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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.12.2019 52.2019.621

13 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,860 parole·~9 min·5

Riassunto

Istanza di restituzione del termine di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.621  

Lugano 13 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2019 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro

la decisione del 6 novembre 2019 del Consiglio di Stato (n. 5566) che respinge l'istanza inoltrata dall'insorgente di restituzione in intero del termine per impugnare la risoluzione del 1° luglio 2019 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, gli ha negato il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS e non gli ha rinnovato il permesso di dimora B UE/AELS;

ritenuto,                      in fatto

                                  che il cittadino italiano RI 1 (1958) è entrato in Svizzera il 13 maggio 2013, venendo posto al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente; che il 19 aprile 2018 egli ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS o, eventualmente, il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS;

che dopo avere istruito la pratica per il tramite della Polizia cantonale, il 15 maggio 2019 la Sezione della popolazione ha prospettato a RI 1 la reiezione di entrambe le sue richieste, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare osservazioni in proposito;

che tale scritto, inviato tramite lettera raccomandata, non è stato ritirato dall'interessato;

che, in linea con quanto preannunciato, mediante decisione del 1° luglio 2019 l'Ufficio della migrazione ha negato a RI 1 il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS e nel contempo non gli ha rinnovato il suo permesso di dimora B UE/AELS;

che l'autorità di prime cure ha ritenuto che in base agli accertamenti effettuati RI 1 viva principalmente in Italia, dove possiede il centro dei propri interessi e abitano i suoi più stretti congiunti, e che il suo soggiorno in Svizzera non sia continuo e regolare;

che anche la raccomandata con cui è stata spedita tale risoluzione è stata retrocessa al mittente, visto che il suo destinatario non ha provveduto a ritirarla;

che il 19 luglio 2019 l'Ufficio della migrazione ha quindi nuovamente inviato per posta semplice all'interessato copia della suddetta decisione per conoscenza;

che con e-mail del 19 settembre 2019, RI 1 ha chiesto all'Ufficio della migrazione informazioni in merito allo stato della sua pratica;

che il 23 settembre seguente l'autorità dipartimentale ha informato quest'ultimo dell'esito negativo della sua istanza e del fatto che la relativa decisione gli era stata inviata sia per posta raccomandata sia per posta B;

che su richiesta di RI 1, il 24 settembre 2019 l'Ufficio della migrazione gli ha quindi ulteriormente trasmesso una copia del provvedimento che lo concerneva;

che con risoluzione del 6 novembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di restituzione in intero del termine per ricorrere contro la suddetta decisione dipartimentale, inoltrata il 3 ottobre 2019 da RI 1;

che il Governo cantonale ha in sostanza ritenuto che l'interessato non avesse dimostrato di essersi trovato senza alcuna sua colpa nell'impossibilità di impugnare per tempo la decisione che lo riguardava;

che avverso quest'ultimo giudizio il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che dei motivi posti a fondamento dell'impugnativa si dirà per quanto necessario in seguito;

che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);  

considerato,                in diritto

                                  che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);

che la legittimazione a ricorrere di RI 1è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm);

che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che innanzitutto occorre precisare che, contrariamente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato, il fatto che il ricorrente non abbia impugnato contestualmente all'inoltro della sua domanda di restituzione del termine, la decisione dipartimentale che lo concerneva non gli è di alcun pregiudizio;

che in effetti si deve considerare che, a differenza di quanto previsto ad esempio dall'art. 24 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), giusta l'art. 15 LPAmm la parte che chiede la restituzione di un termine non deve compiere l'atto omesso entro lo stesso lasso di tempo fissato dalla legge per presentare una simile istanza: tale atto dev'essere compiuto solo in caso di accoglimento della domanda nel rispetto del termine restituito;

che su questo punto la soluzione contemplata dalla LPAmm, per quanto discutibile, corrisponde a quella sancita oggi dall'art. 148 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) ed è intesa ad evitare alle parti di dover presentare un atto che in caso di reiezione della domanda di restituzione del termine si rivelerebbe inutile, cagionando alla parte anche spese processuali ed eventualmente di patrocinio (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC, anno parlamentare 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1957, n. 3.3);

che, fatta questa premessa di ordine procedurale, si deve considerare che nel merito il gravame appare destituito di fondamento;

che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella cassetta delle lettere o nella casella postale - in parte codificata anche nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmm - un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere in linea di principio di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1, 130 III 396 consid. 1.2.3; STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2);

che, nelle condizioni indicate, l'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce affatto un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3, 127 I 31 consid. 2b);

che l'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità; essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale (DTF 129 I 8 consid. 2.2; STF 2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 e 2.4); se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta abbia effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto (STF 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 3.2);

che in tale contesto, il destinatario dell'invio non può pertanto limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve indicare indizi concreti che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto (STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 con ulteriori rinvii);

che nel caso di specie, il ricorrente aveva avviato dinanzi alla Sezione della popolazione una procedura volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS o, in via eventuale, il rinnovo del suo permesso di dimora B UE/AELS;

che egli doveva quindi attendersi la notifica di atti di procedura rispettivamente di una decisione in merito, anche perché posteriormente all'inoltro della sua richiesta era stato interrogato dalla Polizia cantonale per accertamenti riguardo alla sua situazione personale (STF 2C_610/2016 del 6 settembre 2016 consid. 4.1 e riferimenti);

che, come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, il ricorrente non adduce elementi tali da mettere in discussione l'avvenuto recapito nella sua cassetta delle lettere dell'avviso di ritiro della raccomandata con cui gli è stata inviata la decisione del 1° luglio 2019 dell'Ufficio della migrazione che lo riguardava: limitandosi infatti a formulare considerazioni generiche e di carattere speculativo, egli dimentica che, in presenza di un invio raccomandato, il destinatario dell'invio non può limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve addurre concreti indizi che l'errore sostenuto sia davvero avvenuto; indizi che nella fattispecie non vengono però forniti;

che non può essere considerato un indizio sufficiente la dichiarazione del coinquilino dell'insorgente, __________, secondo cui egli non avrebbe mai rinvenuto nella loro cassetta delle lettere avvisi di ritiro di raccomandate destinate a RI 1 provenienti dall'Ufficio della migrazione;

che a questo proposito occorre considerare che, come si può desumere facendo capo alle mappe messe a disposizione dal motore di ricerca www.google.ch, l'edificio di cui al n. __________ di __________, presso il quale dovrebbe abitare l'insorgente, si trova all'estremità occidentale del Comune di __________, al confine con il Comune di __________, in un comparto urbano densamente edificato, dove sorgono numerosi stabili abitativi e commerciali, e servito da una fitta rete viaria;   che, vista la posizione per nulla discosta e agevolmente accessibile sia a piedi sia con qualsiasi mezzo di locomozione in cui è ubicato il suddetto edificio, non è assolutamente dato di vedere per quali ragioni e in che modo lo stesso avrebbe subito un disservizio da parte della Posta, come quello a cui viene fatto riferimento nel gravame, tale da addirittura impedire nel giro di pochi mesi il recapito al ricorrente di due raccomandate a lui destinate e delle copie di tali scritti inviategli dall'Ufficio della migrazione tramite posta B;

che comunque sia il fatto che, come da sua richiesta del giorno precedente, il 25 settembre 2019 il ricorrente abbia ricevuto dall'Ufficio della migrazione una la copia cartacea della decisione del 1° luglio 2019 che lo riguardava è la dimostrazione che in verità la corrispondenza postale viene distribuita senza alcun problema di sorta anche al n. __________ di ______ a ________;  

che oltretutto dalla busta d'invio della decisione del 1° luglio 2019, agli atti, risulta che l'Ufficio postale ha documentato di avere emesso un avviso di ritiro della raccomandata n. __________ con scadenza il 10 luglio 2019, data in cui si deve considerare che la stessa sia stata validamente notificata all'insorgente;

che alla luce di tutto quanto precede si deve dunque convenire con la precedente istanza di giudizio sul fatto che RI 1 non si sia trovato nell'occasione senza alcuna colpa nell'impossibilità di impugnare la suddetta risoluzione dipartimentale rispettando il termine di 30 giorni dalla data della sua notifica;

che in simili circostanze è dunque sicuramente a giusta ragione che l'Esecutivo cantonale ha respinto la sua istanza di restituzione del predetto termine;

che contrariamente a quanto sostenuto nel gravame non vi è alcuna violazione del principio della proporzionalità o del divieto di formalismo eccessivo nel fatto che il Consiglio di Stato abbia disatteso tale domanda quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, non sussistevano i presupposti per giungere ad una diversa conclusione; d'altra parte la gravità delle conseguenze derivanti dalla mancata tempestiva impugnazione della decisione dipartimentale in parola sulla situazione della parte interessata non appare determinante;

che pertanto il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma del giudizio impugnato;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 LPAmm).  

Per questi motivi,

decide:

1.  Il ricorso è respinto.

2.  La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico dell'insorgente.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                            Il vicecancelliere

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