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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.10.2019 52.2019.294

2 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,685 parole·~8 min·5

Riassunto

Commessa pubblica. Delibera per la gesionte del trasporto scolastico. Valutazione delle referenze

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.294  

Lugano 2 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2019 della

RI 1    

contro  

la decisione del 29 maggio 2019 della Delegazione consortile che in esito al concorso per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico per il Centro __________ ha deliberato la commessa al Consorzio __________;

ritenuto,                          in fatto

che il __________ il Consorzio CO 3 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di trasporto scolastico degli allievi di scuola elementare per la durata di sei anni;

che l'avviso di gara annunciava che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi fattori di ponderazione:

1.     Prezzo                                                 50%

2.     Attendibilità dei prezzi dell'offerta          20%

3.     Veicoli impiegati                                   15%

4.    Esperienza nel trasporto di scolari         15%

che in merito a quest'ultimo criterio di aggiudicazione le disposizioni particolari CPN 102 annunciavano che:

Questo criterio considera l'esperienza che può vantare la ditta in termini di trasporto di scolari SE.

La nota viene attribuita come segue:

-       Nota 6              6 anni o più di esperienza nel trasporto di scolari SE

-       Nota 5              5 anni di esperienza nel trasporto di scolari SE

-       Nota 4              4 anni di esperienza nel trasporto di scolari SE

-       Nota 3              3 anni di esperienza nel trasporto di scolari SE

-       Nota 2              2 anni di esperienza nel trasporto di scolari SE

-       Nota 1              1 anno di esperienza nel trasporto di scolari SE

-       Nota 0              nessun anno di esperienza nel trasporto di scolari SE

Viene considerata una referenza valida un servizio di trasporto di scolari SE (presso un istituto riconosciuto) durante almeno un anno scolastico. Il servizio non deve essere stato interrotto durante l'anno.

L'offerente deve compilare la tabella presente nell'ALLEGATO 2.

Nel caso di consorzio tutti i membri devono compilare la tabella all'allegato 2. La nota verrà attribuita facendo una media ponderata tra i membri del consorzio.

che entro il termine utile sono giunte al committente 3 offerte per importi compresi tra fr. 330'423.15 e fr. 643'214.30;

che valutate le offerte, il committente ha deciso di assegnare la commessa al Consorzio composto dalle ditte CO 1 e CO 2, la cui offerta è giunta al primo posto della graduatoria con 4.78 punti;

che contro la predetta decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la ditta RI 1, seconda classificata con 4.30 punti, chiedendone l'annullamento e il conseguente rinvio degli atti al committente per nuova valutazione;

che secondo la ricorrente la stazione appaltante avrebbe valutato in modo errato la sua offerta in relazione al criterio esperienza nel trasporto di scolari per il quale ha ottenuto la nota 1; il committente non avrebbe considerato che la ricorrente ha sì svolto il servizio di trasporto per un solo anno, ma per più istituti scolastici e su più tratte: le referenze meriterebbero pertanto di essere cumulate;

che all'accoglimento del gravame si sono opposti il committente e le ditte formanti il Consorzio aggiudicatario contestando fermamente la tesi della ricorrente; a mente loro, le disposizioni del concorso non lascerebbero dubbi sul fatto che la nota in discussione sarebbe stata assegnata tenendo conto soltanto degli anni di esperienza;

che delle successive prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, in appresso;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato la commessa ad altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm); il carteggio completo trasmesso dal committente e l'ulteriore documentazione fornita dalle parti permettono al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa;

che giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza;

che riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 2 lett. k del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione; l'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb);

che i criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera; attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.);

che sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte; diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid. 3.1.; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio 2014 consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid. 4.1);

che il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione: esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti; dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2019.47 del 6 maggio 2019 consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1);

che secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/ CIAP, la partecipazione alla gara, con l'inoltro dell'offerta, implica l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella documentazione del concorso;

che la norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101); è inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto; sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente;

che la rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24);

che il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3); eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2);

che nel caso concreto il committente ha annunciato in maniera chiara ed esplicita che la nota per il criterio esperienza nel trasporto di scolari sarebbe stata attribuita in funzione degli anni di esperienza;

che nulla permette di accreditare la tesi della ricorrente secondo cui il numero delle referenze addotte in uno stesso anno scolastico giocherebbe un ruolo nella determinazione del punteggio;

che, in particolare, con la precisazione secondo cui sarebbe stata considerata come referenza valida un servizio di trasporto di scolari SE […] durante almeno un anno scolastico il committente ha fissato un requisito minimo, specificando che sarebbero state prese in considerazione soltanto attività svolte in modo continuato per un intero anno scolastico;

che a ragione il committente non ha pertanto applicato la regola di gara, rimasta incontestata e pertanto divenuta vincolante, nel modo proposto dall'insorgente;

che le critiche destinate a mettere in discussione la bontà del metodo di valutazione del criterio stabilito dalla stazione appaltante sono improponibili in quanto tardive;

che il ricorso, infondato, va pertanto respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); che il ricorrente è pure tenuto a versare un congruo importo a titolo di ripetibili alle ditte formanti il Consorzio aggiudicatario (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente, a cui verrà restituito il medesimo importo, anticipato in eccesso. La ricorrente rifonderà alla CO 1CO 2un unico importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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