Incarto n. 52.2020.221
Lugano 18 agosto 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2020 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
l'eventuale delibera da parte del Consiglio di Stato della commessa relativa alla fornitura di due natanti per corpi pompieri, rispettivamente per denegata giustizia avverso l'operato del Governo;
ritenuto, in fatto
che con decisione del 14 novembre 2018 (STA 52.2018.305) il Tribunale cantonale amministrativo, accogliendo il ricorso della RI 1, ha dichiarato nulla la risoluzione del 2 maggio 2018 con cui il Consiglio di Stato aveva aggiudicato per incarico diretto alla ditta CO 1 la fornitura di due natanti occorrenti ai corpi pompieri di __________ e __________ per l'importo di fr. 1'200'000.-; che, contestualmente il Tribunale ha ordinato al committente di mettere fine al contratto (già) concluso con la CO 1;
che con risoluzione del 5 dicembre 2018 il Governo ha disdetto il contratto con la predetta ditta;
che con scritto del 25 marzo 2020 la RI 1 si è rivolta al Consiglio di Stato, con copia al Dipartimento del territorio e a quello delle finanze e dell'economia;
che ripercorsi gli antefatti e ricordato che con un accordo extragiudiziale lo Stato si era impegnato ad aggiornare la RI 1 sullo stato della procedura di appalto, in particolare anticipandole l'eventuale pubblicazione del relativo avviso di gara, ha osservato che alcun concorso era ancora stato indetto, malgrado vi fossero le condizioni per farlo;
che essa ha poi comunicato di aver appreso che la CO 1 starebbe costruendo dei natanti su incarico del Governo; ha quindi chiesto la notifica di un'eventuale decisione di delibera in favore della predetta ditta entro il 20 aprile 2020;
che nell'ipotesi in cui l'incarico diretto non fosse stato attribuito, la RI 1, fondandosi sull'art. 64 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100; decisione per atti materiali) ha invece domandato (1) che la stazione appaltante interrompa immediatamente qualsiasi negoziazione contrattuale in relazione all'acquisto in oggetto; (2) che venga indicato il nominativo del/dei concorrenti contattati e precisato l'oggetto della fornitura; (3) che venga indetto un concorso internazionale secondo la procedura libera per l'aggiudicazione dell'acquisto in oggetto; (4) che in merito ai suddetti punti venga emessa una decisone impugnabile entro lunedì 20 aprile 2020;
che con lettera del 9 aprile 2020 la Divisone dell'ambiente ha comunicato alla ditta l'infondatezza delle ipotesi formulate nel suo scritto;
che la RI 1 ha ribadito le proprie richieste al Consiglio di Stato con scritto del 29 aprile 2020, pretendendone l'evasione entro l'8 maggio 2020 direttamente dal Governo e non dai suoi dipartimenti;
che, non avendo ottenuto il riscontro auspicato, il 18 maggio 2020 la RI 1 ha inoltrato un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione con cui lo Stato avrebbe attribuito la predetta commessa per incarico diretto alla CO 1 o ad altra ditta;
che la ricorrente ha chiesto di annullare l'aggiudicazione in favore della CO 1 o di eventuali terzi; ha inoltre domandato di accertare la nullità del contratto eventualmente perfezionato mentre in via subordinata di ordinare alla stazione appaltante di rescindere il contratto; in ogni caso ha postulato di imporre alla committenza di indire un concorso per l'acquisto in oggetto; il tutto previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;
che secondo l'insorgente, l'aggiudicazione della commessa tramite incarico diretto disattenderebbe il diritto internazionale e interno delle commesse pubbliche;
che nell'ipotesi in cui alcuna decisione di aggiudicazione sia stata emanata, il gravame andrebbe comunque accolto quale ricorso per denegata o ritardata giustizia, con conseguente rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché evada nel merito, in un termine ragionevolmente breve, l'istanza del 25 marzo 2020;
che con scritto del 20 maggio 2020 il Governo si è rivolto alla ricorrente; premesso di non poter dar seguito a una richiesta di informazioni per mezzo di una decisone impugnabile, ha confermato quanto comunicato dalla Divisione dell'ambiente, ovvero che il Cantone tiene fede all'impegno assunto, secondo cui "il servizio cantonale preposto aggiornerà RI 1 sullo stato della procedura di Appalto (in particolare anticipando l'eventuale pubblicazione del relativo avviso di gara)";
che esso si è quindi opposto al gravame, stigmatizzando l'agire dell'insorgente e sottolineando l'assenza di qualsiasi fatto che lasci pensare che la commessa sia stata aggiudicata;
che pure la CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso, evidenziando l'infondatezza delle ipotesi dell'insorgente e negando fermamente di essere in trattativa con lo Stato per la fornitura dei natanti;
che con la replica la ricorrente, preso atto delle dichiarazioni delle controparti, non ha escluso che il ricorso possa essere prematuro; ha tuttavia chiesto l'acquisizione agli atti di eventuale documentazione (risposta della CO 1 alla decisione di disdetta 5 dicembre 2018 del Consiglio di Stato, richieste della stazione appaltante di restituzione degli anticipi a suo tempo versati, reazioni della predetta ditta, documentazione bancaria attestante i flussi finanziari tra le controparti);
che essa si è quindi riservata di ritirare il ricorso qualora dalla documentazione non fosse emerso alcun indizio a sostegno della sua tesi; ha comunque osservato che l'introduzione del gravame è stata quantomeno favorita dalle omissioni della committenza;
che con la duplica, il Governo e la CO 1 hanno ribadito la propria posizione;
che degli ulteriori scritti delle parti si dirà, laddove occorra, nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che, vista la materia oggetto del contendere, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510);
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio se sono date le premesse d'ordine che ne determinano la ricevibilità;
che per l'art. 15 cpv. 1bis CIAP, sono impugnabili autonomamente mediante ricorso:
a) il bando di concorso della commessa;
b) la decisione sull'inserimento di un offerente in una lista permanente secondo l'articolo 13 lett. e;
c) la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;
d) l'esclusione dalla procedura;
e) l'attribuzione dell'appalto, la relativa revoca o l'interruzione della procedura d'aggiudicazione;
che nel caso concreto la ricorrente ha interposto ricorso contro un'eventuale decisione di delibera che in realtà il Consiglio di Stato non ha emanato;
che il Governo ha infatti espressamente negato l'esistenza di una simile risoluzione; della veridicità di tale informazione non vi è motivo di dubitare;
che non occorre pertanto approfondire la questione; di nessuna utilità appare quindi l'assunzione delle prove offerte dall'insorgente in merito alle relazioni intercorse tra lo Stato e la CO 1 posteriormente alla sentenza del 14 novembre 2018 del Tribunale (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che in assenza di qualsiasi decisione impugnabile, il gravame non può che essere dichiarato irricevibile;
che il ricorso per denegata giustizia, introdotto a titolo subordinato, è divenuto privo di oggetto con lo scritto del 20 maggio 2020 del Consiglio di Stato;
che l'istanza della ricorrente può infatti essere ritenuta evasa; d'altra parte la medesima, preso atto della lettera, nulla ha più rivendicato al proposito con le ulteriori comparse scritte;
che per quanto attiene alla ripartizione degli oneri processuali si rileva che, contrariamente a quanto assunto dall'insorgente, non si può considerare che con il suo atteggiamento o con la sua inazione l'autorità abbia provocato l'introduzione del ricorso;
che né il fatto che alcun bando di concorso sia ancora stato pubblicato né le tempistiche (del tutto consone) usate per dare riscontro alle richieste della ricorrente fanno apparire giustificato l'inoltro del gravame;
che, per questa ragione, il ricorso per denegata o ritardata giustizia appariva destinato all'insuccesso anche nella (dubbia) ipotesi in cui la ricorrente avesse potuto effettivamente esigere dal Consiglio di Stato l'emanazione di un provvedimento impugnabile;
che, dato l'esito, va disattesa la richiesta di indire una pubblica udienza ai sensi dell'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; cfr. 136 I 279 consid. 1);
che l'emanazione del presente giudizio rende prive d'oggetto le domande cautelari formulate con il ricorso;
che la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); che non si assegnano ripetibili alla CO 1 che non si è avvalsa dell'assistenza di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dell'insorgente a cui sarà restituito l'anticipo versato in eccesso. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera