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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.11.2019 52.2019.440

29 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,052 parole·~20 min·4

Riassunto

Revoca della licenza di condurre per la durata di 12 mesi

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.440  

Lugano 29 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2019 di

 RI 1    

contro

la decisione del 21 agosto 2019 (n. 3985) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 7 maggio 2019 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi;

ritenuto,                          in fatto

A.   RI 1 è nato il __________ 1959 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore il __________ 1981 (cat. B).

Analista finanziario di professione, in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

8 agosto 2002                revoca della licenza di condurre di 3 mesi e 15 giorni a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà da leggera a media); la misura è stata scontata dal 15 giugno al 29 settembre 2002;

29 marzo 2012                ammonimento per un'infrazione lieve (eccesso di velocità);

30 aprile 2015                 revoca a tempo indeterminato a seguito di un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà qualificata); la misura è stata scontata a partire dal 30 gennaio 2015 ed è stata abrogata in data 3 maggio 2016.

B.   a. Il 1° aprile 2019, verso le ore 10.55, RI 1 stava circolando sull'autostrada A2 in direzione nord alla guida della vettura __________ TI __________ sulla corsia di sorpasso. Giunto in coda a due vetture che non accennavano a cedergli il passo (l'ultima delle quali era un veicolo di servizio "banalizzato" della polizia cantonale), in territorio di __________, si è spostato sulla corsia di destra e le ha sorpassate, prima di tornare sulla corsia di sinistra per sorpassare un'altra vettura che procedeva dinanzi a lui, ritrovandosi davanti ai due veicoli che inizialmente lo precedevano. Fermato allo svincolo autostradale di Mendrisio e interrogato dalla polizia cantonale, RI 1 ha ammesso di avere compiuto il sorpasso, che ha giustificato con l'impellente necessità di raggiungere la Pretura di __________ entro le 11.00 per un'udienza di fallimento. Ha inoltre negato di avere precedenti in materia di circolazione stradale.

b. Preso atto del rapporto di polizia del 2 aprile 2019, il 16 aprile 2019 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre.

c. Ravvisando nell'accaduto una grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), il __________ il competente Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - di 75 aliquote giornaliere da fr. 60.cadauna (corrispondenti a fr. 4'500.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-. Nonostante la gravità degli addebiti mossigli e della sanzione inflittagli, l'interessato ha rinunciato a impugnare la predetta decisione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

d. Dal profilo amministrativo, raccolte le sue osservazioni, il 7 maggio 2019 l'Autorità dipartimentale gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi (dall'8 luglio 2019 al 7 luglio 2020 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. c LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C.   Con giudizio del 21 agosto 2019, il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da RI 1.

Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti del decreto di accusa emanato nei confronti dell'interessato, ritenuto peraltro che il conducente aveva sin da subito ammesso l'infrazione. Ha quindi confermato la commissione di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, per la quale la Sezione della circolazione, a fronte della recidiva dell'interessato, non poteva fare a meno di imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di 12 mesi.

D.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.

Il ricorrente - che sostiene di non contestare i fatti - pretende di essere stato indotto a commettere l'infrazione proprio dalle due vetture che circolavano davanti a lui sulla corsia di sorpasso a una velocità inferiore ai 95 km/h in palese violazione delle norme della LCStr, in quanto non stavano sorpassando nessun veicolo. Ha sostenuto di non aver comunque creato nessun pericolo e di avere poi proseguito sulla corsia di destra per diverse centinaia di metri (oltre 700 m), prima di raggiungere un'altra automobile che ha superato sulla sinistra, contestando quindi che vi fosse "traffico intenso". Afferma di avere commesso un errore a non contestare il decreto di accusa. Rileva peraltro come il problema del sorpasso a destra sia oggetto di discussione in vista di una modifica di legge. La sanzione sarebbe comunque sproporzionata e ridurrebbe sensibilmente le sue possibilità di lavoro.

E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.

F.    Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). A determinate condizioni, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria (qual è quella del decreto di accusa), segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali argomenti difensivi e mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

2.2. Nel caso di specie, a seguito degli eventi occorsi il 1° aprile 2019 RI 1 è stato condannato alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni) di fr. 4'500.-, corrispondente a 75 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.- per avere gravemente violato le norme della circolazione, in particolare per avere, circolando con la vettura ________ targata TI ________, effettuato una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra [di] due antistanti veicoli. Il decreto di accusa del __________ è rimasto incontestato ed è quindi regolarmente passato in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla scorta di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in calce al decreto di accusa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata agendo in via d'opposizione, adducendo in quel contesto tutte le censure e i mezzi di prova che riteneva utili ai fini della sua difesa. Tanto più che egli si è in sostanza sempre giustificato sostenendo che la sua manovra era stata forzata dal comportamento irregolare delle 2 vetture che senza necessità occupavano abusivamente la corsia di sorpasso (cfr. replica del 17 luglio 2019 al Consiglio di Stato; cfr. pure osservazioni del 26 aprile 2019 e ricorso del 7 giugno 2019 al Governo). La sua linea difensiva - che ancora in questa sede lo ha portato a pretendere di avere proceduto al sorpasso per ovviare a una infrazione altrui (cfr. ricorso, pag. 3) - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo a insistere onde tutelarsi al meglio. Nulla di tutto ciò è tuttavia avvenuto. L'insorgente, nonostante la gravità del reato rimproveratogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, è invece rimasto passivo, adagiandosi sul decreto con il quale il Procuratore pubblico l'ha condannato a una pena pecuniaria e una multa per avere commesso un'infrazione grave alle norme della circolazione, senza contestarlo. L'insorgente ha dunque lasciato passare in giudicato il decreto d'accusa, pur sapendo - viste le sue precedenti esperienze e considerato come gli fosse stata notificata l'apertura del relativo procedimento amministrativo (cfr. supra, consid. B.b) - che l'illecito stradale di cui si era reso protagonista avrebbe comportato inevitabilmente anche una revoca della licenza di condurre. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

3.   3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019 citata consid. 2.2, 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel decreto di accusa del __________ adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 38 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 397).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a di-pendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno 12 mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr).

3.3. Dall'art. 35 cpv. 1 LCStr - che prescrive che i veicoli sorpassino a sinistra - discende il divieto di sorpasso a destra (DTF 142 IV 93 consid. 3.2; STF 1C_39/2018 del 4 luglio 2018 consid. 3.1).

3.3.1. Vi è sorpasso, secondo la giurisprudenza federale, quando un veicolo che circola più velocemente ne raggiunge un altro che procede più lentamente nella stessa direzione, vi passa accanto e prosegue la propria corsa dinanzi allo stesso, ritenuto che né la manovra di uscita né quella di rientro costituiscono un presupposto dello stesso (DTF 142 IV 93 consid. 3.2, 133 II 58 consid. 4, 126 IV 192 consid. 2a; STF 1C_72/2016 dell'11 maggio 2016 consid. 2.3).

3.3.2. Il divieto di sorpasso a destra (Rechtsüberholen; dépassement par la droite) rappresenta una regola fondamentale per la sicurezza stradale, la cui inosservanza accresce in modo importante il rischio d'incidenti (DTF 142 IV 93 consid. 3.2, 128 II 285 consid. 1.3; STF 6B_590/2017 del 4 settembre 2017 consid. 4.2; Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, II ed., Zurigo/San Gallo 2015, n. 1 ad art. 35), in particolare in caso di traffico intenso e/o alta velocità (cfr. DTF 126 IV 192 consid. 3; cfr. pure, su questo aspetto, Weissenberger, op. cit., n. 23 ad art. 16c e rimandi). Gli utenti della strada devono infatti poter confidare nel fatto di non venir improvvisamente sorpassati a destra. In particolare, il sorpasso a destra in autostrada, dove si circola normalmente a velocità elevata, costituisce una messa in pericolo astratta accresciuta degli utenti della strada - che potrebbero essere sorpresi dalla manovra e indotti a frenare in modo brusco o intempestivo qualora desiderino spostarsi a loro volta sulla corsia di destra - e configura quindi un'infrazione (sempre) oggettivamente e (di regola) soggettivamente grave alle norme della circolazione stradale ai sensi degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 2 LCStr (DTF 142 IV 93 consid. 3.2 e 5.1 e rif., 128 II 285 consid. 1.4, 126 IV 192 consid. 3; STF 6B_870/2018 del 29 aprile 2019 consid. 3.5, 1C_39/2018 citata consid. 3.2, 6B_590/2017 del 4 settembre 2017 consid. 4.2, 1C_72/2016 citata consid. 2.3), anche se tra i veicoli circolanti sulle due diverse corsie vi è soltanto una leggera differenza di velocità (STF 6B_343/2008 del 15 luglio 2008 consid. 3.2.3; Weissenberger, op. cit., n. 11 ad art. 35).

3.3.3. L'art. 8 cpv. 3 prima frase dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 (ONC; RS 741.11), in generale, e l'art. 36 cpv. 5 lett. a ONC, per le autostrade e le semi-autostrade, prevedono un'eccezione al divieto di sorpasso a destra "nella circolazione in colonne parallele" (DTF 142 IV 93 consid. 3.3; STF 1C_39/2018 citata consid. 3.1). In una tale situazione, è lecito passare a fianco di altri veicoli sulla destra (ossia superare a destra; Rechtsvorfahren; devancer par la droite) cambiando corsia, a patto che ciò non ostacoli la circolazione (cfr. art. 44 cpv. 1 LCStr; cfr. DTF 142 IV 93 consid. 3.3, 133 II 58 consid. 4, 126 IV 192 consid. 2a). Il Tribunale federale ha recentemente esteso la nozione di "circolazione in colonne parallele" in autostrada, ammettendo che il superamento (cosiddetto passivo) effettuato da un veicolo che passa dalla corsia di sinistra a quella di destra, senza "slalom" e senza accelerazione, non va considerato illecito se avviene a causa del rallentamento della corsia di sinistra e la corsia di destra è libera (cfr. DTF 142 IV 93 consid. 4.2 e 5.2). Il fatto di sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro è - e rimane - invece espressamente vietato anche in caso di circolazione in colonne parallele giusta l'art. 8 cpv. 3 seconda frase ONC. In caso di circolazione in colonne parallele in autostrada, costituisce dunque un sorpasso a destra vietato il fatto di spostarsi dalla corsia di sinistra a quella di destra, superare uno o più veicoli e rientrare sulla corsia di sinistra in un unico slancio, segnatamente utilizzando abilmente gli spazi rimasti liberi nella colonna parallela al solo scopo di guadagnare terreno (DTF 142 IV 93 consid. 3.3, 133 II 58 consid. 4, 128 II 285 consid. 1.3, 126 IV 192 consid. 2a, 115 IV 244 consid. 2 e 3; STF 1C_72/2016 citata consid. 2.3).

