Incarto n. 52.2020.231
Lugano 29 maggio 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistito dal segretario:
David Algul
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2020 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 20 maggio 2020 con cui il Municipio di _______ ha revocato il contratto di appalto del 3 settembre 2019 concluso con l’insorgente per la gestione dell’ecocentro comunale;
ritenuto, in fatto
che il __________ il Municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, relativo alla gestione dell’ecocentro (smaltimento rifiuti e noleggio di un mezzo meccanico “polipo”) per il periodo dal 1° marzo 2019 al 28 febbraio 2023 (FU __________ pag. __________ e segg.);
che con risoluzione del 15 ottobre 2018 il committente ha deliberato la commessa alla RI 1, per fr. 239'476.35; la decisione è cresciuta in giudicato incontestata;
che il relativo contratto di appalto (SIA 118) per i lavori messi a concorso è stato sottoscritto dalla deliberataria il 21 agosto 2019 e dal Municipio il 3 settembre 2019;
che nel corso del 2020 l’Esecutivo comunale ha appreso di presunte gravi disfunzioni nella gestione dell’ecocentro da parte della RI 1; il 20 maggio 2020 ha quindi intimato a quest’ultima la revoca del contratto di appalto 3 settembre 2019 per violazione dell’art. 25 lett. a e b LCPubb;
che l’atto, considerato quale decisione impugnabile ai sensi dell’art. 37 lett. d LCPubb, indicava la possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo secondo l’art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che il 25 maggio 2020 la RI 1 è insorta a questo Tribunale contro la predetta decisione, della quale ha chiesto l’annullamento, previa concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e autorizzazione a proseguire nell’appalto affidatole; ha pure domandato di accertare il rispetto dei requisiti formali e procedurali di legge tra cui la LOC, la LPamm e la LCPubb;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il giudice delegato ha nondimeno richiamato dal Municipio di __________ l’offerta della ricorrente del 3 ottobre 2018 e la decisione del 18 ottobre 2018 di delibera dei lavori oggetto del concorso pubblico;
considerato, in diritto
che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) il gravame può essere evaso da un giudice unico;
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 6 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile nei casi elencati all’art. 84 LPAmm; la lett. e prevede il ricorso contro decisioni in settori specifici, nei casi previsti dalla legge, tra cui si annovera anche la LCPubb;
che, tuttavia, l’art. 37 LCPubb, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2019 applicabile alla presente fattispecie in virtù della disposizione transitoria della modifica della LCPubb del 10 aprile 2017, configura quali decisioni impugnabili unicamente gli elementi del bando, l'esclusione dell'offerente, la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva, così come l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che in realtà, una volta aggiudicata una commessa, la susseguente stipulazione del relativo contratto e tutte le vertenze che possono nascere in relazione alla sua applicazione soggiacciono al diritto civile (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo 2013, pag. 504; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, pag.496 segg.; TA VS 19.5/3.61992; RVJ 1992 pag. 348; BR 1994 n. 206 pag. 104; STA 52.2013.576 del 10 gennaio 2014);
che in difetto di precipue norme di diritto pubblico di segno opposto, nulla in concreto permette di dedurre che il contratto di appalto del 21 agosto/3 settembre 2019 sottoscritto dalle parti non sia governato in modo esclusivo dal diritto privato, segnatamente dalle norme SIA 118 esplicitamente citate e, eventualmente, dagli art. 363 e segg. della legge federale di complemento del codice civile svizzero (libro quinto: diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 (CO; RS 220);
che, di riflesso, anche la rescissione di un tale contratto (impropriamente definita revoca) non attiene al diritto pubblico, ma rientra nel novero delle questioni di diritto privato che all'insorgere di una contestazione vanno sottoposte al giudice civile;
che l’art. 25 lett. a e b LCPubb, a prescindere dal fatto che regola unicamente l’esclusione degli offerenti, che qui non entra in linea di conto, non ha nessuna rilevanza in questo contesto, che rimane puramente civilistico;
che ad identica conclusione si perverrebbe anche applicando l'art. 25 LCPubb nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2020, che prevede in capo al committente, oltre all'obbligo di escludere i concorrenti in determinati casi, anche quello di revocare l'aggiudicazione; tale provvedimento è infatti riferito alle situazioni intercorse tra la delibera e la conclusione del contratto (cfr. messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015 sulla modifica della LCPubb ad art. 25 pag. 16); mentre posteriormente a questa il legislatore ha previsto la facoltà di scogliere il negozio giuridico;
che, del resto, nel contratto di appalto del 21 agosto/3 settembre 2019 (punti n. 8 e 9) le parti hanno convenuto per il giudizio su controversie di qualsiasi natura (…) il tribunale ordinario, con il foro al domicilio della parte convenuta (tribunale ordinario);
che eventuali mancanze nell'esecuzione del contratto di appalto e la contestata legittimità della sua disdetta esulano dunque dalla sfera cognitiva del Tribunale cantonale amministrativo;
che il ricorso si rivela pertanto irricevibile per difetto di competenza;
che la tassa di giustizia, ridotta in proporzione del limitato dispendio causato al Tribunale, è posta a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non le viene in soccorso l’errata indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione impugnata, ritenuto che la ricorrente era patrocinata da un legale cognito della materia già prima dell’inoltro del ricorso e l’errore era facilmente riconoscibile.
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei termini e alle condizioni di cui all’art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario