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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.12.2019 52.2019.545

16 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·656 parole·~3 min·4

Riassunto

Concessione di una tomba - mancata trasmissione della risposta ai ricorrenti

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.545  

Lugano 16 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Fulvio Campello

assistito dal segretario:

David Algul

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2019 di

 RI 1    RI 2   patrocinati da:   PA 1    

contro  

la decisione del 25 settembre 2019 (n. 4676) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la risoluzione del 26 novembre 2018 (n. 1260) con cui il Municipio del Comune di CO 1 accerta la scadenza della concessione per la tomba n. __________ nel cimitero di __________;

ritenuto

e considerato,               in fatto e in diritto

che con decisione del 26 novembre 2018 il Municipio di CO 1 ha accertato che la concessione della tomba n. __________ nel cimitero di __________ era scaduta;

che il 25 settembre 2019 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso che RI 1 e RI 2 avevano inoltrato avverso la determinazione municipale;

che con impugnativa del 29 ottobre 2019 RI 1 e RI 2 insorgono davanti al Tribunale avverso la risoluzione governativa appena descritta, chiedendone l'annullamento e la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione;

che essi lamentano una lesione del diritto di essere sentiti, siccome il Governo ha omesso d'intimare la risposta del Comune, ciò che ha precluso loro la possibilità di esprimersi in merito;

che il Consiglio di Stato non formula osservazioni, postulando la conferma del giudizio impugnato, mentre il Comune - impregiudicato il merito della vertenza - aderisce alla richiesta di retrocessione degli atti;

che le condizioni di ricevibilità del rimedio davanti al Tribunale sono senz'altro date (art. 208 cpv. 1 e 209 lett. b della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC; RL 181.100; 65 cpv. 1 e 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso può essere evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm) e nella composizione di un giudice unico (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100);

che dall'esame dell'incarto emerge che effettivamente il Consiglio di Stato, in violazione dell'art. 75 cpv. 1 LPAmm, ha omesso d'intimare la risposta ai ricorrenti ciò che ha leso il loro diritto di essere sentiti (art. 34 seg. LPAmm e art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101);

che stante la natura formale di questo diritto, la sua violazione implica di principio l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1 con rinvii);

che, in concreto, visto che il Governo ha inteso respingere la censura di carente motivazione sollevata in prima istanza (anche) sostenendo che la risposta era stata intimata ai ricorrenti e che questi non avevano presentato una replica, non entra in linea di conto di sanare il grave difetto davanti a questa Corte;

che, in ogni caso, non spetta al Tribunale di porre rimedio alla violazione di norme essenziali di procedura poste in essere dalle istanze inferiori (art. 86 cpv. 2 LPAmm);

che, dato l'esito, non si preleva una tassa di giustizia (art. 47 LPAmm); stanti le particolarità del caso, le ripetibili in favore degli insorgenti devono essere poste a carico dello Stato (art. 49 LPAmm), come a ragione postulato dal Comune.

Per questi motivi,

decide:

1.    Il ricorso è accolto. §.   Di conseguenza:

1.1.    la decisione impugnata è annullata;

1.2.    gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, completato lo scambio degli allegati, si pronunci nuovamente.

                                   2.   Non si preleva la tassa di giustizia; agli insorgenti dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'000.anticipato. Lo Stato rifonderà agli stessi fr. 300.- per ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

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