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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.08.2025 52.2024.421

11 agosto 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,208 parole·~21 min·6

Riassunto

Sanzione per violazione del salario minimo

Testo integrale

Incarto n. 52.2024.421  

Lugano 11 agosto 2025                  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2024 della

RI 1   patrocinata da:   PA 1    

contro  

la decisione del 9 ottobre 2024 (n. 4825) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 22 novembre 2022 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione pecuniaria per mancato rispetto del salario minimo;

ritenuto,                         in fatto

A.   La RI 1, con sede a __________, è una società attiva nel commercio di acciai commerciali, materiali da installazioni e costruzioni, ferramente, attrezzi, metalli e materie plastiche nonché nell'esercizio di piegatoi per acciai d'armatura e nella lavorazione del ferro e riparazioni (cfr. iscrizione a RC). Nell'ambito di un controllo del rispetto dei salari minimi ai sensi della legge sul salario minimo dell'11 dicembre 2019 (LSM; RL 843.600), il 10 maggio 2022 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL) del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha invitato l'azienda a fornire la descrizione dettagliata del genere d'attività svolto, una distinta (debitamente compilata) del personale occupato tra gennaio e aprile 2022 (stagisti compresi), nonché copia dei loro contratti di lavoro, conteggi salariali e rendiconti di lavoro.

B.   Dopo aver analizzato la documentazione prodotta e le ulteriori informazioni raccolte, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 4 agosto 2022 ha quindi intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 7 LSM per inosservanza del salario minimo.

In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a 12 dipendenti (__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________), un salario per il periodo oggetto del controllo inferiore (fr. 147'490.42 complessivi) a quello minimo (fr. 151'814.13 complessivi) prescritto (differenza del - 2.85%; cfr. tabella allegata).

Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 22 novembre 2022 l'autorità cantonale le ha inflitto una multa di fr. 6'918.-. La decisione è stata resa sulla base degli art. 1, 2, 4, 6 e 7 LSM, del relativo regolamento del 18 novembre 2020 (RLSM; RL 843.610) e del decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico, nella versione in vigore all'epoca del controllo (BU 56/2020 del 20 novembre 2020, pag. 332 segg.).

C.   Con giudizio del 9 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1.

In sintesi, l'Esecutivo cantonale, disattesa una censura riferita al diritto di essere sentito e illustrato il quadro giuridico applicabile, ha ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

D.   Contro la predetta pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale essenzialmente l'annullamento. In via subordinata, postula il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione con l'istruzione che nessuna sanzione amministrativa è inflitta alla ricorrente né è prelevato nessun emolumento per le spese di controllo e nessuna tassa di giustizia.

La ricorrente ripropone sostanzialmente le argomentazioni rimaste inascoltate davanti alla precedente istanza. Lamenta in particolare una violazione del diritto e un accertamento inesatto dei fatti. Contesta di avere violato il salario minimo, che andrebbe calcolato in funzione delle ore lavorative effettivamente svolte o lavorabili, al netto dei giorni festivi infrasettimanali. Reputa anzi di avvantaggiare finanche i suoi collaboratori, riconoscendo a loro favore un numero di ore superiore al dovuto (8.60 ore al giorno x 251 giorni all'anno, arrotondato a 2'160 ore). Sostiene inoltre che determinante per stabilire il salario minimo del singolo lavoratore sia il settore economico in cui ricade l'attività da lui effettivamente svolta e non quello in cui è attiva l'azienda, pena la violazione del principio d'uguaglianza giuridica e dell'arbitrio. Nega in ogni caso qualsivoglia violazione, avendo nel frattempo versato a tutti i collaboratori in questione ancora alle sue dipendenze un conguaglio, con la conseguenza che il loro salario annuale risulterebbe superiore alla soglia erroneamente ritenuta dalle precedenti istanze. In questo senso, contesta che il salario minimo debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, come ritenuto dal Governo, cui rimprovera pure una violazione del principio inquisitorio (per non averle richiesto la produzione dei giustificativi bancari atti a comprovare l'avvenuto versamento del predetto conguaglio) e della proporzionalità (per non averne tenuto conto nella commisurazione della sanzione).

E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, che l'autorità dipartimentale, quest'ultima con argomentazioni di cui si dirà se del caso in appresso.

F.    In sede di replica e duplica, l'insorgente rispettivamente l'UIL si sono riconfermati nelle rispettive antitetiche posizioni, sviluppando ulteriormente i propri argomenti. Di questi si riferirà nella misura del necessario nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), applicabile per il rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento e della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Contrariamente a quanto mette in dubbio l'UIL, la stessa può sollevare tutte le censure che possono presentare un'utilità pratica ai fini dell'accoglimento dell'impugnativa (cfr. DTF 138 II 191 consid. 5.2; RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.2.2), ivi compresa quindi quella relativa alla violazione del principio di uguaglianza (art. 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) riferita all'applicazione dei salari minimi orari ai suoi dipendenti (infra, consid. 3.4). Il gravame, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Nemmeno le parti sollecitano del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.

                                   2.   2.1. A seguito dell'iniziativa popolare costituzionale elaborata del 9 aprile 2013 denominata "Salviamo il lavoro in Ticino!", approvata in votazione popolare il 14 giugno 2015, è stato introdotto nella Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 101.000) l'art. 13 cpv. 3, secondo cui ogni persona ha diritto ad un salario minimo che le assicuri un tenore di vita dignitoso, con la precisazione che, se un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro (d'obbligatorietà generale o con salario minimo obbligatorio), esso è stabilito dal Consiglio di Stato e corrisponde a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati.

2.2. Allo scopo di attuare tale disposto costituzionale, l'11 dicembre 2019 il Gran Consiglio ha adottato la LSM (cfr. art. 1), entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Salvo alcune eccezioni (cfr. art. 3), tale normativa si applica a tutti i rapporti di lavoro che si svolgono nel Cantone (cfr. art. 2 cpv. 1) e non ammette deroghe a svantaggio del lavoratore o della lavoratrice (cfr. art. 2 cpv. 2). Il salario minimo lordo legale - che prevale sui contratti normali di lavoro con salari minimi inferiori (cfr. art. 2 cpv. 3) - è fissato in un intervallo tra una soglia inferiore di fr. 19.75/ora e una soglia superiore di fr. 20.25/ora, in base a quanto stabilito dall'art. 4 e dai successivi decreti esecutivi concernenti il salario minimo orario per settore economico (RL 843.620). La sua introduzione è prevista per fasi, secondo le scadenze di attuazione sancite dall'art. 11. Entro il 31 dicembre 2021, il salario minimo orario lordo per il settore del commercio all'ingrosso (NOGA 46) doveva ammontare a fr. 19.50 (cfr. art. 11 cpv. 2 LSM e decreto esecutivo del 18 novembre 2020, BU 56/2020 citato).

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, nell'ambito del controllo effettuato dall'UIL, sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente e delle ulteriori informazioni raccolte, l'autorità cantonale ha riscontrato che la stessa non aveva rispettato il salario minimo prescritto nei confronti di 12 collaboratori. In particolare, partendo da una durata di lavoro settimanale di 43 ore, ha ritenuto che, per il periodo compreso tra gennaio e aprile 2022, i lavoratori fossero stati retribuiti con uno stipendio complessivo di fr. 147'490.42, allorquando il minimo previsto dalla LSM con il citato decreto esecutivo sarebbe stato di fr. 151'814.13 (tenuto conto di uno stipendio mensile minimo di fr. 3'630.71 = 43 x 4.33 x 19.50). Da cui un ammanco complessivo di fr. 4'323.71 (pari a - 2.85%, cfr. tabella allegata alla decisione del 22 novembre 2022). Sulla base di tali riscontri, l'UIL le ha quindi inflitto una sanzione amministrativa di fr. 6'918.-.

L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato le tesi dell'UIL, respingendo le eccezioni della ricorrente (essenzialmente riferite al diritto di essere sentito, alla parità di trattamento, al calcolo per la verifica del rispetto del salario minimo, alle modalità della rilevazione salariale e all'adeguatezza della decisione a fronte del deprezzamento dell'euro sul franco svizzero), considerando il provvedimento adeguato alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa dell'insorgente.

3.2. La ricorrente contesta anzitutto il numero di ore considerato dalle precedenti istanze per il calcolo del salario minimo, sostenendo che non avrebbe dovuto fare stato il numero astratto di ore lavorative previsto contrattualmente bensì quello delle ore effettivamente lavorate o lavorabili, al netto dei giorni festivi infrasettimanali. Ha in particolare spiegato:

                                         "In Ticino esiste una serie di giorni festivi infrasettimanali, di precetto. Alcuni di questi cadono sempre in un giorno fisso fra il lunedì (per esempio Pentecoste o Pasquetta) e il giovedì (per esempio Ascensione). Altri cadono in giorni settimanali variabili, a dipendenza del calendario annuale. Si pensi alla Festa del Lavoro, a Ferragosto o alla Festa nazionale. Ma pure San Giuseppe, Natale, Santo Stefano, Capodanno, ecc. Se questi giorni festivi infrasettimanali variabili cadono nel fine settimana, le ore effettive lavorabili per un dipendente aumentano. Di seguito, questi giorni festivi saranno definiti "Giorni festivi jolly".

Per ragioni di praticità e a totale vantaggio dei suoi dipendenti, la RI 1 remunera un monte ore annuo di 2'160 ore. Questo monte ore, che corrisponde a 251 giorni per 8.6 ore lavorabili giornaliere, arrotondato verso l'alto (la somma effettiva sarebbe di 2'158.60), rappresenta lo scenario "estremo" in cui la maggior parte possibile dei "Giorni festivi jolly" viene a cadere nel fine settimana. La ricorrente è dunque andata oltre alle disposizioni della LSM, applicando un salario minimo orario (in realtà, come si vedrà, anch'esso superiore al dovuto) su un monte ore di fatto regolarmente superiore alle ore effettivamente lavorate."

                                         3.2.1. Ora, il salario minimo previsto dalla LSM è fissato mediante un salario minimo orario lordo (cfr. art. 4). Questo salario orario non comprende le indennità per vacanze (cfr. art. 329d del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220), né quelle per i giorni festivi. A livello federale - fatto salvo il 1° agosto (cfr. art. 110 cpv. 3 Cost., 20a cpv. 1 della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 [LL; RS 822.11] e 1 dell'ordinanza sulla festa nazionale del 30 maggio 1994 [RS 116]) - il legislatore non ha invero espressamente regolato l'obbligo di remunerare i giorni festivi parificati alla domenica (cfr. art. 20a cpv. 1 LL e 6 della relativa legge di applicazione cantonale del 14 marzo 2011 [RL 843.100]). Per i lavoratori pagati alla settimana o al mese (come nella fattispecie), tale problema in effetti non si pone, poiché per principio essi ricevono il loro salario senza riguardo ai giorni festivi. Il quesito riguarda quindi semmai solo i lavoratori impiegati a ore (cfr. Manfred Rehbinder/Jean-Fritz Stöckli, Berner Kommentar, Einleitung und Kommentar zu den Art. 319-330b OR, Berna 2010, n. 15 ad art. 329 e riferimenti; inoltre Wolfgang Portmann/Christine Petrovic, in: Geiser/von Kaenel/Wyler, Loi sur le travail, Berna 2005, n. 18 ad art. 20a; Philippe Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 5 ad art. 329). In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, questi ultimi lavoratori hanno di regola diritto a un'indennità per i giorni festivi oltre al 1° agosto, se ciò è previsto contrattualmente (contratto collettivo o contratto normale) o dall'uso locale (cfr. DTF 136 I 290 consid. 2.1 e 2.2; STF 4A_72/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3). In tal senso, il contratto normale di lavoro (CNL) per il settore del commercio all'ingrosso prorogato fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 2/2019 pag. 6) - analogamente ad altri CNL - prevedeva che in caso di modalità retributiva oraria al salario di base vanno aggiunte, oltre alle indennità per vacanze (8.33% per 4 settimane o 10.64% per 5 settimane), quelle per i festivi (3.60% per 9 giorni festivi; cfr. art. 2). Un'analoga prescrizione è stata ripresa anche nelle direttive dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML; cfr. "FAQ - Domande frequenti sul salario minimo" del 24 novembre 2021, ad 7; cfr. pure la versione del 22 novembre 2024), come pure nell'attuale allegato al decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico del 20 novembre 2024, in vigore dal 1° dicembre 2024 (RL 843.620). Al di là di queste disposizioni, qui rilevante resta comunque il fatto che, conformemente a quanto sopraindicato, tale aspetto non concerne i lavoratori che come in concreto sono retribuiti al mese. Ciò detto, non v'è alcun motivo di scostarsi da questo principio anche nell'applicazione delle norme della legge sul salario minimo, che mirano ad assicurare un tenore di vita dignitoso (cfr. art. 1 LSM). Per verificare se lo stipendio mensile concretamente versato al dipendente è conforme alla LSM occorre quindi trasformarlo in salario orario, indipendentemente da eventuali giorni festivi (cfr. citata direttiva dell'USLM, ad 6 che indica la seguente formula: salario mensile / 4.33 [numero medio di settimane in un mese] / ore di lavoro settimanali). Tale modo di procedere corrisponde peraltro essenzialmente anche a quello prospettato da altri Cantoni che, come il Ticino, hanno introdotto un salario minimo cantonale (cfr. ad es. Mémento sur le salaire minimum cantonal 2025 sub www.ne.ch, pag. 3 seg.; Häufige Fragen zum Kantonalen Mindestlohn (FAQ) sub www.bs.ch, ad 6 [Wie ermittelt man den Stundenlohn ausgehend von einem Monatslohn?]). Lo stipendio corrisposto su base mensile non subisce quindi variazioni a seconda che in quel periodo cadano dei giorni festivi. Non dipende dal numero di ore effettivamente lavorate o lavorabili dal dipendente, al netto dei giorni festivi. La tesi della ricorrente - che pretende che la decisione oggetto del presente ricorso confonde l'obbligo di retribuire i giorni festivi previsti dal Codice delle obbligazioni (che viene ossequiato dal datore di lavoro qui ricorrente che paga ai dipendenti mensilmente il salario pattuito senza operare alcuna riduzione fondata sul numero di giorni festivi infrasettimanali del relativo mese) e i giorni che devono invece essere considerati per quantificare il salario minimo cantonale previsto dalla LSM - non merita pertanto accoglimento.

3.2.2. Ferma questa premessa, forza è constatare che l'ammanco salariale riscontrato dall'UIL nella tabella annessa alla decisione del 22 novembre 2022 (cfr. pure supra, consid. 3.1), considerando segnatamente una durata di lavoro settimanale di 43 ore (così come riportato dall'insorgente nella distinta dei dipendenti e risultante dal regolamento aziendale, cui rinviano i contratti agli atti, cfr. doc. J e 4) - senza deduzioni per giorni festivi infrasettimanali parificati alla domenica - va esente da critiche, come già concluso dal Governo.

3.3. La ricorrente contesta inoltre l'inquadramento della sua attività nel settore economico del commercio all'ingrosso (NOGA 46) operato dall'UIL e confermato dal Governo, sostenendo di essere attiva anche nell'esercizio di piegatoi per acciai d'armatura, nella lavorazione del ferro e nelle riparazioni. Al proposito va anzitutto ricordato che il criterio decisivo per l'attribuzione a un determinato settore economico è la natura dell'attività caratteristica dell'azienda, cioè quella offerta effettivamente e in maniera preponderante sul mercato (ritenuto che eventuali attività accessorie che non possono essere chiaramente distinte da quella principale sono ininfluenti, anche se possono comportare personale e costi salariali maggiori; cfr., per analogia, STA 52.2018.14 dell'11 settembre 2018 consid. 3.2 e riferimenti giurisprudenziali e dottrinali ivi citati, confermata dalla STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019; cfr. pure STA 52.2018.569 dell'8 maggio 2020 consid. 3.5.1 e 3.5.2 e rimandi). In concreto, l'insorgente non sostanzia in alcun modo, né emerge del resto dagli atti, che il commercio all'ingrosso non sia la sua attività principale e caratteristica. Anche il suo sito internet la indica peraltro come "l'azienda leader per la Svizzera italiana nel commercio di prodotti edili tradizionali e complementari". Il commercio di acciai e materiale da costruzione figura del resto in primo piano nella descrizione dello scopo della società riportato nel registro di commercio (cfr. supra, consid. A), ciò che, pur non essendo decisivo (cfr. STA 52.2018.14 citata consid. 3.2 e rimandi), è quantomeno significativo. È ben vero che nella descrizione dello scopo sociale figurano pure l'esercizio di piegatoi per acciai d'armatura e la lavorazione del ferro (insieme alle riparazioni), ma tali attività - che, stando alla distinta dei dipendenti compilata dalla ricorrente, occupano peraltro solo 4 dei 44 lavoratori impiegati nel periodo oggetto del controllo e appaiono dunque accessorie - sono comunque finalizzate alla vendita del materiale trattato. Non possono quindi essere considerate in maniera indipendente, costituendo parte integrante dell'attività commerciale di vendita. Ne discende che l'inquadramento dell'attività dell'insorgente nella categoria NOGA 46 corrispondente al commercio all'ingrosso - peraltro mai contestato in passato (cfr. decisioni del 15 febbraio 2019, 13 maggio e 28 settembre 2020 dell'UIL relative a precedenti sanzioni inflittele per violazione dei salari minimi previsti dal CNL per il settore del commercio all'ingrosso, rimaste inimpugnate; cfr. doc. 2) - merita piena conferma. 3.4. La ricorrente contesta poi l'importo del salario minimo orario considerato dalle precedenti istanze, sostenendo che il salario minimo valido per ogni lavoratore dovrebbe essere stabilito in base all'attività lavorativa effettivamente svolta all'interno dell'azienda, che non s'identificherebbe forzatamente con quella dell'azienda stessa, censurando una violazione del principio di uguaglianza. Al riguardo va osservato che la LSM differenzia i salari minimi unicamente in base al settore economico, non anche in base alla mansione (cfr. art. 4 cpv. 2 e 3 LSM e relativo decreto esecutivo). Ciò è riconducibile a una precisa scelta del Legislatore. ll disegno di legge sottoposto al Parlamento cantonale ha infatti rinunciato alla differenziazione prospettata dall'articolo costituzionale (art. 13 cpv. 3), di carattere sostanzialmente programmatico. Con messaggio governativo n. 7452 dell'8 novembre 2017, il Consiglio di Stato ha infatti tra l'altro rilevato che una differenziazione del salario minimo anche per mansione non era realizzabile: in primo luogo, perché troppo vaga; in secondo luogo, poiché un'eccessiva parcellizzazione del panorama economico metterebbe in discussione la robustezza dei dati statistici di riferimento, necessari per definire i salari minimi, compromettendone la fissazione a causa della mancanza di riferimenti empirici (cfr. STF 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 5 e 6 con rimandi ai materiali legislativi, e in particolare al messaggio citato, pag. 4 segg.). Il Tribunale federale ha inoltre osservato che, dal profilo dell'art. 8 Cost. e della giurisprudenza a esso relativa, una differenziazione per mansione non è di per sé richiesta, dato che, in via di principio, l'importo che permette di vivere in maniera "dignitosa" in un determinato Cantone è lo stesso per ogni persona (cfr. STF 2C_302/2020 citata consid. 10.3.1). Per questo stesso motivo, il Legislativo ha inoltre sì stabilito dei salari minimi per settore, ma decidendo di fatto che gli stessi avrebbero dovuto avere delle variazioni molto limitate (cfr. STF 2C_302/2020 citata consid. 10.3.2). In queste circostanze, a dispetto delle sommarie critiche dell'insorgente, non vi è dunque motivo di scostarsi dalle prescrizioni applicate dalle istanze inferiori: stabilito il settore economico in cui si inquadra l'attività dell'azienda (cfr. supra, consid. 3.3), a ragione esse hanno in particolare ritenuto che a tutti i collaboratori della ricorrente, indipendentemente dalla funzione ricoperta e dall'attività effettivamente svolta al suo interno, fosse dovuto il salario minimo orario corrispondente (fr. 19.50).

3.5. Fermo tutto quanto precede, occorre concludere che lo stipendio versato dall'insorgente (fr. 147'490.42 complessivi) ai 12 collaboratori in questione per il periodo oggetto del controllo (10 dipendenti impiegati per 4 mesi e 2 per 1 mese soltanto) è effettivamente inferiore al salario minimo obbligatorio ai sensi della LSM per il settore economico interessato, che ammonta a fr. 151'814.13. L'ammanco complessivo assomma dunque a fr. 4'323.71 (pari a - 2.85%), così come indicato dall'UIL nella tabella allegata alla decisione del 22 novembre 2022 e confermato dal Governo. Da questo profilo, privo di rilevanza è il fatto che la ricorrente avrebbe proceduto a una reintegrazione salariale. A prescindere dal fatto che una tale reintegrazione non è dimostrata (cfr. infra, consid. 4.2), la stessa non permetterebbe comunque di escludere la realizzazione dell'infrazione: determinante ai fini della verifica del rispetto del salario minimo è infatti la situazione al momento del controllo effettuato dall'autorità competente, di modo che eventuali reintegrazioni salariali avvenute successivamente non permettono certo di ritenere che l'infrazione non sia stata commessa né di sanarla (cfr. STA 52.2021.183 del 29 dicembre 2021 consid. 3.4, 52.2019.206 del 25 settembre 2020 consid. 4.4 e rif.). Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione, la decisione impugnata non presta il fianco ad alcuna critica. Infondata appare del resto l'argomentazione ricorsuale secondo cui il controllo avrebbe dovuto essere eseguito su base annua e non limitato a un periodo di pochi mesi, la LSM non stabilendo un periodo minimo sull'arco del quale debbano effettuarsi i controlli (cfr. pure STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 3.2).

                                   4.   Appurata la realizzazione dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta all'insorgente.

4.1. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LSM, l'autorità cantonale competente può, per infrazioni alla legge o alle disposizioni di applicazione, pronunciare una sanzione amministrativa che prevede il pagamento di un importo sino a fr. 30'000.-. Il capoverso 2 della medesima disposizione precisa che la sanzione amministrativa è proporzionale all'importo risparmiato dai datori di lavoro o dalle datrici di lavoro e ammonta al 160% della differenza tra il salario dovuto secondo la legge e il salario effettivamente versato; in caso di comprovata integrazione salariale retroattiva, la sanzione può essere ridotta fino al 50% della suddetta differenza salariale. La sanzione comminata dal cpv. 1 della norma corrisponde a quella prevista dall'art. 9 cpv. 2 lett. f della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera (cfr. citato Messaggio, ad art. 7, pag. 16). I criteri per la commisurazione della sua entità (cpv. 2) ricalcano del resto le raccomandazioni emanate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in materia di violazioni alla LDist (cfr. STA 52.2023.456 del 27 febbraio 2024 consid. 3.2).

4.2. In concreto l'UIL ha come visto inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria di fr. 6'918.-, avuto riguardo all'importo di fr. 4'323.71 risparmiato dalla datrice di lavoro in base all'art. 7 cpv. 2 prima frase LSM (160% di fr. 4'323.71). Davanti al Governo l'insorgente ha preteso di avere eseguito, con la busta paga del mese di dicembre 2022, dei conguagli a favore dei suoi dipendenti, sostenendo ch'essi avrebbero così percepito un salario annuale complessivamente superiore a quanto loro dovuto secondo l'UIL. A comprova della circostanza ha prodotto i conteggi di stipendio (cfr. doc. H allegato al ricorso al Consiglio di Stato). Non ha invece esibito anche i documenti volti a comprovarne l'avvenuto versamento (bonifici bancari), nonostante l'UIL ne avesse lamentato la mancanza. In tali circostanze, il Governo non ha quindi applicato una riduzione della sanzione per integrazione salariale retroattiva, ma ha confermato la sanzione inflitta dall'autorità dipartimentale, giudicata adeguata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. A torto l'insorgente rimprovera all'Esecutivo cantonale (così come all'autorità di prime cure) una violazione del principio inquisitorio (cfr. replica, pag. 9). Se è ben vero che il Governo avrebbe potuto chiederle di produrre le attestazioni di pagamento, non può essere trascurato come spetti anzitutto all'interessata fornire la prova di un'avvenuta reintegrazione salariale, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 7 cpv. 2 seconda frase LSM.

In ogni caso, in concreto va rilevato che, benché la ricorrente abbia prodotto in questa sede copia dei giustificativi bancari (cfr. doc. M) dei conteggi salariali di dicembre 2022, questi ultimi non appaiono in realtà idonei a giustificare una riduzione della sanzione ai sensi della predetta norma. Nulla in atti permette infatti di ritenere che i non meglio specificati conguagli indicati in tali conteggi (peraltro ammontanti indistintamente a fr. 600.- per i 10 dipendenti interessati, nonostante l'entità variabile dei loro rispettivi ammanchi salariali) siano effettivamente riconducibili a una reintegrazione salariale, piuttosto che a semplici conguagli tipici delle correzioni di fine anno (come d'altronde espressamente indicato dall'insorgente stessa, cfr. ricorso, pag. 14), dettati quindi da altri motivi. Lo stesso salario del mese in cui sono stati eseguiti tali conguagli risulta infatti ancora inferiore al minimo sancito dalla LSM (cfr. doc. K). Neppure si può peraltro ignorare che, per ammissione stessa della ricorrente, non tutti i dipendenti hanno beneficiato del versamento effettuato a dicembre 2022, ritenuto che due di loro (__________ e __________) hanno lasciato l'azienda prima della fine dell'anno. Stante quanto precede, la sanzione inflitta all'insorgente dall'UIL in applicazione dei criteri previsti dall'art. 7 cpv. 2 LSM non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Essa risulta infatti anche rispettosa del principio della proporzionalità, avuto riguardo alla gravità oggettiva dell'infrazione rimproveratale (che ha riguardato ben 12 dipendenti che sono stati retribuiti con uno stipendio mensile di fr. 147'490.42 anziché di fr. 151'814.13, inferiore quindi di quasi il 3% a quanto dovuto, permettendole un risparmio di fr. 4'323.71), nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile, non riconducibile al frutto di una mera negligenza. Tanto più che in concreto la sua incensuratezza va in una certa misura relativizzata, ritenuto che, se è ben vero che non è mai stata sanzionata per violazione della LSM, risulta avere a suo carico ben tre precedenti per mancato rispetto dei salari minimi prescritti dal CNL di categoria (cfr. supra, consid. 3.3).

                                   5.   Pure da confermare è infine l'emolumento per le spese di controllo che l'UIL ha posto a carico della ricorrente conformemente all'art. 7 cpv. 3 LSM, avallato dal Governo. Ritenuta una tariffa oraria legittimamente fissata in fr. 150.- (in analogia con l'art. 9 cpv. 1 del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della LLN del 24 settembre 2008; RLLDist-LLN; RL 843.310) e considerato il dispendio di tempo (3.5 ore, secondo il calcolo allegato alla decisione dipartimentale) occasionato dall'evasione dell'incarto, l'emolumento di fr. 525.- fissato in concreto appare del tutto conforme al principio della proporzionalità. Altresì adeguata - e peraltro in linea con la sua costante prassi - è la tassa di giustizia di fr. 150.- accollata all'insorgente dall'autorità dipartimentale conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm (per rimando dell'art. 7 cpv. 4 LSM) e tutelata dal Governo.

                                   6.   6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

6.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dall'insorgente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

52.2024.421 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.08.2025 52.2024.421 — Swissrulings