Incarti n. 52.2019.541 52.2019.501
Lugano 20 dicembre 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sui ricorsi a) del 10 ottobre 2019 e b) del 25 ottobre 2019 di
RI 1 RI 2 patrocinati da: PA 1
contro
a) la decisione dell'11 settembre 2019 (n. 4411) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile, per mancata produzione dell'atto impugnato, il gravame degli insorgenti avverso la risoluzione del 27 giugno 2019 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ha accertato il decadimento dei loro permessi di domicilio C UE/AELS;
b) la decisione del 25 settembre 2019 (n. 4688) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile, per mancato pagamento dell'anticipo richiesto, il gravame degli insorgenti avverso la risoluzione del 27 giugno 2019 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, ha accertato il decadimento dei loro permessi di domicilio C UE/AELS;
ritenuto, in fatto
che i cittadini italiani RI 1 (1966) e RI 2 (1962) sono entrambi titolari di un permesso di domicilio C UE/AELS;
che con decisione del 27 giugno 2019 la Sezione della popolazione ha accertato il decadimento delle loro autorizzazioni di soggiorno ritenendo che il centro dei loro interessi fosse all'estero e che quello in Svizzera fosse unicamente un recapito di comodo;
che il 24 luglio 2019 RI 1 e RI 2 sono insorti contro tale provvedimento dinnanzi al Consiglio di Stato;
che con decreto dell'8 agosto successivo il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha impartito loro un termine di 10 giorni dalla sua ricezione per versare fr. 600.- a titolo di anticipo delle presunte spese processuali;
che tale scritto, assortito della comminatoria dell'irricevibilità in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, è stato inviato tramite lettera raccomandata la quale è stata ritornata al mittente, non essendo stata ritirata dai suoi destinatari durante il periodo di giacenza presso l'ufficio postale di __________;
che con decisione dell'11 settembre 2019 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato il suddetto gravame irricevibile in quanto al medesimo non era stata allegata la risoluzione impugnata;
che avverso quest'ultima pronuncia gli interessati sono insorti il 10 ottobre 2019 dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa sia annullata e che gli atti vengano retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito della vertenza; affermano di avere regolarmente allegato al loro ricorso la risoluzione impugnata, così come risulta dagli atti di causa;
che nel frattempo, il 25 settembre 2019 il Consiglio di Stato aveva nuovamente statuito sul gravame di RI 1 e RI 2, dichiarandolo ancora una volta irricevibile ma questa volta adducendo il mancato versamento dell'anticipo richiesto;
che anche questa seconda risoluzione è stata impugnata dagli interessati davanti a questo Tribunale il 25 ottobre 2019; essi sostengono che, statuendo sul loro gravame con decisione dell'11 settembre 2019, l'Esecutivo cantonale aveva posto definitivamente termine alla procedura per cui gli era preclusa la facoltà di pronunciarsi una seconda volta sul medesimo oggetto emanando una nuova decisione fondata per di più su motivi diversi;
che all'accoglimento di entrambi i gravami si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; anche l'Ufficio della migrazione chiede la reiezione dei ricorsi;
che non è stato introdotto alcun allegato di replica;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100);
che la legittimazione a ricorrere degli insorgenti è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che i gravami, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi con un unico giudizio sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm) e previa congiunzione delle cause (art. 76 cpv. 1 LPAmm);
che fintanto che il termine di ricorso contro una decisione non è ancora scaduto, la medesima non ha forza esecutiva;
che la sua modifica può dunque di massima intervenire d'ufficio o su richiesta delle parti per motivi fondati su di un errore di fatto, di diritto o persino di opportunità contenuti nella decisione iniziale senza alcuna condizione particolare (cfr. pro multis: Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, II ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2018, n. 931);
che se invece è già stato inoltrato un gravame, la trattazione della causa oggetto della decisione contestata passa all'autorità di ricorso in virtù dell'effetto devolutivo dell'impugnativa sancito dall'art. 74 cpv. 1 LPAmm; un'attenuazione di tale effetto è data dal cpv. 2 di questa norma che prevede comunque anche in questi casi che l'istanza inferiore può modificare (parzialmente o totalmente) la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all'insinuazione della risposta; se ciò avviene, l'oggetto del contendere viene meno per acquiescenza e la causa può essere stralciata dai ruoli;
che nel caso di specie, come esposto in narrativa, il Consiglio di Stato ha statuito una prima volta sul gravame del 24 luglio 2019 dei ricorrenti in data 11 settembre 2019;
che la seconda decisione - che, sebbene non lo indichi esplicitamente, in sostanza annulla e sostituisce quella precedente modificandone unicamente la motivazione - è invece stata adottata dal Governo il 25 settembre successivo, vale a dire prima che la risoluzione dell'11 settembre 2019 fosse cresciuta in giudicato per decorrenza dei termini ricorsuali e, ciò che più conta, prima che la stessa venisse impugnata dagli insorgenti dinnanzi a questo Tribunale;
che, alla luce di quanto sopra esposto, nulla sul piano procedurale impediva al Consiglio di Stato di agire come ha fatto per rimediare all'errore di motivazione in cui era incorso in un primo momento, anche se occorre dire che per ragioni di chiarezza nei confronti delle parti sarebbe stato opportuno indicare chiaramente nel secondo giudizio che lo stesso annullava e sostituiva quello reso l'11 settembre 2019;
che pertanto si deve ritenere che il ricorso del 10 ottobre 2019 degli insorgenti era sin dall'inizio privo d'oggetto, poiché inoltrato contro una decisione che era stata legittimamente annullata e sostituita da un nuovo giudizio;
che inoltre, contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, il loro ricorso del 25 ottobre 2019 è rivolto contro una decisione governativa che sfugge a qualsiasi critica dal profilo processuale, poiché allorquando il Consiglio di Stato l'ha adottata esso disponeva ancora della competenza funzionale per modificare il proprio precedente giudizio;
che, sebbene i ricorrenti non adducano alcun argomento inteso a contestare nel merito il giudizio di irricevibilità pronunciato il 25 settembre 2019 dal Consiglio di Stato, va detto quanto segue;
che, giusta l'art. 47 cpv. 3 LPAmm, l'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e gli assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso;
che, soggiunge il cpv. 4 di detta norma, l'anticipo per le presunte spese processuali è dovuto in ogni caso nella procedura davanti al Tribunale cantonale amministrativo; se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può nondimeno rinunciare in tutto o in parte ad esigere l'anticipo;
che al di là di queste disposizioni procedurali, aventi valenza generale, la legislazione cantonale di applicazione alla legge federale in materia di persone straniere prevede a questo proposito delle norme specifiche applicabili in questo particolare ambito;
che l'art 11 cpv. 1 LALPS stabilisce infatti che l'autorità di ricorso può ordinare al ricorrente il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali con la comminatoria che il mancato versamento della somma richiesta entro il termine assegnato comporta lo stralcio della procedura, senza porre ulteriori condizioni;
che per effetto dell'art. 47 cpv. 4 LPAmm, che generalizza l'obbligo per la parte ricorrente di prestare l'anticipo delle spese nelle cause davanti al Tribunale cantonale amministrativo, detta norma trova ora applicazione pratica soltanto davanti al Consiglio di Stato, il quale, nelle cause in materia di polizia degli stranieri, può dunque fare dipendere la ricevibilità di un gravame dall'adempimento di un simile requisito, a prescindere dalle condizioni poste dall'art. 47 cpv. 3 LPAmm;
che dagli atti emerge che i ricorrenti non hanno pagato per tempo l'anticipo che era stato loro richiesto mediante decreto dell'8 agosto 2019, a causa del mancato ritiro della raccomandata con cui era stato loro trasmesso tale atto;
che essi non contestano questa circostanza e nemmeno cercano in questa sede di spiegare le ragioni all'origine di tale omissione;
che d'altra parte, avendo inoltrato un ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato, gli insorgenti dovevano attendersi che quest'ultima autorità avrebbe potuto notificare loro degli atti processuali, per cui erano tenuti ad adottare le misure necessarie a fare in modo che i medesimi potessero venir loro recapitati per tempo;
che di conseguenza si deve concludere che è senz'altro a giusta ragione che la precedente istanza di giudizio ha dichiarato inammissibile il ricorso degli insorgenti per mancato pagamento dell'anticipo;
che a questo proposito giova rammentare che il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito come non vi sia alcun formalismo eccessivo nel dichiarare un ricorso inammissibile quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ricevibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un preciso termine, sempre che, come è stato il caso nella presente fattispecie, la parte interessata sia stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnatole per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quest'ultimo (STF 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2.5 con riferimenti);
che in esito a tutto quanto precede si deve dunque concludere che il gravame del 10 ottobre 2019 dei ricorrenti è irricevibile, mentre che il loro gravame del 25 ottobre 2019 deve essere respinto in quanto infondato;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 47 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso del 10 ottobre 2019 è irricevibile.
2. Il ricorso del 25 ottobre 2019 è respinto.
3. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-, già anticipate dai ricorrenti, restano a loro carico.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere