Incarto n. 52.2018.218
Lugano 22 novembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2018 della
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione del 27 aprile 2018 del Municipio del Comune di CO 2 che in esito al concorso per l'aggiudicazione delle opere di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione occorrenti al Centro di pronto intervento ha deliberato la commessa alla ditta CO 1;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ il Municipio di CO 2 ha aperto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione occorrenti al Centro di pronto intervento (CPI) del Comune (FU __________ pag. __________ segg.). In relazione ai criteri di idoneità di cui dovevano disporre i concorrenti, l'avviso di gara (punto n. 3.5) e il capitolato d'appalto (pos. 223.100) si limitavano a rinviare all'art. 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) e a esigere l'impegno a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei contratti collettivi di lavoro validi al momento dell'inoltro dell'offerta.
B. Entro il termine prestabilito sono pervenute al committente cinque offerte tra cui quella della CO 1, di fr. 1'414'339.- e quella della RI 1, di fr. 1'367'540.20. Preso atto del rapporto di valutazione delle offerte da parte del suo consulente esterno, il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, prima classificata con il punteggio 93.51.
C. Contro la predetta decisione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, giunta seconda in graduatoria con 92.50 punti. Essa ha chiesto l'annullamento della delibera e l'aggiudicazione della commessa in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente ha eccepito l'inidoneità della deliberataria a prendere parte alla gara poiché in difetto di un titolare o dirigente iscritto all'albo dell'Ordine degli ingegneri ed architetti del Cantone Ticino (albo OTIA), contrariamente a quanto esatto dall'art. 34 RLCPubb/CIAP per l'esecuzione di impianti tecnici speciali quale quello oggetto dell'appalto.
D. Al gravame si è opposto il committente, sostenendo che la ricorrente adempie ai requisiti necessari per l'esecuzione della commessa grazie alla presenza, quale avente diritto di firma iscritto a registro di commercio, dell'ing. S__________, autorizzato dall'OTIA all'esercizio della professione.
E. Pure l'aggiudicataria ha avversato il gravame. Anch'essa ha sostenuto di essere idonea ad assumere la commessa aggiudicatale. Da un lato poiché l'ing. S__________, suo procuratore, è iscritto all'albo OTIA e dall'altro poiché il direttore dell'impresa, M__________, ancorché non iscritto al predetto albo, disporrebbe dei requisiti professionali che gli permetterebbero di farlo.
F. Con la replica, la ricorrente ha contestato la tesi dell'aggiudicataria secondo cui M__________ disporrebbe dei requisiti professionali esatti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP. Ha inoltre escluso che l'aggiudicataria possa prevalersi di quelli in possesso dell'ing. S__________, non avendo dimostrato che quest'ultimo svolga il ruolo di membro dirigente in seno alla medesima. Essa non avrebbe infatti minimamente provato che l'ing. S__________ lavori almeno a metà tempo presso l'azienda. Né il semplice diritto di firma collettiva a due iscritto a registro di commercio deporrebbe a favore delle argomentazioni dei resistenti.
G. Con la duplica, il committente ha confermato la propria posizione senza particolari osservazioni. Dal canto suo, l'aggiudicataria ha ribadito le proprie tesi con motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Ha inoltre precisato il ruolo dell'ing. S__________, dichiarando che il medesimo non è attivo in seno all'azienda in misura superiore al 50%.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa.
2. 2.1. Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. In Ticino, siffatte disposizioni si trovano nel RLCPubb/CIAP. L'art. 10 cpv. 2 lett. j RLCPubb/CIAP prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli. I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.
2.2. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indi-pendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.
3. L'art. 34 cpv. 1 prima frase RLCPubb/CIAP stabilisce che gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo professionale, se esistente per la professione. Trattasi di una condizione base, valida di principio per tutti gli interventi previsti dall'art. 34 cpv. 1 lett. a-f (edili in senso lato e prestazioni di servizio), che può tornare applicabile sia alle ditte in quanto tali (iscrizione all'albo delle imprese o all'albo delle aziende artigianali), sia ai loro membri dirigenti effettivi (iscrizione all'albo OTIA). Gli offerenti devono poi soddisfare requisiti aggiuntivi, differenziati a seconda del tipo di commessa e settore di attività oggetto del concorso. Per quanto concerne gli impianti tecnici speciali, l'art. 34 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP dispone che sono abilitate a concorrere le ditte nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritti a RC con diritto di firma, soddisfa i requisiti della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 705.400). Indipendentemente dalla loro importanza e difficoltà di esecuzione, ex lege sono considerati impianti tecnici speciali (1) gli impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento, (2) gli impianti di rilevazione incendi e (3) gli impianti di trasporto verticali e orizzontali (RtiD II-2017 n. 14 consid. 3.3).
4. 4.1. A giusto titolo l'insorgente ha sostenuto che i concorrenti, per poter partecipare alla gara, avente per oggetto l'installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione, ossia impianti tecnici speciali ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP, dovevano essere iscritti all'albo previsto dalla legge sulle imprese artigianali del 24 marzo 2015 (LIA; RL 930.100) e avere un dirigente effettivo autorizzato dall'OTIA a esercitare la professione avere un dirigente effettivo autorizzato dall'OTIA ad esercitare la professione (condizione base ex art. 34 cpv. 1 prima frase, in correlazione con l'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP e l'art. 3 LEPIA; sul tema cfr. pure scheda informativa dichiarazioni idoneità degli offerenti emanata dall'ULSA il 23 agosto 2016; RtiD I-2017 n. 14 consid. 4.2; STA 52.2016.245 del 13 settembre 2016 consid. 3).
4.2. Nel caso di specie, l'aggiudicataria non ha dimostrato di avere un titolare o membro dirigente effettivo iscritto all'albo OTIA. Essa ha invece ammesso che il direttore M__________, tecnico diplomato SSS in tecnica degli edifici, non dispone di alcuna autorizzazione rilasciata dal predetto ordine professionale. Come giustamente rilevato dalla ricorrente, S__________, seppur iscritto all'albo OTIA quale ingegnere, non riveste la funzione di dirigente effettivo dell'impresa. Innanzitutto poiché, sebbene disponga di una procura collettiva a due iscritta a registro di commercio, la deliberataria non ha addotto che il medesimo abbia mansioni di tipo dirigenziale, oltre a quelle prettamente tecniche. In ogni caso, per medesima ammissione della resistente, S__________ non dedica la parte preponderante della propria attività professionale in seno alla ditta, come prescritto dall'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. La CO 1 andava pertanto esclusa in quanto sprovvista di un requisito di idoneità. La decisione del Municipio viola quindi il diritto (art. 16 CIAP).
5. Visto quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Disponendo il Tribunale degli elementi necessari e atteso che né il committente né la CO 1 hanno eccepito alcunché in relazione alla sua offerta, la commessa è assegnata alla ricorrente, il cui dirigente __________ è iscritto all'albo OTIA (art. 18 cpv. 1 CIAP).
6. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
7. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in ragione di un mezzo ciascuno (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno pure congrue ripetibili alla ricorrente, assistita da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione del 27 aprile 2018 con cui il Municipio del Comune di CO 2 ha aggiudicato alla ditta CO 1 le opere di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione occorrenti al Centro di pronto intervento è annullata;
1.2. la commessa è attribuita alla RI 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del Comune di CO 2 e della CO 1 in ragione di un mezzo (fr. 2'500.-) ciascuno. Essi rifonderanno alla ricorrente ognuna l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. A quest'ultima è restituito l'anticipo versato.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera