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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.10.2019 52.2019.434

1 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,278 parole·~6 min·4

Riassunto

Contributi di miglioria - ricorso contro una decisione del Tribunale di espropriazione che rinvia gli atti al Municipio per procedere al ricalcolo dei contributi

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.434  

Lugano 1 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di

RI 1 e RI 2,   patrocinati da: PA 1    

contro  

la decisione del 19 luglio 2019 (n. 30.2018.6) del Tribunale di espropriazione, prolata nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria avviata dal Comune di __________ per le opere di urbanizzazione della nuova strada di PR di via ai ______ a ______;

ritenuto,                          in fatto

                                         che con risoluzione 11 novembre 2008 il Consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di complessivi fr. 2'000'000.- per le opere di urbanizzazione della nuova strada di PR di via ai __________ a __________, autorizzando nel contempo il prelievo di contributi di miglioria a carico dei proprietari interessati in ragione del 100% della spesa determinante; che ad opera eseguita, il Municipio di __________ ha dato avvio alla procedura di prelievo dei contributi di miglioria, pubblicando il relativo prospetto dal 24 giugno al 24 agosto 2016, previo invio di un avviso personale ai proprietari interessati;

che la pubblicazione del prospetto è poi stata ripetuta tra il 16 maggio e il 14 giugno 2017 per porre rimedio a un errore di calcolo della spesa determinante;

che RI 1 e RI 2, in quanto comproprietari del mappale n. _____ di __________, sezione di __________, sono stati assoggettati ad un contributo complessivo di fr. 9'733.40.- (fr. 4'866.70 ciascuno);

che RI 1 è pure proprietario della PPP n. __________ sita sul fondo base n. __________ RFD di __________, sezione di __________, per la quale gli è stato imposto un contributo di fr. 99'520.15;

che mediante risoluzione dell'11 gennaio 2018 l'Esecutivo comunale ha respinto il reclamo interposto da questi ultimi contro tali imposizioni;

che con sentenza del 19 luglio 2019 il Tribunale di espropriazione ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il gravame inoltrato da RI 1 e RI 2 avverso la suddetta decisione municipale, disponendo la retrocessione degli atti al Comune affinché proceda, senza nuova pubblicazione, a ricalcolare i contributi a carico dei due suddetti mappali sulla base di un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali e costituzionali applicabili;

che la precedente istanza di giudizio, dopo avere respinto le varie censure sollevate dagli insorgenti riguardo alla violazione del loro diritto di essere sentiti, alla perenzione del diritto di imposizione dei contributi, alla natura delle opere oggetto di contributo, alla violazione del principio dell'affidamento, alla definizione del perimetro di imposizione, all'ammontare della spesa determinante e altro ancora, ha in sostanza considerato che il Municipio non avesse nell'occasione operato una corretta distinzione tra i diversi gradi di interesse vantati dai vari mappali assoggettati al prelievo di contributi, avendo preso in considerazione a tal fine due soli coefficienti: 0.8 per i fondi già urbanizzati e 1.0 per quelli privi di accessi veicolare; ha quindi ritenuto che per assolvere pienamente la sua funzione correttiva, il fattore concernente l'interesse all'opera doveva essere differenziato in maniera più graduata rispetto a quanto fatto dal Municipio, in modo tale da ottenere una congrua distinzione a seconda delle peculiarità delle singole parcelle;

che il Tribunale d'espropriazione ha quindi concluso che si imponeva di procedere ad un nuovo calcolo dei contributi, operazione, questa, che però doveva essere svolta dal Municipio sia perché la legge gli conferisce la competenza di allestire il prospetto, sia perché soltanto in questo modo si sarebbe potuto garantire agli insorgenti il diritto al doppio grado di giudizio in caso di ulteriori contestazioni;

che avverso quest'ultimo giudizio RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando una ridefinizione dei contributi a loro carico;

che i ricorrenti ripropongono in questa sede tutte le censure già fatte valere dinnanzi all'istanza di giudizio inferiore;  

che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 13 cpv. 3a della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL 703.100); certa è la legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 LPAmm), nonché la tempestività del loro gravame (art. 13 cpv. 3a LCM, art. 68 cpv. 1 e 16 cpv. 1 lett. b LPAmm); resta tuttavia da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in quanto tale;

                                     che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per nuova decisione all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2); resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3);

                                         che, nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, occorre riferirsi a questa giurisprudenza anche per le decisioni simili rette dalla LPAmm, la quale prevede un ordinamento analogo alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag. 1985 ad 2.2.);

                                         che nella misura in cui il giudizio impugnato non pone fine al procedimento, ma rinvia gli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione senza dare istruzioni vincolanti, esso rappresenta unicamente una tappa verso l'emanazione del giudizio finale e configura quindi una decisione incidentale;

                                         che, a tenore dell'art. 66 cpv. 2 LPAmm, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto se:

                                         a)  possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o

                                         b)  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa;

                                         che, nel caso concreto, la decisione non fonda alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, determinando tutt'al più un semplice prolungamento della procedura; neppure gli insorgenti, che non si confrontano con le particolari esigenze poste all'impugnazione delle decisioni incidentali, pretendono il contrario;

                                         che questo Tribunale non può neppure rendere una decisione finale sull'oggetto della lite ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm, poiché, come giustamente ritenuto dal Tribunale d'espropriazione, tocca al Municipio di __________, che dispone in questo ambito di un ampio margine di apprezzamento garantito dalla legge (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2 e rinvii), pronunciarsi in prima battuta su come intende dar seguito a quanto ordinatogli dalla precedente istanza di giudizio per quanto attiene alla ridefinizione delle varie classi di vantaggio e alla loro applicazione concreta;

                                         che, in difetto dei presupposti prescritti dall'art. 66 cpv. 2 LPAmm, la decisione contestata non è dunque impugnabile ed il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

                                         che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è irricevibile.  

2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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