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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.07.2019 52.2018.374

17 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,933 parole·~10 min·4

Riassunto

Retribuzione dei docenti cantonali. La decisione di non accordare piena retribuzione per le ore di insegnamento a classi con pochi allievi non poggia su alcuna base legale

Testo integrale

Incarto n. 52.2018.374  

Lugano 17 luglio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2018 di

 RI 1  rappresentata da: RA 1   

contro  

la decisione dell'11 luglio 2018 (n. 3434) del Consiglio di Stato che ha stabilito il suo rapporto di impiego confermando l'incarico a orario parziale (13/24 ore settimanali) per l'anno scolastico 2018/2019;

ritenuto,                      in fatto

A.    a. RI 1 è da alcuni anni docente incaricata di spagnolo presso le scuole medie superiori cantonali. In esito al concorso per l'assunzione di docenti per l'anno scolastico 2017/2018 il Consiglio di Stato, con decisione dell'11 luglio 2017, ha confermato l'incarico a RI 1 anche per quell'anno scolastico, attribuendole 16 ore settimanali di insegnamento presso il Liceo cantonale di __________ e 2 presso il Liceo cantonale di __________.

b. Con scritto del 24 ottobre 2017 la docente ha interpellato il direttore del Liceo di __________ in merito alla retribuzione delle ore di insegnamento effettivamente prestate. Più precisamente, la medesima ha rilevato di lavorare, presso l'istituto di ________, due ore settimanali in più rispetto a quanto stabilito dal Governo con la predetta decisione, senza tuttavia ricevere alcun compenso supplementare. Ha quindi reso noto di essersi già informata presso gli uffici cantonali in merito alla problematica e di non condividere la motivazione ottenuta, vale a dire che la definizione dell'onere lavorativo sarebbe differenziata per le lezioni impartite a classi con meno di 15 allievi. La medesima ha quindi chiesto la riduzione dell'impegno in sede conformemente a quanto stabilito dalla decisione governativa o, in alternativa, l'adeguamento del salario a copertura di tutte le ore effettivamente prestate.

c. Il direttore del Liceo di __________, nel breve scambio di corrispondenza che è seguito, ha risposto confermando sostanzialmente le informazioni rilasciate dalle autorità cantonali e comunicando che non sarebbero state emanate ulteriori decisioni in merito al rapporto di impiego della docente oltre a quella dell'Autorità di nomina, già trasmessale con indicazione dei termini di ricorso.

d. RI 1 ha inoltrato una formale contestazione dinanzi al Consiglio di Stato riproponendo le domande rivolte al direttore del Liceo cantonale di __________. La pratica è stata istruita dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e risulta ancora pendente.

B.    Con scritto del 24 luglio 2018 la Sezione amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha comunicato a RI 1 che il Consiglio di Stato, con decisione dell'11 luglio 2018, aveva confermato il suo incarico a orario parziale quale docente di spagnolo presso il Liceo cantonale di ________ per l'anno scolastico 2018/2019 con un onere lavorativo di 13 ore settimanali.  

C.    Contro la predetta decisione governativa la docente è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Preso atto che il Liceo di __________, con scritto del 9 luglio 2018, ha annunciato di assegnarle anche per quell'anno due ore di insegnamento supplementari rispetto a quelle remunerate, l'insorgente ha chiesto la modifica della risoluzione impugnata nel senso che il grado d'impiego e lo stipendio mensile siano adeguati al numero di ore che sarebbe stata chiamata a prestare. In via subordinata, ha chiesto che il suo impegno professionale sia limitato all'assegnazione oraria decisa dal Consiglio di Stato senza pretese di un carico lavorativo superiore. Secondo la ricorrente nessuna valida ragione permetterebbe di pretendere un impegno professionale maggiore di quello remunerato.

D.    All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato. Esso ha innanzitutto premesso che lo spagnolo nei licei cantonali è insegnato dal secondo al quarto anno come opzione specifica, ciò che richiede una dotazione oraria di 4 ore. Ha quindi soggiunto che, per l'art. 55 cpv. 7 del regolamento delle scuole medie superiori del 15 giugno 2016 (RL 114.110) l'insegnamento dello spagnolo è offerto se il numero degli iscritti è almeno di 15 allievi; in caso contrario le direzioni di istituto hanno la facoltà di organizzare comunque i corsi facendo capo alla dotazione oraria dell'istituto. Per queste ore di insegnamento in cui il livello minimo di allievi non è raggiunto, si giustificherebbe una retribuzione inferiore in ragione del minor carico di lavoro che ciò comporta, con particolare riferimento alla preparazione di materiale differenziato/personalizzato, alle correzioni dei compiti, alla formulazione dei giudizi e ai colloqui con allievi o genitori. Nel caso concreto, alla ricorrente sono assegnate, tra le altre, una classe di terza e una di quarta, rispettivamente di 3 e 6 allievi. Vista l'esiguità del gruppo, è stato riconosciuto all'insorgente un onere di lavoro pari a 3/4 di quello di un docente con una classe di 24 allievi.

E.    Con la replica e la duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato,               in diritto

1.     1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente interessata dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

2.     La retribuzione dei docenti cantonali è regolata anzitutto dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip; RL 173.300) che stabilisce gli stipendi, i supplementi e le indennità (art. 3 LStip). In caso di grado d'occupazione parziale lo stipendio e le indennità previste dalla LStip sono calcolati in proporzione all'attività prestata (art. 6 LStip). L'onere di insegnamento settimanale dei docenti di scuola media superiore, esclusi i docenti di educazione fisica, arti visive e musica strumentale, è di 24 ore-lezione settimanali (art. 5 cpv. 1 del regolamento sull'onere d'insegnamento dei docenti del 23 maggio 2018; ROID; RL 406.150); quello dei docenti a tempo parziale è adeguato di conseguenza (art. 1 ROID). L'art. 5 cpv. 2 ROID prescrive inoltre che, al di fuori del predetto onere, tutti i docenti di scuola media superiore:

a)    sono tenuti a partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, dei consigli di classe e dei gruppi disciplinari;

b)    sono tenuti a partecipare agli incontri obbligatori con gli esperti di materia;

c)     sono tenuti a partecipare ai colloqui inerenti alla loro valutazione;

d)    sono tenuti a preparare, svolgere e assistere agli esami;

e)    sono tenuti a partecipare ai colloqui con i genitori o con gli allievi maggiorenni organizzati dalla direzione di istituto e/o richiesti dagli interessati.

L'onere di insegnamento del docente è quindi definito in proporzione alle ore-lezione prestate settimanalmente, atteso che il tempo pieno corrisponde a 24 ore.

3.     3.1. La ricorrente ha contestato la decisione con cui il Consiglio di Stato ha definito il suo rapporto di impiego per l'anno scolastico 2018/2019 in 13/24 ore settimanali - onere lavorativo su cui è calcolato il suo salario - pur esigendo una prestazione effettiva superiore di due ore.

3.2. Dal canto suo, l'autorità di nomina ha difeso la propria decisione appellandosi all'art. 55 cpv. 7 del regolamento delle scuole medie superiori secondo cui l'insegnamento delle discipline greco e spagnolo in I classe e come opzione specifica è offerto con un numero minimo di iscritti in I classe di 5 allievi per il greco e di 15 allievi per lo spagnolo; se il numero degli iscritti è inferiore al minimo, le direzioni di istituto hanno la facoltà di organizzare gli insegnamenti facendo capo alla dotazione oraria dell'istituto, anche con un numero di ore inferiore a quello indicato nel piano delle lezioni settimanali per tutte le classi. Ha inoltre sostenuto che le classi che seguono l'opzione specifica spagnolo in terza e quarta al liceo di __________ contano 3 (recte 5), rispettivamente 6 allievi. Essendo il carico di lavoro della ricorrente per l'insegnamento di queste 8 ore settimanali minore rispetto a quello richiesto in caso di classi numerose, si giustificherebbe di retribuire tale attività soltanto per 3/4.

3.3. La citata norma regolamentare permette alle direzioni di istituto di organizzare corsi di spagnolo anche per classi inferiori alla soglia minima di 15 allievi. Non stabilisce tuttavia la remunerazione spettante ai docenti incaricati di impartire tali corsi. La stessa non costituisce, a non averne dubbio, una valida base legale per definire l'onere lavorativo della ricorrente diversamente da quanto previsto dalle normative applicabili che, come detto, fissano lo stesso in funzione delle ore-lezione prestate. Gli impegni che i docenti sono tenuti a osservare al di fuori delle lezioni non sono infatti direttamente considerati nel calcolo della percentuale lavorativa (art. 5 cpv. 2 ROID). Nessun'altra normativa applicabile al caso di specie crea distinzioni nella retribuzione dei docenti a dipendenza del numero di allievi. Per quanto sia verosimile che un gruppo contenuto di alunni comporti un impegno minore per la ricorrente nelle attività che è tenuta a svolgere al di fuori delle lezioni, segnatamente la correzione di compiti e verifiche nonché i colloqui con i genitori, tale criterio, con cui il Governo ha definito il suo onere professionale, non è deducibile da alcuna base legale.

3.4. Non ci si può inoltre esimere dal rilevare che, da quanto è possibile desumere dalle frammentarie dichiarazioni del Governo al riguardo, tale parametro non sembra nemmeno essere applicato in maniera uniforme laddove vi sono classi con meno di 15 allievi, ma (almeno per quanto attiene alla materia spagnolo) parrebbe riservato al caso dell'insorgente, poiché l'unica a insegnare a gruppi di massimo 6 allievi. Non è pertanto dato di sapere al di sotto di quale soglia il Consiglio di Stato definisce l'onere lavorativo senza tenere conto di tutte le ore-lezione effettivamente prestate. In ogni caso, l'eccezionalità della situazione è determinata dalla scelta, senz'altro rispettabile, della direzione dell'istituto di offrire l'insegnamento dello spagnolo malgrado l'assai scarsa partecipazione, al fine di garantire percorsi di studi liceali differenziati. Il fatto, addotto dall'autorità di nomina, che ciò generi costi supplementari, non permette tuttavia di giustificare una remunerazione inferiore del docente.

3.5. Posto che la decisione governativa non è sorretta da alcuna base legale e non può pertanto essere tutelata, non resta che adeguare la definizione dell'onere lavorativo dell'insorgente alle ore effettivamente prestate durante l'anno scolastico.

4.     Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che il rapporto di impiego della ricorrente per l'anno scolastico 2018/2019 è stabilito in 15/24 ore settimanali.

5.     Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dello Stato che è intervenuto a difesa dei propri interessi patrimoniali, soccombendo (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Non si assegnano ripetibili all'insorgente che non le ha protestate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.  Il ricorso è accolto.

Di conseguenza la decisione dell'11 luglio 2018 (n. 3434) del

Consiglio di Stato è riformata nel senso che il rapporto di impiego

della ricorrente per l'anno scolastico 2018/2019 è stabilito in

15/24 ore settimanali.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è restituito l'anticipo versato. Non si assegnano ripetibili.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100), se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). In caso contrario è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale entro lo stesso termine (art. 113 segg. LTF). Il valore di causa è inferiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera

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