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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2020 52.2019.180

17 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·6,063 parole·~30 min·5

Riassunto

Decadenza permesso di domicilio UE/AELS

Testo integrale

Incarti n. 52.2019.180 52.2019.244 52.2019.449  

Lugano 17 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sui ricorsi del 16 aprile (a), 23 maggio (b) e 24 settembre 2019 (c) di

                             a.                              b.                              c.

 RI 1       RI 3    PA 1      

contro  

                             a.

la risoluzione del 20 marzo 2019 (n. 1409) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 1° febbraio 2018 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS;  

                             b.

la risoluzione del 30 aprile 2019 (n. 2150) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 1° febbraio 2018 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS;

                             c.

la risoluzione del 28 agosto 2019 (n. 4132) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le rispettive decisioni del 1° febbraio 2018 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di revoca (recte: decadenza) del loro permesso di domicilio UE/AELS;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   a. Il cittadino italiano  (1967), residente a __________ (prov. di Varese) e già al beneficio di permessi di dimora temporanei tra il gennaio 1998 e il luglio 1999, è giunto in Svizzera il 1° agosto 1999 unitamente alla moglie  (n. , 1966) e ai figli RI 1 (1993),  (1999) e Roberto (1999), ottenendo un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese mentre la moglie e i figli nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Il 1° agosto 2004 i membri della famiglia  sono stati posti al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS, con ultimo termine di controllo fissato per il 31 luglio 2019.

b. Dopo avere lavorato come direttore della ,  ha iniziato nel marzo 2001 l'attività di direttore della __________. Dal luglio 2014, egli è amministratore unico della __________ SA, società con sede __________ avente quale scopo la gestione di attività nel settore dei motori e segnatamente in campo agonistico.

c. Inizialmente, la famiglia RI 1 ha notificato quale indirizzo di residenza via __________, il 24 settembre 2004 il trasferimento in via __________, il 9 marzo 2006 in __________ e il 9 giugno 2015 in via __________, sempre nel medesimo Comune.

                                  B.   Con tre separate decisioni, dopo averli interrogati tramite la Polizia cantonale il 30 agosto 2017 e aver dato loro la possibilità di esprimersi, il 1° febbraio 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio UE/AELS di  e RI 1 e revocato quello di  e dei figli  e  sulla base degli art. 61 cpv. 2 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]), 79 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) e 5 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), con l'ordine di lasciare il territorio svizzero entro il 31 marzo 2018.

a. L'Autorità ha ritenuto che  non soggiornasse in maniera concreta e continua nel nostro Cantone bensì prevalentemente all'estero, in quanto per circa sei mesi all'anno era in giro per il mondo mentre in Ticino era presente solo sporadicamente ed egli aveva dichiarato nel corso di una telefonata del 2015 intercettata nell'ambito di un'inchiesta che era alla ricerca di un appartamento che avrebbe occupato soltanto una volta al mese per poter mantenere la propria residenza.

Ha inoltre rilevato che , indagato in Italia e con un procedimento penale pendente in Svizzera, aveva già interessato le nostre Autorità giudiziarie penali e quelle italiane nei seguenti termini:

- 28.06.1996   trasporti abusivi in concorso: multa di Lire 200'000.-;

- 18.02.2002   violazione alla disciplina concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi

                       lavorati continuato in concorso: reclusione a mesi 8 e giorni 15;

- 14.05.2007   infrazione grave alle norme della circolazione: pena pecuniaria di 20 aliquote

                       giornaliere a CHF 100.-;

- 28.10.2011   infrazione grave alle norme della circolazione: pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere a CHF 100. -;

- 19.04.2013   falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative in concorso, multa di € 15'000;

14.01.2014     uso d'alterazione o contraffazione di targhe di controllo (commissione reiterata):

                       pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere a CHF 95.

Ha poi constatato che l'interessato aveva 9 procedure esecutive in corso per complessivi fr. 618'125 e un attestato di carenza beni di fr. 132'657.10.

b. Per quanto riguarda RI 1, la Sezione della popolazione ha rilevato che non soggiornava in maniera concreta e continua nel nostro Cantone bensì prevalentemente all'estero per motivi famigliari e di lavoro: per circa sei mesi all'anno in giro per il mondo, nei fine settimana presso il fidanzato a __________ (I) e sporadicamente presso i nonni a __________ (I). Ha quindi ritenuto che il recapito di via __________ fosse di comodo, visto pure che nell'appartamento non disponeva nemmeno di una camera da letto.

c. L'Autorità dipartimentale ha rilevato che pure  e i figli  e  non soggiornavano in maniera concreta e continua nel nostro Cantone, bensì prevalentemente all'estero per motivi famigliari e più precisamente a __________, dove  possiede una villetta di 450 m2 in cui vivono i suoi anziani genitori che ne detengono l'usufrutto e dei quali si occupa quotidianamente. Anche per loro, ha concluso che il recapito di via __________ era fittizio, tenuto pure conto del basso consumo di energia elettrica rilevato.

                                  C.   Con tre distinti giudizi (20 marzo, 30 aprile e 28 agosto 2019) il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni, respingendo le impugnative contro di esse interposte rispettivamente da RI 1, da  e da  unitamente ai figli  e .

Dopo avere ribadito i motivi posti a fondamento dei provvedimenti dipartimentali, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il centro dei loro interessi personali non si trovasse in Ticino ma in Italia.

                                  D.   Contro le predette pronunzie governative i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Tutti lamentano in ordine la violazione del loro diritto di essere sentiti.

a. , nel merito, ribadisce che il centro dei suoi interessi è sempre stato in Svizzera, precisando che a causa del tipo di attività svolta, oltre a lavorare presso la sede di __________, dev'essere presente durante la stagione di motociclismo da marzo a novembre sui vari circuiti del mondo. Ritiene che le argomentazioni del Consiglio di Stato siano finanche contraddittorie, considerato che nella decisione concernente la figlia RI 1 il Governo ha indicato chiaramente che la famiglia vive in Svizzera.

b. Pure RI 1 ribadisce che il centro dei suoi interessi è sempre stato in Svizzera, precisando anch'essa che oltre a studiare e essere impiegata presso il padre __________ deve gestisce il  di moto GP, deve seguirlo sui vari circuiti del mondo. Ritiene che le argomentazioni del Consiglio di Stato siano finanche contraddittorie, visto che riconosce che in Ticino essa lavora e studia e risiedono i membri della sua famiglia.

c.  e i figli  e  ritengono che le argomentazioni del Consiglio di Stato siano contraddittorie. Ribadiscono che il centro dei loro interessi è sempre stato in Svizzera, precisando che il consumo di energia elettrica è conforme al fatto che la casa è abitata generalmente la sera.

                                  E.   All'accoglimento delle impugnative si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). I gravami in oggetto, tempestivi giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentati da persone senz'altro legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, sono pertanto ricevibili in ordine e vengono decisi mediante un unico giudizio, in quanto presentano lo stesso fondamento fattuale (art. 76 cpv. 1 LPAmm). Inoltre le impugnative possono essere decise sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

1.2. La presente causa verte sulla questione di sapere se a torto o a ragione è stato dichiarato decaduto il permesso di domicilio UE/AELS ai membri della famiglia RI 1 da ricondurre al tempo effettivo trascorso all'estero. Di conseguenza, nella misura in cui il Dipartimento rileva che  ha a carico diversi precedenti penali e alcuni debiti e che la sua autorizzazione di soggiorno non è stata revocata per tale motivo, tale aspetti esulano dalla vertenza. Tanto più che il Consiglio di Stato non si è nemmeno chinato sugli stessi.

                                   2.   I ricorrenti censurano la violazione del loro diritto di essere sentiti. Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da esso invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.1. La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrechts, VII ed., Zurigo 2016, pag. 219 n. 1001 segg.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).

Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 Cost. comprende anche il dovere per le Autorità amministrative e giudiziarie di motivare le proprie decisioni (art. 46 cpv. 1 LPAmm; DTF 117 Ib 64 consid. 4). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona brevemente le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2).

2.2. Gli insorgenti criticano in sostanza il Consiglio di Stato per avere emanato delle decisioni carenti di motivazione, non avendo accertato in modo completo ed attuale i fatti giuridicamente rilevanti.

Non condividendo le argomentazioni su cui sono stati fondati i rispettivi giudizi, a ben guardare essi si dolgono in realtà di uno scorretto esercizio del potere d'apprezzamento operato dal Governo, ciò che però costituisce una questione di merito, non il diritto a una motivazione sufficiente (STF 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 4.2; 2C_513/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 3.2 e 2C_1066/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).

2.3. Su questo punto il loro ricorso si rivela pertanto del tutto infondato.

                                   3.   3.1. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità (attuale Unione) europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), di principio applicabile alla fattispecie in forza della cittadinanza italiana dei ricorrenti. Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStrI e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

3.2. Silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS - così come ad una revoca dello stesso, che è pure regolata dalla LStrI (art. 23 cpv. 2 OLCP) -, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone non può ciò nonostante essere trascurato. In relazione alla decadenza delle carte di soggiorno UE/AELS - tra le quali rientra anche il permesso qui in discussione (art. 4 segg. OLCP) - esso prevede in effetti espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la validità (cfr. art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC).

3.3. Fatta eccezione per la possibilità di chiedere di poter mantenere il permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC, su cui però non verte la fattispecie - quanto previsto dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone è per altro equivalente a ciò che prescrive sia l'art. 61 cpv. 2 LStrI - che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2) - sia la cifra 3 della Dichiarazione del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3) concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541).

In modo analogo ai menzionati disposti dell'ALC, anche le norme citate prevedono infatti che, in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decada dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. (ancora con riferimento all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS cfr. STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2A.464/1999 del 19 giugno 2000 consid. 4). In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.

Per giurisprudenza, non sono di rilievo i motivi che attengono al trasferimento del domicilio rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi, in quanto il legislatore per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c, 112 Ib 1 consid. 2a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325 e seg.).

3.4. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno notificato nessuna partenza alle Autorità e nemmeno richiesto un mantenimento del permesso a norma della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione o sulla base della Dichiarazione conclusa con l'Italia. Resta pertanto da verificare se la decadenza del loro permesso sia da ricondurre al tempo effettivo trascorso in Italia.

                                   4.   Come detto, in base alle normative evocate, incluso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, in casi come quello in discussione la constatazione della decadenza di un permesso di domicilio si giustifica già solo dal trascorrere di un lasso di tempo di sei mesi dalla partenza dalla Svizzera.

4.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge, per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1).

4.2. In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_ 924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1. concernente un caso ticinese, 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2A.31/2006 dell'8 maggio 2006 consid. 3.2 entrambe con rinvii a DTF 120 Ib 369 consid. 2c; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Ausländerrecht, II ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.).

Recentemente, il Tribunale federale ha comunque precisato che se una persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero ma continua ad esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno in Svizzera non può essere qualificato come temporaneo (DTF 145 II 322 consid. 3).

                                   5.   5.1. In concreto, preso atto il 17 maggio 2017 che il consumo di elettricità registrato dalle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA nell'abitazione familiare situata in via __________ ad ________ era stato dal 2 giugno 2015 al 22 agosto 2016 di 1'551 kW/h, e che dal rapporto di costatazione del Comune di __________ del 4 febbraio 2010 inerente RI 1, si evince che già nel 2010 la stessa non dimorava in maniera effettiva sul nostro territorio, bensì in Italia (tale rapporto non è mai stato intimato alla scrivente Autorità prima del 5 agosto 2015), il 31 maggio 2017 l'Ufficio della migrazione ha incaricato la Polizia cantonale dei necessari accertamenti, interrogando il 30 agosto 2017 i membri della famiglia RI 1 in merito al loro soggiorno nel nostro Paese.

 ha - tra l'altro - risposto alle seguenti domande:

D. Quant'è stata utilizzata, nell'ultimo anno, l'abitazione sita ad __________? R. Non al 100% direi al 90%. Io e mia figlia RI 1 lavoriamo nel circuito del motomondiale. Di conseguenza per 22 settimane all'anno siamo all'estero e di conseguenza non viviamo ad __________.

D. In prevalenza da chi viene utilizzata l'abitazione in questione? R. Per rifarmi alla risposta precedente direi mia moglie e i miei due gemelli  e  (verbale d'interrogatorio, pag. 1).

D. Nel verbale d'interrogatorio della Polizia Cantonale di Lugano del 15 luglio 2015, vi è il riassunto di una chiamata con il signor __________, durante la quale lo stesso afferma che era alla ricerca di un nuovo appartamento e che avrebbe occupato lo stesso solo una volta al mese per poter mantenere la propria residenza (e di conseguenza il proprio permesso di domicilio). Cosa dichiara in merito a questa dichiarazione? R: Posso dire che in quel perìodo stavo passando un brutto momento con mia moglie e di conseguenza stavo cercando un pied a terre in attesa di capire che piega stava prendendo la mia vita. Assolutamente non era escamotage per poter mantenere il permesso di domicilio. Anche perché io sono attivo nel ramo immobiliare da anni e ho costruito diversi palazzi in Ticino tra i cui quello in cui risiede __________. Voglio ancora precisare che il mio centro d'interesse personale, famigliare e finanziario è qui in Ticino (verbale d'interrogatorio, pag. 2 e 3).

RI 1 ha dichiarato in particolare quanto segue:

Io e mio padre per circa 22/24 settimane all'anno siamo all'estero (in ogni parte del mondo) per l'attività di famiglia ovvero per il team del Moto GP. La rimanenza dell'anno la trascorro tra l'appartamento di __________, la casa di __________ (l) e la casa del mio fidanzato __________ (l). A precisa domanda posso quantificare la settimana in cui non sono in giro per il mondo in questo modo: iI fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) sono a __________ da __________, due sere nei giorni feriali sono dai nonni a __________, ma non sempre mi fermo da loro a dormire. Le altre notti le trascorro ad __________ (verbale d'interrogatorio, pag. 1).

Aggiungo che la mia giornata tipo, che guardo di condividere con gli studi (l'ultimo anno e ultimi 3 esami) inizia alle 07:30 in ufficio e termina alla sera. (...) Della mia famiglia posso dire che: mio padre spesso e volentieri è in giro per il mondo per lavoro e posso dire che nell'arco di un mese lui è presente a casa ad __________ (solo a dormire) una decina di notti. Questa è una media che mi sono fatta io in questo momento. Mia madre che è casalinga posso dire che è di regola ad __________. Posso dire che nei fine settimana trascorre la notte del sabato sulla domenica a __________ dai suoi genitori. (...) I miei fratelli  e  (gemelli) che hanno appena compiuto i 18 anni seguono sempre la mamma. I miei fratelli frequentano il Liceo di __________. Comunque durante la settimana loro vivono ad __________ (verbale, pag. 2).

Riguardo la sua sistemazione nella dimora familiare di __________, RI 1 ha affermato: io dormo sul divano letto in sala (...). Ognuno ha il proprio armadio ed il mio è nella camera dei miei genitori. La scelta che io occupassi il divano è dovuta a: (...) .2- sono quella che trascorro meno tempo a casa in quanto al fine settimana sono da __________ (verbale d'interrogatorio, pag. 4).

 ha dal canto suo dichiarato:

D. Quante volte viene utilizzata la vostra casa a __________? R. Posso dire che durante l'anno scolastico e in settimana io e i gemelli siamo sempre ad __________. Per quanto concerne l'abitazione a __________, ci andiamo ogni tanto il fine settimana e nelle feste comandate. A volte debbo assistere mio padre che è invalido e i gemelli quando erano minorenni mi seguivano. È anche capitato quando mio marito era assente per le tre gare che sono Australia, Malesia e Giappone (che non tornava a casa tra una gara e l'altra e stava via per circa un mese) che stavo dai miei genitori (verbale di interrogatorio, pag. 2).

 ha segnatamente risposto quanto segue:

D8: Con quale frequenza si reca a __________? R8: Spesso e volentieri durante il fine settimana quando vi è la scuola (verbale di interrogatorio, pag. 2).

D11: Capita che soggiorna a __________ anche in settimana? R11: È capitato in passato e potrebbe capire in futuro. Questo per il semplice motivo che mio nonno è invalido, mia nonna con un'età avanzata e una casa. Dunque cerchiamo di aiutarci e soprattutto aiutare mia madre spesso in aiuto ai suoi genitori. D 12: Come si reca a scuola durante la settimana? R12: Mi sposto con il trenino FLP da __________ fìno a __________ e successivamente salgo sull'autopostale fino a __________. Se invece capita che dormo in Italia prendo il trenino FLP a Ponte Tresa (verbale di interrogatorio, pag. 2 e 3).

 ha affermato:

D9. Con quale frequenza si reca a __________? R9. Circa un week end sì e uno no. Saltuariamente capita anche durante la settimana a secondo delle necessità famiglia. Con questo intendo dire che mio nonno anni fa ha subìto un'ischemia cerebrale e necessita di una presenza d'aiuto visto e considerato che mia nonna è anziana e non arriva a far tutto da sola. Dunque a tal proposito mia mamma si reca a __________ Italia ad aiutare i suoi genitori e sovente, specialmente quando io e  eravamo minorenni la seguivamo per evitare di stare a casa soli. Questo per il semplice motivo che mio padre lavora spesso in giro per il mondo sui circuiti. Di riflesso seguito e accompagnato da RI 1 (verbale di interrogatorio, pag. 2).

Sollecitata dall'agente interrogante sul motivo per cui era stato riscontrato un esiguo consumo elettrico presso l'abitazione di __________, RI 1 ha dichiarato: ho preso atto che in un anno (2015/2016) abbiamo consumato circa 1330 kWh/annui. In merito posso dire che come detto fino ad ora io e mio padre spesso siamo assenti. Per questo motivo bisogna giustamente dire che per circa 6 mesi all'anno il nucleo famigliare si riduce a tre persone. Inoltre di regola nessuno pranza a casa (verbale d'interrogatorio, pag. 5).

 ha risposto che di giorno sono spesso da mia mamma e mio papà per i motivi sopramenzionati. l gemelli sono a scuola. Mio marito e RI 1 sono al lavoro o via. La sera spesso non ho l'obbligo di cucinare mi vizia preparandomi il sugo, le sue polpettine etc. Il consumo si riduce a quel poco di elettricità la sera. Inoltre la lavatrice e asciugatrice sono collegati alla rete comune e quindi non risultano nel conteggio" (verbale di interrogatorio, pag. 3), mentre il figlio  ha dichiarato: R13: Inizialmente come detto in precedenza mio padre unitamente a mia sorella RI 1 sono in giro per il mondo per lavoro. Quindi rimaniamo spesso in 3 e sovente mia madre si reca a __________ per assistere i suoi genitori. Dunque adesso che io e Alessia siamo maggiorenni capiterà che rimarremo saltuariamente a casa da soli (verbale di interrogatorio, pag. 3) e la figlia : R14: Come detto in precedenza mio padre unitamente a mia sorella RI 1 sono sovente in giro per il mondo per lavoro. Quindi rimaniamo in 3 e dove però mia madre durante il giorno quando noi siamo a scuola si reca presso i suoi genitori a __________ per assistere i suoi genitori con il padre invalido a tutti gli effetti. Inoltre mia madre essendo figlia unica ricade su di lei il compito di assistenza dei suoi genitori. Dunque adesso io e , essendo non da molto maggiorenni non escludo che capiterà di rimanere soli nell'appartamento di __________ (verbale di interrogatorio, pag. 3).

Il 7 settembre 2017 la Polizia cantonale ha quindi allestito il seguente rapporto all'attenzione della Sezione della popolazione:

Come da vostra richiesta abbiamo provveduto all'audizione dei rubricati.

Dai verbali è emerso che il capofamiglia unitamente alla figlia RI 1 per almeno 22 settimane all'anno non sono presenti sul nostro territorio in quanto seguono il circuito del motomondiale dato che entrambi lavorano per la ditta Forward Racing SA con sede __________.

Per quanto concerne , risulta essere casalinga. A suo dire è proprietaria dell'abitazione presente a __________, ma di fatto è tutt'ora in vigore un diritto di usufrutto vita natural durante dei suo genitori. Sempre a questo proposito ha specificato che il padre attualmente è gravemente malato e invalido al 100%. Visto che è figlia unica e la madre è anziana e fa fatica a svolgere le normali mansioni quotidiane, spesso si reca da loro per aiutarli. A volte porta anche i due gemelli con lei nei fine settimana e nelle vacanze programmate.

La figlia più grande, oltre che lavorare con il padre, frequenta l'USI di Lugano all'ultimo anno. l due gemelli frequentano entrambi il liceo di __________ in classi diverse.

Facciamo notare che tutte le versioni rese nei verbali più o meno collimano. Tutti i membri della famiglia hanno voluto precisare che il loro centro d'interesse è il Ticino, anche se hanno ancora legami con la vicina penisola. Per ulteriori ragguagli si fa capo agli allegati.

5.2. Sulla base di tali riscontri, il 1° febbraio 2018 la Sezione della popolazione ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio UE/AELS di  e RI 1 e revocato quello di  e di  e , ritenendo che il loro recapito di via __________ fosse fittizio e di comodo, tenuto pure conto del basso consumo di energia elettrica rilevato.

L'Autorità ha ritenuto che  non soggiornasse in maniera concreta e continua nel nostro Cantone bensì prevalentemente all'estero, in quanto per circa sei mesi all'anno era in giro per il mondo mentre in Ticino era presente solo sporadicamente, avendo peraltro dichiarato nel corso della telefonata del 7 marzo 2015 che era alla ricerca di un appartamento che avrebbe occupato solo una volta al mese per poter mantenere la propria residenza.

Dal canto suo, ribadendo i motivi posti a fondamento del provvedimento dipartimentale e fondandosi sugli estratti dei verbali di interrogatorio testé menzionati, il 30 aprile 2019 il Consiglio di Stato ha tutelato la risoluzione dipartimentale, ritenendo che il centro dei suoi interessi personali non si trovasse in Ticino - dove sarebbe presente soltanto per meri motivi di affari - bensì in Italia, essendo assente dal nostro territorio durante complessivamente 5 mesi e mezzo sull'arco di un anno.

RI 1

L'Autorità ha considerato che l'interessata non soggiornava in maniera concreta e continua nel nostro Cantone, bensì prevalentemente all'estero per motivi di lavoro e famigliari e più precisamente: per circa sei mesi all'anno in giro per il mondo, nei fine settimana presso il fidanzato a __________ e sporadicamente presso i nonni a __________, visto pure che nell'appartamento di __________ non disponeva nemmeno di una camera da letto.

Il 20 marzo 2019 il Consiglio di Stato ha tutelato la risoluzione dipartimentale ritenendo, sulla scorta del verbale di interrogatorio di polizia del 30 agosto 2017 testé menzionato, che il centro degli interessi personali della ricorrente non si trovasse in Ticino, dove risiedono i membri della sua famiglia, bensì in Italia dove vivono i nonni e il fidanzato, precisando come fosse inverosimile ch'ella avesse in Svizzera altri interessi al di là di quelli dettati dagli impegni formativi e professionali.

L'Autorità ha rilevato che gli interessati non soggiornavano in maniera concreta e continua nel nostro Cantone, bensì prevalentemente all'estero e più precisamente a __________ per motivi famigliari, dove  possiede una villetta di 450 m2 in cui vivono i suoi anziani genitori che ne detengono l'usufrutto e dei quali essa si occupa quotidianamente.

Confermando tale decisione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il centro degli interessi di  fosse rappresentato dagli anziani genitori residenti a __________ e dalla premura di assisterli. Secondo l'Esecutivo cantonale, il marito e i suoi figli non costituivano invece un interesse personale sufficiente a trattenerla nel nostro Paese. Considerato che  e  trascorrevano il tempo libero spostandosi assieme alla madre, anche per questi ultimi però il centro degli interessi personali non era situato in Svizzera. In caso contrario, essendo maggiorenni dal 20 aprile 2017, sarebbero stati liberi di non farlo.

5.3. Le conclusioni cui sono giunte le Autorità inferiori non possono essere condivise.

5.3.1. Innanzitutto va osservato che, probabilmente a causa di una svista, nei rispettivi provvedimenti il Dipartimento fa riferimento al recapito dei ricorrenti di via __________ invece di quello di via __________. In effetti, non risulta alcun accertamento riferito all'indirizzo dove gli interessati si erano notificati dopo essere appena giunti in Svizzera il 1° agosto 1999 fino alla loro partenza in via __________ il 24 settembre 2004 nel medesimo Comune.

Ferma questa premessa, le Autorità inferiori pongono l'accento sul fatto che per motivi di lavoro  e RI 1 si recano all'estero per circa 22/24 settimane all'anno sui circuiti durante la stagione del gran premio di motociclismo, come ammesso dagli stessi ricorrenti. Dall'altra, però, sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato non mettono in discussione che gli insorgenti svolgono la loro attività lavorativa principalmente ad __________,  avendo la gestione della __________ SA di cui è amministratore unico e la figlia RI 1 essendovi impiegata oltre a frequentare l'Università della Svizzera Italiana. Tenuto conto della recente giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 145 II 322 consid. 3 - secondo cui se una persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero ma continua ad esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno nel nostro Paese non può essere qualificato come temporaneo - determinante ai fini del presente giudizio è quindi la questione di sapere se gli interessati dispongano effettivamente di un alloggio ad __________. Cadono pertanto nel vuoto pure le considerazioni sul fatto che RI 1, la quale dormirebbe sul divano letto di casa, raggiunge il fidanzato a __________ durante i fine settimana e a volte rende visita ai nonni residenti a __________.

5.3.2. Ora, proprio per quanto riguarda la dimora familiare di via __________, dove la famiglia RI 1 si è trasferita nel giugno 2015, le Autorità inferiori rilevano un dispendio di energia elettrica di complessivi 1'551 kWh dal 2 giugno 2015 al 22 agosto 2016, ovvero sull'arco di 447 giorni, allorquando il consumo medio di un'economica domestica composta da due locali con piastre elettriche è di 1'600 kWh/annui.

I ricorrenti giustificano lo scarso consumo adducendo che l'appartamento è abitato prevalentemente la sera, ogni membro della famiglia avendo la propria attività (chi a scuola e chi al lavoro), e che per diversi periodi dell'anno lo è soltanto da  e dai figli  e . Ora, tale giustificazione non appare fuori luogo se considera che  e RI 1 sono spesso assenti sui circuiti durante la stagione che va da marzo a novembre, e questo a prescindere dal fatto che una differenza tra il consumo reale e la media nazionale (circa il 30% in meno o in più) può essere semplicemente imputabile all'utilizzo quotidiano della cucina e un utilizzo razionale e ecologico degli elettrodomestici che può garantire un consumo inferiore rispetto alla media (scritto AIL del 17 maggio 2017 all'Ufficio della migrazione).

Non si può ritenere quindi che l'abitazione non sia abitata. Tutto questo è in linea peraltro con il rapporto di esecuzione del 6 febbraio 2017 della Polizia cantonale che, dopo avere effettuato tra l'estate 2016 e il gennaio 2017 dei controlli volti ad accertare l'effettiva presenza dei ricorrenti nell'abitazione di via __________, ha confermato che l'appartamento era regolarmente occupato, la buca delle lettere veniva svuotata la sera e le luci erano spesso accese, anche se non era dato di sapere quali membri della famiglia vi risiedessero stabilmente, dopo che i vicini avevano confermato che era occupato prevalentemente la sera, soprattutto dai figli.

Riguardo poi al fatto che  si rechi quotidianamente dai genitori, l'argomento dell'Esecutivo cantonale - secondo cui il suo centro degli interessi sarebbe costituito dagli anziani genitori residenti in Italia nell'abitazione di sua proprietà e necessitanti di assistenza, siccome il marito e i suoi figli non costituiscono un interesse personale sufficiente a trattenerla nel nostro Paese (consid. 8), appare finanche pretestuoso, ritenuta la breve distanza che separa __________ da __________. Del resto, non vi è alcuna informazione in merito a un suo pernottamento costante ed effettivo nell'abitazione di __________ data in usufrutto ai genitori. Tanto più che il Consiglio di Stato cade finanche in contraddizione, quando nel giudizio riferito a RI 1 (consid. 6 pag. 4), indica che i membri della sua famiglia risiedono in Ticino.

5.3.3. Ci si può invero domandare se la famiglia RI 1 abbia vissuto effettivamente nel nostro Paese quando era notificata in via __________, successivamente in via __________ e poi in __________ fino al 9 giugno 2015. Tale questione può comunque rimanere aperta, non essendovi stati degli accertamenti in proposito. La telefonata del 7 marzo 2015 riassunta da una trascrizione della Polizia, nell'ambito della quale  avrebbe affermato che era alla ricerca di un appartamento che avrebbe occupato soltanto una volta al mese per poter mantenere la propria residenza, è certo un indizio, ma ancora insufficiente.

Certo, dal rapporto di costatazione del Comune di __________ del 4 febbraio 2010 inerente a RI 1 si evince che nel 2010 la stessa non sembrava dimorare in maniera effettiva sul nostro territorio. Non spetta però al Tribunale accertare i motivi per cui tale rapporto - ancorché incompleto e privo di alcun supporto probatorio - sia stato trasmesso al Dipartimento soltanto il 5 agosto 2015.

5.4. Bisogna pertanto concludere che i membri della famiglia RI 1 hanno mantenuto un alloggio in Svizzera e che il loro permesso di domicilio non è decaduto.

                                   6.   6.1. Stante quanto precede, i ricorsi vanno pertanto accolti senza ulteriore disamina e le risoluzioni della Sezione della popolazione annullate, così come i rispettivi giudizi governativi che le confermano.

6.2. Visto l'esito dei ricorsi, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli insorgenti, assistiti da un avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per entrambe le sedi (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   I ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   le risoluzioni del 20 marzo (n. 1409), 30 aprile (n. 2150) e 28 agosto 2019 (n. 4132) del Consiglio di Stato;

1.2.   le decisioni del 1° febbraio 2018 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, concernenti  RI 1, ,  e .

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Ai ricorrenti va restituita la somma di fr. 3'600.– versata a titolo di anticipo per le presunte spese processuali .

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà agli insorgenti complessivamente fr. 5'000.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

5.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

52.2019.180 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2020 52.2019.180 — Swissrulings