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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.09.2019 52.2019.207

19 settembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,780 parole·~9 min·4

Riassunto

Tassa di soggiorno

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.207  

Lugano 19 settembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2019 di

RI 1  

contro  

la decisione del 12 aprile 2019 dell'Organizzazione Turistica Regionale CO 1 che fissa in fr. 560.- (fr. 70.- per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente a __________ ;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il 20 novembre 2018 CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2018, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 70.- per letto per i Comuni situati in __________, rispettivamente in fr. 50.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni raggiungibili solamente a piedi, con un minimo di quindici minuti di cammino su sentiero.

B.   RI 1 è domiciliata a __________ ed è proprietaria di una casa di vacanza a __________ (mappale n. __________, foglio PPP n. __________). Con apposito formulario compilato il 19 marzo 2019, essa ha comunicato all'CO 1 che la sua abitazione secondaria, accessibile tramite strada, dispone di dieci posti letto (quattro letti singoli, due doppi e un divano letto a due posti). Con decisione del 12 aprile 2019 l'Ente turistico le ha fatturato l'importo di fr. 560.- (fr. 70.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2019.

C.   Avverso tale pronuncia RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, implicitamente, l'annullamento e postulando una non meglio specificata riduzione dell'importo fatturato. Sostiene che la residenza in questione, molto vecchia e ricevuta in eredità, sia di sua proprietà solo in ragione di metà, sia inabitata quasi tutto l'anno e parzialmente inagibile e che da anni stia cercando di venderla; segnala infine di aver indicato meno posti letto di quelli riportati nella contestata fattura.

D.   All'accoglimento del gravame si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E.   RI 1 non ha replicato.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, destinataria della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese. Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 n. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

3.    3.1. Come esposto in narrativa, la ricorrente sostiene che la sua residenza secondaria, vecchia di 150 anni e ricevuta in eredità, sia di sua proprietà solo in ragione del 50%; la parte restante, che sarebbe inagibile, spetterebbe invece a un parente. L'abitazione sarebbe poi utilizzata solo una o due volte all'anno per un periodo di tre o quattro giorni al fine di provvedere ai necessari controlli. Segnala che da anni sta cercando di venderla, riscontrando tuttavia delle difficoltà, ed eccepisce, infine, di aver dichiarato all'Ente turistico sette posti letto e non otto come riportato nella decisione impugnata.

3.2. Anzitutto va osservato che nonostante RI 1 sia comproprietaria solo del 50% del fondo base di cui al mappale n. __________ di __________ , essa è proprietaria esclusiva del foglio PPP n. __________, composto da due cantine, due cucine, quattro camere e due solai. Si tratta dunque di un immobile all'interno del quale vi sono due abitazioni distinte, per cui, per la parte riconducibile all'insorgente, essa è assoggettata alla tassa di soggiorno. Risulta di conseguenza del tutto irrilevante sapere se l'altra abitazione sia o meno agibile; d'altronde per stessa ammissione della ricorrente, i locali a lei spettanti vengono utilizzati un paio di volte all'anno, anche se per brevi periodi. Premesso poi che per stabilire l'ammontare della tassa nella forma dell'importo forfettario non è determinante se e per quanto tempo il posto letto sia occupato, essendo sufficiente l'uso potenziale dell'appartamento o della casa di vacanza (STA 52.2018.605 del 24 aprile 2019 consid. 2, 52.2001.94 del 7 agosto 2002 consid. 3.1), rispettivamente irrilevante risulta il motivo del soggiorno, se ne deve concludere che essa non può sottrarsi al pagamento del tributo in parola. Gli altri elementi indicati dalla ricorrente, segnatamente il fatto che la casa sia vecchia, sia entrata in suo possesso in via ereditaria e che sia in vendita, non giustificano una riduzione. L'art. 21 cpv. 5 LTur, come visto, prevede infatti che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato in funzione dell'offerta turistica esistente e a seconda dell'accessibilità. L'CO 1 ha pertanto stabilito delle tariffe ridotte in caso di accesso limitato alle strutture di vacanza, ciò che tuttavia l'insorgente nemmeno pretende in specie, e ha fissato le varie aliquote tenendo conto che l'offerta turistica nella __________ è di fatto rilevante, anche per la zona di __________ dove, in particolare nel periodo estivo, è a disposizione un'importante rete di itinerari pedestri della cui manutenzione l'Ente turistico regionale si occupa regolarmente garantendo così l'attrattività del passeggio naturale. D'altronde l'ammontare, tutto sommato contenuto, delle tariffe fissate dall'CO 1 rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273 consid. 5, 120 Ia 1 consid. 3f, 104 Ia 13). Va infine rilevato che, contrariamente a quanto essa sostiene ora, nel formulario da lei compilato il 19 marzo 2019 sono stati indicati ben dieci posti letto; nonostante ciò l'Ente turistico, per ragioni che non è dato qui di conoscere, le ha fatturato unicamente otto letti.

4.    4.1. Visto quanto precede, il ricorso va respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Benché patrocinato da un avvocato, all'CO 1 non possono essere assegnate ripetibili, come da esso richiesto, non essendone date le condizioni. Giova infatti rammentare che, tranne nei casi in cui è esplicitamente escluso dalla legge, il riconoscimento di una simile indennità a favore dell'autorità pubblica può entrare in linea di conto unicamente se quest'ultima si è trovata confrontata, nell'ambito della conduzione di un procedimento giudiziario, con un dispendio lavorativo al di fuori della norma, con la necessità di dover far capo all'assistenza di un legale a causa della complessità giuridica delle problematiche in gioco oppure poiché sprovvista di servizi sufficienti ad assicurare un'adeguata tutela degli interessi perseguiti dalla decisione impugnata (cfr. STA 52.2008.409 del 6 marzo 2009 consid. 4.1; Kaspar Plüss, in: Martin Bertschi/ Marco Donatsch/Alain Griffel/Tobias Jaag/Regina Kiener/ Kaspar Plüss [a cura di], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, III ed., Zurigo 2014, n. 51 ad § 17 con numerosi riferimenti). Nella prassi si ritiene che il fatto di compiere degli atti di causa in sede processuale rientri tra i compiti ordinari di cui un'autorità amministrativa deve sapersi fare carico autonomamente, adottando, se del caso, i dovuti accorgimenti organizzativi al proprio interno per potervi fare fronte; inoltre si considera che, di regola, nelle liti che la concernono l'autorità si trova a dover affrontare delle tematiche giuridiche sulle quali già dispone di conoscenze specialistiche (Plüss, loc. cit.), per cui il privato che si vede co-stretto ad intraprendere la via ricorsuale per tutelare i propri diritti nei confronti dell'ente pubblico deve di massima poter contare sul fatto che in caso di soccombenza non gli deriveranno altri svantaggi sul piano finanziario oltre a quello di dover sopportare le spese di procedura da esso generate (si veda in questo senso: Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 14 ad art. 104). Nel caso specifico, nonostante l'CO 1 sia sprovvisto di un ser-vizio giuridico, la presente vertenza non poneva delle questioni giuridiche particolarmente complesse che necessitavano a tutti i costi il sostegno di un legale per poter essere discusse. L'Ente oltretutto, in quanto autorità competente in materia di tasse di soggiorno, era sostanzialmente chiamato in sede ricorsuale a difendere il proprio operato limitandosi a giustificare le ragioni che lo avevano portato ad emettere la contestata fatturazione; compito questo che avrebbe potuto essere svolto senza troppe difficoltà e che non imponeva di ricorrere al patrocinio di un legale.

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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