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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.11.2024 52.2024.257

19 novembre 2024·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,298 parole·~16 min·4

Riassunto

Sanzione disciplinare

Testo integrale

Incarto n. 52.2024.257  

Lugano 19 novembre 2024      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2024 dell'

  RI 1    

contro  

la decisione del 21 maggio 2024 (n. 549) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 1'200.- a titolo di sanzione disciplinare;

ritenuto,                         in fatto

A.   a. L'8 novembre 2021 l'avv. RI 1 ha assunto il patrocinio di __________ nell'ambito di una vertenza - assai litigiosa - avente per oggetto l'attribuzione della custodia della figlia e la fissazione del contributo alimentare a favore della stessa. Nelle procedure civili di conciliazione (inc. CM.2021.21) e di merito (inc. SE.2022.2) pendenti dinanzi alla Pretura del Distretto di Riviera, con decisioni del 21 gennaio 2022 rispettivamente del 9 febbraio 2023, __________ è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

b. Il 25 gennaio 2022 la Pretura ha tassato la nota professionale di fr. 5'336.- emessa il giorno prima dal legale per le prestazioni svolte in relazione alla procedura di conciliazione (dall'8 novembre 2021 al 24 gennaio 2022), approvandola nella misura di fr. 2'024.76.  

c. Il 20 gennaio 2023 il legale ha sottoposto al pretore una nota professionale intermedia per l'attività esercitata (dal 25 gennaio 2022 al 20 gennaio 2023) nell'ambito della procedura di merito. Con decisione del 9 febbraio 2023, il giudice ha riconosciuto a suo favore l'importo di fr. 8'175.50 (a fronte dei fr. 24'424.55 esposti).

B.  a. Con scritto del 26 luglio 2023, l'avv. RI 1 si è rivolto a __________ nei seguenti termini:

"nella pratica, richiamato il contatto telefonico di questa mattina, come spiegato e inteso, domando gentilmente il pagamento di CHF 6'000.- (IVA 7.7% inclusa) da operare sul conto (…)".

Importo, questo, che la cliente ha corrisposto nella misura di fr. 4'300.- mediante quattro successivi bonifici bancari (del 22 agosto, 18 settembre, 6 novembre e 18 dicembre 2023). In seguito, il 22 febbraio 2024 ha tuttavia interpellato la Pretura che, dopo avere indicato la potenziale rilevanza disciplinare del comportamento dell'avvocato che emette note complementari a un cliente al beneficio del gratuito patrocinio (se la nota riguarda prestazioni di assistenza), si è dichiarata incompetente, rinviandola se del caso all'autorità di sorveglianza (cfr. scritto del 26 febbraio 2024).

b. Il 29 febbraio 2024 __________ ha quindi segnalato la fattispecie alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione), rimproverando all'avv. RI 1 di averle chiesto un "acconto" di seimila franchi, senza ulteriori specificazioni sulle prestazioni fino ad allora svolte (malgrado i suoi ripetuti solleciti telefonici), insistendo sulla rapidità di pagamento, e ciò benché fosse stata posta al beneficio del gratuito patrocinio. Ha quindi chiesto una verifica accurata (…) sulla legalità della suddetta pretesa e, semmai, il rimborso dei 4'300.-- fr versati.

c. Preso atto di tale segnalazione, il 6 marzo 2024 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione del dovere di cure e diligenza e del divieto di chiedere onorari integrativi.

                                  C.   Venuto meno il rapporto di fiducia con la cliente, il 7 marzo 2024 l'avv. RI 1 ha revocato il mandato. Con decisione del 27 marzo 2024, il pretore ha tassato le due note professionali emesse il 25 marzo 2024 dal legale (relative al periodo 21 gennaio - 31 dicembre 2023 rispettivamente 1° gennaio - 25 marzo 2024) per complessivi fr. 56'667.30 (fr. 46'625.80 + fr. 10'041.50), approvandole limitatamente all'importo di fr. 1'709.15. Decisione, questa, che l'interessato ha impugnato davanti al Tribunale d'appello, che ha tuttavia dichiarato irricevibile il gravame avendo l'insorgente omesso di quantificare la sua pretesa (cfr. sentenza III CCA 13.2024.21 del 17 aprile 2024). La procedura dipendente dal ricorso presentato dal legale dinanzi all'Alta Corte federale è poi stata stralciata dai ruoli per ritiro dell'impugnativa (cfr. STF 5A_327/2024 del 2 luglio 2024).

                                  D.   a. Chiamato a pronunciarsi in merito alla segnalazione presentata nei suoi confronti, l'interessato ha respinto ogni addebito, sostenendo in particolare che la controversa richiesta di pagamento si riferirebbe ad attività non coperte dal gratuito patrocinio, come avrebbe ripetutamente spiegato anche alla cliente.

b. Con decisione del 21 maggio 2024, la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa di fr. 1'200.-. La precedente istanza non ha anzitutto ritenuto dimostrato che la cliente fosse d'accordo con il pagamento di "attività extra", rilevando che quelle elencate dal legale riguarderebbero in massima parte tematiche connesse con la procedura pendente in Pretura e, in ogni caso, non sarebbero comprovate né quantificate. Dopo aver pure ricordato come il pretore avesse ridotto le note professionali per eccesso del tempo esposto (e non perché le prestazioni esposte non riguardassero la fattispecie), ha poi concluso che il legale, constatando come l'attività svolta in quella procedura non fosse interamente coperta dal gratuito patrocinio, abbia voluto ricuperare in altro modo e almeno in parte il mancato guadagno, chiedendo illecitamente alla cliente di versargli un onorario supplementare rispetto a quanto stabilito dal giudice civile (e che quindi, in quanto corrisposto, dovrebbe essere restituito alla segnalante). La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media della violazione, della lunga esperienza professionale del legale (che avrebbe dovuto essere consapevole dell'infondatezza della sua richiesta) e dell'assenza di precedenti.

                                  E.   Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e postulando subordinatamente che la segnalazione sia evasa senza provvedimenti. Il ricorrente ritiene in particolare di avere comprovato (mediante il conteggio prodotto) che il pagamento richiesto riguardava prestazioni non strettamente connesse con la procedura per la quale la sua cliente era stata posta al beneficio del gratuito patrocinio. Pur concernendo sempre la figlia, la segnalante gli avrebbe infatti ripetutamente chiesto consiglio e assistenza per questioni diverse da quelle sottoposte al giudizio del pretore, la cui valutazione avrebbe comportato un notevole dispendio di tempo (che non poteva essere messo a carico dall'assistenza giudiziaria). Ciò che avrebbe spiegato in più occasioni alla cliente, la quale si sarebbe dichiarata d'accordo di provvedere personalmente al relativo pagamento. Non lo fosse stata, ritiene, avrebbe subito interrotto il mandato, senza corrispondere alcunché. Contesta quindi la conclusione cui è giunta la Commissione, arbitraria e lesiva della sua dignità professionale. Ritiene in ogni caso sproporzionata la multa inflittagli: quand'anche avesse commesso la violazione rimproveratagli, la stessa non meriterebbe infatti sanzione alcuna.

                                  F.   In sede di risposta la Commissione, riconfermandosi nella propria decisione, si è rimessa al giudizio del Tribunale.

                                  G.   In replica e duplica, il ricorrente così come l'autorità di prime cure si sono riconfermati nelle loro posizioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dall'insorgente (richiamo incarti dalla Pretura del Distretto di Riviera, dalla Terza Camera civile del Tribunale d'appello e dal Tribunale federale) non appaiono infatti idonee a procurare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 12 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA, RS 935.61), l'avvocato deve esercitare la professione con cura e diligenza (lett. a). Egli è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accertare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto (cfr. art. 12 lett. g LLCA). Tra l'avvocato al quale è conferito un mandato di gratuito patrocinio e lo Stato si instaura un rapporto giuridico soggetto al diritto pubblico, che regola segnatamente l'obbligo di accettare il mandato, i motivi di liberazione dallo stesso come pure il compenso dovuto per l'attività esercitata; il gratuito patrocinatore adempie quindi un compito statale (cfr. DTF 143 III 10 consid. 3.1 e rif.; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 474 seg.). Egli vanta quindi nei confronti dello Stato una pretesa di diritto pubblico a essere retribuito conformemente alla pertinente regolamentazione cantonale o federale (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; Léane Ecklin, L'interdiction faite à l'avocat/e d'office de percevoir une rémunération complémentaire, in: François Bohnet/Benoît Chappuis/Kaspar Schiller/Benjamin Schumacher [curatori], Gegenwart und Zukunft des Anwaltsberufs, Berna 2023, pag. 475). Il suo compenso si compone del rimborso integrale delle spese nonché di un'adeguata indennità a titolo di onorario (seppur inferiore a quello di un avvocato di fiducia) per le prestazioni necessarie alla tutela degli interessi del cliente, ad eccezione di quelle giudicate inutili o superflue (cfr. DTF 132 I 201 consid. 7.3.4 e 8.6, 117 Ia 22 consid. 3a e 4b; Ecklin, op. cit., pag. 475 seg.; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1756 seg.; cfr. pure art. 4 della legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300] e 2 cpv. 1 e 2 del relativo regolamento del 19 dicembre 2007 [RLAG; RL 178.310]). Il dispendio di tempo esposto dall'avvocato può essere rivisto dall'autorità laddove ritenuto esagerato o non rientrante in una ragionevole conduzione del mandato (cfr. Ecklin, op. cit., pag. 476).

2.2. L'avvocato non ha il diritto di chiedere al cliente posto al beneficio del gratuito patrocinio una retribuzione supplementare rispetto a quella percepita dallo Stato (cfr. pure art. 2 cpv. 3 RTar); ciò vale anche quando l'importo ricevuto dallo Stato non corrisponde all'onorario completo cui avrebbe avuto diritto in quanto avvocato di fiducia (in ragione della tariffa oraria ridotta o dello stralcio di alcune prestazioni; cfr. DTF 122 I 322 consid. 3b; STF 2C_250/2021 del 3 novembre 2021 consid. 4; Ecklin, op. cit., pag. 476 seg.; Lorenz Lauer, Das Anwaltshonorar, Zurigo 2023, n. 343). Tale divieto discende dagli obiettivi perseguiti dal diritto all'assistenza giudiziaria (segnatamente l'accesso alla giustizia anche per chi è privo di mezzi e la parità delle armi nel processo, cfr. al proposito DTF 141 III 560 consid. 3.2.2, 132 I 201 consid. 8.2; Fellmann, op cit. n. 859; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1650 segg.) e vale anche se il cliente al beneficio del gratuito patrocinio è d'accordo di versare un onorario supplementare (cfr. Ecklin, op. cit., pag. 477 e 489; Fellmann, op. cit., n. 478). Salvo base legale contraria, l'emissione di fatture integrative a clienti al beneficio dell'assistenza giudiziaria costituisce pertanto una violazione dei doveri professionali dell'avvocato, suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente (cfr. DTF 122 I 322 consid. 3b e rif.; STF 2C_250/2021 citata consid. 4, 2C_952_2014 del 9 luglio 2015 consid. B e 3.2; STA 52.2014.292 del 13 maggio 2015 consid. 2, confermata dalla STF 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 5.1 e 5.3.1; Ecklin, op. cit., pag. 474, 476, 487 e 490; Lauer, op. cit., n. 341 seg.; Fellmann, op. cit., n. 479 seg.).

2.3. Il divieto non concerne le operazioni che esulano dal mandato d'assistenza giudiziaria: l'avvocato conserva quindi la facoltà di fatturare al suo cliente onorari per le operazioni intervenute prima della concessione dell'assistenza giudiziaria o dopo che la stessa ha preso fine così come per quelle che non presentano alcun rapporto con la procedura per la quale l'assistenza giudiziaria è stata accordata (cfr. Ecklin, op. cit., pag. 480 e 490; Lauer, op. cit., n. 343; Fellmann, op. cit., n. 481; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1244). Egli deve allora rendere attento il suo cliente al fatto che le operazioni non ricadono (più) nel mandato di assistenza giudiziaria e indicargli espressamente che gli saranno fatturate a titolo privato (cfr. Ecklin, op. cit., pag. 480 seg. e 490). Le operazioni che esulano dal mandato non devono essere confuse con le operazioni non coperte, le quali non possono, come visto, in alcun caso essere fatturate al cliente (cfr. supra, consid. 2.1; Ecklin, op. cit., pag. 481 e 490).

2.4. I principi testé esposti sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche, le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato (cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296). È in particolare ripreso dall'art. 13 cpv. 3 del codice svizzero di deontologia del 9 giugno 2023 (CSD), secondo il quale, salvo diversa disposizione di legge, per l'attività coperta dal gratuito patrocinio l'avvocato non può esigere onorari in aggiunta a quelli stabiliti dall'autorità.

                                   3.   3.1. In concreto, come visto in narrativa, con decisioni del 21 gennaio 2022 e del 9 febbraio 2023, __________i è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dapprima nella procedura di conciliazione e poi in quella di merito vertente sulla custodia della figlia e la fissazione del contributo alimentare a suo favore. Fuori discussione è che la controversia fosse particolarmente litigiosa, ciò di cui ha peraltro dato atto anche il giudice civile (cfr. decisione del 9 febbraio 2023). Pure incontestato è che, nell'ambito della tassazione delle sue due prime note di onorario del 24 gennaio 2022 e del 20 gennaio 2023 (per prestazioni svolte dall'8 novembre 2021 al 20 gennaio 2023) di complessivi fr. 29'760.55, il pretore ha riconosciuto a favore del legale (che è peraltro stato rimproverato per non avere mai informato l'autorità, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 8 RTar, che le prestazioni effettuate avevano raggiunto e di gran lunga superato l'importo di fr. 4'200.-) soltanto l'importo di fr. 10'200.26, ritenendo eccessivo l'ulteriore dispendio orario esposto, pur avuto riguardo alla complessità del caso (non tanto dal profilo materiale ma a causa della personalità delle parti in causa, cfr. citata decisione del 9 febbraio 2023). Il 26 luglio 2023 il ricorrente ha formulato all'indirizzo della sua cliente una richiesta di pagamento di fr. 6'000.-, cui la stessa ha dato seguito nella misura di fr. 4'300.-, prima di sottoporre la questione della sua liceità alla Pretura e poi segnalare la fattispecie alla Commissione. Revocato il mandato a seguito della predetta segnalazione, il ricorrente ha sottoposto ulteriori due note di onorario (datate 25 marzo 2024, per prestazioni dal 21 gennaio 2023 al 25 marzo 2024) di complessivi fr. 56'667.30 alla Pretura che, con decisione passata in giudicato, le ha tassate nella misura di fr. 1'709.15 (rimproverando all'insorgente di aver nuovamente omesso d'informare l'autorità del superamento del limite di onorario stabilito nella precedente decisione e di non averla nemmeno ragguagliata circa gli acconti domandati e ricevuti, in violazione dell'art. 8 cpv. 1 e 2 RTar).

3.2. Nella decisione impugnata, come visto, la Commissione ha essenzialmente ritenuto che, avendo fatturato una nota integrativa alla sua cliente al beneficio del gratuito patrocinio, l'insorgente fosse incorso in una violazione dell'art. 12 lett. g LLCA. Il ricorrente contesta l'addebito, sostenendo che le attività cui si riferiva la richiesta di pagamento riguardassero questioni diverse rispetto a quelle per cui era stato concesso il gratuito patrocinio.

3.3. Ora, va anzitutto rilevato che non è in alcun modo dimostrato che l'insorgente abbia effettivamente fornito le prestazioni "extra" che pretende. Il conteggio contabile che riproduce in questa sede (doc. G) non consente minimamente di desumere su quali argomenti vertessero le diverse e-mail, telefonate, lo studio e le conferenze tra ricorrente e praticante ivi menzionati (cfr. in particolare l'assoluta approssimazione della nota in calce al conteggio, relativa alla voce "studio", che dovrebbe giustificare gran parte dell'onorario esposto e che comprenderebbe attività, competenze, preparazioni, strategie, conferenze interne, allestimento progetti, memoriali, scritti e corrispondenze in genere, ricerche, esami atti, reazioni e simili). Identica conclusione vale per l'elenco stilato nelle osservazioni (pag. 10-11) e nel ricorso (pag. 8-9), del tutto vago e generico, che nella migliore delle ipotesi lascia intendere che si trattava ancora di attività connesse alla procedura per la quale era stata accordata l'assistenza (cfr. ad es. profondi e interminabili dissidi tra le parti; reiterate manchevolezze nel rispetto di giorni e orari, nelle consegne e in modalità altamente insane e vessatorie; incomprensioni e vigilanze su comportamenti del padre della figlia comune; interventi di terzi e altri famigliari, quali il nonno materno, in punto ad accadimenti o considerazioni personali), così come già rilevato anche dalla Commissione. Neppure è poi dimostrato che la segnalante fosse al corrente o d'accordo con il pagamento di qualsivoglia prestazione "extra". Di certo non lo dimostra lo scritto del 26 luglio 2023, il cui il legale ha chiesto alla cliente il pagamento di fr. 6'000.-, senza specificare alcuna particolare pratica, ma limitandosi a richiamare il contatto telefonico di questa mattina, come spiegato e inteso. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, nemmeno la cronologia degli eventi dimostra che la segnalante fosse d'accordo di sobbarcarsi dei costi per ulteriori attività: il fatto che non abbia subito revocato il mandato potrebbe infatti spiegarsi con l'ignoranza da parte sua dell'illiceità della richiesta formulata dal suo avvocato, chiaritale dal pretore soltanto con scritto del 26 febbraio 2024, che l'ha indotta a segnalarlo alla Commissione. A torto infine il ricorrente ravvede una contraddizione nel ragionamento della precedente istanza che, da un lato, avrebbe dato atto che egli ha svolto il suo mandato con cura e diligenza e, dall'altro, avrebbe ritenuto ingiustificata la qui controversa richiesta di pagamento. Il fatto che l'insorgente abbia voluto recuperare quanto non riconosciutogli dal pretore a titolo di gratuito patrocinio non esclude infatti in alcun modo che egli possa aver dato prova di cura e diligenza nello svolgimento del mandato. In conclusione, avendo emesso nei confronti della cliente al beneficio del gratuito patrocinio un onorario integrativo a quello fissato dall'autorità competente, il ricorrente è quindi chiaramente incorso in una violazione dell'art. 12 lett. g LLCA.

                                   4.   Ferme queste premesse, resta da verificare l'entità della sanzione da infliggere al ricorrente.

4.1. In caso di violazione della LLCA, l'art. 17 cpv. 1 prevede le misure disciplinari seguenti:

a.    l'avvertimento;

b.    l'ammonimento;

c.    la multa fino a fr. 20'000.-;

d.    la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.    il divieto definitivo di esercitare.

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare (art. 17 cpv. 2 LLCA).

La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Il provvedimento deve tenere conto in maniera appropriata della natura e della gravità della violazione delle regole professionali. Inoltre, il numero di violazioni gioca evidentemente un ruolo. Occorre poi considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere nel caso concreto e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. Così come peraltro avviene nel diritto penale (cfr. art. 47 e 48 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0), l'autorità terrà in particolar modo conto anche degli antecedenti, così come del comportamento tenuto dall'avvocato durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2021.6/7 del 24 gennaio 2022 consid. 5.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178, 2183-2187; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 23 segg. ad art. 17).

4.2. In concreto, il ricorrente ha commesso una violazione di entità media, se non addirittura grave, di una regola professionale fondamentale, indispensabile al buon funzionamento delle istituzioni in quanto permette anche agli indigenti di essere legalmente assistiti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (cfr. Ecklin, op. cit., pag. 490). Inviando una nota professionale integrativa a un cliente al beneficio del gratuito patrocinio (e per il quale lo Stato rinuncia dunque a prelevare le spese di procedura), il ricorrente ha misconosciuto l'attività di un avvocato agente in regime di assistenza giudiziaria, componente tuttavia essenziale della sua professione. Così facendo, ha nuociuto tanto agli interessi del suo cliente quanto a quelli dello Stato nonché compromesso la reputazione della professione d'avvocato. Vista la sua esperienza professionale, avrebbe peraltro dovuto essere consapevole dell'illiceità della sua richiesta formulata nei confronti della sua cliente. Depone per contro a suo favore il fatto di non essere mai stato, durante la sua lunga carriera, oggetto di una sanzione disciplinare in materia di avvocatura. Alla luce di tutto quanto esposto, avuto riguardo al margine d'apprezzamento che spetta all'autorità di prime cure in questo ambito (cfr. supra, consid. 4.1), si giustifica pertanto di confermare la multa di fr. 1'200.- inflitta dalla precedente istanza per la violazione di cui si è detto. La sanzione così commisurata, situata

attorno al limite inferiore di quanto prescritto dalla norma, risulta senz'altro adeguatamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

                                   5.   5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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