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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.2019 52.2019.117

15 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,630 parole·~18 min·6

Riassunto

Decadenza di un permesso di domicilio UE/AELS - centro degli interessi

Testo integrale

Incarto n. 52.2019.117  

Lugano 15 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 6 marzo 2019 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la risoluzione del 30 gennaio 2019 (n. 539) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 17 aprile 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il suo permesso di domicilio UE/AELS;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il cittadino italiano RI 1 (1964) è giunto in Svizzera l'11 marzo 1985, venendo posto dapprima al beneficio di un permesso di dimora e, successivamente, di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS.

B.   Il 17 gennaio 1986 l'interessato si è unito in matrimonio alla connazionale __________ (1966). Da quest'unione sono nati i figli __________ (1986) e __________ (1989). La famiglia ha vissuto a __________ fino al 1999, quando RI 1 si è stabilito in Ticino - dapprima a __________, in seguito a __________ -, mentre la moglie ed i figli si sono trasferiti in Italia. __________ abita attualmente a __________ (Provincia di __________).

C.   Preso atto del rapporto di segnalazione redatto il 31 agosto 2016 dalla Polizia cantonale (comprendente tra l'altro l'interrogatorio dell'interessato, esperito il medesimo giorno) e - dopo avergli dato la possibilità di esprimersi - il 17 aprile 2018 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio UE/AELS di RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 16 giugno successivo per lasciare il territorio elvetico.

Fondandosi principalmente sulle dichiarazioni rilasciate dall'interessato in occasione dell'interrogatorio di polizia del 31 agosto 2016 e sull'esigua quantità di elettricità consumata nel suo alloggio, l'Autorità dipartimentale ha considerato che, benché egli esercitasse un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, non vi risiedeva in maniera concreta, continua ed effettiva, ciò che comporta il decadimento della sua autorizzazione di domicilio UE/AELS. La decisione è stata resa sulla base degli art. 61 cpv. 2 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20), 79 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) e sull'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681).

D.   Con giudizio del 30 gennaio 2019 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Ribadendo i motivi posti a fondamento del provvedimento dipartimentale e respingendo l'argomentazione ricorsuale secondo cui le dichiarazioni rilasciate in occasione dell'interrogatorio del 31 agosto 2016 erano il risultato della pressione psicologica esercitata dall'agente interrogante, il Governo ha ritenuto che il centro di vita dell'interessato non si trovasse nel nostro Paese, bensì in Italia.

E.   Contro la predetta pronuncia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.

Egli sostiene che il centro dei suoi interessi si trovi in Svizzera, Paese in cui vive e lavora dal 1985 e dove trascorre la maggior parte del suo tempo. Ribadisce che quanto asserito nell'interrogatorio del 31 agosto 2016 non corrisponde alla realtà, ma sarebbe il frutto delle pressioni esercitate dall'agente interrogante. RI 1 afferma inoltre che i suoi legami in questo Paese non si limitano all'ambito lavorativo, ma al contrario si sono intensificati anche grazie alla presenza del figlio __________ e di altri parenti. In merito al rapporto con la moglie residente in Italia dichiara che di tanto in tanto durante alcuni fine settimana si reca a __________ per farle visita, mentre in altre occasioni è lei a raggiungerlo presso il domicilio di __________. A comprova delle proprie tesi sostiene infine che, in occasione dei 4 controlli effettuati nel 2018 presso l'appartamento preso in locazione a __________, la Polizia cantonale non ha potuto far altro che costatarne la presenza.

F.    All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento che il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

1.    La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.    2.1. L'ALC, applicabile nella presente fattispecie in forza della cittadinanza italiana del ricorrente, si rivolge ai cittadini elvetici ed a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche ed offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

2.2. Per quanto riguarda il permesso di domicilio UE/AELS, siffatta autorizzazione non è in quanto tale prevista dall'ALC. Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), essa viene rilasciata ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 LStrI e degli art. 60-63 OASA, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

Silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS - così come ad una revoca dello stesso, che è pure regolata dalla LStrI (art. 23 cpv. 2 OLCP) - l'ALC non può, tuttavia, essere trascurato. In effetti, in relazione alla decadenza delle carte di soggiorno UE/AELS - tra le quali rientra anche il permesso qui in discussione (art. 4 segg. OLCP) - esso prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la validità (cfr. art. 6 cpv. 5, art. 12 cpv. 5 e art. 24 cpv. 6 allegato I ALC).

2.3. Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in parola è equivalente a ciò che prescrivono sia l'art. 61 cpv. 2 LStrI (che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 [RU 2007 5437; LDDS] [messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2]) che la cifra 3 della dichiarazione del 5 maggio 1934 (RS 0.142.114.541.3) concernente l'applicazione del trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia del 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541).

In modo analogo ai menzionati disposti dell'ALC, anche le norme citate prevedono infatti che, in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera (ancora con riferimento all'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, cfr. STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2A.464/1999 del 19 giugno 2000 consid. 4). In questi casi non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero oltre sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza.

3.    Come detto, la decadenza di un permesso di domicilio o di dimora interviene trascorso un lasso di tempo di oltre sei mesi dalla partenza dal nostro Paese. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale - sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS ed oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 OASA -, tale fattispecie si realizza anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un certo lasso di tempo, ritornandovi ogni volta per motivi di visita, turismo o affari prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti il periodo di assenza all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni all'estero durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2A.31/2006 dell'8 maggio 2006 consid. 3.2 entrambe con rinvii a DTF 120 Ib 369 consid. 2c; Andreas Zünd/Ladina Arquint, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, II ed., Basilea 2009, n. 8.8 segg.).

4.    4.1. Come accennato in narrativa, RI 1 è giunto in Svizzera l'11 marzo 1985. Ha vissuto dapprima a __________, poi il 1° gennaio 1999 si è trasferito in Ticino, lavorando al servizio delle Ferrovie Federali Svizzere a __________, mentre la moglie si è stabilita in Italia con i figli.

L'11 luglio 2016 il secondogenito del ricorrente - trasferitosi anch'egli in Svizzera nel 2010 - è stato sentito nell'ambito della procedura avviata a seguito della sua richiesta di essere posto al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS. __________ ha in particolare dichiarato di risiedere insieme al padre nell'appartamento composto di 1.5 locali preso in locazione da quest'ultimo a __________. Nutrendo dubbi circa la reale e costante presenza di RI 1 e del figlio nel nostro Paese, la Polizia cantonale ha chiesto alle __________ i conteggi relativi al consumo di energia elettrica del citato alloggio. Dai giustificativi forniti dall'azienda elettrica è emerso - per il periodo compreso tra il 16 novembre 2011 ed il 23 novembre 2015 - un consumo ampiamente inferiore alla norma.

Interrogato il 31 agosto 2016 in merito alla regolarità del suo soggiorno sul territorio elvetico, RI 1 ha affermato di essersi traferito in Ticino - proveniente da __________ - il 1° gennaio 1999, vivendo dapprima a __________ e, dal 31 ottobre 2009, a __________, dove il 16 luglio 2010 è stato raggiunto dal secondogenito. Il ricorrente ha anche precisato che la suocera e la cognata vivono a __________, luogo di nascita della moglie residente a __________, località situata in Provincia di __________ distante 22 km da __________. Alla domanda concernente la frequenza delle visite alla consorte, l'insorgente ha risposto di recarsi presso di lei ogni fine settimana, partendo dalla Svizzera il venerdì e ritornandovi il lunedì mattina (cfr. verbale d'interrogatorio del 31 agosto 2016, pag. 4). RI 1 ha inoltre dichiarato:

"D. Per quale motivo non si è traferita in Svizzera anch'essa [la consorte]? R. Dal momento che le FFS non mi accettavano mai il trasferimento da __________ alla Svizzera italiana mia moglie si è trasferita presso mia sorella così da poter far frequentare le scuole italiane ai nostri figli. (…) D. Il locatore è al corrente che l'unità abitativa è occupata da due persone e non una sola? R. Sì l'ho comunicato. D. L'appartamento è sufficientemente grande per ospitare lei e suo figlio? R. Sì. D. Dove tiene tutti i suoi effetti personali? R. Tengo tutto in un armadio. Anche gli effetti del figlio. Gran parte dei miei effetti personali li tengo in Italia, se ne occupa mia moglie. D. Con quale frequenza abitate l'appartamento? R. Io vado al mattino e torno alla sera. Dormo tutti i giorni dal lunedì al venerdì per poi fare ritorno il lunedì successivo. D. La sua cucina è alimentata dalla corrente elettrica? Sì. D. Quanti elettrodomestici ha il suo appartamento? R. Ho una televisione, un computer e elettrodomestici quale asciugacapelli ecc. D. Il figlio quante volte vive nell'appartamento nel corso di una settimana? R. Sette giorni su sette. Il fine settimana, quando non lavora, si reca a trovare la madre in Italia." (cfr. verbale d'interrogatorio del 31 agosto 2016, pagg. 4-6).

Reso edotto dall'agente interrogante in merito al fatto che il consumo di elettricità riscontrato nel suo appartamento durante il periodo compreso tra il 16 novembre 2011 ed il 23 novembre 2015 era stato pari a 466 kWh, quando in media il consumo annuale di un'economia domestica composta di due locali con una cucina munita di piastre elettriche è di 1'600 kWh/annui (1'120 kWh/annui in caso di non utilizzo quotidiano della cucina) il ricorrente ha affermato che: "(…) La luce non la accendo quasi mai, non cucino quasi mai. Almeno tre mesi all'anno vado all'estero in vacanza. D. In un anno quanti giorni sta assente? R. 3 mesi all'anno sono assente all'estero per vacanze (90 giorni circa), due giorni a settimana mi reco da mia moglie (circa 110 giorni all'anno) per un totale di circa 200 giorni di assenza da __________ e dalla Svizzera. Vengo informato che l'agente interrogante nutre il sospetto circa la mia effettiva e costante presenza sul nostro territorio.

Da parte mia dico che effettivamente io vivo a __________ ma comunque almeno quattro giorni alla settimana dormo con mia moglie in Italia. Dunque circa 216 notti all'anno dormo in Italia. 6 settimane mi reco all'estero per vacanze (42 giorni). In totale dunque sono assente all'estero, annualmente, 258 giorni.

D. Quanti giorni effettivi in un anno dorme a __________? R. Circa 110 volte. D. Conferma dunque che il centro delle sue relazioni personali non si trova in Svizzera bensì in Italia? R. Sì. In Svizzera ho più che altro relazioni professionali. D. Conferma che il suo è un domicilio fittizio? R. Per quanto riguarda me, ma non mio figlio, affermo che è un domicilio fittizio. Da oggi in poi mi impegnerò a tirare le correzioni del caso. (cfr. verbale d'interrogatorio del 31 agosto 2016, pagg. 6-7).

4.2. Sulla base delle considerazioni sopra esposte (in particolare delle ammissioni rese dall'interessato), corroborate dai dati relativi al consumo di elettricità (incompatibili con un utilizzo regolare e costante dell'appartamento preso in locazione a __________), la Sezione della popolazione ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio UE/AELS di RI 1, misura avallata dal Consiglio di Stato.

L'insorgente contesta queste conclusioni, affermando di trascorrere la maggior parte del tempo in Svizzera, Paese che reputa il centro dei propri interessi. RI 1 nega quanto affermato in occasione dell'interrogatorio del 31 agosto 2016, poiché sarebbe il risultato dello stato di agitazione provocato dalle domande incalzanti poste dall'agente interrogante, il quale lo avrebbe indotto ad ammettere ciò che in realtà non era sua intenzione asserire. La prova della non veridicità di quanto dichiarato alla Polizia cantonale sarebbe data dalla confusione e dalle contraddizioni delle sue affermazioni, con riferimento in particolare alla durata delle vacanze e delle visite alla moglie durante il fine settimana (cfr. ricorso del 6 marzo 2019, pag. 5). Il ricorrente considera inoltre che qualora il suo domicilio a __________ fosse veramente fittizio, la Polizia cantonale non lo avrebbe trovato a casa in occasione dei 4 controlli effettuati nel marzo e nell'aprile del 2018. Ritiene infine che le fotografie scattate dagli inquirenti nel suo alloggio dimostrerebbero che quest'ultimo è effettivamente utilizzato.

4.3. Queste tesi non possono essere condivise. In primo luogo in occasione dell'interrogatorio svoltosi dinanzi alla Polizia cantonale il 31 agosto 2016 il ricorrente ha ammesso che il centro dei suoi interessi si trova in Italia e non in Svizzera. Certo, le sue affermazioni in merito alla durata delle vacanze e delle visite alla moglie non risultano lineari (cfr. verbale d'interrogatorio del 31 agosto 2016, pagg. 4, 6 e 7). Queste incongruenze non mutano tuttavia il senso delle sue dichiarazioni, ovvero che trascorre la maggior parte del suo tempo con la moglie a __________, Comune peraltro non distante da __________.

Secondariamente - e come rettamente osservato dal Consiglio di Stato - occorre considerare che non vi sono elementi per non ritenere veritiere le dichiarazioni fornite il 31 agosto 2016. RI 1 ha infatti potuto liberamente rispondere alle domane postegli in quell'occasione dalla Polizia cantonale, prova ne è il fatto che - fino al ricorso dinanzi al Governo cantonale -nulla ha eccepito al riguardo, sottoscrivendo il relativo verbale.

Oltre a queste dichiarazioni vi sono altri riscontri oggettivi che dimostrano che il centro degli interessi del ricorrente non si trova a __________. Il consumo di elettricità riscontrato nell'appartamento preso in locazione dal ricorrente tra il 16 novembre 2011 ed il 5 dicembre 2017 è infatti sempre stato ampiamente inferiore alla media relativa ad un'economia domestica composta di due locali con cucina munita di piastre elettriche, ovvero 1'600 kWh/annui (1'120 kWh/annui qualora la cucina non fosse utilizzata quotidianamente). Dai conteggi forniti dalle __________ alla Sezione della popolazione emerge in effetti che i consumi effettivi riscontrati ammontavano a 127 kWh per il periodo di 370 giorni compreso tra il 16 novembre 2011 ed il 20 novembre 2012, a 111 kWh nei 377 giorni tra il 21 novembre 2012 ed il 2 dicembre 2013, a 108 kWh nei 364 giorni tra il 3 dicembre 2013 ed il 1° dicembre 2014, a 120 kWh nei 357 giorni tra il 2 dicembre 2014 ed il 23 novembre 2015, a 195 kWh nei 366 giorni tra il 24 novembre 2015 ed il 24 novembre 2016, infine a 310 kWh nei 376 giorni compresi tra il 25 novembre 2016 ed il 5 dicembre 2017. Come detto, tali quantità di energia elettrica sono alquanto esigue e risultano incompatibili con un utilizzo quale abitazione primaria di un appartamento come quello occupato dall'insorgente a __________.

Dalla documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia del 31 agosto 2016 emerge che l'alloggio in parola è sì arredato, tuttavia - contrariamente a quanto sostenuto da RI 1 nel gravame del 6 marzo 2019 (cfr. pag. 5) - la presenza di effetti personali è comunque minima, ciò che dimostra che l'appartamento non è utilizzato come residenza principale, considerato inoltre il fatto che a quel momento vi avrebbero dovuto alloggiare due persone: il ricorrente ed il figlio (quest'ultimo sembra nel frattempo essersi trasferito insieme alla compagna in un'abitazione di __________). Non va infine dimenticato che RI 1 ha ammesso che la maggior parte dei suoi effetti personali si trovano presso la moglie in Italia (cfr. verbale d'interrogatorio del 31 agosto 2016, pag. 5).

A ben guardare l'insorgente si comporta alla stregua di un lavoratore frontaliere ovvero, come definisce l'art. 28 cpv. 1 allegato I ALC, un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, che esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

4.4. Alla luce di quanto precede vi sono pertanto elementi sufficienti, convergenti, per ritenere che il ricorrente, pur disponendo di un alloggio e lavorando in Svizzera, mantenga il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove risiede la moglie. Va pure osservato che l'insorgente in occasione dell'audizione del 31 agosto 2016 (di cui ha letto, approvato e firmato il verbale senza minimamente eccepire la correttezza dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto) non ha addotto di partecipare ad attività organizzate dalla comunità in cui in questa sede sostiene di vivere e di nutrire altri interessi, oltre a quelli professionali, ed al fatto che vi risiedono il figlio, la suocera e la cognata.

4.5. Infine, i riferimenti di RI 1 a due precedenti sentenze di questo Tribunale (STA 52.2017.357 del 22 gennaio 2018 e 52.2016.237 del 3 maggio 2017) risultano inconferenti. Tali giudizi si limitano infatti ad enunciare il principio secondo cui il fatto che un cittadino membro di uno Stato facente parte dell'ALC abbia il coniuge ed i figli che continuino a vivere all'estero non comporta necessariamente la decadenza o la revoca della sua autorizzazione UE/AELS, visto che il diritto di soggiorno e di accesso ad un'attività economica nel nostro Paese è in linea di principio garantito. Nei fatti giungono tuttavia alla conclusione opposta, dato che era stato appurato che il centro di vita degli interessati non si trovava in Svizzera. Ora - come si è visto - questa è pure la situazione di RI 1, il cui permesso di domicilio UE/AELS è decaduto poiché il centro dei suoi interessi si trova in Italia, non per il solo fatto che la moglie vi risiede.

Non giova alla posizione del ricorrente nemmeno il richiamo alla DTF 131 II 339, poiché tale pronuncia (cfr. consid. 2) si limita a precisare che il cittadino di una parte contraente all'ALC dispone di un diritto a titolo originario a stabilirsi nel nostro Paese per esercitare un'attività lucrativa dipendente, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora UE/AELS (cfr. art. 2 cpv. 1 allegato I ALC).

5.    5.1. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione va pertanto confermata in quanto immune da violazione del diritto. Essa è pure rispettosa del principio della proporzionalità. In effetti, l'insorgente ha sempre la possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora UE/AELS, sempre che ne adempia evidentemente le condizioni: in primo luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera e per svolgervi un'attività lucrativa, spostandovi il centro dei suoi interessi.

5.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.

5.3. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

  4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

52.2019.117 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.2019 52.2019.117 — Swissrulings