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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.09.2020 52.2020.257

23 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·589 parole·~3 min·4

Riassunto

Mancata ratifica del ricorso contro una decisione della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza da parte del curatore - ricorso irricevibile

Testo integrale

Incarto n. 52.2020.257  

Lugano 23 settembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

  Fulvio Campello

assistito

dal vicecancelliere:

  Reto Peterhans  

statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2020 di

 RI 1   rappresentato da: avv. __________, 6830 Chiasso,  

contro    

le decisioni del 4 maggio 2020 (n. LIT.2018.4) con cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 6 giugno 2018 (n. __________) della Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia e, in quanto ammissibile, l'istanza di ricusa del presidente della CC-PDT;  

ritenuto

e considerato,               in fatto e in diritto

che con decisioni del 30 settembre e del 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione  ha nominato a RI 1 due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi;

che con decisioni del 4 maggio 2020 la CC-PDT ha respinto l'impugnativa presentata da RI 1 avverso la risoluzione del 6 giugno 2018 della Divisione delle risorse e la pedissequa domanda di ricusa del presidente della CC-PDT;

che contro queste pronunce, con ricorso dell'8 giugno 2020 RI 1 è insorto personalmente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo per motivi che qui non mette conto di riassumere;

che il 2 luglio 2020 il giudice delegato ha trasmesso il ricorso dell'8 giugno 2020 al co-curatore avv. __________, con l'invito a comunicare al Tribunale se intendeva ratificarlo;

che, esaminati gli atti, l'11 settembre 2020 il co-curatore ha comunicato al Tribunale di non ratificare il gravame, chiedendone lo stralcio e postulando inoltre di prescindere dal prelievo di spese e tasse di giustizia;

che il ricorso non è stato intimato alle parti per le risposte, in applicazione dell'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso del giudice delegato, discende dagli art. 20 cpv. 2 della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100) e 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);

che l'invito all'astensione/ricusa rivolta a diversi magistrati, in particolare a giudici del Tribunale cantonale amministrativo, ivi compreso l'infrascritto, va respinta essendo manifestamente infondata, siccome basata su argomenti generici e illazioni non dimostrate (sulla possibilità che il ricusato dichiari lui stesso l'inammissibilità di una domanda d'astensione/ricusa abusiva o manifestamente infondata: cfr. STF 1C_103/2011 del 24 giugno 2011 consid. 2 e riferimenti ivi citati);

che, di conseguenza, diviene priva d'oggetto la domanda di comunicare in anticipo la composizione della Corte, il presente giudizio emanando da un giudice facente parte della composizione ordinaria del Tribunale cantonale amministrativo, nota in quanto pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, sul sito Internet del Cantone nonché sull'annuario in versione online (cfr. DTF 139 III 120 consid. 3.2.1, 114 Ia 278 consid. 3b e 3c);

che, stante la mancata ratifica da parte del co-curatore, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile;

che, viste le particolarità del caso, questo giudice rinuncia a percepire la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Decide:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   Non si preleva la tassa di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

.

Il giudice delegato                                                 Il vicecancelliere

del Tribunale cantonale amministrativo

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