3.4. In concreto, dagli atti risulta che il 1° aprile 2019, verso le ore 10.55, RI 1 stava circolando sull'autostrada A2 in direzione nord alla guida della sua vettura sulla corsia di sorpasso. Giunto in coda a un veicolo (rivelatasi poi un'automobile di servizio "banalizzata" della polizia cantonale) che - stando a lui - circolava tra i 90 e i 95 km/h, in territorio di __________, si sarebbe fatto notare azionando la freccia (cfr. ricorso al Governo, pag. 1). In assenza di qualsivoglia reazione, ha cambiato corsia e ha superato sulla destra, alla velocità consentita di 120 km/h, quella vettura e quella che la precedeva. Ha proseguito sulla corsia di destra finché - solo dopo almeno un centinaio di metri (cfr. ricorso al Consiglio di Stato, pag. 2), dopo alcune centinaia di metri (replica al Governo) rispettivamente solamente dopo oltre 700 m (ricorso in esame, pag. 2) - ha raggiunto un altro veicolo che ha a sua volta sorpassato, questa volta correttamente da sinistra, ritrovandosi così davanti alle due vetture sorpassate in precedenza. Una tale manovra - con la quale il ricorrente si è spostato dalla corsia di sinistra a quella di destra nell'imminenza del sorpasso, ha raggiunto in accelerazione i due veicoli che lo precedevano a velocità inferiore, li ha affiancati sulla destra, per poi continuare la corsa e superarli, riguadagnando per finire la corsia di sinistra davanti a loro - integra senz'altro il concetto di sorpasso così come inteso nella sua giurisprudenza dal Tribunale federale. Il caso di specie non ricade, inoltre, nella deroga autorizzata dall'art. 36 cpv. 5 lett. a ONC, ritenuto che non risulta dagli atti che vi fosse una circolazione in colonne parallele. Lo stesso ricorrente, contestando il relativo accertamento operato dall'Esecutivo cantonale, ha del resto preteso che il traffico non fosse neppure intenso. Ciò che appare peraltro confermato dal fatto che egli, dopo il sorpasso sulla destra, ha potuto percorrere (una o più) centinaia di metri prima di incontrare un'altra vettura su quella corsia. La densità modesta del traffico non giustificava pertanto un avanzamento sulla destra ai sensi dell'art. 36 cpv. 5 lett. a ONC. Sorpassando a destra i due veicoli che lo precedevano, l'insorgente ha violato il divieto previsto dall'art. 35 cpv. 1 LCStr, vale a dire una fondamentale norma a tutela della sicurezza stradale. Come precisato dal Tribunale federale, tale infrazione, commessa in autostrada all'elevata velocità di 120 km/h, comporta una considerevole messa in pericolo astratta degli utenti. Al solo scopo di raggiungere la Pretura di Mendrisio in tempo per un'udienza di fallimento, l'insorgente si è assunto per grave negligenza il rischio che chi procedeva sulla corsia di sinistra reagisse frenando in modo brusco e inconsulto, accrescendo così sensibilmente il rischio di incidenti. Egli si è quindi macchiato di una grave infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr. Invano il ricorrente sostiene di essere stato costretto ad adottare il controverso comportamento in quanto i due veicoli che circolavano a sinistra (abusivamente, dato che non stavano effettuando alcun sorpasso) non gli hanno ceduto il passo, benché egli avesse segnalato la sua intenzione di sorpassarli attivando la freccia e loro lo avessero senz'altro visto arrivare. Infatti, sebbene i veicoli che procedono sulla corsia di sinistra in violazione dell'obbligo di circolare a destra siano tenuti a cedere il passo al conducente che, facendosi notare (con segnali di luci o suonando il clacson), sopraggiunge ad alta velocità (cfr. DTF 105 IV 55 consid. 5), il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che non è lecito sorpassarli a destra nemmeno qualora gli stessi contravvengano al loro obbligo di liberare la via (DTF 98 IV 317 consid. 1 e rif.; cfr. pure Weissenberger, op. cit., n. 43 segg. ad art. 35). Altrettanto priva di pertinenza è la tesi secondo cui sarebbe prevista una modifica della LCStr volta proprio ad ammettere il sorpasso a destra. In realtà, infatti, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente - che in concreto nulla potrebbe comunque dedurre a suo favore da una modifica di legge non ancora in vigore -, il tema oggetto di discussione alle Camere federali (a seguito dell'emanazione della DTF 142 IV 93) non è affatto il sorpasso a destra (Rechtsüberholen; dépassement par la droite), bensì il superamento a destra (Rechtsvorfahren; devancement par la droite) in caso di circolazione in colonne parallele (cfr., sulla differenza tra i due concetti, supra, consid. 3.3; cfr. pure sul tema: mozione n. 17.3666 depositata da Thierry Burkart il 18 settembre 2017, adottata sia dal Consiglio nazionale, il 27 febbraio 2018, che dal Consiglio degli Stati, il 13 giugno 2018).

3.5. Il ricorrente è stato oggetto nel 2015 di una revoca a tempo indeterminato per un'infrazione grave, che ha finito di scontare il 3 maggio 2016. Il 1° aprile 2019 - ovvero prima dello scadere dei cinque anni dalla restituzione della patente (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr) l'insorgente - come appena visto - si è nuovamente reso autore di un'infrazione grave. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16c LCStr, il provvedimento di revoca di 12 mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per la recidiva e il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).

3.6. Il ricorrente avrebbe dovuto scontare la misura dall'8 luglio 2019 al 7 luglio 2020, ma le procedure ricorsuali che ha preferito intraprendere hanno sospeso l'esecuzione del provvedimento. Una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, l'insorgente dovrà dunque prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un altro periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'aprile 2019 e le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo.

                                   4.   Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata in ragione di fr. 1'200.-, è posta interamente a carico dell'insorgente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

52.2019.440 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.11.2019 52.2019.440 — Swissrulings