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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2019 52.2019.211

5 agosto 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,095 parole·~5 min·2

Riassunto

Dipendenti pubblici. Promozione di un agente della Polizia cantonale. Computo dei periodi di congedo non pagato ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.211  

Lugano 5 agosto 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2019 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione del 4 aprile 2019 (n. 1808) del Consiglio di Stato di promuoverlo al grado di appuntato a partire dal 1° gennaio 2019;

ritenuto,                      in fatto

                                  che RI 1 ha frequentato la scuola cantonale di Polizia e il 1° luglio 2014 è stato nominato gendarme, con attribuzione della classe di stipendio 23 con due aumenti del sistema retributivo a quel momento in vigore;

che, beneficiando di un congedo non pagato, dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2015 egli è stato all'estero per perfezionare la lingua inglese; al termine di questo periodo è rientrato nelle medesime precedenti funzioni; che con decisione del 4 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha promosso RI 1 nella funzione di appuntato retroattivamente al 1° gennaio 2019 e lo ha inserito nella classe di stipendio 5 con 7 aumenti;

che contro la decisione governativa RI 1 ha adito il Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e la sua promozione ad appuntato a far tempo dal 1° luglio 2018; in breve, considera la decisione di differimento della sua promozione priva di base legale; i due mesi all'estero devono in ogni caso essere computati negli anni di servizio, pena la violazione del principio della parità di trattamento con i colleghi che hanno seguito il suo stesso percorso professionale e che hanno potuto beneficiare del grado superiore già a far tempo dal 1° luglio 2018;

che il ricorso è stato avversato dal Consiglio di Stato per motivi che verranno ripresi in seguito;

che in replica e duplica le parti hanno sostenuto le rispettive contrapposte tesi e ribadito le proprie domande;

considerato,                in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) in relazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione del ricorrente, personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) è certa; il ricorso, tempestivo (art. art. 68 cpv. 1 e 16 cpv. 1 LPAmm) è quindi ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); nemmeno il ricorrente sollecita l'assunzione di particolari prove;

che le condizioni di promozione e avanzamento degli agenti della Polizia cantonale sono disciplinate nel regolamento concernente i gradi e le promozioni presso la Polizia cantonale del 12 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018 (RPromPol; RL 173.130; art. 28 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 [LPol; RL 561.100] e art. 28 cpv. 2 del regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 [RPol; RL 561.110]);

che l'ordinaria carriera degli agenti del corpo di Polizia inizia con la funzione di aspirante gendarme, svolta durante la scuola di polizia e in vista dell'ottenimento del relativo attestato professionale (art. 7 RPromPol), per poi proseguire, in caso di successo, quale gendarme in formazione (art. 8 RPromPol) di regola per 1 anno; dopo questo periodo l'agente è promosso a gendarme (art. 9 RPromPol), funzione esercitata di massima per 3 anni, prima della promozione ad appuntato (art. 10 RPromPol);

che dall'assunzione della funzione di gendarme in formazione, trascorrono quindi normalmente 4 anni prima di essere promossi appuntato; stesso periodo d'attesa vale anche per i gendarmi promossi senza aver svolto la funzione di gendarme in formazione (cfr. norma transitoria art. 34 RPromPol);

che anche le precedenti normative in vigore fino al 31 dicembre 2017 prevedevano lo stesso percorso professionale (cfr. art. 4, 5 e 23 della risoluzione governativa 839/2015 del 4 marzo 2015);

che in concreto il ricorrente, nominato gendarme il 1° luglio 2014 avrebbe quindi potuto ottenere il grado di appuntato dopo 4 anni da quella data, ossia al più presto il 1° luglio 2018;

che, tuttavia, per stabilire il momento determinante per la promozione, il periodo di 4 anni deve essere prolungato dei due mesi durante i quali (in uno stesso anno civile) egli è stato all'estero beneficiando di un congedo non pagato;

che infatti, come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato nella risposta, secondo l'art. 21 cpv. 2 LStip i periodi di congedo non pagato che superano trenta giorni in un anno civile non vengono computati negli anni di servizio e, di conseguenza, non possono chiaramente contare nemmeno per determinare il periodo minimo previsto dal RPromPol per ottenere la promozione di carriera;

che, pertanto, la promozione ad appuntato del ricorrente, assente i mesi di novembre e dicembre 2015 all'estero sarebbe potuta avvenire solo a partire dal 1° settembre 2018;

che per effetto degli art. 54 cpv. 6 e 6bis del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) la promozione è quindi effettiva a partire dal 1° gennaio 2019, come rettamente stabilito nella decisione impugnata, che è perfettamente legittima;

che si rivela inoltre perfettamente inutile invocare il principio costituzionale della parità di trattamento, quando di paragonabile in concreto non vi è niente: non vi è chi non veda che la situazione del ricorrente, che ha usufruito di un congedo non pagato è ben diversa rispetto a quella degli altri colleghi che sono sempre rimasti in servizio; la censura, sollevata in modo decisamente avventato e superficiale, non merita ulteriori approfondimenti e non può che essere respinta d'acchito;

che visto quanto precede il ricorso deve quindi essere respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.  Il ricorso è respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. e 90 e segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100) se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 e segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera

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