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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.2020 52.2018.609

27 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,953 parole·~20 min·5

Riassunto

Permesso per confinanti UE/AELS

Testo integrale

Incarto n. 52.2018.609  

Lugano 27 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Thierry Romanzini

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2018 di

 RI 1   patrocinato da  PA 1    

contro  

la risoluzione del 21 novembre 2018 (n. 5533) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione con la quale il 20 giugno 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha negato il rilascio di un permesso per confinanti UE/AELS per lavorare presso la __________ Sagl;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   Il 20 giugno 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda del 31 agosto 2016 del cittadino italiano RI 1 (1963), residente a __________ (prov. di __________), volta ad ottenere il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese in qualità di direttore tecnico al 50%, con una remunerazione di fr. 2'500.– lordi mensili a decorrere dal 1° settembre 2016, per la __________ Sagl con sede in via __________ a __________.

Sulla scorta delle verifiche da essa esperite e degli accertamenti predisposti dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), l'Autorità dipartimentale ha rilevato che la società interessata non aveva alcun dirigente assunto a tempo pieno, non aveva dipendenti e faceva capo a quelli della __________ Srl __________, dove RI 1 svolgeva la propria attività lavorativa a metà tempo, non occupava uffici propri mentre i recapiti telefonici nonché il telefax e l'indirizzo di posta elettronica erano intestati alla __________ SA di via __________ a __________, non aveva una segretaria che si occupava di ricevere la corrispondenza come pure di rispondere al telefono e svolgere tutte le altre mansioni d'ufficio, non aveva magazzini o altro, non aveva veicoli intestati alla ditta, non disponeva di alcuna attrezzatura sul nostro territorio mentre tutti i servizi di cancelleria, telefonici, fax, corrispondenza, conteggi stipendi, conteggi AVS e altro venivano svolti dalla __________ SA.

Ha pertanto ritenuto che la sede di __________ della società datrice di lavoro fosse fittizia e che le condizioni per l'ottenimento del permesso richiesto non fossero ossequiate. Ha quindi fissato a RI 1 un termine con scadenza il 15 settembre 2017 per cessare l'attività lavorativa nel frattempo intrapresa. La decisione è stata resa sulla base degli art. 7 dell'allegato I all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681) e 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), come pure della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]) e dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201).

                                  B.   Con giudizio del 21 novembre 2018 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha rilevato che la __________ Sagl, benché regolarmente costituita in Svizzera, si comportava de facto come una filiale sul nostro territorio di __________ Srl __________.

Oltre ad essere titolare di __________ Srl e socio di maggioranza di __________ Sagl, in entrambe le società egli ricopre una funzione dirigenziale in veste di presidente della prima e di direttore tecnico della seconda. Ha ritenuto pertanto che la richiesta fosse destinata a permettere a RI 1 di operare dal nostro Paese, portando avanti la stessa attività da lui svolta in Italia. Ha quindi concluso che l'assunzione dell'interessato era volta ad eludere il limite di 90 giorni per anno civile disposto dalle norme sulla libera circolazione in merito ai prestatori di servizi transfrontalieri.

                                  C.   Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS.

Sostiene che la __________ Sagl svolge effettivamente l'attività notificata, è dotata di dirigenza e di impiegati regolarmente assunti come pure di un servizio di segretariato del quale si occupa una professionista indipendente che fattura le proprie prestazioni alla società di cui essa stessa ne è al contempo la gerente, e paga regolarmente le imposte. Precisa che l'attività commerciale non necessita di magazzino e che al bisogno le attrezzature vengono fornite contro remunerazione da società specializzate. Ritiene pertanto di avere dimostrato di disporre di tutti i requisiti richiesti. Inoltre critica il Governo per avere fondato il proprio giudizio sulla base di informazioni raccolte anche via internet, in particolare su alcune analogie riscontrate con la __________ Srl __________.

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Dipartimento sia il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

                                   2.   2.1. Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di aver fondato il proprio giudizio basandosi anche su informazioni raccolte tramite mezzi di comunicazione multimediali (internet), segnatamente per quanto attiene ad alcune analogie con la società italiana __________ Srl, senza essere avvertito e senza potersi pronunciare in proposito. Si duole in sostanza della violazione del suo diritto di essere sentito.

Tale rimprovero va esaminato preliminarmente, poiché quanto da esso invocato costituisce una garanzia di natura formale, la cui disattenzione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (DTF 124 V 123 consid. 4 a, 122 I 464 consid. 4a, 120 Ib 379 consid. 3b).

2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati, innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Tale norma - applicabile anche ai procedimenti in materia di diritto degli stranieri - assicura alla parte interessata il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e le garantisce anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse e di determinarsi al riguardo (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 120 Ib 379, 118 Ia 17; Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrechts, VII ed., Zurigo 2016, pag. 219 n. 1001 segg.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer AuG, Berna 2010, n. 17 ad art. 96 e nota a piè di pagina n. 64).

2.3. In concreto, bisogna convenire con l'insorgente che l'Esecutivo cantonale ha fondato il proprio giudizio prendendo tra le altre cose spunto anche da una serie di informazioni raccolte tramite internet, senza tuttavia interpellarlo e invitarlo a determinarsi al riguardo prima di emanare il giudizio qui impugnato. Nella misura in cui il Consiglio di Stato ha però attinto tali dati dai siti internet delle due ditte di cui il ricorrente è titolare, è perlomeno dubbio che dovesse ancora interpellare quest'ultimo per dargli modo di prendere posizione sui medesimi prima di rendere il proprio giudizio, visto che tali informazioni dovevano essergli per forza di cose note. Di conseguenza, nell'agire del Governo non sarebbe ancora ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. Sia come sia, la questione può in ogni caso rimanere aperta in questa sede, poiché quand'anche si volesse ipotizzare che la precedente istanza di giudizio sia incorsa in una simile disattenzione, occorre considerare che tale vizio è stato sanato dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, autorità dotatata di pieno potere cognitivo (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2b ad art. 61 e rif.). In effetti con il ricorso presentato in questa sede, RI 1 ha potuto prendere diffusamente posizione sui vari elementi presi in considerazione dal Consiglio di Stato nel giudizio qui impugnato.

Su questo punto il gravame deve quindi essere respinto.

                                   3.   3.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.

Il ricorrente, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, può quindi prevalersi in linea di principio del menzionato accordo bilaterale per svolgere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera.

3.2. Giusta l'art. 6 paragrafo 1 allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi. Il lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante, soggiunge il paragrafo 2 della medesima disposizione, riceve una carta di soggiorno della stessa durata prevista per il contratto di lavoro. Al lavoratore dipendente che occupa un impiego di durata non superiore a tre mesi non occorre una carta di soggiorno.

L'art. 7 paragrafo 1 allegato I ALC definisce il lavoratore dipendente frontaliero un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio, di norma, ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

3.3. Giusta l'art. 4 cpv. 3 OLCP, il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE (eccettuata la Croazia) e dell'AELS vale in tutta la Svizzera.

L'art. 9 cpv. 1bis OLCP dispone che in caso di assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, procedura, elementi, termini) di cui agli art. 6 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (LDist; RS 823.20) e 6 dell'ordinanza sui lavoratori distaccati del 21 maggio 2003 (ODist; RS 823.201). Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l'attività.

L'art. 23 cpv. 1 OLCP sancisce che i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, quelli di dimora UE/AELS e quelli per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempiute le condizioni per il loro rilascio.

3.4. La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura. Può infatti accadere che un'impresa proveniente dallo spazio UE/AELS apra una filiale in Svizzera (ditta "bucalettere") al solo scopo di eludere le restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontaliere (al massimo 90 giorni per anno civile). In questo caso, l'Autorità cantonale competente deve controllare se l'impresa con sede in Svizzera disponga di un'infrastruttura (team direttivo, uffici, macchinari, materiali ecc.) tale da far desumere che l'impresa in questione svolga effettivamente l'attività notificata. Se così non fosse, ai lavoratori interessati non potrà essere rilasciato alcun permesso per un'assunzione d'impiego in Svizzera. Il cittadino UE/AELS dovrà in tal caso essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati (Istruzioni OLCP-02/2020, n. 4.2.1 pag. 45).

In effetti, anche se l'impresa dispone di una propria personalità giuridica nel nostro Paese, non è possibile consentire che le restrizioni previste per i lavoratori distaccati vengano eluse, facendo credere che si tratti di un'assunzione d'impiego allorquando la persona esercitante l'attività lucrativa dipende in realtà da un datore di lavoro straniero. Va da sé che quanto indicato dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di lavoro in Svizzera.

Un recapito "bucalettere" si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l'assenza di importanti infrastrutture nel luogo di sede. Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un recapito postale presso uno studio legale o fiduciario che si occupa di ritirare la posta e inoltrarla agli organi societari residenti altrove, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (STF 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.2, 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2; STA n. 80.2017.54 del 30 marzo 2018 consid. 1.3 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

                                   4.   4.1. Come accennato in narrativa, il 20 giugno 2017 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda presentata il 31 agosto 2016 da RI 1 volta ad ottenere il rilascio di un permesso per frontalieri UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese a decorrere dal 1° settembre 2016 in qualità di direttore tecnico al 50% con una remunerazione di fr. 2'500.– lordi mensili per la __________ Sagl, ritenendo fittizia la sede della società di modo che le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione richiesta non erano ossequiate.

Sulla base delle verifiche da essa esperite e degli accertamenti predisposti dall'UIL riassunti nel rapporto del 7 febbraio 2017, l'Autorità dipartimentale ha rilevato che la società interessata non aveva alcun dirigente assunto a tempo pieno, non aveva dipendenti e faceva capo a quelli della __________ Srl __________ dove RI 1 svolgeva la propria attività lavorativa a metà tempo, non occupava uffici propri mentre i recapiti telefonici nonché il telefax e l'indirizzo di posta elettronica erano intestati alla __________ SA di via __________ a __________, non aveva una segretaria che si occupava di ricevere la corrispondenza come pure di rispondere al telefono e svolgere tutte le altre mansioni d'ufficio, non aveva magazzini o altro, non aveva veicoli intestati alla ditta, non disponeva di alcuna attrezzatura sul nostro territorio mentre tutti i servizi di cancelleria, telefonici, fax, corrispondenza, conteggi stipendi, conteggi AVS e altro venivano svolti dalla __________ SA.

4.2. Innanzitutto va rilevato che, contrariamente a quanto assume l'Autorità di prime cure, dalla documentazione prodotta dall'insorgente dinnanzi al Consiglio di Stato risulta che tra il 31 agosto 2016, ovvero al momento del deposito della domanda, e la decisione dipartimentale del 20 giugno 2017 la __________ Sagl faceva capo, oltre a RI 1, a 15 lavoratori dipendenti (doc. 2): 6 a tempo indeterminato (__________ dal 02.05.13, __________ dal 02.05.13__________ dal 17.10.16, __________ dal 01.10.13, __________ dal 02.05.13, __________ dal 23.01.17) e 9 a tempo determinato (__________ dal 06.03.17 al 30.09.17, __________ dal 25.04.17 al 30.09.17, __________ dal 01.05.17 al 31.07.17, __________ dal 02.12.16 al 30.09.17, __________ stagista dal 19.06.17 al 28.07.17, __________ dal 13.06.17 al 30.09.17, __________ dal 27.02.17 al 30.09.17, __________ dal 20.03.17 al 30.09.17, __________ dal 17.01.17 al 30.09.17). Come si vedrà meglio in seguito, giova comunque rilevare che tutti questi lavoratori erano al beneficio di un permesso per confinanti G e che molti di loro erano già stati alle dipendenze della __________ Srl di __________, ditta dalla quale erano stati licenziati per poi essere subito assunti dalla __________ Sagl, secondo quanto ammesso dallo stesso insorgente nel suo ricorso al Consiglio di Stato (p.to 2, pag. 4).

Dinnanzi al Governo il ricorrente ha pure dimostrato che la __________ Sagl dispone di un'utenza telefonica portatile dal 24 aprile 2013 col numero 079 __________ (doc. 4.1), di un sito internet (www.__________.ch con indirizzo di posta elettronica aziendale info@__________.ch) e di due veicoli aziendali (una __________ dal 25 novembre 2016 e una __________ dal 29 aprile 2014, quest'ultima importata dall'estero, v. doc. 7: licenze di circolazione).

Inoltre la ditta, la quale non occupava uffici propri, ha preso in locazione a partire dal 1° luglio 2017 un locale in via __________ a __________ (doc. 3: contratto di locazione del 30 giugno 2017 relativo a un locale).

4.3. Pur prendendo atto che la ditta ha (avuto) nel suo organico diversi dipendenti ed ha preso nel frattempo in locazione uno spazio commerciale adibito ad ufficio a __________, oltre ad essere dotata di un'utenza telefonica e di un sito internet e a disporre di due autoveicoli aziendali, il Consiglio di Stato ha comunque tutelato la decisione dipartimentale sulla scorta della documentazione agli atti e, come detto, su di una serie di elementi estrapolati da internet.

L'Esecutivo cantonale ha rilevato che la __________ Sagl, benché regolarmente costituita in Svizzera, si comportava de facto come una sorta di propaggine su suolo svizzero della __________ Srl. Ha in effetti considerato che il ricorrente, oltre ad essere titolare di quest'ultima ditta e socio di maggioranza di __________ Sagl, ricoprisse in entrambe le società una funzione dirigenziale in veste di presidente della prima e di direttore tecnico della seconda. Ne ha quindi dedotto che, a fronte di tutti gli elementi agli atti, la richiesta presentata da  fosse finalizzata a permettergli di svolgere senza alcuna restrizione anche nel nostro Paese l'attività aziendale da lui condotta in Italia. Ha quindi concluso che l'assunzione dell'interessato presso la __________ Sagl fosse sostanzialmente volta ad eludere il limite di 90 giorni per anno civile disposto dalle norme sulla libera circolazione in merito ai prestatori di servizi transfrontalieri.

4.4. Secondo l'estratto del registro di commercio la __________ Sagl, di cui RI 1 è socio e direttore dall'ottobre 2016, è una società a garanzia limitata costituita nell'aprile 2013 e avente quale scopo la progettazione, l'assemblaggio, la lavorazione, la manutenzione ed il commercio di manufatti metallici, in pietra, in vetro o di qualsiasi altra tipologia o materiale relativi al rivestimento di superfici esterne o interne di fabbricati e costruzioni in genere sia in conto proprio che in conto terzi.

Socia della __________ Sagl è pure la cittadina italiana __________, residente a __________ e moglie di RI 1, mentre gerente della società è la cittadina svizzera __________, titolare della __________ con sede a __________, società attiva nella fornitura di servizi di segreteria e di supporto alle funzioni di ufficio, avente quale scopo l'assistenza e il sostegno amministrativo in genere per aziende e privati.

La __________ Sagl si occupa essenzialmente di posa in opera di serramenti e facciate continue in vetro e/o altri materiali. Secondo il ricorrente, l'impresa assume dei contratti in subappalto da parte di aziende produttrici di tali prodotti, che a loro volta hanno sottoscritto contratti di appalto per la fornitura e posa.

Dal canto suo la __________ Srl, con sede a __________ e di cui RI 1 è titolare e presidente, è un'azienda costituita nel 2002 anch'essa specializzata nel montaggio di facciate continue e strutture vetrate.

Da quanto precede, risulta con tutta evidenza che le due ditte menzionate svolgono la stessa attività commerciale con RI 1 presidente della __________ Srl, e nel contempo socio e direttore della __________ Sagl di cui intende assumere anche il ruolo di direttore tecnico. La __________ Sagl, oltre ad avere lo stesso scopo sociale, utilizza pure il medesimo logo della __________ Srl __________. Inoltre il ricorrente ha già ammesso che parte dei dipendenti precedentemente impiegati dalla società italiana sono stati poi assunti da quella svizzera.

Oltre a ciò, la __________ Sagl è priva di un servizio di segretariato integrato all'azienda. Infatti, tutte le mansioni amministrative sono svolte dalla gerente __________, la quale è registrata all'AVS ed esercita a titolo indipendente (doc. 9: bilancio e conto economico 2015 e 2016; doc. 5: fattura di fr. 2'000.– del 02.01.17), e non percepisce quindi un salario dalla società.

Per di più, la ditta non disponeva di uffici propri al momento della decisione dipartimentale, avendo la propria sede legale presso gli uffici della __________ SA a __________. È soltanto nel corso della procedura ricorsuale dinnazi al Consiglio di Stato, vale a dire dopo che l'autorità di prime cure aveva posto in evidenza questo aspetto, che essa ha trasferito la propria sede a __________, in via __________, dove ha preso in locazione un semplice monolocale il quale, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, dovrebbe fungere da ufficio.

La __________ Sagl non dispone in Svizzera di nessun altra infrastruttura organizzativa stabile al punto che è addirittura priva di un magazzino proprio, facendo capo alle attrezzature distribuite nelle baracche di cantiere (doc. 6), e, in caso di subappalto di lavori per i quali è necessaria dell'attrezzatura specifica, a ditte per il noleggio (doc. 8). Ora, l'argomento secondo cui l'attività esercitata non necessiterebbe di magazzini e attrezzatura appare scarsamente credibile, ove si consideri che, come è stato rilevato anche dal Consiglio di Stato, la sede operativa della ditta italiana, attiva dal 2002 e come detto avente identico scopo e attività di quella svizzera, è dotata di un vero e proprio magazzino situato a __________.

4.5. Alla luce di tutto quanto precede si deve dunque considerare che nel caso di specie sussistono sufficienti indizi per ritenere che la __________ Sagl sia una società che pur figurando sulla carta come un'entità giuridica a sé stante e distinta dalla __________ srl __________, in realtà dal profilo operativo si poggia su quest'ultima ditta, di cui ne è in pratica una ramificazione. Indicativo a questo proposito è anche il fatto che sul proprio sito internet (www.__________.it) la società italiana pubblicizzi tra le proprie "realizzazioni" tre delle quattro opere che la __________ Sagl a sua volta riporta sul proprio sito (www.__________.ch) sotto la rubrica "realizzazioni", e meglio: la __________ a __________, le __________ a __________ e la sede della __________ a __________. In simili circostanze quest'ultima ditta non può pertanto assumere RI 1 in qualità di lavoratore frontaliero per impiegarlo quale direttore tecnico al 50%. In caso contrario si realizzerebbe un chiaro aggiramento delle restrizioni imposte dall'ALC sulle prestazioni di servizi transfrontalieri. Pertanto l'interessato deve essere rinviato alla procedura applicabile ai prestatori di servizi distaccati prevista dalla LDist, che si prefigge di rispettare le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO.

                                   5.   5.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto, con conseguente conferma del giudizio impugnato.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto.

5.2. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'200.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere