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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2020 52.2018.248

17 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·9,142 parole·~46 min·5

Riassunto

Licenza edilizia per la ristrutturazione di un edificio

Testo integrale

Incarto n. 52.2018.248  

Lugano 17 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2018 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1    

contro  

la decisione del 10 aprile 2018 del Consiglio di Stato (n. 1637) che ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1, annullando la risoluzione del 28 dicembre 2016 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato al ricorrente la licenza edilizia per ristrutturare una casa d'abitazione (part. __________ RFP, sezione Meride);

ritenuto,                          in fatto

A.   RI 1 è proprietario di una casa d'abitazione del XVIII secolo (part. __________ sub A RFP), situata lungo il margine nord del nucleo storico di Meride, che è soggetto a un piano particolareggiato (PRP) - oltre a essere dichiarato d'importanza nazionale dall'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS) e incluso nel comprensorio del Monte San Giorgio (censito nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale; IFP). L'edificio è un bene culturale protetto d'interesse locale, riconducibile a una casa a corte. Articolato su tre piani, esso presenta verso la corte interna (sub e) il caratteristico portico con il loggiato soprastante (facciata interna sud). Sul lato opposto è presente un rustico con un portico (sub C e D), un tempo a vocazione agricola. L'edificio è contiguo allo stabile sulla part. __________ (sub B) di proprietà di CO 1, con il quale forma l'unità edilizia n. 21 secondo il PRP (unità tipologica della casa a corte).

ESTRATTO PIANO DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO

ESTRATTO PIANO DELLE UNITÀ EDILIZIE

B.   a. Il 1° aprile 2016 RI 1 ha chiesto al Municipio di Mendrisio il permesso di ristrutturare i suoi stabili. La domanda prevedeva in particolare di riordinare e formare delle nuove aperture, di tinteggiare le facciate, di intervenire sulla struttura del tetto e all'interno dell'edificio principale (part. __________ sub A). Contemplava inoltre dei lavori (nuove aperture, sistemazione della copertura, ecc.) al fabbricato accessorio (sub C), da destinare a studio e a vani tecnici.

b. Nel termine di pubblicazione, al rilascio del permesso si è tra gli altri opposto il vicino CO 1, il quale ha in particolare eccepito la non conformità del progetto con le norme d'attuazione del piano particolareggiato del nucleo storico di Meride (NAPRP) e dal profilo estetico (ritenendo inammissibili 34 nuove aperture, gli interventi alle facciate, ecc.), contestando pure il comignolo dell'impianto di riscaldamento. 

C.   a. A fronte delle obiezioni e discussioni con l'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP) e l'Ufficio dei beni culturali (UBC), il 4 agosto 2016 l'istante in licenza ha inoltrato una variante di progetto per la medesima ristrutturazione, modificando tra l'altro alcune aperture (tra cui delle feritoie) allo stabile principale e all'edificio accessorio e rivedendo i materiali per l'intonacatura delle facciate della casa d'abitazione.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha nuovamente suscitato l'opposizione del vicino CO 1, che ha riproposto le proprie contestazioni.

c. Preso atto dell'avviso favorevole (n. 97052) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio - integrati da quelli positivi dell'UNP e dell'UBC - il 28 dicembre 2016 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia, secondo i piani di variante, respingendo la predetta opposizione.

D.   Con giudizio del 10 aprile 2018, il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa presentata da CO 1 contro la predetta risoluzione, che ha annullato. Dopo aver ammesso la legittimazione attiva del vicino, il Governo ha in primo luogo ritenuto che il progetto disattendesse le NAPRP. Anzitutto ha evidenziato come determinate nuove finestre della casa d'abitazione (facciate N e E) e del fabbricato accessorio (facciata N) non rispettassero il principio della preponderanza del pieno sul vuoto (art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP) e come le feritoie fossero estranee al disegno tradizionale dell'architettura dei nuclei. Richiamandosi anche alla scheda con gli indirizzi progettuali relativa alla part. __________, ha inoltre censurato l'importante numero di nuove aperture nella casa d'abitazione. Il fabbricato accessorio, diversamente da quanto indicato in tale scheda, ha aggiunto, non presenterebbe nemmeno una composizione architettonica simile a quella dell'edificio principale. Ricordato che gli interventi nel nucleo devono conservare al massimo la forma esterna dell'edificio, l'Esecutivo cantonale ha quindi ribadito: che il progetto non rispetterebbe i caratteri tipologici e morfologici caratteristici del nucleo, che non sarebbe possibile assimilarlo a un semplice riordino delle aperture esistenti (rispettose delle regole della prevalenza del pieno dei muri perimetrali sui vuoti delle aperture e della dimensione verticale su quella orizzontale) e che il disegno delle facciate, il ritmo e la dimensione delle aperture sarebbero totalmente estranei all'identità e alla cultura del tessuto locale. Ha pertanto ritenuto insostenibile l'opposta valutazione del Municipio. Essenzialmente per le stesse ragioni - dopo aver biasimato l'UNP di non aver reso un avviso sufficientemente motivato - ha ritenuto che il progetto non s'inserisse neppure correttamente nel paesaggio ai sensi dell'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), accennando in tale contesto anche alla tutela dell'edificio quale bene culturale protetto, all'ISOS e all'IFP. Relativamente al tinteggio, ha peraltro considerato troppo generiche le condizioni poste da UNP e UBC. La precedente istanza ha invece disatteso le obiezioni riferite all'organizzazione del cantiere e all'altezza del camino dell'impianto di riscaldamento.

E.   Avverso tale giudizio, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che sia ripristinata la licenza edilizia. Il ricorrente censura preliminarmente la legittimazione a opporsi del vicino CO 1. Dopo aver rimproverato al Governo, da più profili, un accertamento errato dei fatti rilevanti, il ricorrente nega anzitutto diffusamente che il progetto non rispetti le NAPRP. In primo luogo, appoggiandosi anche a dei calcoli, contesta che per le aperture il rapporto della prevalenza del pieno sul vuoto non sia ovunque pienamente rispettato. Ciò varrebbe pure per quelle ad arco che riprenderebbero tipologicamente altre preesistenze. Le feritoie, limitate allo "zoccolo" a monte dell'edificio, non sarebbero invece estranee all'architettura del nucleo, né vietate dalle disposizioni del PRP. L'intervento rientrerebbe inoltre nei limiti di un riordino delle aperture ammesso dall'art. 8 NAPRP, concorrendo a formare un disegno armonico delle facciate. Il progetto manterrebbe poi il carattere tipologico in pietra dell'edificio accessorio. In tal senso nega pure qualsiasi contrasto con la scheda con gli indirizzi progettuali del PRP, peraltro solo indicativa. Il progetto - che preserva la sostanza dell'edificio principale e la sua struttura di casa a corte - non si porrebbe nemmeno in contrasto con l'ISOS, l'IFP e la tutela di bene culturale d'interesse locale. Nega infine che gli uffici dipartimentali non abbiano sufficientemente motivato i loro preavvisi, confutando pure le considerazioni dell'Esecutivo cantonale relative al tinteggio delle facciate.

F.    All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. L'Ufficio delle domande di costruzione richiama le sue precedenti prese di posizione, rimettendosi comunque al giudizio del Tribunale. Il Municipio postula l'accoglimento del gravame, mentre CO 1ne chiede il rigetto, contestando le tesi dell'insorgente e riproponendo anche la censura (disattesa dal Governo) relativa all'altezza del camino dell'impianto di riscaldamento. Delle loro motivazioni si dirà, all'occorrenza, più avanti.

G.   Con la replica e le dupliche le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando ulteriormente le loro tesi.

H.   Del sopralluogo svolto da una delegazione del Tribunale e della documentazione richiamata (atti pianificatori, scheda inventario dei beni culturali, incarto relativo alla prima domanda di costruzione), al pari delle osservazioni conclusive formulate dalle parti si riferirà, per quanto occorre, più avanti.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, istante in licenza, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato di cui è destinatario (art. 21 cpv. 2 LE; 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal sopralluogo e dai documenti richiamati di cui si è detto in narrativa. A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii), le altre prove genericamente sollecitate dall'insorgente (perizia, testi, richiamo incarti edilizi, ecc.) non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.

2.    Da respingere è anzitutto la censura del ricorrente con cui rimprovera alle precedenti istanze di aver ammesso la legittimazione a opporsi e ricorrere del vicino CO 1, qui resistente. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LE, contro il rilascio della licenza edilizia può fare opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. La legittimazione a fare opposizione in materia edilizia, in base alla giurisprudenza di questa Corte, si giudica secondo gli stessi criteri della legittimazione a ricorrere (ora: art. 65 cpv. 1 LPAmm), tenendo conto della prassi federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini (art. 89 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110; cfr. sul tema: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2.1 e 2.2; STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3). L'opponente deve essere particolarmente toccato dalla decisione impugnata e avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 65 cpv. 1 lett. b e c LPAmm). Contrariamente a quanto eccepisce il ricorrente è manifesto che il vicino CO 1 - proprietario dell'edificio contiguo sulla part. __________, che forma un'unica unità edilizia con la part. __________ in base al PRP (tipologia della casa a corte, cfr. piano delle unità edilizie e la relativa scheda con indirizzi progettuali) - è portatore di un interesse personale, diretto e concreto già solo a impedire che a ridosso del suo fondo vengano eseguiti interventi edilizi suscettibili di trasformare in misura percettibile e degna di nota gli edifici e lo stato fisico dei luoghi, a cui è intrinsecamente collegato. Essendo dato uno stretto legame spaziale tra il fondo del vicino CO 1 e quello oggetto del contestato progetto edilizio, il Governo ben doveva ritenere che egli fosse particolarmente toccato dalla licenza edilizia impugnata e che avesse un interesse degno di protezione al suo annullamento (cfr. al riguardo, STF 1C_22/2017 citata consid. 3.4).

Piano particolareggiato nucleo storico

3.    3.1. Il comprensorio del nucleo storico di Meride è soggetto a un piano particolareggiato (PRP), che si compone di due piani (piano delle unità edilizie e piano delle categorie d'intervento) e di norme (NAPRP) - di carattere vincolante - nonché del rapporto di pianificazione e delle schede con indirizzi progettuali - di carattere indicativo (cfr. art. 3 NAPRP). Secondo l'art. 2 NAPRP, il piano particolareggiato ha per scopo di predisporre le condizioni-quadro per una valorizzazione paesaggistica, urbanistica e architettonica del nucleo storico di Meride (cpv. 1). Gli interventi devono inserirsi in modo ordinato e armonioso nel contesto e consentire la conservazione e la valorizzazione del nucleo storico (cpv. 2). Il PRP mira dunque a tutelare e valorizzare il nucleo storico e le sue componenti, fissando le modalità di conservazione e, ove possibile, di sviluppo controllato e armonioso del patrimonio edilizio e degli spazi liberi esistenti (cfr. pure rapporto di pianificazione del PRP, pag. 9 e 20). Il piano particolareggiato è scaturito da un'analisi territoriale-paesaggistica, storica e architettonica (che ha tenuto conto di una lettura secondo l'ISOS, oltre che di una lettura territoriale-paesaggistica e tipologica; cfr. rapporto citato, pag. 6 segg.). Tale analisi mette in particolare in luce la struttura urbanistica del territorio, caratterizzata prevalentemente dalla presenza di case a corte (cfr. rapporto citato, pag. 13 segg.), ovvero di case caratterizzate da un'area centrale libera e composte da edifici residenziali e rurali (i rustici; cfr. rapporto citato, pag. 16; Aldo Rossi/Eraldo Consolascio/Max Bosshard, La costruzione del territorio nel Cantone Ticino, Lugano 1979, pag. 464; cfr. pure seconda edizione ridotta, Lugano 1989, pag. 130).

3.2. Partendo da questa analisi urbanistica e tipologica, il piano delle unità edilizie ha definito e numerato ogni unità edilizia, che corrisponde a una casa a corte (unità tipologica) o all'aggregazione di più case a corte (se queste risultano strettamente connesse a livello di allineamenti e continuità degli spazi aperti, cfr. art. 5 NAPRP). All'interno di ogni unità edilizia, precisa l'art. 6 NAPRP, gli interventi edilizi devono avvenire secondo una concezione architettonica unitaria. Il piano delle categorie d'intervento individua dal canto suo gli interventi ammessi, in particolare per gli edifici principali, accessori ed elementi complementari (cfr. art. 7 NAPRP), che gli art. 8 segg. NAPRP disciplinano nel dettaglio.

3.3. Per quanto qui interessa, le disposizioni per gli edifici principali (art. 8 NAPRP) così recitano:

1.    Interventi ammessi

a)    Gli edifici principali esistenti sono segnalati con colore marrone nel piano delle categorie.

b)    Tutti gli edifici principali compresi nel perimetro di PRP del nucleo storico sono sottoposti a restauro conservativo. Il restauro conservativo deve essere finalizzato al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche architettoniche ed estetiche originali degli edifici.

c)    Il restauro conservativo può comprendere, nel caso di edifici manomessi, interventi di risanamento o ripristino architettonico se funzionali al restauro dell'edificio.

d)    Il linguaggio architettonico deve essere riferito a quello dell'architettura tradizionale.

[...]

2.    Volume

a)    Sopraelevazioni di dimensioni importanti sono concesse solo per gli edifici segnalati con un asterisco giallo nel piano delle categorie e nei limiti fissati nella tabella allegata al presente articolo. Sono ammessi ampliamenti limitati in altezza (sopraelevazioni) per i restanti edifici esclusivamente se necessari per il restauro conservativo dell'edificio. Tali sopraelevazioni dell'edificio originale devono comunque essere di una dimensione la più contenuta possibile e non superiore a 0.50 m e possono essere realizzate una volta sola.

[...]

d)    Gli ampliamenti devono presentare aspetto architettonico riferito a quello dell'architettura tradizionale dell'edificio originale. L'uso di linguaggio architettonico diverso da quello tradizionale è vietato.

Relativamente alle aperture e alle facciate di tali edifici, valgono inoltre le seguenti disposizioni, sempre contenute nell'art. 8 NAPRP ai cpv. 4 e 6:

4.    Aperture

a)    I loggiati esistenti devono essere mantenuti e ripristinati secondo le caratteristiche originali. In casi eccezionali per consentire l'abitabilità interna dei locali, è possibile la chiusura dei loggiati con vetrate. [...]

b)    Le finestre devono avere un modulo verticale di tipo tradizionale. Le aperture nel sottotetto devono essere di regola di forma quadrata o rettangolare con sviluppo orizzontale. La formazione di nuove finestre e la riapertura di finestre originariamente esistenti, sono ammesse alla condizione che le stesse concorrano a formare un disegno armonico della facciata e che sia garantita l'immagine di una chiara prevalenza del pieno sul vuoto.

c)    I serramenti possono essere realizzati in legno naturale o tinteggiato, in ferro o in alluminio termo-laccato; [...]

6.    Facciate e intonaci            

a)    Le facciate in pietra facciavista ed in rasapietra esistenti devono essere mantenute. Eventuali proposte di intonacatura possono essere ammesse come eccezione se la muratura si trova in cattivo stato statico o estetico.

b)    Sono ammessi i seguenti tipi di intonaco:

-  intonaco civile minerale con sabbia, calce idraulica ed una percentuale minima di cemento; tinteggio al minerale o con acqua di calce; ammessa anche l'esecuzione con il sottofondo isolante

-  intonaco civile con calce spenta mischiata ad inerti della regione; tinteggio al minerale o con acqua di calce

-  intonaco a rasa pietra: composizione come per intonaco rustico. Sono esclusi gli intonaci plastici e gli intonaci già colorati.

c)    Il tinteggio deve avvenire con tecniche tradizionali. La conformazione ed il colore del rivestimento devono riferirsi all'architettura tradizionale e devono essere stabiliti attraverso una prova campione da sottoporre all'approvazione del Municipio prima dell'esecuzione. Sono esclusi il tinteggio a dispersione ed il colore bianco.

d)    La posa di strati di isolazione esterna è esclusa.

L'art. 8 NAPRP fissa per il resto una serie di prescrizioni (cpv. 3, 5 e 7) per i tetti, i sistemi di chiusura e gli elementi particolari (comignoli, canali pluviali, parapetti, ecc.).

3.4. Dalle norme sopraesposte risulta segnatamente come il metodo d'intervento nel nucleo storico è quello del restauro conservativo e del risanamento (cfr. art. 8 cpv. 1 NAPRP). Di principio, non sono ammessi ampliamenti di volumetrie (a meno che siano limitati e dettati da necessità oggettive che scaturiscono dal restauro; cfr. art. 8 cpv. 2 NAPRP). Negli interventi alle diverse parti degli edifici vanno tenuti presenti gli scopi perseguiti dal restauro conservativo (ovvero il mantenimento o il ripristino delle caratteristiche architettoniche ed estetiche originali degli edifici, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b NAPRP) e il linguaggio dell'architettura tradizionale (atteso che linguaggi diversi non sono di principio ammessi; cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d NAPRP e rapporto di pianificazione citato, pag. 26). Per le aperture va inoltre rispettata, tra l'altro, la tipica chiara prevalenza del pieno dei muri perimetrali sul vuoto e del modulo verticale di tipo tradizionale (fatte salve le finestre nel sottotetto, cfr. art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP). Se in pietra facciavista o in rasapietra, le facciate esistenti vanno di principio mantenute (cfr. art. 8 cpv. 6 lett. a NAPRP). Elementi utili ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei singoli interventi sono pure da ricercare nelle schede con indirizzi progettuali che - seppur indicative - sono comunque documenti complementari, contenenti informazioni e indicazioni che permettono l'ottimale comprensione e realizzazione degli obiettivi del PRP (cfr. rapporto citato, pag. 2). Esse riportano infatti informazioni conoscitive sulla situazione esistente e specificano i punti trattati dalle norme d'attuazione indicando la modalità di applicazione auspicata per il singolo mappale (cfr. rapporto citato, pag. 40). Tant'è che anche l'art. 14 NAPRP, oltre a richiedere di allegare alla domanda di costruzione il rilievo in scala 1:50 dell'edificio oggetto di intervento e degli edifici contigui e le fotografie dell'edificio esistente e dell'intorno (cpv. 1), esige che nella relazione tecnica sia adeguatamente illustrato il riferimento agli indirizzi progettuali indicati nelle schede con indirizzi progettuali e che, nel caso in cui la domanda di costruzione si discosti dagli indirizzi progettuali indicati nelle schede, la stessa relazione deve motivare e dimostrare che questa scelta porta ad un inserimento nel paesaggio più ordinato e armonioso (cpv. 2).

3.5. Nella misura in cui contengono diversi concetti giuridici di natura indeterminata, le predette norme di diritto comunale autonomo (art. 8 segg. NAPRP) conferiscono al Municipio una certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione dei loro contenuti precettivi, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare (cfr. RtiD I-2013 n. 44 consid. 2.3 e rimandi). In particolare va osservato che quando, nell'ambito di una domanda di licenza edilizia, l'autorità comunale interpreta le proprie norme d'attuazione e valuta le circostanze locali, essa fruisce di una particolare libertà di apprezzamento, che l'autorità di ricorso esamina con ritegno. Ciò vale anche quando il suo potere d'esame - come nel caso del Governo (art. 69 cpv. 1 LPAmm) - si estende alla censura dell'adeguatezza. Se la decisione comunale si fonda su un apprezzamento adeguato delle circostanze rilevanti, l'autorità di ricorso deve quindi rispettarlo. Il riserbo, a tutela dell'autonomia comunale, nell'esaminare le decisioni di apprezzamento non comporta tuttavia che l'autorità di ricorso debba limitarsi a un esame dell'arbitrio. Essa può al contrario intervenire e, se necessario, sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità comunale, se quest'ultima eccede il suo potere discrezionale, in particolare fondandosi su considerazioni estranee alla legislazione pertinente, o in spregio ai principi dell'uguaglianza giuridica o di proporzionalità o al diritto superiore (cfr. DTF 145 I 52 consid. 3.6 e rimandi; STF 1C_128/2019 e 1C_134/2019 del 20 agosto 2020 consid. 5 e rinvii).

4.    Nel caso di specie, va anzitutto osservato come la domanda di costruzione e i progetti non soddisfino invero compiutamente le esigenze formali imposte dall'art. 14 NAPRP: alla domanda di costruzione non è infatti allegato un rilievo in scala 1:50 dell'edificio oggetto di intervento e degli edifici contigui (cpv. 1). La relazione tecnica aggiornata del 4 agosto 2016 non si confronta inoltre in modo puntuale con gli indirizzi progettuali indicati nella scheda relativa alla part. __________ (unità edilizia 21), così come richiede il cpv. 2 dell'art. 14 NAPRP. A ben vedere, essa non spende nemmeno una parola sulla vicina part. __________, nonostante essa appartenga alla medesima unità edilizia e l'art. 6 NAPRP disponga che gli interventi edilizi devono avvenire secondo una concezione architettonica unitaria. Non occorre comunque soffermarsi su questi aspetti, ritenuto che gli interventi previsti dal progetto di ristrutturazione - come si vedrà in appresso - non possono comunque essere approvati.

5.    Aperture

5.1. Il progetto prevede un importante rimaneggiamento di diverse aperture, che la relazione tecnica assimila a una regolarizzazione di quelle vecchie esistenti rispettivamente a un riordino generale, che consentirebbe una migliore lettura globale delle facciate della casa principale. Dai piani risulta che sono soprattutto interessate dall'intervento delle aperture sul fronte est e una decina su quello nord, come pure tutte le aperture della facciata sud rivolta sulla corte (che verranno demolite e ricollocate in nuova posizione). Verranno inoltre ricavate nuove aperture nel fabbricato accessorio, su cui si tornerà più avanti (infra consid. 7). Il Governo, scostandosi dalle valutazioni del Municipio, ha essenzialmente concluso che il progetto trascendesse il semplice riordino delle aperture esistenti, non rispettasse le regole richiamate dall'art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP (prevalenza del pieno sul vuoto e verticalità del modulo) e i caratteri tipologici e morfologici del nucleo, così come indicato in narrativa. 5.2. Ora, per quanto riguarda le aperture sul prospetto esterno est, considerato che la formazione di nuove finestre è ammessa a condizione che le stesse concorrano a formare un disegno armonico della facciata e sia garantita l'immagine di una chiara prevalenza del pieno sul vuoto (art. 8 cpv. 4 NAPRP) e che pure la scheda con indirizzi progettuali relativa alla part. __________ prevede un riordino delle aperture esistenti su questo fronte, non appare anzitutto insostenibile ammettere che possano essere soppresse le tre aperture nel sottotetto - all'apparenza posticce (cfr. verbale di sopralluogo, foto 6b) per ricavarne altre quattro leggermente più ampie, ma tutto sommato rispettose degli allineamenti di quelle esistenti ai livelli inferiori (cfr. piano facciata est). Anche il rapporto di pianificazione, confrontandosi con il concetto di riordino, indica in effetti che può comprendere sia l'eliminazione di aperture costruite in epoca successiva (e che ne compromettono l'armonia generale), sia l'aggiunta di nuove aperture (se necessarie per completare gli allineamenti originali, cfr. pag. 41). Più opinabile - sempre su questo fronte - appare semmai l'ampia porta-finestra ad arco (m 2.10 x 2.48), che non determina solo un "leggero allargamento" (cfr. risposta del Municipio, pag. 4), ma una vera e propria sostituzione di quella originale esistente, rettangolare e delimitata da una cornice in pietra, che dal grottino si apre sul giardino (cfr. verbale citato, foto n. 6a-e; cfr. pure sull'importanza di mantenere simili cornici, art. 5 lett. b NAPRP). Effettivamente avulse dal linguaggio dell'architettura tradizionale del nucleo, come dedotto dal Governo, risultano invece le tre aperture a feritoia previste nell'appendice della facciata est (cfr. prospetto est), che non è comunque un semplice muro di sostegno (come afferma il ricorrente), ma a tutti gli effetti una parte integrante dell'edificio principale (all'interno del quale vi è attualmente una cantina a botte da cui si apre una piccola finestra, cfr. verbale di sopralluogo, foto 16b). Anche se ridotte da cinque a tre (cfr. prospetto est del 1° aprile 2016), le feritoie continuano a non essere conformi al linguaggio dell'architettura tradizionale del nucleo di Meride (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d NAPRP), ricordando semmai le aperture di altri edifici a vocazione agricola, quali i rustici del Sopraceneri (ad es. i fienili, dove servivano all'aerazione, cfr. Max Gschwend/Sandro Bianconi, La casa rurale nel Canton Ticino, Vol. I, Basilea 1976, pag. 96 seg.). Nulla muta al riguardo il fatto che l'UNP, come rilevato dal Governo, sembra dal canto suo averle "tollerate" (più che considerarle conformi al linguaggio architettonico tradizionale; cfr. avviso cantonale e giudizio impugnato, consid. 4.3). Né portano ad altra conclusione gli esempi di ristrutturazione evocati dall'insorgente e dal Municipio degli edifici sulle part. __________ e __________ (foto doc. 6 e 4), senza che occorra richiamare i relativi incarti edilizi. Tanto più che in base alle stesse date fornite dall'insorgente (2000-2012), si tratta di interventi precedenti all'entrata in vigore del PRP, approvato il 24 giugno 2015 (cfr. replica, pag. 8; cfr. pure la scheda unità edilizia n. 8 con foto). Contrariamente a quanto sembra ritenere, la facciata con lunghe feritoie sulla part. __________ (doc. 6) non riflette comunque l'architettura tradizionale, ma anzi ben si distingue dall'originaria ala ovest di questa dimora a corte (che non ne aveva affatto; cfr. Giovanni Buzzi, Atlante dell'edilizia rurale in Ticino, Mendrisiotto, Locarno 1994, pag. 175 segg., che illustra proprio l'edificio originario).

5.3. Passando alla facciata nord, va rilevato che non è anzitutto dato di vedere come le tre aperture ad arco tricentrico (con vetrate di m 2.00 x 2.08 e la monta dell'arco chiusa) possano rispettare il requisito posto dall'art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP del modulo verticale di tipo tradizionale. Nessuno lo spiega. Inoltre, come indicato dal Governo, è manifesto che esse non garantiscono un'immagine di una chiara prevalenza del pieno sul vuoto (art. 8 cpv. 4 NAPRP). Su una lunghezza di facciata pari a ca. m 9.80, almeno 6 m sono infatti interrotti dai vuoti delle aperture. Anche valutando la facciata nel suo complesso, al di là del calcolo matematico prodotto dal ricorrente (doc. 7), non è seriamente dato di vedere come si possa intravedervi una netta prevalenza dell'elemento pieno (tenuto anche conto dei tre tagli formati dalle finestre, basse e larghe, previste nel sottotetto). Tanto più che anche con la monta in muratura la percezione dell'apertura resta tale (cfr. prospetto nord). Infine, più di una perplessità suscita anche l'affermazione del Municipio (ripresa dal Governo) secondo cui tali aperture richiamano la tipica architettura del nucleo di Meride (cfr. risposta al Governo, pag. 3): per quanto si possa ammettere che questo fronte "spoglio" e privo di elementi degni di nota possa accogliere nuove finestre (cfr. anche la citata scheda con indirizzi progettuali, che prevede un riordino), la scelta di ridisegnarlo con una serie di tre aperture ad arco risulta infatti perlomeno atipica. Gli archi in serie contraddistinguono infatti i colonnati preposti ai loggiati rivolti sulle corti interne, verso cui si orientano le case a corte; non le aperture delle facciate a monte, che delimitano il margine nord del nucleo (che presentano finestre più piccole e modeste, con modulo verticale; cfr. verbale citato, foto 8a-f). Una simile triade non si ritrova peraltro nemmeno nei fronti orientati verso le strade, in cui i soli elementi (ad arco) che rivestono un'importanza sul piano tipologico ed esibiscono qualità formali singolari sono semmai i portali d'accesso alle corti (cfr. Rossi/Consolascio/Bosshard, op. cit., pag. 464; cfr. pure Max Gschwend/Orlando Pampuri/Arnaldo Rivola, La casa rurale nel Canton Ticino, Vol. 2, Basilea 1982, pag. 273; cfr. anche fascicolo schede con indirizzi progettuali). Al di là di quest'ultima considerazione, già solo per i motivi di cui si è detto in precedenza, è comunque certo che le aperture in questione non sono conformi all'art. 8 cpv. 4 lett. b NAPRP. Una diversa conclusione si giustifica invece, tutto sommato, per le cinque finestre (m 0.62 x 1.00) che si affacciano - sempre sul lato nord - dal corpo cucina (attualmente contraddistinto da un'ampia apertura [m 2.80 x 1.50], risalente a tempi più recenti e in evidente contrasto con l'architettura tradizionale). Se con una finestra in meno la facciata di questo corpo potrebbe senz'altro apparire maggiormente rispettosa della regola della prevalenza del pieno sul vuoto, considerato come su una lunghezza di facciata di ca. m 8.20 più di 5 m sono costituiti dall'alternanza di parti in muratura, non appare addirittura insostenibile il giudizio dell'Esecutivo locale di ritenerle conformi alle NAPRP.

