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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.12.2025 52.2021.281

15 dicembre 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,223 parole·~11 min·6

Riassunto

Licenza edilizia a posteriori per un biotopo

Testo integrale

RI 6RI 4RI 2

Incarto n. 52.2021.281  

Lugano 15 dicembre 2025     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2021 di

 RI 1    RI 2    RI 4    RI 6   patrocinati da:   PA 1    

contro  

la decisione del 26 maggio 2021 (n. 2642) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa dei ricorrenti contro la risoluzione dell'8 gennaio 2021 con cui il Municipio di Terre di Pedemonte ha rilasciato a CO 1 e CO 2 la licenza edilizia a posteriori per un biotopo (part. __________, sezione Cavigliano);

ritenuto,                         in fatto

A.   CO 1 e CO 2 sono comproprietari di due fondi con una casa d'abitazione e un giardino (part. __________ e __________) situati nel comune di Terre di Pedemonte, a Cavigliano, in zona residenziale.

B.   a. A seguito di vicissitudini di cui si dirà semmai più avanti, il 14 settembre 2018, i predetti comproprietari hanno chiesto al Municipio il permesso a posteriori per un biotopo realizzato nel 2012 nel loro giardino (part. __________). Secondo la documentazione allegata, lo stagno artificiale, avente una superficie di 14 m2 e una profondità fino a 1.20 m, è composto da piante acquatiche. La domanda precisa che nel bacino non sono mai stati introdotti volontariamente animali, ma che nel corso del 2018, con la consulenza dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e del centro di coordinamento nazionale anfibi (karch), sono state allontanate cinque rane selvatiche che l'avevano popolato naturalmente. Specifica inoltre che, per prevenire nuovi insediamenti, la proprietà è stata recintata.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione dei proprietari RI 1 (part. __________), RI 2 e RI 3 (part. __________), RI 4 e RI 5 (part. __________) e dei locatari RI 6 e RI 7 (part. __________).

c. Dopo che la domanda era stata completata e raccolto l'avviso cantonale favorevole (n. 107129), il 21 agosto 2019 il Municipio ha rilasciato agli istanti la licenza edilizia a posteriori. Tale decisione è stata tuttavia annullata per motivi formali dal Governo, che con giudizio del 13 maggio 2020 ha rinviato gli atti all'Esecutivo comunale per nuova decisione.

d. Ripreso possesso dell'incarto, l'8 gennaio 2021 il Municipio ha nuovamente concesso il permesso alle condizioni contenute nel predetto avviso cantonale, imponendo in particolare l'allontanamento in futuro di ogni nuovo anfibio catturato nello stagno (da manipolare con cura e liberare in riva al fiume Melezza nel rispetto delle norme federali), oltre alla posa e manutenzione della recinzione supplementare a maglia fine realizzata con il coinvolgimento del karch. Nel contempo, ha evaso tutte le opposizioni pervenute.

C.   Con giudizio del 26 maggio 2021, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro tale decisione dai vicini già opponenti. Negata preliminarmente una violazione del diritto di essere sentiti, il Governo ha ammesso la conformità di zona del biotopo realizzato, nel quale la domanda di costruzione ha espressamente escluso l'introduzione di animali. Per analoghi motivi e richiamando anche il preavviso della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), ha disatteso le critiche relative ai rumori; ha rilevato come la perizia fonica prodotta dalla ricorrente RI 1 non facesse alcuna distinzione tra altri due stagni esistenti (su un fondo più vicino al suo) e il bacino in questione, che per le sue caratteristiche non potrebbe provocare emissioni foniche. Ha poi ritenuto inapplicabile ai fini di un diniego del permesso l'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili, escludendo infine che il biotopo, dotato di un sistema per lo scorrimento e il riciclo delle acque, apparisse idoneo a ospitare larve di zanzara tigre.

D.   RI 1, RI 2 e RI 3, RI 4 e RI 5, RI 6 e RI 7 impugnano il predetto giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia negato il permesso per il biotopo. Ripercorsi i fatti, in sintesi i ricorrenti eccepiscono che, nonostante gli accorgimenti adottati, nello stagno vi sarebbero tuttora delle rane che generano rumore. Lamentano quindi l'incompletezza della domanda, che a torto non è stata esaminata dal profilo fonico, ritenendo in ogni caso insufficienti e imprecise le condizioni di licenza riguardanti l'allontanamento degli anfibi e la posa della rete a maglia fine. Negano poi la conformità di zona dell'impianto così popolato e molesto, eccependo infine anche una violazione dei parametri dell'ordinanza federale sull'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) e del principio di prevenzione oltre che della citata ordinanza municipale.

E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione (UDC) riconferma le precedenti prese di posizione.

Il Municipio e gli istanti in licenza postulano il rigetto del gravame con argomenti di cui si dirà se del caso in appresso.

F.    In sede di replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle proprie conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte le rispettive tesi. Anche di questi allegati, come pure degli ulteriori scritti dei ricorrenti rispettivamente del Municipio e degli istanti in licenza si riferirà per quanto occorre più avanti.

Considerato,                in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo risulta dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La legittimazione attiva è senz'altro data nella misura in cui il ricorso è stato presentato da RI 1 proprietaria di un fondo (part. __________) situato nelle immediate vicinanze e già opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Se lo sia anche per gli altri insorgenti, proprietari o locatari di fondi ubicati a maggior distanza, separati da altri edifici o impianti, è questione che può rimanere aperta. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), integrati dagli incarti del Governo (EDI.2021.15, EDI.2019.338). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in modo sufficientemente chiaro dalle foto e dai piani e documenti agli atti. Il sopralluogo sollecitato dai ricorrenti e la prova (teste) chiesta dai resistenti non appaiono idonei a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

2.    2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), ripreso dall'art. 65 cpv. 2 lett. b della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate, le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona in cui si collocano (cfr. STA 52.2019.524 del 12 ottobre 2021 consid. 2.1 e rinvii, in: RtiD I-2022 n. 42; Alexander Ruch, in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Praxiskommentar RPG: Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, Zurigo 2020, n. 78 ad art. 22; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 472 ad art. 67 LALPT).

2.2. La zona residenziale è per principio destinata all'abitazione e all'insediamento di quelle attività che sono strettamente connesse con questa specifica finalità. Per giurisprudenza, la vocazione di tali zone non esclude a priori la possibilità di tenere degli animali più o meno domestici. La detenzione a titolo ricreativo di alcuni animali da compagnia può essere considerata quale parte integrante dell'abitare. Essa è in particolare conforme alla funzione residenziale quando configura un'attività collaterale, subalterna alla destinazione abitativa. Non deve avere implicazioni di natura commerciale, né essere fonte di immissioni moleste, inconciliabili con la destinazione abitativa della zona. Nelle zone residenziali possono quindi essere ammessi manufatti destinati alla detenzione di un limitato numero di animali. Determinanti ai fini del giudizio sulla conformità non sono tanto le dimensioni dei fabbricati, quanto piuttosto il numero e il genere di animali che vi vengono alloggiati, rispettivamente le caratteristiche specifiche della zona interessata (cfr. STA 52.2024.294 del 7 maggio 2025 consid. 2.2, 52.2023.80 del 9 aprile 2025 consid. 2.2 e rimandi).

2.3. In base all'art. 31 cpv. 1 delle norme di attuazione del piano regolatore di Terre di Pedemonte, sezione Cavigliano (NAPR), nella zona residenziale sono ammesse residenze e attività commerciali non moleste. Secondo l'art. 12bis NAPR, sono considerate non moleste le attività che non ingenerano ripercussioni ambientali diverse da quelle derivanti dall'abitare.

