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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.11.2019 52.2018.566

11 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,656 parole·~18 min·4

Riassunto

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo con effetto immediato

Testo integrale

Incarto n. 52.2018.566  

Lugano 11 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente, Sarah Socchi, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2018 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione del 24 ottobre 2018 (n. 5049) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 20 giugno 2018 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a titolo definitivo, con effetto immediato;

ritenuto,                          in fatto

                                  A.   RI 1, qui ricorrente, è nato il __________ 1956 e ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore il __________ 1979 (cat. B).

Venditore di professione, negli anni scorsi è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel registro automatizzato delle misure amministrative (ADMAS):

17 maggio 2002             ammonimento a seguito di un'infrazione lieve (eccesso di velocità);

4 luglio 2003                  ammonimento per un'infrazione lieve (eccesso di velocità);

4 aprile 2007                  revoca della licenza di condurre di 5 mesi a seguito di un'infrazione grave (eccesso di velocità); la misura è stata scontata dal 18 febbraio al 17 luglio 2007;

26 aprile 2012                revoca della licenza di condurre di 12 mesi per un'infrazione grave (eccesso di velocità); il provvedimento è stato scontato dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013;

24 marzo 2015                revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato a seguito di un'infrazione grave (guida in stato d'inattitudine per spossatezza e incidente); la misura è stata scontata a partire dal 1° aprile 2015 ed è stata abrogata in data 15 marzo 2017.

                                  B.   a. Il 20 aprile 2018, alle ore 18.10, RI 1 circolava in territorio di __________ alla guida della vettura __________ targata TI __________, quando è stato oggetto di un controllo di polizia, nell'ambito del quale è risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro precursore (0.45 mg/l [milligrammi di alcol per litro di aria espirata] alle ore 18.14). Tradotto alla gendarmeria di __________, alle ore 18.32 è stato sottoposto a misurazione con etilometro probatorio, che ha evidenziato una concentrazione di alcol nell'aria espirata di 0.45 mg/l. Interrogato dalla polizia cantonale, il ricorrente ha dato atto di essere stato preventivamente informato del valore legale dell'accertamento effettuato con etilometro probatorio, ammettendo di avere bevuto due birre in bottiglia da 0.33 l, nonostante sapesse che si sarebbe successivamente messo alla guida (cfr. rapporto di polizia del 20 aprile 2018, verbale d'interrogatorio). La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito sequestrata dalle forze dell'ordine.

                                         b. Preso atto del rapporto di polizia, il 9 maggio 2018 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Dopo avergli offerto la possibilità di determinarsi in merito, il 20 giugno 2018 l'autorità amministrativa ha risolto di revocargli la licenza di condurre a titolo definitivo, con effetto immediato, stabi-lendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima di 5 anni dall'adozione del provvedimento e che per ugual periodo gli era vietato fare uso di ogni e qualsiasi licenza di condurre estera di cui dovesse essere o divenire titolare. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. b, 16c cpv. 2 lett. e della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

c. A seguito degli stessi accadimenti, con decreto di accusa del 27 agosto 2018 il competente Procuratore pubblico l'ha ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine giusta l'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 17'100.- (corrispondenti a 90 aliquote giornaliere da fr. 190.- cadauna). Avverso questo decreto RI 1 ha interposto opposizione.

                                  C.   Con giudizio del 24 ottobre 2018, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa presentata da RI 1. Appurata la sussistenza di un'infrazione grave ex art 16c cpv. 1 lett. b LCStr dovuta alla concentrazione qualificata di alcol riscontrata nell'alito del ricorrente il 20 aprile 2018 e visti poi i precedenti da lui accumulati in particolare la citata revoca del 24 marzo 2015 (scontata meno di cinque anni prima) -, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per la revoca a titolo definitivo, senza possibilità di riesame prima di cinque anni. Ha infine negato che le esigenze professionali addotte dall'insorgente potessero condurre ad altro risultato.

                                  D.   Avverso quest'ultimo giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via preliminare che la procedura sia sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale e in via principale l'annullamento dei dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2 della risoluzione della Sezione della circolazione e la riduzione della scadenza per il riesame al 30 aprile

2019 con obbligo di effettuare regolari e frequenti controlli per dimostrare la sua astemia. Rilevato di non avere ancora subito alcuna condanna definitiva a livello penale, il ricorrente afferma che in quella sede contesterà la validità del risultato prodotto dal test etilometrico, che non sarebbe stato effettuato secondo la corretta procedura. Pur dando atto che l'attuale normativa non lascia margine di manovra, auspica che - nell'attesa della prevista revisione della LCStr tendente a mitigare le conseguenze delle infrazioni al codice stradale previste dal programma "Via Sicura" - siano i giudici ad apportare tali correttivi, esercitando il proprio potere d'apprezzamento senza essere vincolati alla pena amministrativa prevista dalla LCStr. In questo senso - ritenendo che per valutare l'idoneità alla guida occorra fare un distinguo tra le infrazioni commesse in passato - osserva di non essere in precedenza mai stato sanzionato per guida in stato di ebrietà. Reputa pertanto ingiustificato considerarlo inidoneo alla guida senza previa perizia e in ogni caso sproporzionato il termine fissato per il riesame, vista anche la sua necessità professionale di condurre un veicolo a motore.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi nel proprio provvedimento.

                                  F.   Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia del ricorrente a presentare una replica.

                                  G.   Con scritto del 10 ottobre 2019 l'autorità dipartimentale ha trasmesso al Tribunale la sentenza del 2 settembre precedente, passata in giudicato, con cui il giudice della Pretura penale, esperito il dibattimento, ha ritenuto RI 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine e lo ha condannato alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (corrispondenti a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, e al pagamento di una multa di fr. 700.-. L'interessato, cui è stata offerta la facoltà di esprimersi al riguardo, è rimasto silente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'incarto completo prodotto dalla precedente istanza, integrato dal giudizio penale frattanto emanato e noto all'insorgente, fornisce sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. Non occorre pertanto richiamare dal Ministero pubblico l'incarto DA 3396/2018, sollecitato dal ricorrente.

                                   2.   2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in

netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa).

L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. STF 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 3.1-3.2, in: RtiD I-2011 n. 41).

2.2. In concreto, come visto in narrativa, dagli atti risulta che, a seguito degli eventi occorsi il 20 aprile 2018, il Procuratore pubblico ha emanato un decreto d'accusa che il ricorrente ha impugnato davanti al giudice della Pretura penale, il quale dopo aver indetto un pubblico dibattimento - ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni) di fr. 3'600.-, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, oltre che al pagamento di una multa di fr. 700.-, per avere condotto l'autovettura ________ targata TI ________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dall'esame dell'alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.45 mg/l). La predetta decisione non è stata ulteriormente contestata ed è quindi regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede l'insorgente non può più contestare tali fatti (neppure, dunque, le modalità di accertamento dell'alcolemia messe in atto dalla polizia), ormai stabiliti dalle autorità penali con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata il 2 settembre 2019. Tanto più che la sanzione penale è stata emanata sulla base del risultato (0.45 mg/l) dell'analisi dell'alito mediante etilometro probatorio che, davanti alla polizia, il conducente ha riconosciuto.

In occasione del verbale di polizia del 20 aprile 2018, dopo essere stato informato dell'avvio di un procedimento penale per titolo di guida in stato di inattitudine qualificata e del fatto che l'accertamento con etilometro probatorio avrebbe avuto un valore legale di prova a suo carico, il ricorrente non ha infatti messo in dubbio la legalità della procedura di accertamento del tasso alcolemico alla quale era stato sottoposto, riconoscendo invece con la propria firma il valore emerso dalla misurazione effettuata con etilometro probatorio (cfr. la ricevuta del risultato derivante dal test etilometrico annessa al rapporto di polizia). Nemmeno nel corso della procedura amministrativa, prima di adire questo Tribunale, l'insorgente aveva invero messo in discussione il tasso alcolemico riscontrato, dandolo invece per acquisito (cfr. ricorso al Governo, pag. 2). Egli, come detto, non ha infine contestato il giudizio con il quale il giudice della Pretura penale lo ha condannato a una pena pecuniaria di entità non trascurabile per aver violato gravemente le norme della circolazione. Se il ricorrente riteneva ancora che la pronuncia penale fosse stata emanata sulla scorta di presupposti fattuali inesatti, avrebbe dovuto insistere nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio del giudice della Pretura penale, contestando l'infrazione in materia di circolazione stradale che gli veniva addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale (cfr. rimedi di diritto indicati a pag. 2 della sentenza pretorile), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in sede amministrativa. L'insorgente, nonostante la gravità del reato imputatogli e l'ampiezza della sanzione inflittagli, non ha invece ulteriormente ricorso, ma ha lasciato volutamente passare in giudicato la decisione penale, pur sapendo - in quanto assistito in quella fase da un legale cognito della materia - che i fatti accertati in sede penale sarebbero stati vincolanti anche per questo Tribunale.

Ne discende che, già solo per questo motivo, le critiche sollevate dal ricorrente relativamente alla correttezza della procedura di accertamento etilometrico probatorio effettuata dalla polizia vanno ora respinte.

2.3. A titolo abbondanziale, si osserva che tali censure appaiono ad ogni modo infondate.

A torto l'insorgente sostiene in particolare che non siano stati eseguiti tutti i "passaggi" necessari affinché al risultato del test effettuato mediante etilometro probatorio possa essere ricono-sciuto valore probante. In effetti, con l'etilometro probatorio, al contrario di quello precursore (cfr. art. 11 cpv. 2 prima frase dell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 marzo 2007; OCCS; RS 741.013), è sufficiente una sola misurazione, realizzata con due metodi diversi indipendenti l'uno dall'altro e considerata valida soltanto quando i due procedimenti giungono allo stesso risultato (cfr. USTRA, Modifica dell'OCCS, commento all'art. 11a, pag. 2). Più precisamente, l'etilometro probatorio effettua sullo stesso campione due misurazioni indipendenti a distanza di pochi secondi l'una dall'altra: soltanto se entrambi i valori coincidono viene visualizzato un risultato valido, escludendo così qualsiasi possibilità di errore (cfr. anche https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/documentazione/comunicati-stampa/anzeige-meldungen.msg-id-63745.html). In concreto, dall'accertamento con etilometro probatorio è scaturito un risultato valido di 0.45 mg/l. Le critiche sollevate dal ricorrente cadono pertanto nel vuoto.

Nemmeno dal fatto che il tasso alcolemico riscontrato supera solo dello 0.05% il limite per essere considerato qualificato l'insorgente può dedurre nulla a suo favore, ritenuto peraltro che non è consentito effettuare alcuna detrazione dai valori indicati dagli etilometri probatori (cfr. art. 20 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'OCCS del 22 maggio 2008; OOCCS-USTRA; RS 741.013.1).

Dagli atti non risulta infine che il ricorrente non abbia potuto richiedere un esame del sangue, come genericamente afferma nel gravame. D'altra parte, come detto, emerge invece che l'insorgente ha riconosciuto il risultato dell'accertamento etilometrico con valore probatorio, apponendo la propria firma sul relativo rapporto e rinunciando di fatto ad avvalersi della possibilità di un esame (aggiuntivo) del sangue. Sempre davanti alla polizia egli ha peraltro ammesso a più riprese di avere bevuto due birre da 0.33 l prima di mettersi al volante.

                                   3.   3.1. Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_87/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 2). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti descritti nel giudizio della Pretura penale del 2 settembre 2019 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di guida in stato di inattitudine di cui all'art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 79 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr (Cédric Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 479).

3.2. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970 (LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. d o l'articolo 16b cpv. 2 lett. e (cfr. art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid. 3.4.2; STA 52.2012.70 del 23 aprile 2012 con-fermata da STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013; Mizel, op. cit., pag. 593 seg.).

3.3. In concreto, dagli atti risulta che il 20 aprile 2018 il ricorrente ha circolato in stato di ebrietà qualificata (tasso di alcolemia di 0.45 milligrammi di alcol per litro di aria espirata). È quindi indiscutibile che egli ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. b LCStr, sia dal profilo oggettivo sia sog-gettivo, avendo peraltro ammesso di avere bevuto nonostante sapesse che si sarebbe successivamente messo al volante. Ne discende che, dal momento che il 24 marzo 2015 gli era stata inflitta una revoca a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione grave perpetrata il 20 aprile 2018 (solo poco più di un anno dopo avere scontato, il 15 marzo 2017, quella precedente) da RI 1 plurirecidivo in pochi anni - comporta inevitabilmente la revoca definitiva della licenza di condurre ex art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr. E ciò a prescindere dalla natura (di ammonimento o di sicurezza) della revoca precedente (cfr. DTF 143 II 699 consid. 3.2, 141 II 220 consid. 3.2 e 3.3.6) e, quindi, a maggior ragione, indipendentemente dal genere di infrazioni precedentemente commesse (cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 400). Una siffatta misura si sarebbe peraltro imposta anche se il tasso alcolemico riscontrato fosse stato superiore allo 0.25 mg/l e inferiore allo 0.4 mg/l e, di riflesso, l'infrazione fosse stata "medio grave" ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. f LCStr; cfr. anche Mizel, op. cit., pag. 400). Anche per questa ragione cadono dunque nel vuoto le sommarie doglianze riferite all'entità dell'alcolemia (solo 0.05 mg/l oltre il limite per essere considerata qualificata ai sensi dell'art. 2 lett. b dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 15 giugno 2012; RS 741.13) che solleva ora l'insorgente, il quale va in ogni caso ritenuto un conducente incorreggibile (cfr. Mizel, op. cit., pag. 401).

                                   4.   In conclusione, il provvedimento di revoca a titolo definitivo tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Giustificato e rispettoso del princi-pio della proporzionalità è pure il periodo di attesa di cinque anni che lo accompagna. La revoca definitiva dell'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr costituisce l'ultima tappa del sistema a cascata. Contrariamente a quanto preteso nel gravame, chi raggiunge questo gradino della "scala", non ha modo di mettere in discussione la durata minima della più drastica delle misure amministrative. In effetti, contrariamente al vecchio diritto (art. 17 cpv. 2 vLCStr), che permetteva di associare alla revoca definitiva un periodo di prova da 1 a 5 anni (cfr. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., Losanna 1996, n. 2.6 ad art. 17 LCR), la nuova legge (art. 23 cpv. 3, al quale rinvia l'art. 17 cpv. 4 LCStr) fissa inderogabilmente un periodo di attesa di almeno 5 anni, trascorsi i quali il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente (cfr. STA 52.2012.70 citata consid. 4 confermata da STF 1C_287/2012 citata consid. 2.3). Durata minima, questa, che non potrebbe peraltro essere ridotta neppure in presenza di necessità professionali di condurre un veicolo, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal legislatore (cfr. STF 1C_287/2012 citata consid. 2.4; STA 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 3.4). La riconsegna sarà inoltre subordinata all'esito positivo di perizie volte a dimostrare la ritrovata idoneità alla guida e al superamento di nuovi esami di guida (cfr. Messaggio citato, pag. 3865; medesimo messaggio nella sua versione francese, pag. 4133; Mizel, op. cit., pag. 401).

                                   5.   Nulla può infine dedurre il ricorrente dalla volontà espressa a livello federale di procedere a una revisione della LCStr allo scopo di apportare alcuni correttivi al programma Via Sicura, già soltanto perché gli adeguamenti proposti nulla hanno a che vedere con il sistema a cascata e con il periodo d'attesa qui in discussione (cfr. https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/ documentazione/comunicati-stampa/anzeige-meldungen.msg-id-67319.html; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173632). Inoltre, ritenuto come il tenore delle norme attualmente in vigore (art. 16c cpv. 2 lett. e, 17 cpv. 4 e 23 cpv. 3 LCStr) così come la volontà del legislatore che le ha adottate sia chiara (cfr. Messaggio citato, pag. 3865), neppure il Tribunale potrebbe lasciarsi ispirare dai lavori preparatori della revisione (invero allo stadio iniziale, non essendo ancora stato posto in consultazione il relativo messaggio, ciò che è però in programma per il corrente anno, cfr. https://www.newsd. admin.ch/newsd/message/attachments/54731.pdf) per lasciarsi ispirare nell'interpretazione delle disposizioni in questione (cfr. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. I, III ed., Berna 2012, pag. 203).

                                   6.   6.1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

6.2. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il giudice presidente                                              La vicecancelliera

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