e V elementare, presuppone di regola il raggiungimento delle competenze fondamentali per la prosecuzione del percorso scolastico. Dal canto suo, l'art. 23 cpv. 1 RSIE prevede che a dipendenza dello sviluppo intellettuale e dalla maturità affettiva dell'allievo, se necessario egli è sostenuto nei primi anni di scuola con progetti specifici, tra i quali possono trovare posto eccezionalmente anche il rallentamento o l'accelerazione del percorso scolastico. La decisione sul rallentamento spetta al docente titolare (cpv. 4). Per quanto qui interessa, la lett. c della norma prevede che quest'ultimo, prima di decidere al termine della II e della V elementare, deve discuterne preventivamente con i genitori. 

3.    Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali il giudizio dell'esaminatore, in quanto espressione del suo apprezzamento, è sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69 LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato dall'esaminatore (cfr. messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 59; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). In questo ambito, specie quando si tratta di pronunciarsi su apprezzamenti che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso dà comunque prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (DTF 136 I 229 consid. 5.4.1. STF 2C_632/2013 dell'8 luglio 2014 consid. 3.2; 2D_34/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.3; 2D_55/2010 del 1° marzo 2011 consid. 3.2).

4.    I ricorrenti contestano la mancata promozione della figlia al termine della quinta elementare, sostenendo che la stessa non avrebbe ricevuto un insegnamento adeguato alle proprie peculiarità ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LSc. L'allieva sarebbe inoltre stata penalizzata da una presa a carico tardiva da parte della docente di sostegno pedagogico. Infine, le valutazioni sarebbero arbitrarie.

4.1. Dagli atti si evince che il servizio di sostegno pedagogico ha somministrato nel mese di ottobre 2024 una valutazione cognitiva per RI 3. A fine novembre, la docente titolare, la docente di sostegno pedagogico e la vicedirettrice hanno informato il padre dell'allieva delle difficoltà osservate nei primi mesi di insegnamento, ciò che rendeva necessario un percorso differenziato specifico, non bastando gli aiuti messi in campo negli anni precedenti. Nel corso dell'anno scolastico vi sono stati altri tre colloqui di questa natura, durante i quali è inoltre stato prospettato il rallentamento scolastico. A fronte di tali dettagliati resoconti sull'andamento del percorso scolastico e delle prospettate misure, non vi è motivo di credere che l'allieva non sia stata seguita adeguatamente dalle docenti. A ragione, il Consiglio di Stato ha quindi disatteso tale censura dei ricorrenti.

4.2. Posta questa premessa, va rilevato che gli insorgenti non si confrontano con le valutazioni insufficienti che hanno portato alla mancata promozione della figlia. Essi si limitano infatti a denunciarne genericamente l'arbitrio, segnalando la buona esecuzione di alcune prove eseguite da RI 3 già versate agli atti dinanzi al Consiglio di Stato. Essi non si premurano per contro di prendere posizione sullo scarso risultato ottenuto nelle molte verifiche presenti nell'incarto né sugli esercizi di difficoltà minore assegnati all'allieva in sostituzione di quelli di quinta elementare, che non è riuscita a svolgere (cfr. plico doc. A). Dal canto suo, l'Ispettorato, nella sua decisione, ha rilevato che i predetti esiti scolastici evidenziano in modo inequivocabile la presenza di significative fragilità sul piano degli apprendimenti e che la decisione di prolungare il percorso scolastico con la ripetizione della quinta classe rappresenta una misura pedagogica opportuna e nell'interesse dell'allieva. Tale giudizio, concordante con la valutazione della docente che ha osservato RI 3 durante tutto l'anno scolastico, si basa su riscontri oggettivi e appare pienamente sostenibile. La decisione governativa merita pertanto tutela.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

5.    L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare.

6.    La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dai ricorrenti, rimane a loro carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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