2.4. In concreto, oggetto della lite è unicamente lo specchio d'acqua impermeabilizzato ricavato nel giardino sulla part. __________, avente una superficie di 14 m2 e una profondità fino a m 1.20. Contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, lo stagno non è adibito alla tenuta di animali, segnatamente di rane verdi. Dagli atti risulta che i resistenti non hanno infatti introdotto animali nel biotopo, ma che hanno anzi espressamente adottato degli accorgimenti per prevenire possibili insediamenti di questo genere di anfibi provenienti da habitat naturali nei dintorni, allontanando quelli giunti spontaneamente (da ultimo un paio di esemplari nel 2020, cfr. loro risposta pag. 5). Non porta ad altra conclusione la perizia fonica prodotta dalla ricorrente RI 1 (doc. C, inc. EDI.2019.338), risalente al 9 giugno 2017 e riferita senza distinguo anche a due acquitrini realizzati su un altro fondo (part. __________) - direttamente confinante con il suo (part. __________) - di cui aveva parimenti lamentato un disturbo proveniente dal gracidio di rane. Biotopo che è stato oggetto di una separata procedura (cfr. STA 52.2019.325 del 31 maggio 2021) e in cui, a differenza del bacino in questione, risultava data la presenza regolare di rane verdi, accettata dai relativi proprietari. Analoga deduzione vale di riflesso per la vaga registrazione del luglio 2022 di RI 1 (doc. C), come pure per le dichiarazioni degli altri insorgenti versate agli atti, inclusa l'ultima del 30 agosto 2022 (doc. D) dei ricorrenti RI 2 (il cui fondo dista più di 40 m dalla part. __________ ed è separato da altri due fondi, tra cui la part. __________). Tanto più considerando che i proprietari del fondo limitrofo (part. __________), la cui camera da letto è situata a ca. 10 m lineari dallo stagno dei resistenti, non hanno invece più percepito alcun rumore dal 2019 (cfr. dichiarazione del 23 agosto 2021, doc. 2), mentre il Municipio ha precisato che non sono più pervenute segnalazioni in merito alla presenza di anfibi (cfr. suo scritto del 20 ottobre 2022 con relativi scambi tra l'Ufficio tecnico e la polizia di Locarno rispettivamente l'esperto del karch). Ferme queste premesse, non è insostenibile la decisione del Municipio, tutelata dal Governo, di assimilare il piccolo biotopo composto da piante acquatiche a un impianto riconducibile a una sorta di piscinetta non balneabile o a una semplice opera di sistemazione esterna o di ornamento, conforme alla funzione della zona di situazione (cfr. in senso analogo, STA 52.2000.269 del 20 settembre 2001 consid. 2.3). L'impianto, ridotto nelle sue dimensioni e dal quale non vi sono tutto sommato da attendere delle ripercussioni apprezzabili sull'ambiente circostante, non è infatti inconciliabile con la destinazione abitativa. A maggior ragione tenuto conto degli oneri imposti con il permesso, che permettono ragionevolmente di escludere o comunque di ostacolare e diradare al minimo ogni possibile tentativo di futuri insediamenti. Con la licenza edilizia sono infatti stati imposti (1) la posa e manutenzione della recinzione supplementare a maglia fine realizzata con il coinvolgimento del karch e (2) l'allontanamento in futuro di ogni nuovo anfibio catturato nello stagno (da manipolare con cura e liberare in riva al fiume Melezza nel rispetto delle norme federali). Tali oneri, contrariamente a quanto eccepiscono i ricorrenti, sono sufficientemente chiari e idonei allo scopo, segnatamente quello di evitare che il biotopo possa essere trasformato in un impianto diverso da quello autorizzato (cfr. STF 1C_750/2013 del 28 aprile 2014 consid. 3). La clausola relativa alla recinzione è invero più che altro declaratoria, visto che la stessa è già stata posata lungo il perimetro del fondo (cfr. il relativo piano del febbraio 2019 con foto) e risulta peraltro anche perfettamente mantenuta (cfr. dichiarazione dell'esperto del karch dell'8 febbraio 2021). Anche la cattura e il trasferimento delle rane così come imposto è sufficientemente preciso e consente di impedire, in una modalità rispettosa delle normative a tutela della specie protetta (come già avvenuto, cfr. avviso cantonale pag. 2 e dichiarazione dell'esperto del karch del 22 maggio 2019), che lo stagno si trasformi in rifugio per qualche raro esemplare che dovesse inopinatamente riuscire ad accedervi.

3.    A fronte di quanto precede, non vi è inoltre alcun motivo per ritenere che lo stagno ornamentale possa porsi in contrasto con le disposizioni in materia di inquinamento fonico, né tanto meno con quelle dell'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili invocate dai ricorrenti, come essenzialmente già concluso dal Governo. Non porta ad altra conclusione l'eventualità di un puntuale disagio che i vicini dovessero ancora sopportare tra la sporadica comparsa di un anfibio e un suo allontanamento conforme all'onere imposto. La legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) non conferisce in ogni caso un diritto al silenzio; disturbi di poca importanza vanno tollerati (cfr. DTF 133 II 169 consid. 3.2; STF 1C_156/2022 del 28 marzo 2023 consid. 7.2).

4.    4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

4.2. La tassa di giustizia è posta in solido a carico dei ricorrenti, soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm), che rifonderanno inoltre al Comune, assistito da un legale e non dotato di un servizio giuridico, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede.

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico dei ricorrenti, che rifonderanno inoltre al Comune di Terre di Pedemonte un identico importo a titolo di ripetibili per questa sede.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera

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