Incarto n. 52.2019.544
Lugano 2 ottobre 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2019 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 17 settembre 2019 (n. 4533) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 2 maggio 2019 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni salariali);
ritenuto, in fatto
A. La RI 1, con sede a __________, è una ditta essenzialmente attiva nel settore della consulenza aziendale (cfr. iscrizione aggiornata a RC). Nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e salariali dei lavoratori impiegati nella sua succursale luganese (nel frattempo chiusa, cfr. doc. A allegato al ricorso al Governo), dopo avere proceduto il 30 novembre 2018 a un controllo ispettivo e aver raccolto in tale occasione una serie di elementi e informazioni, il 21 gennaio 2019 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha invitato l'azienda a descrivere dettagliatamente il genere di attività svolto nonché a fornire una serie di documenti, tra cui una lista (debitamente compilata) dei dipendenti occupati nei mesi da gennaio a dicembre 2018 (indicando per ognuno anche la funzione assunta e le mansioni eseguite), come pure copia dei loro contratti di lavoro e dei loro conteggi salariali.
B. Considerate le informazioni raccolte durante l'ispezione e analizzata la documentazione prodotta, l'UIL ha constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata. Il 22 marzo 2019 ha quindi intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999 (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo prescritto dal contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2014. In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a tre dipendenti (__________, __________ e __________), i primi due occupati a tempo pieno e l'ultimo al 50%, sull'arco di uno rispettivamente tre mesi, un salario inferiore (fr. 17'706.- complessivi) a quello minimo (fr. 19'186.23 complessivi) prescritto (differenza complessiva di fr. 1'480.23).
Dopo aver raccolto le sue osservazioni, il 2 maggio 2019 l'autorità cantonale le ha inflitto una multa di fr. 2'605.-. La decisione è stata resa sulla base degli art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. f e g LDist, nonché 3 lett. d e 9 del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310).
C. Con giudizio del 17 settembre 2019, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1. Appurata l'applicabilità del CNL ai dipendenti in questione, l'Esecutivo cantonale ha in sostanza ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.
D. Contro la predetta pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'accertamento dell'inapplicabilità del CNL alle persone impiegate in qualità di analisti. Riproponendo le censure sollevate davanti al Governo, la ricorrente contesta l'assoggettamento al CNL di __________ e __________, i quali non sarebbero impiegati di commercio, bensì analisti. A fronte della violazione riferita al solo _______ che ammette, rilevando tuttavia di avere nel frattempo corrisposto la differenza salariale - ritiene sproporzionata la sanzione inflittale, che andrebbe sostituita con un ammonimento senza spese.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che l'UIL, quest'ultimo con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.
F. Con la replica e la duplica, la ricorrente e l'UIL ribadiscono sostanzialmente le loro antitetiche tesi e conclusioni. Il Governo è invece rimasto silente.
Considerato, in diritto
1. La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Per ovviare ai rischi di dumping salariale e sociale che avrebbero potuto essere causati dal distacco di lavoratori in Svizzera da parte di prestatori di servizi europei a seguito dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità (ora: Unione) europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), il legislatore svizzero ha adottato quali misure di accompagnamento la legge sui lavoratori distaccati e gli art. 360a segg. CO (DTF 143 II 102 consid. 2.1 e 2.2; STF 2C_928/2018 dell'11 settembre 2019 consid. 2.1).
2.2. Secondo l'art. 360a cpv. 1 CO, entrato in vigore il 1° luglio 2004, qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione tripartita di cui all'articolo 360b CO, l'autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all'occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.
2.3. La legge sui lavoratori distaccati, parimenti entrata in vigore il 1° luglio 2004, disciplina, giusta il suo art. 1 cpv. 1, le condizioni lavorative e salariali minime per i lavoratori che un datore di lavoro con domicilio o sede all'estero distacca in Svizzera, affinché essi per un periodo limitato: forniscano una prestazione lavorativa per conto e sotto la sua direzione nell'ambito di un rapporto contrattuale concluso con il destinatario della prestazione (lett. a) oppure lavorino in una succursale o in un'azienda che fa parte del gruppo imprenditoriale del datore di lavoro (lett. b). Il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore l'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist, secondo cui la legge sui lavoratori distaccati disciplina parimenti il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO. Con la modifica legislativa è inoltre stata introdotta la possibilità di sanzionare il mancato rispetto dei salari minimi previsti dal contratto normale di lavoro (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c LDist in vigore fino al 31 marzo 2017 e 9 cpv. 2 lett. f LDist in vigore dal 1° aprile 2017). Il legislatore ha quindi voluto estendere il controllo e le sanzioni delle disposizioni sui salari minimi previsti dai contratti normali di lavoro dell'art. 360a CO a tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, non solo a quelli con sede all'estero che distaccano lavoratori in Svizzera (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid. 2.3, 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 8.2, in: RtiD II-2014 pag. 317 segg.).
2.4. Allo scopo di disciplinare la professione degli impiegati di commercio attivi nel settore della consulenza aziendale, il 13 novembre 2013 il Canton Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2014 per la durata di tre anni (cfr. BU 57/2013 del 15 novembre 2013 e art. 5 CNL), in seguito ripetutamente prorogato, l'ultima volta fino al 31 dicembre 2022 (cfr. BU 6/2020 del 14 febbraio 2020). Tale contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale (NOGA 702100 e 702200, art. 1 CNL). L'art. 2 CNL - modificato a far tempo dal 1° gennaio 2017 (cfr. BU 47/2016 del'11 novembre 2016) e poi ancora a far tempo dal 1° gennaio 2018 per adeguarlo ai nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2018 (cfr. FU 102/2017 del 22 dicembre 2017) - dispone in particolare che il salario orario minimo di base è di fr. 19.85 per un impiegato generico, fr. 21.45 per un impiegato operativo e fr. 24.40 per un impiegato responsabile (cpv. 1). Precisa che il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo (cpv. 2) e che al salario orario di base vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.64% per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9 giorni; cpv. 3). Tali salari - vincolanti (cfr. art. 360d cpv. 2 CO e FU 78/2013 del 27 settembre 2013) - sono stati nuovamente adeguati al rialzo a far tempo dal 1° gennaio 2020 (cfr. BU 102/2019 del 20 dicembre 2019), senza che ciò sia comunque qui di rilievo.
3. 3.1. Come accennato in narrativa, nell'ambito del controllo effettuato dall'UIL, sulla base delle informazioni raccolte in occasione dell'ispezione effettuata presso la sua succursale luganese e della documentazione successivamente fornita dalla ricorrente, l'autorità cantonale ha riscontrato che la stessa non aveva rispettato il salario minimo prescritto dal CNL nei confronti di tre collaboratori. In particolare, l'UIL ha considerato che ________ ("impiegato generico" al 50%, per 20 ore settimanali), __________ ("impiegato generico" al 100%) e __________ ("impiegato operativo" al 100%) fossero stati retribuiti nel corso del 2018 (i primi due sull'arco di tre mesi, mentre il terzo per un mese), con uno stipendio complessivo di fr. 17'706.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di fr. 19'186.23. Da cui un ammanco complessivo di fr. 1'480.23 (pari a - 7.72%). Sulla base di tali riscontri, l'UIL - dopo aver raccolto le osservazioni della ricorrente del 18 aprile 2019 - le ha quindi inflitto una sanzione amministrativa di fr. 2'605.-. L'Esecutivo cantonale ha dal canto suo avallato le tesi dell'UIL, confermando l'applicabilità in concreto del CNL e ritenendo giustificata la sanzione inflitta. 3.2. 3.2.1. L'insorgente, riproponendo la censura sollevata senza successo davanti al Governo, contesta l'assoggettamento al CNL in questione di __________ e __________ che, in quanto analisti, disporrebbero di una formazione e svolgerebbero mansioni del tutto diverse rispetto a un impiegato di commercio nel settore della consulenza aziendale.
3.2.2. Come visto, il CNL qui in discussione è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale (cfr. art. 1). Il suo campo di applicazione si estende dall'impiegato generico (che esegue direttive impartite e non partecipa ad
ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro), all'impiegato operativo (che svolge in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le relative operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze, capacità possedute o acquisite ed è in grado di essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti), fino all'impiegato responsabile (che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l'esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti, sulla base di mandati ricevuti, ed è coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell'azienda relativamente ai propri ambiti di competenza; cfr. linee guida "Criteri per la classificazione degli impiegati di commercio/amministrativi", edite dalla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, luglio 2020). Anche il personale amministrativo con accresciute responsabilità rientra pertanto nella definizione estesa di impiegato di commercio. Si tratta quindi di stabilire se __________ e __________ vadano considerati impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale.
3.2.3. Ora, dai contratti di lavoro agli atti emerge che _______ è stato assunto in qualità di junior analyst, con il compito di occuparsi di allestire business-plan, di analizzare dati di bilancio nei processi di due-diligence amministrative e valutazioni aziendali, oltre che del progetto di cartolarizzazione.
__________, dal canto suo, è stato assunto quale senior analyst per occuparsi di: riclassificazione di bilancio, predisposizione di modelli finanziari in Microsoft Excel, redazione di Information e Loan Memorandum, predisposizione di Business Plan, con la precisazione che avrebbe potuto essere coinvolto in attività di valutazione società, nonché in progetti di consulenza strategica. Tali mansioni sono state inoltre confermate dalla ricorrente sia davanti all'UIL (cfr. distinta del personale di cui al doc. 3), che dinanzi al Governo (cfr. ricorso, punto n. 5, pag. 3). Posto come, in caso di dubbio, il quesito di sapere se un determinato rapporto di lavoro rientri nel campo di applicazione di un CNL o meno debba essere valutato sulla base della natura di
tale rapporto e dello scopo di protezione del lavoratore perseguito dal contratto normale di lavoro (cfr. STF 2C_928/2018 citata consid. 5.2 e rimandi), forza è constatare che __________ e __________ sono senz'altro assoggettati al CNL per gli impiegati di commercio nel settore della consulenza aziendale. Come correttamente ritenuto dalle precedenti istanze, le mansioni loro affidate per contratto rientrano infatti pacificamente tra le attività svolte da un impiegato di commercio attivo in seno a una ditta che opera nel settore della consulenza aziendale, il quale, secondo la nomenclatura delle attività economiche (NOGA), cui fa riferimento l'art. 1 CNL, comprende segnatamente la prestazione di servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa a imprese e altre organizzazioni in materia gestionale, in particolare in materia di pianificazione strategica e organizzativa, ristrutturazione dei processi aziendali, gestione finanziaria e del bilancio (cfr. NOGA 702200; cfr. pure risposta dell'UIL, pag. 5). Tant'è che, in un primo tempo, nemmeno la ricorrente aveva sollevato obiezioni in merito (cfr. osservazioni del 18 aprile 2019 all'UIL). Si rileva peraltro che, nella misura in cui pretende ora che i tre lavoratori in questione, a differenza dei consulenti, non avessero contatti con i clienti, la ricorrente è smentita, almeno per quanto concerne __________, dalla distinta dipendenti da lei stessa compilata, secondo cui egli avrebbe operato a stretto contatto con il cliente (cfr. citato doc. 3). Le tesi ricorsuali si rivelano pertanto prive di fondamento.
3.3. Ferme queste premesse, ritenuto come non presti il fianco a critiche la classificazione di __________ quale impiegato operativo e di __________ quale impiegato generico, al pari di quella pacifica di __________, si deve concludere che lo stipendio lordo versato ai tre collaboratori in infrazione nel corso del 2018 (fr. 17'706.- complessivi) risulta effettivamente inferiore al salario mensile minimo lordo prescritto dal CNL di categoria, che - come indicato dall'UIL - ammonta a fr. 19'186.23 complessivi (fr. 19.85 all'ora per gli impiegati generici e fr. 21.45 per l'impiegato operativo x 40 rispettivamente 20 ore settimanali di lavoro x 4.33 settimane al mese x i mesi lavorati da ciascuno),
con un ammanco complessivo di fr. 1'480.23 (pari a - 7.72%). Ne discende che, per quanto riguarda la materialità dell'infrazione, la decisione impugnata risulta inappuntabile.
4. Appurata la realizzazione dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla ricorrente.
4.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. f LDist, l'autorità cantonale competente può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360a CO commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a fr. 30'000.-. Secondo l'art. 9 cpv. 3 LDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla SECO, la quale tiene un elenco - pubblico - delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato.
4.2. La commisurazione dell'entità della sanzione dipende dalle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie. Deve in particolare tenere debitamente conto della gravità della violazione e della colpa, degli antecedenti dell'interessato, oltre che del principio della proporzionalità (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA 52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 5.2).
4.3. In concreto, il Governo, considerando come la formula applicata dall'autorità dipartimentale per commisurarne l'ammontare tenesse conto, seppur in maniera schematica, delle principali circostanze che possono ricorrere nei casi di infrazione alle disposizioni sui salari minimi, ha confermato la multa di fr. 2'605.- inflitta dall'UIL, ritenendola adeguata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. La conclusione merita tutela.
La multa inflitta appare infatti tutto sommato correttamente commisurata alle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie, così come essenzialmente indicato dall'UIL in corso di procedura. Da un lato, la violazione della legge da parte dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda ben tre dipendenti, che sono stati retribuiti con uno stipendio mensile che presentava una differenza complessiva - non certo trascurabile - del 7.72% rispetto al minimo previsto dal CNL, ritenuto che in un caso lo scarto individuale ha raggiunto il 15.21%. Se è vero che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, si è limitata in un caso a un solo mese, negli altri due si è protratta per ben tre mesi e ha comportato per l'azienda un risparmio di fr. 1'480.23. Non giova poi all'insorgente l'aver continuato a negare, ancora in questa sede, parte degli addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non avere preso coscienza del suo errore. Non risulta peraltro che la differenza di salario sia stata successivamente corrisposta ai dipendenti, i quali hanno dunque subito un danno economico, ad eccezione di __________ che, in corso di procedura, si è visto coprire l'ammanco, pari a fr. 51.03 (doc. F). A carico dell'insorgente va infine anche tenuto conto del fatto che la stessa (nella persona della sua responsabile) è già stata sanzionata in passato per inosservanza dei salari minimi dovuti ai dipendenti (tra cui già l'impiegato __________), l'UIL avendo in quel caso (risalente al periodo gennaio 2015 - gennaio 2016) addirittura ritenuto che la violazione avesse carattere penale ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. d LDist (cfr. multa di fr. 5'000.- inflitta il 22 aprile 2016 dall'UIL ad Ada Fava, doc. G allegato al ricorso al Governo). Ne discende che la multa di fr. 2'605.- (che sostanzialmente corrisponde a quanto risulta applicando le raccomandazioni emanate dalla SECO nell'aprile 2017, cfr. punti 1.2 e 1.4) inflitta alla ricorrente rientra senz'altro ancora nel margine di apprezzamento che va riconosciuto all'autorità dipartimentale in questo ambito e va dunque confermata, anche considerando la citata reintegrazione salariale parziale (invero esigua) intervenuta nel frattempo. Oltre che essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, tale sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva
dell'infrazione rimproverata all'insorgente, nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera