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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.04.2019 52.2018.4

30 aprile 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,013 parole·~5 min·2

Riassunto

Dipendenti pubblici cantonali. Passaggio al nuovo modello retributivo. La domanda di rivalutazoine della funzione va inoltrata in prima istanza al Consiglio di Stato

Testo integrale

Incarto n. 52.2018.4  

Lugano 30 aprile 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2017 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 15 novembre 2017 (n. 4996) con cui il Consiglio di Stato le ha attribuito la funzione di Addetta agli assicurati o agli affiliati II e l'ha iscritta nella classe di stipendio 4 con 18 aumenti a far tempo dal 1° gennaio 2018;

ritenuto,                          in fatto

                                         che RI 1 ha iniziato la propria attività all'Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) il 1° aprile 2008 quale Segretaria-ispettrice, iscritta nella classe di stipendio 23 e 9 aumenti secondo il sistema salariale vigente fino al 31 dicembre 2017 (legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; vLStip; BU 1954, 255); l'anno successivo ha beneficiato dell'aumento di stipendio ordinario, raggiungendo così il massimo della classe prevista per questa funzione;

che nel luglio 2009 la sua funzione è stata ridefinita in Addetta agli assicurati o affiliati II secondo la nuova pianta organica dell'IAS (nuove classi di stipendio 21-23); la retribuzione di RI 1 non ha subito cambiamenti e nel 2017 si elevava a fr. 82'213.- annui lordi;

che il 23 gennaio 2017 il Parlamento cantonale ha adottato la nuova legge sugli stipendi (LStip; RL 173.300), posta in vigore al 1° gennaio 2018; per questa data il Consiglio di Stato ha pure emanato il regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass; RL 173.310) che prevede, per la funzione svolta da RI 1, la classe di stipendio 4;

che il 13 ottobre 2017 quest'ultima è stata informata dai suoi superiori in merito ai cambiamenti in atto nel sistema retributivo e le è stata concessa la possibilità di presentare osservazioni riguardo all'intenzione di inserirla nella classe di stipendio 4 con 18 aumenti (fr. 82'393.- annui lordi);

che la stessa non ha formulato osservazioni scritte;

che con risoluzione del 15 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha quindi confermato la funzione di RI 1 quale Addetta degli assicurati o affiliati II e la classe prospettatale;

che contro la suddetta decisione, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; ha pure chiesto il rinvio degli atti all'IAS per nuova decisione che tenga conto delle maggiori competenze e responsabilità delle mansioni che la sottoscritta svolge e dell'unicità della funzione esercitata dalla sottoscritta a livello cantonale, con attribuzione di una nuova funzione specifica da definire; in via subordinata, essa ha chiesto la promozione alla funzione di Addetta agli assicurati o agli affiliati I, per la quale essa ritiene essere date le condizioni;

che al ricorso si oppone il Consiglio di Stato, per il tramite della Direzione dell'IAS, per motivi di cui si dirà, se necessario, nei considerandi in diritto;

che la ricorrente non ha replicato;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data dall'art. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamen-to degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100) e la legittimazione della ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che la ricorrente non contesta l'inserimento in generale dell'Addetto agli assicurati o affiliati II, fino al 31 dicembre 2017 in classe 21-23, in classe 4 secondo la nuova scala stipendi in vigore dal 1° gennaio 2018; il suo aggancio in questa classe dà atto della correttezza della decisione dell'autorità inferiore; 

che l'insorgente si oppone piuttosto alla sua personale classificazione in considerazione dei compiti effettivamente svolti e delle responsabilità concrete che essa si assume, a suo dire superiori a quelli di un Addetto agli assicurati o affiliati II, ritenendo nel contempo di adempiere alle condizioni per una promozione quale Addetto agli assicurati o affiliati I, per il quale il RClass prevede la classe di stipendio 5;

che si osserva tuttavia che solo in questa sede la ricorrente ha avanzato una precisa domanda in tal senso e ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali ritiene di meritare una classificazione superiore a quella attribuitale; in effetti, dagli atti dell'incarto non risulta che essa abbia formulato osservazioni scritte, pur avendone avuto la possibilità, prima che l'autorità di nomina decidesse la sua posizione nel nuovo sistema retributivo;

che pertanto al Consiglio di Stato non può esser mossa alcuna critica per aver inserito la ricorrente nella nuova classe 4 sulla base del RClass e degli elementi in suo possesso a quel momento;

che ciò non significa che alla ricorrente debba essere preclusa la possibilità di far rivalutare la sua funzione in applicazione degli art. 15 LStip, 54 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 (RDSt; RL 173.110) e 2 del regolamento concernente le promozioni presso l'IAS del 12 dicembre 2017 (RL 173.160);

che pertanto, l'Esecutivo cantonale, che su questi aspetti non ha preso posizione in risposta, è tenuto a esaminare la domanda presentata dalla ricorrente per la prima volta (impropriamente) al Tribunale, emanando una decisione formale;

che il rinvio degli atti all'autorità competente (art. 6 cpv. 1 LPAmm) si rivela nondimeno del tutto inutile dal momento che l'Esecutivo cantonale ne è già venuto in possesso a seguito della presente procedura ricorsuale;

che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto ai sensi dei considerandi;

                                         che le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente, alla quale va restituito l'importo di fr. 600.- anticipato in eccesso.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

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