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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.07.2018 52.2018.318

3 luglio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,371 parole·~7 min·2

Riassunto

Diniego di registrare il colloquio d'audizione - ricorso per ritardata giustizia con richiesta superprovvisionale

Testo integrale

Incarto n. 52.2018.318  

Lugano 3 luglio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Matteo Cassina, vicepresidente

assistito dalla segretaria:

Jennifer Moresi

statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 3 luglio 2018 della

RI 1  patrocinata da: PA 1   

contro  

l’operato della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 1° dicembre 1997 (LEPICOSC; RL 705.500) per la mancata emanazione di una decisione formale in merito alla richiesta dell’insorgente di poter registrare l’audio del colloquio di verifica che l’ing. __________ è stato chiamato a sostenere per poter essere accreditato quale suo responsabile tecnico;

ritenuto,                      in fatto

                                  che la ditta RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), già iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione, è attualmente priva di un responsabile tecnico;

che la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista (di seguito: CV-LEPICOSC) le ha dunque ordinato di porre rimedio a tale situazione;

che dopo vicissitudini che non occorre qui riassumere, il 2 maggio 2018 la RI 1 ha indicato alla CV-LEPICOSC di voler designare quale suo nuovo responsabile tecnico l'ing. __________;

che con messaggio di posta elettronica del 25 maggio 2018 la CV-LEPICOSC ha comunicato alla RI 1 che l’ing. __________ sarebbe stato convocato in data da stabilire per una verifica tecnica delle conoscenze e delle competenze professionali quale dirigente di cantiere in un'impresa di costruzione (art. 5 cpv. 2 del regolamento della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione del 3 dicembre 2014; RLEPICOSC; RL 750.510);

                                  che con e-mail dello stesso giorno la RI 1, per il tramite del proprio legale, ha chiesto alla CV-LEPICOSC di poter effettuare una registrazione audio del predetto colloquio di verifica;

che con scritto del 18 giugno 2018 il presidente della CV-LEPICOSC ha tra le altre cose comunicato alla RI 1 che una simile eventualità non poteva entrare in linea di considerazione, fermo restando il suo diritto di prendere nota delle domande poste;

                                  che con e-mail del 20 giugno 2018 la segretaria della CV-LEPICOSC ha comunicato alla RI 1 che l’audizione dell’ing. __________ si sarebbe tenuta martedì 3 luglio 2018 alle ore 15.00;

che con scritto del 22 giugno 2018 la RI 1 ha chiesto alla CV-LEPICOSC l’emanazione di una decisione formale in merito al suo rifiuto di permettere la registrazione audio del colloquio di verifica dell’ing. __________;

che mediante lettera del 28 giugno 2018, anticipata via fax, la CV-LEPICOSC ha illustrato alla RI 1 la procedura che sarebbe stata seguita durante l’audizione dell’ing. __________, ribadendo nel contempo il suo rifiuto di permettere la registrazione audio del colloquio;

che il 3 luglio 2018 la RI 1 ha inoltrato davanti al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso per denegata giustizia, lamentandosi del fatto che, malgrado i suoi solleciti, la CV-LEPICOSC non si sarebbe formalmente pronunciata sulla sua domanda di registrazione del colloquio di verifica dell’ing. __________;

che in via superprovvisionale essa postula di essere autorizzata, per il tramite dell’ing. __________, a registrare l’audio del colloquio di verifica a cui quest’ultimo deve sottoporsi il 3 luglio 2018;

che il gravame non è stato intimato per la risposta (art. 72 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato,                in diritto

                                 che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;

che l'art. 67 LPAmm dispone che può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile; in tal caso è dato il medesimo mezzo di ricorso previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);

che in concreto, visto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito delle decisioni della CV-LEPICOSC è retta dall'art. dall'art. 17a LEPICOSC, la medesima dovrebbe di principio essere data per censurare un diniego di giustizia da parte di detta autorità; che tuttavia a questo proposito occorre rilevare che la decisione che la ricorrente ha chiesto alla CV-LEPICOSC di emanare non porrebbe termine alla procedura di designazione del suo nuovo responsabile tecnico, avviata mediante istanza del 2 maggio 2018;

che la stessa, nella misura in cui sarebbe volta a regolare lo svolgimento del colloquio di verifica dell’ing. __________, avrebbe infatti unicamente carattere incidentale;

che in effetti una decisione è finale quando pone fine alla procedura, mentre è incidentale quando è resa nel corso della procedura e assume una funzione preparatoria e strumentale verso la decisione finale, come sarebbe nel caso di specie la decisione di acconsentire o di negare la registrazione audio del colloquio di verifica dell’ing. __________ (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 44 n. 2b);

                                  che fatta eccezione per le decisioni concernenti la competenza e le domande di ricusa, le quali sono suscettibili di ricorso immediato e non possono più essere impugnate ulteriormente, le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente sono impugnabili a titolo indipendente soltanto se: a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile o b) l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. art. 66 cpv. 2 LPAmm);

che nel caso di specie nessuna di queste condizioni è data;

che, esclusa di primo acchito la seconda ipotesi menzionata dalla predetta norma, la decisione che la ricorrente ha chiesto alla CV-LEPICOSC di emanare non sarebbe suscettibile di arrecarle alcun danno irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm, potendo sempre la RI 1 contestare dal profilo procedurale lo svolgimento del colloquio in caso di suo esito negativo, impugnando la decisione di merito con cui le verrebbe negata l’iscrizione del nuovo responsabile tecnico;

che, non dovendo la CV-LEPICOSC emanare una decisione incidentale suscettibile di essere impugnata a titolo indipendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, non risultano dati i presupposti ex art. 67 LPAmm per poter inoltrare un ricorso per denegata giustizia;

che il presente gravame dovrebbe dunque essere dichiarato inammissibile;

che, quand’anche ciò non dovesse essere il caso, il medesimo sarebbe in ogni caso da respingere nel merito;

che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la CV-LEPICOSC si è infatti pronunciata sulla domanda di registrazione audio del colloquio a suo tempo formulata dalla RI 1 perlomeno nel suo scritto del 28 giugno 2018, che su questo punto riprende quanto già espresso dal suo presidente con lettera del 18 giugno precedente;

che tale documento costituisce a tutti gli effetti una decisione, seppur (come sopra esposto) incidentale, mediante la quale quest’ultima autorità ha chiaramente risolto di respingere la suddetta richiesta dell’insorgente;

che alla ricorrente, anche perché rappresentata da un avvocato, non poteva sfuggire il carattere decisionale di detto scritto, laddove a chiare lettere esso recita in modo unilaterale, perentorio e vincolante che “non possiamo che confermare il nostro preavviso del 18 giugno u.s. e respingere la sua richiesta di procedere alla registrazione del colloquio”;

che non permette di giungere ad una diversa conclusione il solo fatto che tale lettera non contiene alcuna indicazione in merito ai rimedi di diritto esperibili;

che in simili circostanze si dovrebbe dunque in ogni caso escludere che l’autorità di prime cure possa essere incorsa nel caso concreto in un diniego di giustizia;

che, stante tutto quanto precede, il gravame, in quanto ricevibile, deve pertanto essere respinto; che con l’emanazione del presente giudizio la domanda di adozione di misure supercautelari diventa priva d’oggetto; che, visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese seguono l’integrale soccombenza della ricorrente (art. 47 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                             1.  Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono poste a carico della ricorrente.

                             3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                             4.  Intimazione a:

  ;  .

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

La segretaria

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