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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2019 52.2019.9

3 aprile 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,734 parole·~9 min·3

Riassunto

Commesse pubbliche. Omessa indicazione di un prezzo totale dovuta ad una carenza d'impaginazione del capitolato. L'esclusione dalla gara configura un eccesso di formalismo e viola il principio della proporzionalità

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.9  

Lugano 3 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2019 della

RI 1   

contro  

la decisione del 21 dicembre 2018 del Municipio di CO 2, che in esito al concorso indetto per aggiudicare gli interventi di ingegneria naturalistica necessari per il consolidamento della __________ in zona __________, quartiere di __________, ha escluso l'insorgente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;

ritenuto,                          in fatto

che il 30 agosto 2018 il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento della __________ in zona __________, quartiere di __________ (FU n. __________ pag. __________);

che il bando (n. 4) specificava che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1) economicità- prezzo                                                       50%

2) attendibilità dei prezzi dell'offerta                                    22%

3) referenze                                                                       20%

4) formazione apprendisti                                                     5%

5) perfezionamento professionale                                         3%

che il capitolato e modulo d'offerta, alla pos. 233.001 CPN 111 (lavori a regia, pag. 39), chiedeva ai concorrenti di specificare la somma degli importi dei materiali secondo i prezzi a regia;

che mediante il modulo "correzioni dell'elenco prezzi" annesso al capitolato (pag. 2) i concorrenti venivano resi attenti sul fatto che correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e/o globali avrebbero comportato l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione;

che entro i termini prestabiliti sono pervenute al committente due offerte, quella della RI 1 di __________ (RI 1), di fr. 74'414.92, e quella della CO 1 di __________ (CO 1), ammontante a fr. 92'292.60;

che alla pos. 233.001 dell'elenco prezzi la RI 1 ha esposto il prezzo unitario dei materiali (up = 0.65), omettendo tuttavia di esporre il prezzo complessivo;

che il 21 dicembre 2018 il Municipio di CO 2, fondandosi sul rapporto di verifica tecnico-economica allestito dall'Ufficio tecnico, ha risolto di escludere dalla gara l'offerta della RI 1 poiché incompleta (manca la cifra relativa alla Pos. CPN 102 233.001 pag. 39 dell'Elenco prezzi), e di aggiudicare i lavori alla CO 1, classificatasi al primo posto con 4.90 punti per l'importo di fr. 92'292.60.-;

che contro la predetta decisione la RI 1, la cui offerta è stata comunque valutata, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione ad essa della commessa; il tutto previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che la ricorrente ha affermato di non aver esposto il prezzo totale della pos. 233.001 dell'elenco prezzi per il fatto che mancavano i relativi puntini dove poter indicare tale somma; a differenza del prezzo unitario, ha sottolineato l'insorgente, il calcolo della moltiplica non era richiesto dai puntini e non è quindi stato espresso dall'impresa PS che non può ora quindi essere esclusa per non aver presentato quanto non richiesto;

che a mente dell'insorgente, l'estromissione decisa dalla committenza, eccessivamente formale, va quindi annullata; donde la necessità di rivalutare le offerte in relazione ai (soli) criteri 1 e 2, gli altri essendo già stati oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio tecnico; la correzione da apportare - ha soggiunto la RI 1 esponendo anche i relativi calcoli - è tale da sovvertire la graduatoria, permettendole di scavalcare la rivale;

che la stazione appaltante ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, richiamandosi al contenuto degli art. 40 cpv. 1 e 42 cpv. 1 lett. d del regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ed annotando che le condizioni di gara erano chiare e nessuno le ha contestate né ha chiesto, pur avendone la possibilità, delucidazioni o spiegazioni;

che la CO 1 si è rimessa al giudizio del Tribunale senza formulare particolari osservazioni;

che l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente;

che con la replica l'insorgente ha contestato la tesi avversa, ribadito e precisato la propria con motivazioni di cui si dirà, ove occorresse, nei considerandi seguenti;

che con la duplica il committente si è limitato a ribadire quanto esposto in sede di risposta;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010);

che con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche; la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara;

che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta;

che offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018); resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34);

che nel caso in esame le prescrizioni di gara (pos. 251.100 CPN 102) stabilivano che i concorrenti dovevano inoltrare una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali rispettivi allegati, debitamente compilato manualmente in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto;

che il foglio di correzione integrato nel capitolato di appalto sanciva espressamente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari e/o totali avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che la ricorrente ha tralasciato il prezzo totale della pos. 233.001 dell'elenco prezzi (pag. 39), indicando solo il prezzo unitario (up = 0.65);

che ritenendo impossibile valutare l'esatto importo offerto e pertanto incompleta l'offerta, il 21 dicembre 2018 il Municipio di CO 2 ha risolto di escludere la ricorrente;

che siffatto provvedimento non può essere tutelato; a questo proposito occorre rilevare che il capitolato non prevedeva un apposito spazio per inserire il prezzo complessivo della pos. 233.001, presente invece alle pos. 222.001 e 244.001 che la ricorrente ha infatti rettamente compilato;

che così come impostato, l'elenco prezzi poteva in buona fede indurre i concorrenti a credere - erroneamente - che per la posizione incriminata bastasse indicare il (solo) prezzo unitario;

che lo stesso ente banditore dà del resto atto di non aver predisposto i "puntini" dell'importo della posizione 233.001 CPN 111 esattamente in linea con quelli degli altri importi richiesti per la moltiplicazione; contrariamente a quanto afferma, non si può per contro sostenere che la loro disposizione (attaccati a quelli del fattore di ribasso) e dimensione (lunghezza almeno doppia rispetto a quelli delle altre posizioni) rendesse senz'altro comprensibile la necessità di esporre la cifra corrispondente, come ha giustamente fatto la deliberataria;

che le carenze d'impaginazione del capitolato imponevano alla stazione appaltante di far uso di una ragionevole tolleranza, ammettendo anche l'offerta della ricorrente, ancorché priva dell'esposizione del prezzo complessivo (fr. 975.-) della pos. 233.001, facilmente ottenibile moltiplicando per 0.65 la quantità dei materiali (1'500.-) stimata dalla stazione appaltante; il dato mancante riguardava peraltro una posizione secondaria, sia per l'entità (circa l'1,292 %) sia per l'importanza dei lavori;

che in simili circostanze, l'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione - benché esplicitamente comminata dal capitolato di appalto in caso di omessa indicazione dei prezzi totali - configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità, l'offerente essendo palesemente stata indotta in errore dalla mancanza di chiarezza del capitolato (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni U 16/105 del 20 febbraio 2017 consid. 6.2);

che a torto il Municipio di CO 2 ha quindi scartato l'offerta in esame; avrebbe dovuto prenderla in considerazione per un importo corretto di fr. 75'465.-;

                                         che stando così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto e rinviando gli atti al committente affinché valuti l'offerta della ricorrente, allestisca la classifica e proceda ad una nuova delibera;

che l'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente e del committente proporzionalmente al loro grado di soccombenza, fermo restando che la deliberataria ne va esente essendosi rimessa al giudizio del Tribunale (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

      §.   Di conseguenza:

1.1.   la decisione del 21 dicembre 2018 del Municipio di CO 2 è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al committente per nuova delibera previa valutazione complessiva dell'offerta della ricorrente.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'insorgente nella misura di fr. 500.- e del Comune di CO 2 per il resto (fr. 1'500.-). Alla ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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