Incarto n. 52.2018.183
Lugano 5 dicembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 20 marzo 2018 dell'CO 1 che ha fissato in fr. 240.- (fr. 60.per ogni letto) la tassa di soggiorno forfettaria per l'anno 2018 concernente la casa di vacanza di proprietà dell'insorgente situata a __________ (Val __________);
ritenuto, in fatto
A. Il 30 giugno 2016 l'CO 1 ha stabilito, con effetto al 1° gennaio 2017, la tassa di soggiorno forfettaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanze situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 60.-/65.- per letto nel Comune di __________, rispettivamente in fr. 40.- per letto in casi eccezionali, segnatamente per le abitazioni non
collegate alla rete elettrica e raggiungibili solamente a piedi con minimo quindici minuti di cammino.
B. Il 18 marzo 2018 RI 1 ha comunicato all'CO 1 che il suo rustico sito a __________ era agibile e annunciava quattro posti letto ad uso proprio. Con decisione del 20 marzo 2018 l'Ente turistico fatturava pertanto al proprietario l'importo di fr. 240.- (fr. 60.- per posto letto) a titolo di tassa di soggiorno forfettaria per il 2018. RI 1 ha chiesto e ottenuto spiegazioni sulle aliquote applicate dall'CO 1, in particolare in merito ai criteri per l'applicazione della tariffa ridotta prevista per abitazioni con situazioni particolari, aliquota che secondo l'autorità era inapplicabile al suo caso.
C. Avverso la decisione del 20 marzo 2018, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Egli sostiene, in sostanza, che l'abitazione di __________ debba poter beneficiare di una tariffa forfettaria proporzionale, considerato che nel periodo invernale la stessa non può essere utilizzata.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'CO 1 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. In sede di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie tesi di giudizio.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 38 cpv. 1 della legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur; RL 941.100). La legittimazione attiva dell'insorgente, parte
del procedimento di prima istanza e destinatario della decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), nonché la tempestività del gravame (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. Le Organizzazioni turistiche regionali hanno il compito, tra gli altri, di incassare la tassa di soggiorno (art. 14 cpv. 2 lett. k LTur). La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. art. 21 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 21 cpv. 2 LTur). I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso; questo importo è compreso tra fr. 15.- e fr. 100.- per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza (art. 21 cpv. 5 LTur). L'art. 14 cpv. 2 lett. j LTur delega il compito di stabilire l'aliquota per gli importi annuali fissi secondo l'offerta turistica esistente nel comprensorio di cui all'art. 21 cpv. 5 LTur. Giusta l'art. 13 cpv. 1 del regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur; RL 941.110) gli Enti turistici devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.
2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese.
Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità. La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse
generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 N. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).
2.3. Nell'evenienza concreta, l'CO 1 ha fissato le varie aliquote per la tassa di soggiorno a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza dal 1° gennaio 2017; segnatamente per il Comune di __________, di cui il nucleo di __________ fa parte, la tassa ammonta a fr. 60.-/65.- per posto letto, rispettivamente a fr. 40.- per letto, in casi eccezionali, e meglio quando l'abitazione secondaria non è servita da corrente elettrica ed è raggiungibile solo a piedi con al minimo quindici minuti di cammino. L'ammontare, assai contenuto, di tale tributo rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273 cons. 5, 120 Ia 1 cons. 3f, 104 Ia 13).
3. 3.1. Come accennato in narrativa, il ricorrente sostiene che la sua abitazione di __________ debba beneficiare di una tariffa forfettaria proporzionata, ritenuto che il rustico non può essere sfruttato nel periodo invernale vista l'assenza di un impianto di riscaldamento (la casa non è allacciata alla rete elettrica e i pannelli fotovoltaici non captano sufficiente luce nei mesi invernali), l'interruzione dell'erogazione di acqua potabile in inverno (a causa del pericolo di gelo delle condotte) e il fatto che la strada di valle sia spesso inagibile in quanto il servizio di sgombero della neve non è garantito e a causa del rischio di valanghe. L'insorgente paragona la situazione della sua casa di vacanza a __________, per la quale gli è stata applicata la medesima aliquota, e che è però agevolmente raggiungibile tutto l'anno in automobile o con i mezzi pubblici.
3.2. La LTur adottata nel 2014 ha sostanzialmente ripreso il regime previgente con la legge sul turismo del 30 novembre 1998. Tuttavia, l'art. 21 cpv. 5 LTur prevede ora che l'importo della tassa di soggiorno sia fissato, oltre che in funzione dell'offerta turistica esistente, ciò che la precedente regolamentazione già stabiliva, anche a seconda dell'accessibilità.
Posta questa premessa, bisogna convenire con l'insorgente che le possibilità di accesso alla Val __________, e in particolare alla località di __________, durante i mesi invernali sono effettivamente alquanto limitate in ragione dei motivi correttamente evidenziati nel ricorso, che sono noti anche a questo Tribunale. Per il che, si può ritenere che le condizioni poste dall'CO 1 per l'applicazione della tariffa ridotta, segnatamente quella riferita alla raggiungibilità del luogo in meno di quindici minuti di cammino, sia data in specie almeno per una parte non trascurabile dell'anno. Nonostante, dunque, l'offerta turistica nella Val __________ sia di fatto rilevante, soprattutto nel periodo estivo, e considerato che non è contestato che l'Ente turistico regionale si occupi regolarmente della manutenzione dell'importante rete di itinerari pedestri presente nella zona, garantendo l'attrattività del passeggio naturale, viste le circostanze specifiche del caso in esame, si giustifica tutto sommato di applicare alla casa di vacanza di RI 1 la riduzione tariffale prevista dall'Ente.
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono retrocessi all'CO 1 affinché proceda a fatturare al ricorrente la tassa di soggiorno applicando la tariffa ridotta di fr. 40.- per ogni posto letto disponibile.
4.2. Dato l'esito si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm), restituendo l'anticipo richiesto. Non si assegnano ripetibili al ricorrente, non patrocinato (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza: 1.1. la decisione del 20 marzo 2018 dell'CO 1 è annullata; 1.2. gli atti sono retrocessi all'autorità di prime cure per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente è restituito l'importo di fr. 800.versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera