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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2020 52.2020.295

14 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·5,426 parole·~27 min·5

Riassunto

Divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive

Testo integrale

Incarto n. 52.2020.295  

Lugano 14 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2020 di

 RI 1  

patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione del 18 maggio 2020 (n. 130.30) del Dipartimento delle istituzioni che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso il divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pronunciato il 15 novembre 2019 dalla Polizia cantonale;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. RI 1 è un simpatizzante del __________. In tale veste, il 4 marzo 2018 ha assistito alla partita di calcio valida per il campionato di Super League tra il Football Club Lugano e la compagine bernese disputatasi allo stadio di Cornaredo. In occasione di quell'incontro, i tifosi del __________ hanno illegalmente introdotto nello stadio diverso materiale vietato, tra cui anche due borse (di cui una di colore blu dell'Ikea) contenenti due batterie di fuochi d'artificio. Queste ultime sono poi state collocate da due uomini con il volto coperto negli spalti degli ospiti e accese. Grazie alla collaborazione con la polizia bernese, la Polizia cantonale ha identificato in RI 1 uno degli autori materiali del misfatto. Contro di lui è stato aperto un procedimento penale per infrazione alla legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (LEspl; RS 941.41) nonché contravvenzione alla legge sull'ordine pubblico (LOrP; RL 550.100) e alla legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss; RL 550.200), entrambe del 23 novembre 2015. Interrogato il 17 ottobre 2019 in qualità di imputato, l'interessato si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande postegli, rifiutando di sottoscrivere il verbale. Egli ha per contro preso atto che, per gli stessi fatti, sarebbe stato aperto nei suoi confronti un procedimento amministrativo ai sensi del concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 15 novembre 2007 (concordato; RL 569.200).

b. Il 15 novembre 2019 la Polizia cantonale ha pronunciato nei suoi confronti sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) - un divieto di accedere, dalle 4 ore prima dell'inizio dell'evento alle 4 ore dopo la conclusione dello stesso, alle aree vietate del Cantone Ticino (secondo le planimetrie annesse; dispositivo n. 1.a), a tutte le aree vietate (consultabili in internet rispettivamente presso il posto di polizia locale) degli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dal __________, validi per il campionato di Super League, per la Coppa Svizzera e per le partite amichevoli (dispositivo n. 1.b), nonché a tutti i mezzi di traporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori del __________ (dispositivo n. 1.c). E questo per avere, il 4 marzo 2019, a Lugano, presso lo stadio di Cornaredo, agendo con il proprio volto dissimulato da un passamontagna, introdotto nello stadio facendosi aiutare da altri tifosi, una borsa contenente una batteria pirotecnica con diversi colpi al suo interno e averla, una volta estratta dall'involucro, collocata tra gli spalti del settore ospite per poi accenderla. La durata del divieto è stata fissata in 13 mesi, dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.

c. Per gli stessi fatti, con decreto di accusa del 14 febbraio 2020 (DA 844/2020) il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di delitto contro la LEspl, nonché dissimulazione del volto su area pubblica o in luoghi che offrono servizi al pubblico, proponendone la condanna alla pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.-. Avverso il predetto decreto l'interessato ha interposto opposizione.

                                  B.   Con decisione del 18 maggio 2020 il Dipartimento delle istituzioni ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1. Disattesa una censura riferita al diritto di essere sentito e all'obbligo di motivazione, l'autorità ricorsuale di prima istanza ha infatti ritenuto sufficientemente comprovato il suo comportamento violento, fondandosi sulle richieste per rogatoria della Polizia cantonale e sulla relativa documentazione fotografica. Ha inoltre ritenuto la misura compatibile con i diritti fondamentali invocati nel gravame in quanto rispettosa del principio della proporzionalità.

                                  C.   Contro quest'ultima pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento. Censurata nuovamente la violazione del suo diritto di essere sentito e la carente motivazione della decisione di divieto, il ricorrente contesta di avere fatto uso di mezzi pirotecnici all'interno dell'impianto sportivo, negando che le prove considerate dalla Polizia cantonale siano sufficienti per giustificare un fondato sospetto nei suoi confronti. Richiamata la presunzione d'innocenza, contesta in particolare che si possa affermare con certezza che l'individuo raffigurato nelle fotografie sia lui. Ribadisce l'incompatibilità del divieto con una serie di diritti fondamentali: non essendosi reso colpevole di alcun comportamento violento, il suo interesse privato a muoversi liberamente e ad aggregarsi con altre persone prevarrebbe infatti sull'interesse pubblico perseguito dal concordato e dalla misura adottata nei suoi confronti, che sarebbe in ogni caso sproporzionata. L'estensione del divieto a tutti i mezzi di trasporto speciale sarebbe invece sprovvista di base legale, non potendo rientrare un treno o un torpedone in movimento nella definizione di area esattamente delimitata.  

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Dipartimento che la Polizia cantonale, con argomenti di cui si dirà, all'occorrenza, in appresso.

                                  E.   In sede di replica e duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande di giudizio.

                                  F.   Su richiesta del giudice delegato alla causa, formulata il 10 novembre e ribadita il 19 novembre 2020, con scritto del 30 novembre successivo il ricorrente ha prodotto copia dei suoi documenti di legittimazione (passaporto e carta d'identità), nonché della sua licenza di condurre.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10c cpv. 1 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 561.100). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle copie dei documenti di legittimazione prodotte dal ricorrente (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   Preliminarmente va precisato che oggetto della presente vertenza è unicamente il divieto di accesso per la durata di 13 mesi a determinate aree del Cantone Ticino e della Svizzera dove si svolgono delle manifestazioni sportive nonché a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale, pronunciato dalla Polizia cantonale il 15 novembre 2019. Inammissibile, poiché esula dalla competenza di questo Tribunale, è quindi la domanda dell'insorgente volta a ottenere l'annullamento dell'iscrizione nella banca dati Hoogan, la quale è gestita dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol; cfr. art. 24a cpv. 1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21 marzo 1997; LMSI; RS 120), cui occorre se del caso rinvolgersi per simili richieste.

                                   3.   Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito. Da un lato, per non avere potuto esprimersi prima che la Polizia cantonale adottasse il divieto d'accesso. Dall'altro, per il fatto che la predetta autorità non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.

3.1. Secondo costante giurisprudenza, la natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1).

Dalla normativa costituzionale deriva anche il diritto a ottenere una decisione sufficientemente motivata (cfr. anche art. 46 LPAmm, che si limita a stabilire il principio della motivazione scritta, senza precisare altrimenti il contenuto e l'estensione della stessa). Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_583/2017 citata consid. 5.2.1, 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

3.2. In concreto, su richiesta per rogatoria dell'autorità ticinese, il 17 ottobre 2019 l'insorgente è stato sentito dalla polizia bernese in qualità di imputato nel procedimento penale aperto contro di lui per i fatti qui in discussione, essenzialmente descritti nel verbale. In quell'occasione, in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rifiutato di firmare il verbale, gli agenti interroganti lo hanno anche informato dell'apertura una procedura amministrativa, ciò di cui ha preso espressamente atto (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 4, righe 88-90). Gli hanno poi sottoposto il modulo della Polizia cantonale ticinese relativo al diritto di essere sentito (rechtliches Gehör), con il quale è stato informato che, in base agli atti, a fronte del comportamento rimproveratogli chiaramente descritto nel formulario (cioè per avere, a viso coperto, portato con sé nel settore ospiti, posizionato e acceso dei pezzi pirotecnici) -, la stessa si riteneva in dovere di procedere a indagini amministrative e di prendere in considerazione (in Betracht zu ziehen) l'emanazione nei suoi confronti di un divieto di accedere a determinate aree ai sensi dell'art. 4 del concordato, della durata massima di tre anni. Pur non avendo firmato neanche il suddetto formulario (né peraltro risposto alle domande in esso contenute), ha dichiarato di non avere domande in merito alla procedura e di averne preso atto. Ora, se è ben vero che la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di indicare che la compilazione di un tale formulario non appare sufficiente per ritenere soddisfatto il diritto di essere sentito in relazione a un provvedimento che viene adottato contestualmente (cfr. STF 1C_653/2015 del 22 luglio 2016 consid. 2.5), in concreto andrebbe considerato che la controversa misura amministrativa è stata presa dalla competente autorità ticinese solo circa un mese dopo. Lasso di tempo, questo, durante il quale il ricorrente - nonostante fosse al corrente della possibile incombente inflizione della misura prospettatagli - è rimasto sostanzialmente passivo. In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che con tale modo di procedere l'autorità di prime cure non ha compiutamente osservato il suo diritto di essere sentito, va nondimeno considerato che l'insorgente ha ad ogni modo potuto esprimersi sul provvedimento litigioso davanti al Dipartimento delle istituzioni, che gode di pieno potere cognitivo (cfr. per analogia art. 69 cpv. 1 LPAmm). E ciò facendo valere le proprie argomentazioni sia in sede di ricorso, che di replica (dopo aver preso visione dell'intero incarto), per modo che ogni eventuale violazione deve essere ritenuta sanata. Tanto più che un rinvio degli atti alla Polizia cantonale costituirebbe in concreto una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195 consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).

3.3. Non merita miglior sorte la censura di carente motivazione della decisione. Nella sua risoluzione, la Polizia cantonale ha anzitutto descritto il comportamento rimproverato all'insorgente, situando i fatti sia geograficamente che cronologicamente. Illustrato il quadro giuridico applicabile, sulla scorta dell'art. 3 cpv. 1 del concordato (che elenca gli elementi considerati validi mezzi di prova), ha poi ritenuto dimostrato il comportamento violento tenuto dal ricorrente e pertanto giustificata la pronuncia nei suoi confronti di un divieto di accedere a un'area determinata. Ha quindi fissato la validità temporale (dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, da 4 ore prima dell'inizio a 4 ore dopo la fine dell'evento) del divieto, che ha esteso alle aree vietate del Cantone Ticino (secondo le planimetrie allegate alla decisione) e a tutte le aree vietate designate dalle autorità cantonali nel quadro del concordato della CDDGP (consultabili in internet o al posto di polizia locale) di tutti gli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dalla prima squadra del __________ (validi per il campionato di Super League e la Coppa Svizzera, oltre che le partite amichevoli), come pure a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori della squadra. Assortito il divieto della comminatoria dell'art. 292 CP e preannunciata la sua registrazione nella banca dati Hoogan, ha indicato i rimedi giuridici per impugnare la misura.

Ora, la predetta decisione, seppur succinta, consente di desumere con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno indotto la Polizia cantonale ad adottare il qui controverso provvedimento. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le motivazioni della Polizia cantonale sono del resto state recepite dal ricorrente, che ha come detto potuto impugnare con cognizione la sua decisione davanti al Dipartimento, sviluppando le proprie tesi sia in sede di ricorso che di replica, e quindi anche dopo che la Polizia cantonale ha ulteriormente puntualizzato le prove su cui si è fondata (cfr. risposta del 23 gennaio 2020, pag. 4-5). Egli ha peraltro ulteriormente potuto riproporre e sviluppare le sue censure anche in questa sede. Ne discende che, pure da questo profilo, non è tutto sommato ravvisabile una violazione del suo diritto di essere sentito rispettivamente che - se anche si volesse ritenere il contrario - qualsivoglia lesione andrebbe comunque considerata sanata (cfr. DTF sopracitate).

                                   4.   4.1. Il 15 novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e in seguito modificato il 2 febbraio 2012. Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009 (cfr. al riguardo: STA 52.2017.150 e 52.2017.152 del 28 febbraio 2019 consid. 4.1). Trattasi segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5), dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo una struttura "a cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che prevede, per i casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente l'obbligo di presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), di modo che un provvedimento più severo può essere adottato solo se una misura meno severa non è stata rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura amministrativa e sono preventive, finalizzate cioè a impedire un comportamento violento e a garantire l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non costituiscono sanzioni di carattere penale e nemmeno sono concepite come tali, ma mirano semmai a impedire che potenziali autori commettano un reato: non hanno natura repressiva. Quale diritto speciale di polizia destinato a combattere pericoli in situazioni specifiche, il concordato concretizza il diritto generale di polizia e quindi anche la clausola generale di polizia, alla quale può essere fatto capo solo in determinate circostanze (cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi citati; STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.2, 52.2017.268 del 4 febbraio 2019 consid. 3.2; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6).

4.2. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di accesso a un'area determinata, tale misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale competente definisce i confini delle singole aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata (cpv. 3). Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e la Fedpol possono presentare la relativa richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato precisa poi che la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la durata del divieto e l'area vietata ed è accompagnata dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1). Per la prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 (cpv. 3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della Polizia cantonale (art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere contestata dapprima davanti al Dipartimento competente e successivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il procedimento ricorsuale è di principio retto dalle norme di procedura amministrativa (cfr. STF 1C_94/2009 citata consid. 4.3; STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.3, 52.2017.268 citata consid. 3.3).

4.3. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato" un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere: reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113, 117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); danneggiamenti ai sensi dell'art. 144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento, minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).

4.4. Come sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive), i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto di accedere a un'area determinata, non devono essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento. Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto. Non è per contro necessario che un simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale cresciuta in giudicato, né si deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.5, 52.2017.268 citata consid. 3.5, 52.2012.118 e 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid. 3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B 2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31 consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR 2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).

                                   5.   5.1. Il ricorrente contesta anzitutto i fatti sui quali si fonda la decisione di divieto di accedere a determinate aree, pronunciata nei suoi confronti il 15 novembre 2019 dalla Polizia cantonale e confermata dal Dipartimento delle istituzioni. Nega che due richieste per rogatoria possano essere equiparate a delle dichiarazioni attendibili della polizia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 del concordato; sostiene che non sia provato che sia lui la persona indicata con il numero 18-392 nei rapporti e nelle fotografie agli atti, ritenuto come all'incarto manchi una sua foto o la copia del suo documento d'identità che possa confermare tale circostanza.

5.2. Ora, come rilevato sopra (consid. 4.4), l'art. 3 cpv. 1 del concordato elenca quelle che sono considerate "prove" di un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa. Tra quelle annoverate figurano, oltre alle denunce della polizia pertinenti (cpv. 1 lett. a) e alle dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate, le registrazioni visive della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive (cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Contrariamente a quanto preteso nel gravame, di principio, gli elementi su cui le precedenti istanze hanno accertato il comportamento violento dell'insorgente costituiscono quindi dei validi mezzi di prova ai sensi del concordato: le richieste per rogatoria motivate della Polizia cantonale, corredate dall'abbondante documentazione fotografica estrapolata dalle videoregistrazioni interne allo stadio, permettono infatti di stabilire con sufficiente certezza il comportamento violento tenuto dal ricorrente. Dai fotogrammi è anzitutto possibile ricostruire i diversi frangenti in cui il tifoso contrassegnato con il numero 18-392 ha introdotto all'interno dello stadio la batteria di razzi, l'ha posizionata negli spalti della tifoseria, accendendola e facendola esplodere in seguito, così come puntualmente riportato dalla precedente istanza (cfr. decisione impugnata, consid. 4.2). Dalla descrizione delle indagini svolte dalla Polizia cantonale emerge inoltre in modo plausibile come, dopo un primo errore di persona, nel tifoso in questione sia stato identificato proprio il ricorrente, che - su richiesta delle autorità ticinesi - è stato poi interrogato dagli agenti bernesi (cfr. richiesta per rogatoria del 4 luglio 2019 e verbale d'interrogatorio del 17 ottobre 2019). Eloquente è come in quel contesto l'interessato non abbia negato il comportamento imputatogli, né tanto meno contestato di essere lui la persona raffigurata sulle fotografie che gli sono state mostrate (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 3), limitandosi solo a non rispondere alle domande postegli. Successivamente, pur ammettendo di essere stato presente allo stadio di Cornaredo il 4 marzo 2018 (cfr. ricorso al Dipartimento, punto n. 2, pag. 2), ha semplicemente negato di avere tenuto qualsivoglia comportamento violento. È solo con la replica presentata alla precedente istanza che l'insorgente ha invece contestato che dal materiale agli atti (…) sia possibile stabilire che l'individuo raffigurato nelle immagini sia lui. A fronte della dinamica del suo sviluppo, la generica tesi difensiva del ricorrente appare quindi ben poco credibile. Al contrario, già solo a fronte degli elementi su cui si sono fondate le precedenti istanze, v'è da ritenere che sussistono ragionevoli indizi per affermare che egli abbia partecipato agli atti violenti di cui si è detto. Non fanno che corroborare tale conclusione le fotografie prodotte dall'insorgente in questa sede (invero non senza reticenze, ritenuto che ha aspettato la seconda richiesta del Tribunale per trasmetterle): innegabile è infatti la chiara somiglianza tra le fotografie sui suoi documenti d'identità (allegate allo scritto del 30 novembre 2020) e quelle dell'autore dei fatti contenute nell'incarto (cfr. in particolare doc. A, foto n. 22 e doc. B, doc. 4, pag. 4). Non è invece dato di vedere per quale ragione l'assunzione di siffatti documenti d'identità - di cui lo stesso ricorrente aveva lamentato l'assenza - non potrebbe avere una qualsiasi valenza probatoria nel presente procedimento amministrativo (retto dall'art. 25 cpv. 1 LPAmm), come ora afferma in modo del tutto generico (cfr. citato scritto del 30 novembre 2020 al Tribunale). In conclusione - ricordato pure il carattere preventivo del divieto di natura amministrativa (per il quale non devono essere poste esigenze troppo severe dal profilo probatorio, cfr. supra, consid. 4.4) - con le precedenti istanze occorre ritenere data l'esistenza di un fondato sospetto, rispettivamente sufficientemente "provato", che il ricorrente si sia macchiato di un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato, tale da giustificare la pronuncia di un divieto di accedere a un'area determinata ex art. 4 del concordato. Il fatto che anche la magistratura penale lo abbia ritenuto colpevole non fa che avvalorare ulteriormente questa deduzione, e ciò benché contro il decreto d'accusa emanato contro di lui sia stata interposta opposizione. Come visto, non è infatti necessario che il comportamento violento sia stato accertato mediante una decisione penale cresciuta in giudicato (né tanto meno che il comportamento sia dimostrato con prove giusta il codice di procedura penale; cfr. supra, consid. 4.4). In tal senso cadono quindi anche nel vuoto i diversi richiami del ricorrente alle esigenze probatorie penali, come pure al principio della presunzione d'innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - qui inapplicabili (cfr. DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4; cfr. pure consid. 4.1).

                                   6.   6.1. Fermo quanto precede, restano da esaminare le censure con cui il ricorrente eccepisce che il divieto pronunciato nei suoi confronti sarebbe in ogni caso da annullare, poiché lesivo di diverse garanzie costituzionali, in particolare della sua libertà personale (sotto il profilo della libertà di movimento, art. 10 cpv. 2 Cost.), nonché della libertà di opinione (art. 16 Cost.) e di quella di riunione (art. 22 Cost.)

6.2. Come tutte le libertà fondamentali che non rivestono valore assoluto, le tre garanzie invocate dal ricorrente possono essere assoggettate a delle limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost., le stesse devono poggiare su di una base legale (cpv. 1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) e rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4).

                                         6.3. 6.3.1. Nel caso di specie - fatto salvo quanto si dirà per i mezzi di trasporto pubblico speciali (cfr. infra, consid. 6.4) - il divieto di accedere a tutte le aree vietate in cui si svolgono gli incontri sportivi del __________ si fonda senz'altro su di una valida base legale che è costituita dal già menzionato concordato. Per quanto concerne poi i rimanenti requisiti previsti dall'art. 36 Cost è sufficiente in questa sede rinviare, per brevità di giudizio, alla sentenza pubblicata in DTF 137 I 31, dove il Tribunale federale ha chiaramente stabilito come le misure di polizia contemplate dagli art. 4 e segg. del concordato siano sorrette da un preminente interesse pubblico (consid. 6.4) e siano rispettose del principio della proporzionalità nelle sue molteplici sfaccettature (consid. 6.5). Per quanto concerne poi il caso specifico, il querelato divieto risulta senz'altro idoneo a raggiungere lo scopo di sicurezza che si prefigge il concordato. Mal si comprende cosa intenda il ricorrente quando fa riferimento alle restrizioni (quanto al numero dei presenti allo stadio) derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19 (cfr. ricorso, punto n. 8.2 e 8.3, pag. 9-10), ritenuto come il minor afflusso di spettatori non permette certo di per sé di escludere a priori la commissione di atti violenti. La misura appare poi necessaria, ritenuto come il ricorrente abbia tenuto un comportamento molto pericoloso, che avrebbe peraltro potuto causare danni ben più gravi (non solo a cose, ma anche a persone) di quelli che ha cagionato. Essa risulta senz'altro adeguata alle circostanze del caso, ritenuto che, tra le misure di polizia previste dal concordato, costituisce la meno incisiva (cfr., in tal senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.4). Il provvedimento è inoltre stato correttamente limitato nel tempo. La sua durata (di soli 13 mesi) non raggiunge quella massima (tre anni), ma si situa anzi nella fascia inferiore di quanto prescritto dalla legge per quel genere di provvedimento (cfr. art. 4 cpv. 2 del concordato). Certo, esso pone al ricorrente delle restrizioni piuttosto disagevoli. Non si può tuttavia trascurare che tali conseguenze sono ascrivibili unicamente al comportamento violento da lui manifestato. Esse sono peraltro comunque circoscritte sia sul piano geografico che temporale. Non si deve infatti dimenticare che il divieto in parola è valido unicamente in occasione delle partite del __________ e concerne il lasso di tempo - peraltro inappuntabile (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2) - che intercorre tra le 4 ore che precedono e le 4 ore successive allo svolgimento dell'evento. In questo senso, malgrado sia valido per tutta la Svizzera, il controverso divieto non appare ancora lesivo del principio della proporzionalità né dal profilo della durata né da quello dell'estensione geografica e merita dunque conferma.

6.3.2. Analoghe considerazioni valgono per le libertà convenzionali invocate nel gravame (art. 10 e 11 CEDU), che non offrono garanzie più estese di quelle costituzionali e che possono essere limitate sostanzialmente alle medesime condizioni (cfr. art. 10 n. 2 e 11 n. 2 CEDU).

6.4. Come accennato, una diversa conclusione s'impone invece per il divieto, pure ordinato nei confronti del ricorrente (cfr. dispositivo n. 1.c della decisione del 15 novembre 2019), di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori del __________. Come correttamente rilevato nell'impugnativa, il suddetto provvedimento non poggia infatti su una sufficiente base legale. Una tale misura non si annovera tra quelle previste dal concordato e non rientra in particolare in quella sancita dal suo art. 4, non potendo un mezzo di trasporto in movimento essere considerato un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata) ai sensi della predetta disposizione (cfr. in tal senso, decisione del 4 settembre 2017 del Sicherheits- und Justizdepartement del Canton San Gallo consid. 3; cfr. pure doc. 7). Su questo punto la decisione impugnata non può pertanto essere confermata.

Va nondimeno osservato che per far fronte ai problemi di sicurezza che effettivamente sussistono in occasione dei trasporti di sostenitori, la Polizia cantonale potrà semmai far capo all'art. 3a cpv. 2 e 3 del concordato che nell'ambito dell'obbligo di autorizzazione degli incontri secondo questa disposizione - permette ad esempio alle autorità competenti di ordinare che per accedere ai trasporti speciali per tifosi, gli spettatori debbano esibire un documento d'identità e che venga accertato, mediante consultazione del sistema informatico HOOGAN, che non siano ammesse persone colpite da un divieto di accesso allo stadio o da altre misure previste dal presente concordato (cfr., nello stesso senso, decisione del 4 settembre 2017 appena citata).

                                   7.   7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto, con conseguente conferma della decisione impugnata, salvo per quanto attiene al divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati ai sostenitori del __________, che è annullato.

7.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva d'oggetto.

7.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza preponderante. Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Al ricorrente, assistito da un legale, va riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi, commisurata in funzione del successo relativamente limitato dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, la decisione del 18 maggio 2020 (n. 130.30)         del Dipartimento delle istituzioni è confermata, ad eccezione

            del divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico    speciale destinati ai sostenitori del __________, che è            annullato.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2020.295 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2020 52.2020.295 — Swissrulings