5.4. Non conforme al piano particolareggiato risulta infine il totale rimaneggiamento (per numero, posizione e alternanza) di quelle previste sulla facciata interna sud, rivolta sulla corte. Avuto riguardo all'impronta conservativa che deve guidare il restauro (finalizzato come detto al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche architettoniche ed estetiche originali degli edifici, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b NAPRP), non risulta all'evidenza giustificata la soppressione e ricollocazione di tutte le porte e finestre esistenti di questa pregevole ala (cfr. facciata sud del 1° aprile 2016, che riproduce in rosso quelle esistenti; doc. D prodotto dal resistente al Governo; verbale di sopralluogo, foto 2a-c, 9a-c, 23a-d). E questo, per "riordinarle" in modo più rigoroso, in modo che siano ridimensionate e centrate agli archi dei portici (cfr. relazione tecnica). Nel panorama delle dimore a corte del nucleo storico, si fatica a trovare delle aperture che seguano una centratura dei portici e loggiati con gli archi. In questa tipologia di edificio, tutte le parti del complesso edilizio sono in effetti rivolte verso lo spazio libero della corte e sono da esso accessibili. A ogni singolo locale dell'edificio di abitazione si accedeva direttamente dal loggiato oppure dal portico (cfr. Rossi/Consolascio/Bosshard, op. cit., pag. 464). La corte fungeva insomma da spazio centrale di accesso ed era nel contempo un'area libera per il lavoro (cfr. Rossi/Consolascio/Bosshard, op. cit., pag. 464 e seconda edizione citata, pag. 130). L'alternanza delle porte e delle finestre che si aprono verso loggiati e portici, in queste dimore rurali, riflettono quindi dei criteri funzionali, non dei disegni e delle proporzioni simmetriche (come quelli che si ritrovano semmai nelle case borghesi in contesti urbani; cfr. pure le sezioni di Meride in Rossi/Consolascio/Bosshard, op. cit., pag. 510 e 511 e seconda edizione citata, pag. 166 seg. e 131 segg.; inoltre, rapporto di pianificazione citato, pag. 12). La modificazione di tutte le aperture originali di questo pregevole fronte - che va a sommarsi a quelle di cui già si è detto - trascende quindi chiaramente i limiti ammessi dal restauro conservativo. Insostenibile è l'opposta conclusione del Municipio che, dimenticando le finalità del PRP, considera in generale come il riposizionamento e quindi il ridisegno (di tutte) le aperture, abbia dato più vigore e armonia alle facciate. Anche da questo profilo la licenza edilizia rilasciata dall'autorità comunale non può pertanto essere confermata. A maggior ragione s'impongono tali conclusioni se si considera che l'edificio è anche un bene culturale protetto (cfr. infra consid. 8).

5.5. Già solo per questi motivi, e pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova l'autorità di ricorso nell'interpretazione e applicazione delle norme comunali, non può che essere confermato il giudizio impugnato che ha annullato la decisione del Municipio, siccome insostenibile. Nulla mutano invece i generici preavvisi positivi espressi dall'UNP e dall'UBC, tanto più che questi uffici non si sono comunque espressi sulla conformità degli interventi con le NAPRP.

6.    Facciate e intonaci

6.1. Il progetto prevede di intonacare tutte le facciate dell'edificio principale, fatto salvo il corpo sporgente a nord (con la cucina). Secondo la relazione tecnica (aggiornata), è previsto l'uso di intonaco naturale a base di calce (grassello di calce) dai colori tipo marrone-grigio chiaro, color sabbia, tan, terra d'ombra chiaro. Sarà quindi intonacata con tale modalità anche la facciata est. Il Municipio ha osservato che tale prospetto è costituito da muratura in sasso a vista parziale non selezionata e posata a correre senza esecuzione di fughe cementizie curate tipiche della muratura a facciavista (con dimensioni variabili) e con inserti di materiali estranei quali cotto (esecuzione tipica delle costruzioni contadine di fine '800 non di pregio e quindi da intonacare; cfr. sua risposta al Governo, pag. 5). Non ha quindi ravvisato alcun contrasto con l'art. 8 cpv. 6 lett. a NAPR, giusta il quale di principio le facciate in pietra facciavista e in rasapietra esistenti devono essere mantenute. Il Governo non si è dal canto suo chinato su questo aspetto, sorvolando la relativa censura del vicino CO 1, che qui la ripropone.

6.2. È incontestabile che la controversa facciata, che costituisce la testata est della parte alta del nucleo storico, è attualmente (in gran parte) in sasso a vista o in rasapietra. Tale circostanza, oltre a essere riportata nella scheda con indirizzi progettuali del fondo, è stata appurata anche nel corso del sopralluogo (cfr. verbale citato e foto plico n. 6). In quella sede, il funzionario preposto dell'UBC, ha tuttavia affermato che l'edificio sarebbe stato originariamente intonacato e lo stato attuale sarebbe quello della rasa pietra. La presenza di un'intonacatura in origine si dedurrebbe dalle cornici delle finestre in pietra poste sopra il livello della muratura precisando però di non disporre di elementi oggettivi sullo stato originale dell'edificio, che è stato frutto di interventi nel corso di tre secoli rispettivamente che le sue considerazioni sono di tipo visivo e non frutto di una base oggettiva frutto di un'analisi archeologica (cfr. verbale citato, pag. 2). Alla luce di queste affermazioni, e considerando tutto sommato lo stato estetico non ottimale in cui versa questo fronte (cfr. foto citate) - come invero anche quello dell'analoga facciata interna ovest (cfr. foto 4a-c) - ci si potrebbe chiedere se, dal profilo dell'art. 8 cpv. 6 lett. a NAPRP, non sussistano effettivamente le condizioni per scostarsi dal principio del mantenimento delle facciate in pietra facciavista e in rasapietra esistenti, ciò che è possibile come eccezione se la muratura si trova in cattivo stato statico o estetico. Nemmeno la scheda del PRP sembra in effetti escludere un'intonacatura (perlomeno nella misura in cui si limita solo a suggerire un rinfresco/sistemazione, senza imporre né il mantenimento né il cambiamento del materiale). La questione può tuttavia rimanere aperta. Non solo perché il progetto non può comunque essere approvato, ma anche poiché - perlomeno alla luce delle norme a tutela dei beni culturali (infra consid. 8) - tale aspetto avrebbe dovuto essere meglio approfondito (mediante un'indagine della facciata).

7.    Edificio accessorio (rustico)

7.1. Gli interventi agli edifici accessori sono disciplinati dall'art. 9 NAPRP. Per quelli esistenti, tale norma stabilisce in particolare quanto segue:

1.    Interventi ammessi

a)    Edifici esistenti Gli interventi ammessi sono specificati per ogni singolo edificio accessorio nel piano delle categorie e si distinguono come segue:

-  mantenimento: per gli edifici segnalati in blu nel piano delle categorie sono ammessi la manutenzione, il riattamento e l'ampliamento secondo le disposizioni del cpv. 2 lett. c)

[...]

2.    Destinazione d'uso

a)    Gli edifici accessori devono essere destinati ad attività a servizio degli edifici principali di riferimento. Non sono ammesse attività moleste.

b)    Gli edifici accessori non possono, di regola, essere trasformati. Eccezioni possono essere ammesse nel caso di corpi edilizi indipendenti dagli edifici principali con volumi idonei all'uso abitativo o lavorativo oppure piccoli volumi accostati agli edifici principali che possono essere integrati funzionalmente nell'edificio principale.

c)    Per gli edifici accessori sottoposti a mantenimento e per gli edifici ricostruiti, il volume può essere ampliato in misura contenuta per il ricavo di locali con un'altezza minima usufruibile per la residenza o per attività lavorative, a condizione dell'inserimento ordinato ed armonioso nel contesto.

3.    Caratteristiche architettoniche

a)    E' ammesso unicamente il linguaggio architettonico tradizionale. Il linguaggio architettonico per edifici accostati ad edifici principali deve essere quello tradizionale dell'edificio contiguo.

b)    Per il tetto, le aperture, i sistemi di chiusura, gli intonaci ed i tinteggi si applicano le disposizioni dell'art. 8 cpv. 3-4-5-6 valide per gli edifici principali. Nel caso di edifici accessori accostati agli edifici principali il tetto, le aperture, i sistemi di chiusura, gli intonaci ed i tinteggi devono essere conformi a quelli dell'edificio principale contiguo. Nel caso di corpi edilizi indipendenti dall'edificio principale, forma, materiale e colore di questi elementi sono liberi.

7.2. Per quanto qui interessa, il piano delle categorie di intervento attribuisce il rustico di cui ai sub. C e D della part. __________ agli edifici accessori per cui è previsto il mantenimento. A questa categoria appartengono in generale i fabbricati accessori che si inseriscono in modo ammissibile nel contesto, sia a livello architettonico (linguaggio tradizionale) sia a livello urbanistico (posizione e rapporto con l'edificio principale e con gli spazi liberi; cfr. rapporto di pianificazione citato, pag. 28). Tali manufatti, come risulta dall'art. 9 NAPRP, possono di principio essere mantenuti e riattati e, a determinate condizioni, ampliati (cfr. cpv. 1 e 2 lett. c). A livello architettonico va rispettato il linguaggio tradizionale; per gli interventi alle sue diverse parti, quali il tetto, le aperture e gli intonaci, sono altresì da osservare le disposizioni applicabili agli edifici principali (cfr. art. 9 cpv. 3 lett. a e b con rinvio all'art. 8 cpv. 3-6 NAPRP). Secondo la scheda indicativa con gli indirizzi progettuali, il rustico sulla part. ________ - implicitamente considerato accostato all'edificio principale - deve inoltre conformarsi al linguaggio architettonico di quest'ultimo (cfr. anche art. 9 cpv. 3 lett. a e b NAPRP). La sua composizione, diversamente da quanto vale per i rustici indipendenti (cfr. ad. es. part. __________ sub C, scheda unità edilizia 06), non è pertanto libera (per forma, materiali e colori), ma subordinata al linguaggio dello stabile principale (cfr. pure rapporto citato, pag. 42).

7.3. In concreto, come accennato in narrativa, il progetto prevede di ristrutturare il rustico in questione, "mantenendo e/o ripristinando" i muri in sasso e rifacendo il tetto, al fine di trasformarlo in un edificio di due livelli riservati a vani tecnici e a uno studio, che sarà accessibile da una nuova scala esterna. La sua facciata interna, rivolta sulla corte, sarà contraddistinta da una serie di quattro aperture (0.40 x 0.40) sormontate da un'ampia apertura sotto forma di grata in mattoni in cotto (ca. m 2.80 x 2), accostata alla porta d'ingresso. Scostandosi dalla valutazione (implicita) del Municipio, il Governo ha ritenuto che le predette aperture non rispettassero il principio della prevalenza del pieno sul vuoto. Ha inoltre censurato materiali e colori del fabbricato, in contrasto con quelli dell'edificio principale. La conclusione, pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova il Governo nell'applicazione delle norme comunali, resiste alle critiche del ricorrente.

7.4. Sebbene l'Esecutivo cantonale si sia impropriamente richiamato (anche) al rendering relativo al primo progetto, non è anzitutto dato di vedere per quale motivo il rustico in questione (che si appoggia parzialmente all'ala corta interna dell'edificio principale) non debba avere nulla a che vedere con quest'ultimo e occorra anzi applicare un criterio della diversificazione dei manufatti (cfr. ricorso, pag. 20), in spregio a quanto risulta dall'art. 9 cpv. 3 lett. a NAPRP e dalla scheda con indirizzi progettuali. In ogni caso, quand'anche si possa ammettere che tale edificio possa essere realizzato in pietra (rimuovendo l'intonacatura che lo ricopre parzialmente; cfr. verbale citato, foto 5a-b, 5f), è certo che le sue nuove aperture disattendono chiaramente non solo il requisito della chiara prevalenza del pieno sul vuoto, ma anche quello della verticalità del modulo di tipo tradizionale (cfr. art. 8 cpv. 4 lett. b per invio dell'art. 9 cpv. 3 lett. b NAPRP). Su un fronte lungo m 5.60, più della metà (m 3.70) sarà infatti spezzato da aperture, che sono inoltre per lo più larghe (m 2.80 x 1.98) o quadrate (0.40 x 0.40). Già solo per questi motivi - e senza considerare che appare perlomeno singolare dal profilo della tradizione la creazione di un'apertura sotto forma di grata di mattoni in cotto verso l'interno della corte - nemmeno questo corpo poteva pertanto essere approvato.

8.    Beni culturali

8.1. La protezione e la valorizzazione dei beni culturali è disciplinata dalla legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC; RL 445.100). La decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). Il Legislativo comunale decide quali immobili di interesse locale proteggere e delimita, se del caso, il perimetro di rispetto (art. 22 cpv. 2 LBC), mentre il Consiglio di Stato decide in sede d'approvazione del piano regolatore quali immobili siano da proteggere in quanto beni culturali d'interesse cantonale (art. 20 cpv. 2 e 3 LBC). La protezione di questi beni è infatti concepita come "protezione integrata" da attuare nel contesto della pianificazione del territorio (cfr. Messaggio del 14 marzo 1995 n. 4387 del Consiglio di Stato concernente il disegno di legge sulla protezione dei beni culturali, pag. 1024).

8.2. Salvo disposizione contraria, la protezione di un bene culturale si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti interne ed esterne (art. 22 cpv. 1 LBC). Se le circostanze lo esigono, nelle adiacenze del bene protetto è da delimitare un perimetro di rispetto entro il quale non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene protetto (cpv. 2). Il PR stabilisce i beni culturali d'importanza cantonale e locale con gli eventuali perimetri di rispetto (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a-c del regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004; RBC; RL 445.110), mentre le norme d'attuazione definiscono i contenuti della protezione in base alla scheda d'inventario, indicando i criteri d'intervento sui beni protetti e all'interno dei perimetri di rispetto (cpv. 2). L'art. 22 LBC concretizza il principio generale secondo cui un bene culturale deve essere tutelato nella sua interezza e, per quanto possibile, nel suo contesto spaziale. La LBC non esclude d'altra parte la possibilità di limitare la protezione ad alcune parti del bene ("salvo disposizione contraria…"), quando non si giustifichi la sua protezione globale, tenendo così conto del principio della gradualità della protezione (cfr. Messaggio citato, pag. 1037 seg.; Patrizia Beretta Cattaneo, La legge cantonale sulla protezione dei beni culturali, in RDAT I-2000, pag. 153). La conseguenza principale dell'istituzione della tutela consiste nell'obbligo di conservare integro il bene nella sua sostanza, provvedendo alla sua regolare manutenzione (cfr. art. 23 LBC).

8.3. In base all'art. 31 cpv. 1 lett. b delle norme di attuazione del piano regolatore di Meride (NAPR), l'edificio di proprietà del ricorrente (Casa Catalano già Clerici, part. __________) rientra nei beni culturali d'interesse locale situati all'interno del nucleo storico (cfr. elenco, ad n. 26). La scheda dell'inventario dell'UBC lo descrive brevemente come costruzione risalente al primo quarto del XVIII secolo circa (1720-30), appartenente in origine alla famiglia Clerici (cfr. scheda agli atti). Relativamente agli effetti della protezione, allineandosi ai principi degli art. 22 e 23 LBC, l'art. 31 cpv. 2 NAPR dispone che il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare (lett. a). Ricorda inoltre gli effetti del perimetro di rispetto (lett. b), rimandando per il resto alle norme della LBC (lett. c). Anche in base alla predetta norma, fa dunque stato il principio della conservazione del bene nella sua interezza.

8.4. Secondo l'art. 25 LBC, il proprietario di un bene protetto di interesse locale ha l'obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di Stato, il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, ritenuto che la decorrenza infruttuosa di questo termine vale quale approvazione. Il Governo ha delegato tale incombenza all'UBC: l'art. 20 RBC precisa infatti che il proprietario di un immobile protetto d'interesse locale deve notificare all'UBC il progetto di intervento al più tardi con la domanda o la notifica di costruzione; l'UBC si pronuncia nei termini di legge. La portata e le condizioni dell'approvazione prevista dall'art. 25 LBC non sono invero del tutto chiare. Dai materiali legislativi emerge che, rispetto ai beni protetti d'interesse cantonale, il legislatore abbia solo voluto introdurre una procedura di verifica cantonale semplificata (cfr. Messaggio n. 4387 citato, pag. 1027 e 1037 seg.), mantenendo quindi una competenza dell'autorità cantonale in tale ambito (cfr. pure Messaggio citato, pag. 1024, che ricorda come la responsabilità del Cantone resti prioritaria in occasione di interventi su beni protetti; cfr. inoltre, de lege ferenda, Messaggio n. 7128 del 7 ottobre 2015 relativo al Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare legislativa generica del 2 ottobre 2014 presentata dalla STAN "Un futuro per il nostro passato: per un'efficace protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese", pag. 8 e 21 seg. e art. 24 del disegno di revisione della legge). In che misura la LBC preveda una vera e propria autorizzazione cantonale (anche) per i beni d'importanza locale - di portata analoga a quella prevista dall'art. 24 LBC (per i beni d'importanza cantonale, cfr. ad es. STA 52.2019.277 del 20 aprile 2020 consid. 4 e rinvii) -, che si affianchi alla competenza comunale nell'applicazione dell'art. 31 NAPR, è comunque questione che può rimanere aperta.

8.5. In concreto, in sede di avviso cantonale, l'UBC, dopo aver ricordato il pregevole luogo di situazione dell'edificio, ha indicato di aver ritenuto l'intervento compatibile con quanto richiesto per edifici tutelati a livello comunale (scelte tipologiche, finiture, materiali, ecc.). Ha inoltre precisato che: "in generale, secondo i principi del restauro, gli elementi originali devono essere riparati e non sostituiti. Le finestre possono essere sostituite con nuovi elementi dal telaio in legno, opportunamente tinteggiato, conservando le suddivisioni dei vetri come nelle finestre esistenti (traverse in legno). Le gelosie, dove presenti, devono essere eseguite e rimpiazzate da nuove imposte in legno pure tinteggiate. Non sono accettabili elementi in metallo. La conservazione dell'autenticità dei materiali è infatti indispensabile per salvaguardare le caratteristiche e la valorizzazione del monumento storico. Lo stesso dicasi per gli impalcati in legno che dovranno essere rifatti unicamente dove indispensabile con caratteristiche analoghe ai manufatti esistenti". Dopo aver fatto delle puntualizzazioni per il rifacimento del tetto, dell'intonaco e delle parti in pietra (avviso cantonale, pag. 8), l'UBC ha poi sostenuto come gran parte del risultato finale si giochi su aspetti esecutivi e di finitura (in particolare dei prospetti esterni), chiedendo di curare gli interventi sotto tutti gli aspetti (scelta degli operatori, dei materiali, delle lavorazioni, ecc.). Ha invece indicato di rimettersi all'avviso dell'autorità locale, per quanto attiene al rispetto delle norme d'attuazione del PR. In corso di procedura, ha essenzialmente confermato tale posizione, limitandosi ad aggiungere davanti al Governo che: "in merito alla problematica "apertura e restituzione dei prospetti esterni", se da un lato concordiamo sulla possibilità di disporre di una proposta maggiormente conservativa dall'altro rileviamo che la stessa non è stata, globalmente, ritenuta insostenibile dal punto di vista della conservazione della sostanza storica e che il tema del rispetto della NAPPN è di stretta competenza dell'autorità locale". Dal canto suo, il Municipio si è essenzialmente limitato a condividere e far proprio il parere favorevole espresso dall'UBC.

8.6. Ora, se da quanto precede risulta che le istanze inferiori, e in particolare l'UBC, si è tra l'altro dilungato sui criteri da osservare nei dettagli dei serramenti delle finestre (materiali, divisioni dei vetri, ecc.) e delle gelosie, non v'è chi non veda come né l'autorità cantonale, né tanto meno quella comunale, si siano confrontate con il tema - ben più importante e controverso - della conformità con le norme a tutela dei beni culturali del rimaneggiamento (demolizione e ricollocazione) di gran parte delle finestre (e porte) originali della casa storica. Al di là di un generico accenno alla possibilità di disporre di una proposta maggiormente conservativa, né l'UBC né il Municipio hanno in particolare spiegato in che modo il rifacimento di tutte le aperture che si aprono sul loggiato e il portico (facciata interna sud) - ridisegnandone totalmente il prospetto - possa essere compatibile con il principio della conservazione della sostanza storica, ancorato all'art. 22 cpv. 1 LBC e ripreso dall'art. 31 cpv. 2 lett. a NAPR. Tanto meno lo hanno motivato per le aperture sulle altre facciate (a prescindere dalla loro conformità o meno con le NAPRP, di cui si è detto sopra, consid. 4). Tale aspetto non appare affatto trascurabile, ove solo si consideri che, secondo la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS), le finestre degli edifici storici sono da tutelare nella loro integrità come gli altri elementi costruttivi storici, poiché in questo modo si assicura la trasmissione di una quantità d'informazioni alle generazioni future, si conservano le qualità date dalla correlazione tra finestre, facciate e spazi interni, garantendo un utilizzo parsimonioso delle risorse (cfr. il Documento "Le finestre degli edifici storici - Aspetti fondamentali", che rientra peraltro tra quelli che normalmente indirizzano le decisioni dell'UBC, cfr. al riguardo, sito dell'UBC https:// www4.ti.ch/dt/dstm/sst/ubc/temi/restauro/restauri/restauro-in-cantone-ticino/linee-guida/). La CFMS precisa tra l'altro che le finestre, come elementi di separazione tra interno ed esterno, sono da secoli tra gli elementi essenziali di una costruzione, che contribuiscono in modo essenziale sia all'assetto esterno dell'edificio, che alla percezione dei suoi spazi interni (cfr. Documento citato, pag. 1). Un intervento su un edificio che è anche bene culturale protetto esigerebbe pertanto che avvenga perlomeno un'analisi del valore storico e architettonico delle finestre esistenti e del loro valore d'uso, fermo restando che non tutte quelle pervenuteci sono evidentemente di valore e, di conseguenza, da conservare (cfr. Documento citato, pag. 2). Pur ricordando che tale Documento, così come i Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera e le altre linee guida emanate dalla CFMS non assurgono al rango di una norma di diritto pubblico, gli stessi andrebbero quantomeno presi in considerazione, ritenuto che fungono pur sempre da raccomandazioni, ovvero da regole volte a codificare una prassi e a orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. STA 52.2019.277 citata consid. 4.7.1 e rimandi). Simili riflessioni s'imporrebbero a ben vedere anche per l'intonacatura delle facciate (attualmente in rasapietra o muro in sasso a vista) che - se non già ai fini dell'applicazione delle NAPRP (supra consid. 6) - perlomeno alla luce del vincolo di bene culturale protetto avrebbe richiesto maggiori approfondimenti (cfr. in tal senso anche i Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera della CFMS, che indicano come prima di ogni intervento sia indispensabili garantire, attraverso indagini adeguate, la definizione di interventi rispettosi della sostanza e delle caratteristiche dell'oggetto, cfr. ad 4.3).  Non occorre comunque dilungarsi oltre su tali aspetti, per lo più sorvolati dalle autorità inferiori, ritenuto che il progetto - già solo per quanto si è detto ai precedenti considerandi (non conformità con le NAPRP) - non può in ogni caso essere approvato. Per i medesimi motivi, non occorre chiedersi se e in che misura siano conformi al principio della conservazione integrale del monumento gli altri interventi all'edificio principale e in particolare quello, assai discutibile, che prevede d'inserire il vano lift all'interno dell'ala corta, in una posizione che non solo porterà alla distruzione del soffitto con mattonelle a lisca di pesce al pian terreno (cfr. verbale citato, foto 17a-e), ma, soprattutto, invaderà il salone al piano superiore, mortificando l'ampio spazio attualmente dominato dal pregevole camino in stucco (censito anche nella scheda nell'Inventario dell'UBC; cfr. verbale citato, foto 20a-d), come già lamentato dal vicino resistente. E questo, per soddisfare dei bisogni soggettivi, necessariamente di natura contingente (cfr. in tal senso il principio della reversibilità, secondo cui tutti gli interventi di conservazione e di restauro dovrebbero essere impostati in base al criterio della massima reversibilità, cfr. CFMS, Principi citati, ad n. 4.2). Va comunque ricordato al ricorrente che il vincolo di bene culturale d'importanza locale al suo edificio non si limita - evidentemente - a tutelarne la tipologia (casa a corte), ma è una protezione che, in assenza di diversa disposizione, si estende di principio all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti interne ed esterne (cfr. art. 22 cpv. 1 LBC e 31 cpv. 2 lett. a NAPR). E questo seppur occorra riconoscere l'esigenza di utilizzare i beni culturali secondo le necessità della vita contemporanea, rispettivamente di adattarli a usi attuali (cfr. pure Messaggio n. 7128 citato, pag. 21 con rinvii alle carte e convenzioni internazionali).

9.    A fronte di quanto precede, e ritenuto già solo che il progetto non risulta conforme alle NAPRP, non mette evidentemente conto di chinarsi sul principio d'inserimento ordinato e armonioso del paesaggio.

10. A titolo abbondanziale, e seppur non muti l'esito del gravame, da respingere sono invece tutte le critiche riproposte dal resistente in merito all'impianto di riscaldamento.

10.1. L'art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt; RS 814.318.142.1) dispone che le emissioni di impianti stazionari nuovi devono essere captate nel modo più completo possibile, il più vicino possibile al luogo della loro origine ed evacuate in modo tale che non ne derivino immissioni eccessive. Il cpv. 2 della norma, prescrizione relativa alle modalità di costruzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), soggiunge che le emissioni devono di regola essere espulse al di sopra del tetto mediante camini e condotte di scarico. Per quanto riguarda i camini, l'art. 36 cpv. 3 lett. c OIAt riserva inoltre al Dipartimento federale dell'ambiente, dell'energia e della comunicazione (DATEC) la competenza di emanare disposizioni esecutive e completive. Fondandosi su questa delega, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha emanato le Raccomandazioni concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti del 15 dicembre 1989 (RAlt). Nel 2013 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha rivisto le citate raccomandazioni, pubblicandone una nuova versione (RAltCam), aggiornata nel 2018. Le stesse non hanno forza di legge; esprimono tuttavia principi che riflettono l'opinione di esperti del ramo sull'interpretazione del testo legale e fungono quindi da criteri obiettivi e pertinenti per le autorità preposte all'applicazione del diritto (cfr. STA 52.2008.30 del 9 maggio 2008 consid. 2.1, 52.2005.214 del 28 settembre 2005 consid. 2.1, 52.2005.40 del 12 maggio 2005 consid. 2.1, con rif. a: BVR 1993 pag. 218 consid. 3c e UFAFP, Promemoria del 20 ottobre 2000 sull'altezza minima dei camini per impianti di combustione di piccole dimensioni, n. 3).

10.2. In concreto, il progetto prevede una caldaia a gasolio con condensazione con una potenza calorica di 49 kW. In base ai piani, lo sbocco del camino relativo all'impianto supera di almeno mezzo metro la parte più alta dell'edificio (colmo). Rispetta dunque pienamente la cifra 3.2 cpv. 1 lett. a della RAltCam. Contrariamente a quanto pretende il resistente, all'impianto non torna applicabile anche il cpv. 3 della cifra 3.2, secondo cui se gli sbocchi dei camini di impianti a combustione di piccole dimensioni si trovano a meno di 10 metri da edifici vicini più alti, questi sono determinanti per l'altezza minima. Come rettamente indicato dalle precedenti istanze, tale prescrizione è riservata unicamente agli impianti a combustione alimentati con legna da ardere. L'allegato A1 figura 3, come pure la versione tedesca e francese della cifra 3.2 cpv. 3 RAltCam (Kaminmündungen von kleinen Holzfeuerungsanlagen, cheminée d'une petite installation de chauffage alimentée au bois), non lasciano spazio a dubbi. Avuto riguardo alla zona di situazione, dove peraltro i comignoli devono inserirsi in modo ordinato e armonioso nell'insieme dei tetti circostanti (cfr. art. 7 lett. b NAPRP), non è invece dato di vedere per quale ragione l'autorità dipartimentale avrebbe dovuto imporre un'altezza superiore a quella minima prescritta per lo sbocco del camino in questione (che peraltro già dista una decina di metri dall'edificio principale del resistente). Nella mancata applicazione della cifra 7 lett. b RAltCam, che in generale permette all'autorità di prescrivere altezze maggiori in casi giustificati (ad es. in zone di costruzioni particolari, con edifici di altezze diverse e insediamenti a terrazze), non sarebbe quindi in ogni caso ravvisabile una lesione del diritto.

11. 11.1. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

11.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, soccombente, che rifonderà inoltre un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) al resistente, assistito da un legale.

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, dedotto l'importo versato a titolo di anticipo (fr. 1'800.-), è posta a carico del ricorrente. L'insorgente è tenuto a rifondere a CO 1 un identico importo (fr. 2'500.-) a titolo di ripetibili per questa sede.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

52.2018.248 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.12.2020 52.2018.248 — Swissrulings