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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2019 52.2019.197

2 maggio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·707 parole·~4 min·2

Riassunto

Decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento in materia di elezioni cantonali - competenza del Gran Consiglio

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.197  

Lugano 2 maggio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Giovan Maria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 29 aprile 2019 di

  RI 1    

contro  

le decisioni del 7 aprile 2019 consegnate nei verbali dell'Ufficio cantonale di accertamento relative all'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la legislatura 2019 - 2023 (FU 2019, 3541);

ritenuto,                          in fatto

che domenica 7 aprile 2019 hanno avuto luogo le elezioni cantonali del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato per la legislatura 2019 - 2023;

che il medesimo giorno, dalle ore 14.00 alle ore 21.00, si è costituito l'Ufficio cantonale di accertamento per l'elezione del Consiglio di Stato, come previsto dagli art. 51 segg. della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP; RL 150.100);

che per quanto riguarda invece l'elezione del Gran Consiglio, l'Ufficio si è costituito il giorno seguente, lunedì 8 aprile 2019 dalle ore 9.30 alle ore 21.00;

che i verbali dell'Ufficio cantonale di accertamento sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale di venerdì 12 aprile 2019 (pag. 3541 segg.), ai fini di permettere di esercitare il diritto di ricorso secondo l'art. 164 cpv. 1 LEDP;

che avverso questa pubblicazione insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo RI 1 postulando che "il verbale di accertamento 7/12 aprile 2019 dell'UCA è accertato nullo, sub è annullato, ovvero le elezioni cantonali 2019 sono accertate nulle sub sono annullate. Di conseguenza è ordinata l'esecuzione di un riconteggio manuale delle schede in seduta pubblica";

che RI 1 è insorta con la medesima impugnativa anche dinanzi al Gran Consiglio;

che il Tribunale ha rinunciato a intimare il gravame per le risposte;

considerato,                   in diritto

che prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 5 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che secondo l'art. 84 LPAmm il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è ammissibile contro le decisioni: del Consiglio di Stato che non sono dichiarate definitive dalla legge, né impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso (lett. a); di altre autorità di ricorso che non sono dichiarate definitive dalla legge (lett. b); di diritto amministrativo degli enti cantonali autonomi, nei casi previsti dalla legge (lett. c); del Gran Consiglio, nei casi previsti dalla legge (lett. d); infine, secondo la lett. e di questa norma, sono inoltre impugnabili davanti a questa Corte le altre decisioni in settori specifici;

che, in concreto, l'unica ipotesi che entra in linea di conto è quella prevista alla lett. e dell'art. 84 LPAmm; per potere fondare la propria competenza il Tribunale deve dunque verificare se essa è prevista dalla legge settoriale applicabile, ovvero la LEDP su cui le decisioni impugnate si fondano;

che secondo l'art. 164 LEDP, norma indicata dall'insorgente stessa a sostegno della propria impugnativa, i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati (cpv. 1); sono invece deducibili davanti a questo Tribunale i ricorsi contro altre votazioni o elezioni (cpv. 2);

che quelle impugnate sono delle decisioni adottate dall'Ufficio cantonale di accertamento in esecuzione dei compiti affidatigli dagli art. 51 segg. LEDP;

che, pertanto, esse devono essere contestate tramite ricorso al Gran Consiglio, non al Tribunale cantonale amministrativo; del resto la ricorrente nemmeno si confronta su tale problematica, spiegando per quale motivo essa abbia scelto d'inviare l'impugnativa anche a questa Corte;

che dunque il ricorso dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile, in applicazione dell'art. 72 LPAmm, senza che sia necessario trasmetterlo per competenza al Gran Consiglio, giacché il Parlamento cantonale è già stato adito dalla ricorrente (art. 6 cpv. 1 LPAmm);

che per prassi il Tribunale rinuncia a esigere una tassa di giustizia nell'ambito dell'evasione di impugnative relative ai diritti politici (art. 47 cpv. 1 LPAmm; RtiD I-2019 n. 3).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

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