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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.10.2025 52.2025.252

1 ottobre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,341 parole·~22 min·4

Riassunto

Commessa pubblica. Criterio di idoneità (disponibilità dei veicoli e delle attrezzature). L'offerta del deliberatario andava esclusa siccome incompleta. Rinvio atti al committente per verificare se la commessa può essere aggiudicata al ricorrente. Confermata da STF 2D_20/2025 del 17.04.2026

Testo integrale

Incarto n. 52.2025.252  

Lugano 1 ottobre 2025          

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2025 di

RI 1   RI 2   che compongono il Consorzio RI 1 - RI 2 patrocinate da:     

contro  

la decisione del 25 giugno 2025 (n. 3174) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso per l'aggiudicazione del servizio invernale per lo sgombero neve sulle strade cantonali (lotto SISN-SC, Lotto E16) relativamente al periodo 2025 - 2030 ha assegnato la commessa al Consorzio S__________ SA & Co;

ritenuto,                         in fatto

A.   Il 3 dicembre 2024 la Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite della Divisione delle costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di sgombero della neve sulle strade cantonali durante le stagioni invernali per il periodo 2025 - 2030 (Lotto SISN-SC; FU n. __________ pag. __________ segg.).

Il capitolato d'appalto segnalava che i 1'050 km costituenti l'intera rete delle strade cantonali erano stati suddivisi in 46 lotti, a loro volta ripartiti in 152 settori la cui lunghezza media era di 14 km. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.     Prezzo                                                 50%

2.     Ecologia dei veicoli impiegati                40%

3.     Qualità delle lame spartineve                10%

con l'appunto che per ogni settore era richiesto un veicolo dotato di lama spartineve frontale e in alcuni casi, anche di lama laterale (pos. 133.100 disposizioni particolari CPN 102).

Le disposizioni particolari CPN 102 erano impostate in maniera identica per tutti i lotti messi a concorso, ognuno oggetto di delibera. La posizione 223.100 indicava, tra gli altri, i seguenti criteri di idoneità:

CI-3: Capacità di intervenire entro 60 minuti dalla chiamata in servizio. Il committente considera plausibile il rispetto, senza necessità di controllo specifico, se sia il luogo (Comune/Frazione) di stazionamento del veicolo e dell'attrezzatura per lo sgombero della neve sia il domicilio dell'offerente sono nella zona di esercizio del lotto (tutti i Comuni su cui si svolge il percorso e quelli situati fino a 15 km di raggio da esso).

CI-4: Dotazione di lame spartineve proprie o acquistate successivamente all'ottenimento dell'appalto.

Qualora l'offerente non fosse dotato delle lame spartineve dovrà allegare all'offerta un contratto preliminare d'acquisto. I dati tecnici delle lame che il concorrente intende utilizzare dovranno essere riportate nelle tabelle “Dati tecnici caratteristici dei veicoli e delle attrezzature per lo sgombero neve” contenute nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente” e rispettare le condizioni previste nel corrente fascicolo alla pos. 142.400 e al criterio CI-5 della presente posizione.

CI-5: Veicoli e lame spartineve idonei

Per il servizio invernale di sgombero neve sulle strade cantonali sono ammesse solo determinate categorie di veicoli, l'appartenenza delle quali deve poter essere dimostrata da debita documentazione. Nel presente capitolato la categoria dei veicoli è sempre riferita alla classificazione della tabella sottostante:

Categoria veicoli

 Categoria

Descrizione

3

Trattori medi (fino a 100 cv o 74 kw; peso complessivo superiore a 3.5t)

4

Trattori pesanti (oltre 100 cv o 74 kw; peso complessivo superiore a 3.5t)

5

Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 6t)

6

Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 7.5t)

7

Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 10t)

8

Unimog o veicolo equivalente (peso superiore a 10t)

9

Autocarri a 2 assi (peso fino a 7.8t)

10

Autocarri a 2 assi (peso fino a 14.5t)

11

Autocarri a 2 assi (peso fino a 18t)

12

Autocarri a 3 assi (peso fino a 26t)

Al fine del presente contratto un autocarro a tre assi (categoria 12) è considerato a trazione integrale se possiede al minimo la trazione 6x4.

Con riferimento alla classificazione tipo Unimog, precisiamo che per “veicolo equivalente” si intende “Veicolo universale a motore a 2 assi con trazione integrale 4x4” il cui peso complessivo permette l'attribuzione a una delle categorie comprese tra la 5 e la 8 e che raggiunga una velocità minima di 60 km/h.

Analogamente sono ritenuti idonei all'appalto i veicoli e le lame corrispondenti alla categoria e alle dimensioni assegnate a ogni singolo settore (tratta).

Si specifica che per la dimensione (larghezza) delle lame è concessa una tolleranza di +/- 10.00 cm sulla forchetta delle misure (in metri) indicate nelle tabelle seguenti.

Seguiva una tabella in cui erano indicate le caratteristiche dei veicoli e delle lame richiesti per ogni tratta.

Per verificare la capacità di eseguire la commessa, gli offerenti erano tenuti a fornire informazioni sui propri effettivi, nonché diversi dati concernenti il veicolo (proprietario, targa, con numero e colore, marca, modello, classificazione, trazione, codice d'emissione, potenza in kW, peso totale) e la lama (proprietario, marca, tipo, anno di costruzione, larghezza in metri misurata ai coltelli) impiegati. Queste informazioni andavano comunicate completando delle apposite tabelle incluse nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”.

B.   Prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, il committente ha comunicato a tutti i concorrenti le risposte alle domande pervenutegli.

C.   a. Per il lotto E16 (__________), a sua volta suddiviso in due settori, sono pervenute al committente tre offerte di altrettanti Consorzi, di valori compresi tra fr. 290'264.44 e fr. 426'908.50.

b. In sede di verifica delle stesse, l'ente banditore si è rivolto al Consorzio composto dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3 (Consorzio S__________ & Co) comunicandogli che risultava necessario integrare la documentazione. Gli ha dunque impartito un termine scadente il 24 aprile 2025 per la trasmissione dei documenti comprovanti la proprietà, il modello, il tipo e l'anno di costruzione delle lame spartineve indicate nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente” nei settori E161 e E162, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso tale termine, l'offerta sarebbe stata esclusa dalla procedura (cfr. lettera dell'11 aprile 2025, agli atti). Dei ragguagli che ne sono derivati si dirà oltre (infra, consid. 4.3.).

c. Valutate le offerte sulla base dei criteri preannunciati, il 25 giugno 2025 l'ente banditore ha risolto di aggiudicare la commessa al Consorzio S__________ & Co, la cui offerta di fr. 290'264.44 è giunta prima in graduatoria con 322.50 punti.

D.   a. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio formato dalle imprese RI 1 e RI 2, secondo classificato con 297.50 punti, chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione della commessa in proprio favore. Lamenta la violazione del diritto di essere sentito siccome il committente gli ha negato l'accesso alla documentazione di gara, impedendogli di motivare il proprio ricorso. Contesta quindi l'idoneità a concorrere del Consorzio aggiudicatario, con particolare riferimento ai veicoli, alle attrezzature e al personale previsti per l'esecuzione del servizio, riservandosi di presentare altre censure una volta visionati gli atti.

b. Con successiva istanza del 28 luglio 2025, il ricorrente postula la concessione in via supercautelare e cautelare dell'effetto sospensivo al gravame.

E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e il Consorzio aggiudicatario. Il primo precisa di aver fornito informazioni circostanziate al ricorrente sugli aspetti più salienti della valutazione della sua offerta e di quella vincitrice e motiva il diniego di accedere agli atti con la necessità di tutelare la confidenzialità delle offerte. Ritiene pertanto rispettato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Difende l'idoneità dei veicoli e delle attrezzature messe a disposizione dal Consorzio deliberatario per lo svolgimento del servizio nei settori interessati e conferma che il medesimo dispone pure delle risorse necessarie. Dal canto suo, l'aggiudicatario si limita ad osservare che i mezzi offerti sono stati verificati minuziosamente in loco dai rappresentanti dell'ente banditore e trovati conformi alle regole di gara e alle prescrizioni applicabili in materia. Annota che le lame spartineve rispettano la qualità e le dimensioni richieste e che anche il personale indicato corrisponde alle condizioni di gara.

F.    Compulsati gli atti, il ricorrente con la replica ribadisce che il Consorzio aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara. Infatti, i veicoli da esso offerti non sarebbero idonei in quanto obsoleti ed estremamente inquinanti (sia per emissioni nocive che per la fonica). Mette inoltre in dubbio la capacità degli autisti del Consorzio deliberatario di intervenire entro 60 minuti dalla chiamata in servizio, in particolar modo per la tratta __________ del settore E162. Oltre a ciò, sostiene che dei 19 dipendenti annunciati, solo uno sarebbe abilitato alla guida dei veicoli messi a disposizione; tuttavia il medesimo non avrebbe frequentato il corso OAut, necessario per poter svolgere professionalmente il lavoro di autista di mezzi pesanti.

G.   Con le rispettive dupliche, il committente e l'aggiudicatario ribadiscono le proprie tesi e contestano le censure dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese, ove occorra, in seguito. Il deliberatario sostiene in aggiunta che l'offerta del ricorrente avrebbe meritato l'esclusione. Esso non disporrebbe infatti di autisti a sufficienza per svolgere il servizio, poiché già impegnati anche per il Comune di __________, per il Cantone su altri lotti e per le strade nazionali, come peraltro constatato dallo stesso ente appaltante in sede di risposta (pag. 7 punto n. 4).

H.   L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula osservazioni.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto membri del Consorzio secondo classificato, le ditte ricorrenti sono legittimate a contestare l'assegnazione della commessa al Consorzio S__________ SA & Co (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le prove sollecitate dal ricorrente non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Per il resto, come si vedrà (cfr. infra, consid. 5.2), ad eventuali lacune negli accertamenti imputabili all'ente appaltante si potrà se del caso porre rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previo annullamento della decisione impugnata (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2.    Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito per il mancato accesso agli atti della gara entro la scadenza del termine di ricorso.

2.1. La facoltà di consultare gli atti discende dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), mentre a livello cantonale tale garanzia è ancorata all'art. 32 LPAmm ai sensi del quale chi è parte in un procedimento amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto, soggiunge il disposto (cpv. 2), può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati preponderanti.

Nell'ambito dei procedimenti di aggiudicazione di commesse pubbliche, il diritto di esaminare gli atti assicurato dall'art. 32 LPAmm è limitato dall'obbligo dell'autorità di trattare in modo confidenziale le informazioni prescritto dall'art. art. 11 lett. g CIAP. Situazioni conflittuali tra il diritto di esaminare gli atti ed il diritto dei concorrenti a un trattamento confidenziale delle informazioni fornite all'autorità vanno risolte in base alla ponderazione degli interessi contrapposti (STA 52.2012.4 del 7 maggio 2012 consid. 3.1., 52.2010.397 del 25 novembre 2010 consid. 2.1.; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, II ed., Berna 2023, n. 872, Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 1191 segg.), fermo restando che una certa discrezionalità si giustifica di regola unicamente in presenza di documenti riguardanti segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL 730.110). In ogni modo, la tutela della natura confidenziale dei dati comunicati dagli offerenti non deve andare a detrimento del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP) od ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso (RtiD I-2013 n. 21).

2.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale; la sua violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii). La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame di quella decidente (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). La sanatoria deve tuttavia rimanere l'eccezione, segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in linea di considerazione solo se la persona interessata non subisca un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii).

2.3. Nel caso concreto, la stazione appaltante non ha dato accesso all'intera documentazione di gara e in particolare all'offerta dell'aggiudicatario. Ha invece trasmesso una tabella di valutazione con un confronto delle note parziali ed esposto oralmente gli aspetti salienti della decisione. Il diniego assoluto alla visione degli atti del concorso appare in effetti difficilmente giustificabile con l'esigenza di tutelare segreti commerciali, ritenuto in particolare che non risultano indicazioni in questo senso da parte degli offerenti. La questione non merita tuttavia approfondimento ritenuto che i ricorrenti hanno avuto la possibilità di consultare l'offerta del Consorzio aggiudicatario, ad eccezione dell'elenco prezzi, secretato (cfr. decreto di accesso agli atti del 4 agosto 2025), e di pronunciarsi compiutamente dinanzi a questo Tribunale, recuperando con la replica la possibilità di presentare ogni censura sull'idoneità a concorrere di quest'ultimo. Ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe quindi sanata dinanzi a questo Tribunale, dotato di piena cognizione per le questioni di fatto e di diritto che si pongono (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 61 e riferimenti). Del mancato accesso agli atti si potrà tenere conto nella ripartizione delle spese, considerando il dispendio di tempo per l'introduzione dell'atto di ricorso, a cui è necessariamente dovuta succedere una replica per contestare adeguatamente la decisione di aggiudicazione. Oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore si rivelerebbe un atto privo di qualsiasi interesse pratico e costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii, 135 I 279 consid. 2.6.1; STF 2C_661/2011 del 17 marzo 2012 consid. 2; sentenze del Verwaltungsgericht des Kantons Zürich VB.2014.234 del 7 luglio 2014 consid. 2.2 e VB.2012.668 del 15 luglio 2013 consid. 3).

3.    3.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k RLCPubb/CIAP prevede che l'avviso di gara deve contenere i criteri di idoneità. Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di concorso, soggiunge l'art. 10 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, la documentazione di gara deve fornire indicazioni sulle prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli. I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2024.279 del 5 febbraio 2025 consid. 5.1. e riferimenti).

3.2. I criteri di idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara.

3.3. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). La conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara. In applicazione dell'art. 25 lett. a della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), applicabile alle procedure CIAP in forza del rinvio dato dall'art. 4 cpv. 4 della stessa legge, l'offerente che non adempie ai criteri di idoneità deve essere escluso dalla procedura.

4.    4.1. Il Consorzio ricorrente sostiene innanzitutto che l'aggiudicatario non adempirebbe i criteri di idoneità in quanto non dispone di veicoli e attrezzature adatti al servizio proposto. A suo dire, i mezzi proposti sarebbero obsoleti, troppo lenti ed estremamente inquinanti, mentre le lame non risponderebbero ai requisiti indicati nel capitolato a livello di qualità e dimensioni.

4.2. In concreto, nelle prescrizioni regolanti la gara il committente ha stabilito chiaramente che per il lotto E16 oggetto dell'odierno contendere i concorrenti dovevano disporre dei seguenti automezzi così accessoriati (vedi pos 223.100 disposizioni particolari CPN 102, lotto E16, pag. 21):

Lotto

Settore

Categoria

Trazione

Lama

Laterale

Lotto E16

__________

E161

10-11-12

4x4

3.5/4.0

NO

E162

10-11-12

4X4

3.0/3.6

NO

con la precisazione che per la larghezza delle lame era concessa una tolleranza di +/- 10 cm sulla forchetta delle misure (in metri) indicate nella suddetta tabella (pag. 16). L'ente banditore ha richiesto che il mezzo necessario per eseguire la commessa fosse già a disposizione del concorrente al momento dell'inoltro dell'offerta (vedi pos. 142.400 CPN 102, pag. 12) e che le lame spartineve fossero di sua proprietà (o acquistate successivamente all'ottenimento della commessa). Le attrezzature dovevano inoltre rispettare le condizioni previste alla pos. 142.400 CPN 102, segnatamente essere prioritariamente riservate per il servizio in oggetto, tenute in condizioni ottimali per espletarlo al meglio con particolare attenzione ai coltelli e ai meccanismi di ammortizzazione, applicate ad un veicolo carico e adeguato e conformi alle norme dell'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS). A comprova della dotazione dei veicoli e delle lame, i concorrenti dovevano allegare all'offerta copia della licenza di circolazione dei veicoli e i documenti comprovanti la proprietà, il modello, il tipo, le dimensioni (larghezza) e l'anno di costruzione delle lame spartineve proposte per ogni veicolo offerto (pos. 252.110 lett. d e f disposizioni particolari CPN 102).

4.3. Nel caso concreto, il Consorzio deliberatario ha proposto di impiegare:

-    il veicolo Mercedes-Benz 1944 targato TI __________ e lama Zaugg (del 2016) avente una larghezza misurata ai coltelli di m 3.60 per l'esecuzione del servizio di sgombero neve nella tratta E161;

-     il veicolo Saurer D 330 (targato TI __________) e la lama Kahlbacher (del 1995) avente una larghezza misurata ai coltelli di m 3.40 per l'esecuzione del servizio di sgombero neve nella tratta E162

indicando, nelle apposite finche incluse nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”, che i mezzi e le attrezzature sono di proprietà della consorziata CO 1. Alla sua offerta l'aggiudicatario ha allegato le licenze di circolazione dei veicoli e le fotografie delle placchette delle lame spartineve. Come esposto in narrativa, l'11 aprile 2025 la committenza ha impartito al deliberatario un termine scadente il 24 aprile successivo per la trasmissione della documentazione comprovante la proprietà, il modello, il tipo, le dimensioni e l'anno di costruzione delle lame spartineve indicate nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”, pena l'esclusione dalla gara. Nella predetta missiva ha inoltre precisato che la conformità effettiva dei veicoli e delle attrezzature offerte con quanto dichiarato in sede d'appalto sarebbe stata verificata, prima dell'eventuale delibera, dal committente presso la sede dell'offerente. L'aggiudicatario non ha inoltrato nel termine perentorio assegnatogli la documentazione richiesta dall'ente banditore, limitandosi ad affermare che qualora ci venisse assegnato il lotto in oggetto, è nostra intenzione migliorare la qualità delle attrezzature e dei mezzi impiegati, sostituendoli con macchinari più recenti e performanti (cfr. risposta del 21 aprile 2025 alla richiesta di documentazione, agli atti). Ora, è indubbio che, agendo in tal modo, il deliberatario non ha dimostrato di essere proprietario delle lame spartineve notificate già al momento dell'inoltro dell'offerta, né che tali attrezzature rispettassero le dimensioni richieste dalla committenza. Prova ne è il fatto che neppure l'ente banditore - che si era rivolto al deliberatario proprio per ottenere la trasmissione dei documenti attestanti, tra l'altro, la proprietà e la larghezza delle lame proposte (informazioni che non era stato possibile ricavare dalle fotografie delle placchette esibite con l'offerta; cfr. documento “Analisi e situazione assuntori servizio sgombero neve 2025 - 2030, separatore 2 del classificatore verde) - in questa sede, e preso atto delle precise doglianze del ricorrente, giustifica la conformità delle attrezzature Zaugg e Kahlbacher alle prescrizioni tecniche previste negli atti di gara sulla base della documentazione che aveva espressamente richiesto in sede di verifica delle offerte, pena l'esclusione dalla gara, bensì facendo riferimento unicamente alle indicazioni contenute nelle apposite tabelle del fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente” (vedi risposta del committente, pag. 6 e 7). L'offerta del Consorzio deliberatario andava quindi esclusa dalla gara. Non porta a diversa conclusione il fatto che i veicoli e le attrezzature siano stati controllati dall'Ufficio dei servizi di manutenzione stradale e ritenuti idonei (cfr. nota accompagnatoria al progetto di risoluzione di delibera del 10 giugno 2025, pag. 21). L'ente banditore non avrebbe neppure dovuto procedere a una simile verifica, riservata alle sole offerte che entravano in considerazione per un'eventuale delibera (cfr. richiesta di documentazione dell'11 aprile 2025), ovvero a quelle formalmente valide. L'offerta del Consorzio aggiudicatario, contrariamente alle indicazioni contenute nella nota accompagnatoria citata (pag. 21), era invece da ritenere incompleta siccome mancante della documentazione richiestagli entro il termine perentorio impartitogli e, per questo motivo, irrimediabilmente da scartare. Questa conclusione, esplicitamente comminata dalla legge (art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP) e ribadita nella richiesta di documentazione in oggetto, non configura un formalismo eccessivo (cfr. RtiD I-2009 n. 24). Tollerando l'omissione e rinunciando ad escludere il concorrente dalla gara, l'ente banditore ha dunque disatteso il principio della legalità ed è incorso in una violazione dei principi della trasparenza e della parità di trattamento (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP), che governano l'ordinamento delle commesse pubbliche. La censura è quindi fondata e comporta l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della decisione di delibera, senza che occorra esaminare gli ulteriori motivi di esclusione addotti dal Consorzio ricorrente, ritenuto che gli stessi non potrebbero comunque condurre ad altro esito. Resta ora da esaminare se la commessa possa essere aggiudicata direttamente all'insorgente.

5.    5.1. L'aggiudicatario sostiene che il ricorrente meriterebbe l'esclusione poiché non dispone di risorse umane proprie sufficienti per lo svolgimento del servizio invernale messo a concorso in aggiunta a tutte le altre commesse simili ottenute da vari enti pubblici.

5.2. Ora, il Tribunale non possiede sufficienti elementi di giudizio per poter evadere la censura. Per decidere la contestazione con la debita cognizione di causa, bisognerebbe usufruire di una visione d'insieme di tutti gli impegni che il ricorrente ha assunto nel campo dello sgombero neve sulle strade nazionali, cantonali e comunali. Verifiche che il committente - pur nutrendo dubbi sulla capacità dell'insorgente di svolgere la commessa con il personale a disposizione - ha omesso di compiere per il motivo che il concorrente non risultava al primo posto della classifica (cfr. risposta, pag. 7). Posto che non spetta al Tribunale cantonale amministrativo rimediare alle carenze istruttorie poste in essere dal Governo, la pratica va retrocessa alla stazione appaltante affinché accerti se il ricorrente può veramente garantire la disponibilità degli autisti annunciati come personale proprio o può perlomeno rimediare ad eventuali carenze in questo campo facendo capo legittimamente ad un prestito di manodopera giusta l'art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP.

6.    Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto e la decisione di aggiudicazione annullata. Gli atti sono rinviati al committente affinché renda una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Si ricorda che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. L'ente appaltante dovrà pertanto prendere nuovamente in considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del 4 giugno 2021 in RtiD I-2022 n. 3 consid. 1.2.2.).

7.    L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

8.    Il rinvio degli atti al committente per accertamenti istruttori, con esito aperto, comporta che la parte ricorrente vada ritenuta vincente (DTF 137 V 210 consid. 7.1; STF 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 con riferimenti). La tassa di giustizia è quindi posta a carico del committente e del deliberatario secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre congrue ripetibili all'insorgente, patrocinato da un legale (art. 49 cpv .1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione del 25 giugno 2025 (n. 3174) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa concernente le prestazioni di servizio invernale per lo sgombero neve (lotto SISN-SC 2025 - 2030, Lotto E16) al Consorzio S__________ SA & Co, è annullata;

1.2. il Consorzio S__________ & Co è escluso dalla gara;

1.3. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di fr. 3'500.- è posta a carico dello Stato e del Consorzio deliberatario in ragione di metà ciascuno. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato. Lo Stato e il deliberatario verseranno al ricorrente fr. 1'000.ciascuno a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La giudice presidente                                           La cancelliera

52.2025.252 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.10.2025 52.2025.252 — Swissrulings