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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.05.2018 52.2017.614

18 maggio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,000 parole·~20 min·5

Riassunto

Delibera opere da metalcostruttore. Referenza di idoneità. Offerta non conforme: la deliberataria ha omesso di specificare il costo di una prestazione. Ricorso accolto e commessa aggiudicata direttamente alla ricorrente

Testo integrale

Incarto n. 52.2017.614  

Lugano 18 maggio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Stefano Bernasconi, supplente

vicecancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso 1° dicembre 2017 della

RI 1 patrocinata da:  

contro  

la decisione 22 novembre 2017 (n. 5138) del Consiglio di Stato, che in esito al concorso relativo alle opere da metalcostruttore occorrenti all'esecuzione della nuova passerella ciclopedonale in zona __________ a __________ ha aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;

ritenuto,                      in fatto

A.  Il 4 luglio 2017 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da metalcostruttore occorrenti all'esecuzione della nuova passerella ciclopedonale in zona __________ a __________ (FU n. __________ pag. __________ segg.). Per questo specifico intervento le disposizioni particolari CPN 102 del capitolato stabilivano i seguenti criteri di idoneità (pos. 223.100) fondati sugli art. 21 e 22 LCPubb, nonché 34 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6):

CI 1   Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni nel ramo delle opere da metalcostruttore. Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

CI 2   Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente valuterà la compilazione dell'autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro" contenuta nel fascicolo "Dichiarazioni dell'offerente" e riterrà idonee unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di disporre di un'organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 5, 6 e negative al punto 4.

CI 3   Ditta in possesso delle certificazioni di qualità secondo EN1090-2 EXC2 o superiore.

CI 4   Ditta che ha già eseguito in proprio negli ultimi 15 anni almeno un'opera analoga agli interventi in oggetto (la stazione appaltante valuta autonomamente senza specialisti esterni quali opere possono essere definite analoghe) per un committente pubblico cantonale e a piena soddisfazione dello stesso.

Con circolare 13 luglio 2017 pubblicata in internet all'indirizzo di tutti i concorrenti l'ente banditore ha specificato che nel CI 4, per "committente pubblico cantonale", occorreva intendere tutti i committenti pubblici di qualunque cantone, compresi quindi comuni, enti, ecc.

L'avviso di gara preannunciava i seguenti criteri di aggiudicazione elencati in ordine di priorità (cifra 4):

1.    prezzo                                                50% 2.    attendibilità dei prezzi                         22%

3.    programma lavori                              20%

4.    formazione apprendisti                         5%

5.    perfezionamento professionale           3%

Il capitolato precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione (pos. 224.100 CPN 102).

Nell'avviso di gara (cifra 13) e nelle disposizioni particolari CPN 102 (pos. 221.100) era peraltro indicato chiaramente che contro gli stessi era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. Nessuno li ha tuttavia impugnati.

                            B.  Nel termine prestabilito sono pervenute al committente quattro offerte, per importi compresi tra fr. 714'800.- e fr. 1'077'906.96.

Esperite le necessarie verifiche tecnico/formali in applicazione delle prescrizioni di gara, il 22 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha risolto di escludere dalla procedura due concorrenti e di assegnare la commessa alla ditta CO 1 di __________ (in seguito: CO 1), giunta prima in graduatoria con 582.8 punti.

                            C.  Contro la predetta decisione la RI 1 di __________ (in seguito: RI 1), seconda classificata con 405.3 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente ha sottolineato che l'aggiudicataria non soddisfa il CI 4 esatto dal committente. L'unica referenza valida addotta dalla CO 1 in quanto eseguita per un committente pubblico cantonale (parapetti __________, opera svolta per conto dello Stato del Canton Ticino) non è infatti assimilabile ad un lavoro analogo, sia dal profilo quantitativo che da quello qualitativo. La deliberataria doveva pertanto essere esclusa, vuoi perché inidonea a concorrere, vuoi perché ha presentato un'offerta incompleta (fr. 0.-) nella posizione concernente il dispositivo di protezione e di sicurezza (pos. 241.301 CPN 113 impianto di cantiere).

D.  a. In sede di risposta il committente si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, a suo parere manifestamente pretestuosa, rilevando per cominciare che il 13 luglio 2017 ha emanato una circolare all'attenzione di tutti i concorrenti con la quale ha specificato il concetto di "committente pubblico cantonale" correlato al CI 4, comprendente qualsiasi ente pubblico di ogni livello in un contesto cantonale. La CO 1 ha pertanto soddisfatto il criterio di idoneità richiesto presentando la referenza "pensilina con passerella soprastante alla stazione di __________ ", oggetto che in esito ad ampie verifiche adempie tutti i requisiti di selezione annunciati, sia quelli d'ordine formale, sia quelli di natura costruttiva.

     Quanto alla pos. 241.301 CPN 113, il committente ha controllato a due riprese la correttezza di quanto esposto nell'offerta della CO 1. Quest'ultima, in occasione della seduta di discussione avuta con la committenza il 27 ottobre 2017, ha spiegato chiaramente che i costi di questa prestazione - che sarà senz'altro fornita - sono stati considerati nei prezzi offerti in altre posizioni.

b. La deliberataria ha parimenti sollecitato il rigetto del gravame, con spiegazioni sostanzialmente analoghe a quelle addotte dalla stazione appaltante.

Anche la CO 1 ha pertanto sottolineato la bontà delle proprie referenze (sei in tutto), in particolare di quella di __________ ritenuta dal committente pienamente soddisfacente, in esito ad una valutazione del tutto sostenibile che non integra alcuna violazione del diritto. L'opera realizzata a __________ dimostra infatti ampiamente la capacità dell'aggiudicataria di fornire la prestazione messa a concorso.

Riguardo alla pos. 241.301 CPN 113, l'aggiudicataria ha ribadito di aver volutamente esposto 0.- fr., il che non pregiudica lo svolgimento effettivo dell'intera commessa, né rende l'offerta incompleta.

c. Dal canto suo, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è rimasto silente.

E.  Con la replica e le dupliche le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole ulteriormente.

a. La ricorrente ha contestato in particolare le modalità di pubblicazione di talune informazioni applicate dall'ente banditore facendo capo a Internet, riaffermando peraltro che la referenza di __________ (in sostanza una pensilina) non è un'opera paragonabile all'esecuzione di una passerella ciclopedonale. L'offerta della CO 1 non è neppure completa, poiché la mancata indicazione del costo alla pos. 241.301 CPN 113 è dovuta all'impossibilità di quantificarlo, come emerge chiaramente dalla nota di chiarimento 1 allegata all'offerta stessa della deliberataria.

b. Il committente ha spiegato per filo e per segno la gestione della procedura post avviso di gara tramite lo sportello Internet www.ti.ch/dc-commesse, rilevando peraltro che le informazioni contenute nella circolare del 13 luglio 2017 riguardo al CI 4, comunque già chiaro di suo, erano pleonastiche dato che non introducevano un cambiamento sostanziale delle condizioni di gara. Confermata la validità della "referenza __________ " presentata dalla CO 1, la stazione appaltante ha propugnato la completezza dell'offerta ricevuta anche riguardo alla nota posizione 241.301 CPN 113.

     c. La CO 1 ha parimenti difeso la bontà della propria referenza di __________, appartenente ad una classe di esecuzione (EXC2) identica a quella dell'opera oggetto del concorso. L'offerta, certamente completa sotto ogni punto di vista, ha pertanto rettamente conseguito l'aggiudicazione.

Considerato,               in diritto

                                  1.  La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipante alla gara di appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti decisivi sono noti.

                             2.  2.1. Secondo l'art. 25 LCPubb, il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:

a)    non adempiono ai criteri di idoneità;

b)    hanno dato al committente indicazioni false;

c)    non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. c) e d) della legge;

d)    hanno comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e)    sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;

f)                   hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;

g)    hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.

2.2. Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale.

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa (vedi art. 34 RLCPubb/CIAP) o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti inidonei come impongono gli art. 25 lett. a LCPubb e 38 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012, 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e 52.2010.123 del 7 maggio 2010; per i concorsi retti dal CIAP cfr. invece STA 52.2012.426 dell'11 gennaio 2013 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

2.3. Nel caso di specie, il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara diversi criteri di idoneità di natura particolare, esigendo in particolare la produzione di una referenza concernente l'esecuzione, negli ultimi 15 anni, di almeno un'opera analoga agli interventi messi a concorso per un committente pubblico cantonale e a piena soddisfazione dello stesso (CI 4 pos. 223.100 CPN 102).

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali: STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012, consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 seg.).

La definizione di "lavori analoghi" va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza, tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del requisito "lavori analoghi" può essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2013.526 del 9 gennaio 2010, consid. 2.2; 52.2011.154 del 21 giugno 2011, consid. 2.2).

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 d ad art. 61). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

-    la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate;

-    una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;

-    una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25, consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21, consid. 3.1; STA 52.2012.386 citata, consid. 2.2).

Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la correttezza delle loro deduzioni (RtiD I-2010 n. 25, consid. 4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008, consid. 2).

2.4. In concreto, la commessa messa a concorso dal cantone consiste nella fabbricazione e nella posa della carpenteria metallica volta a formare una passerella ciclopedonale parallela alla linea ferroviaria per collegare via __________ scavalcando la strada cantonale __________ nel comune di __________.

Come illustrato in narrativa, il committente ha fissato diversi criteri di idoneità, chiedendo tra l'altro ai concorrenti di dimostrare di aver già eseguito in proprio negli ultimi 15 anni almeno un'opera analoga agli interventi in oggetto (la stazione appaltante valuta autonomamente senza specialisti esterni quali opere possono essere definite analoghe) per un committente pubblico cantonale e a piena soddisfazione dello stesso (cfr. pos. 223.100 CPN 102, CI 4). Nelle disposizioni particolari la stazione appaltante non ha esplicitato il concetto di lavoro analogo, limitandosi a specificare che l'opera doveva essere stata realizzata negli ultimi 15 anni per un committente pubblico cantonale e, ovviamente, a sua piena soddisfazione. Specificando tuttavia che avrebbe valutato autonomamente, senza l'ausilio di specialisti, la validità delle referenze apportate dai concorrenti, la stazione appaltante si è riservata un margine di apprezzamento assai ampio in punto all'interpretazione del concetto di lavoro analogo. Quanto alla nozione di committente pubblico cantonale, con circolare 13 luglio 2017 pubblicata in internet all'indirizzo di tutti i concorrenti l'ente banditore ha ritenuto di dover specificare che per "committente pubblico cantonale" occorreva intendere tutti i committenti pubblici di qualunque cantone, compresi quindi comuni, enti, ecc. Le parti si avversano sulla tempestività e soprattutto sulle modalità di pubblicazione di siffatta precisazione. Inutilmente, poiché l'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), in particolare il suo art. I e, di riflesso, l'allegato 2 dell'appendice I concernente la Svizzera sancisce che nel novero delle cosiddette "entità dei governi sotto-centrali" (ovvero dei cantoni) rientrano non solo le autorità pubbliche cantonali, ma anche le istituzioni di diritto pubblico di rango cantonale che non hanno carattere commerciale o industriale e le autorità e istituzioni pubbliche di livello distrettuale e comunale. La puntualizzazione operata dalla committenza in via di circolare non era quindi necessaria, dato che la portata della generica definizione di "committente pubblico cantonale" è comunque deducibile dagli accordi internazionali governanti la materia. Tutte le censure sollevate a riguardo dalla ricorrente vengono quindi a cadere, non senza annotare che se veramente la stazione appaltante voleva una referenza correlata all'esecuzione di un'opera commissionata da un esecutivo cantonale avrebbe esplicitato tale esigenza indicando specificatamente quest'ultima autorità nella regola di gara.

Poste queste premesse, resta da esaminare se la referenza di idoneità "marquise gare routière de __________ " apportata dalla CO 1 e ritenuta valida dal committente lo sia effettivamente, circostanza recisamente negata dall'insorgente.

Ai fini del giudizio occorre stabilire innanzi tutto qual è esattamente l'oggetto addotto quale referenza dalla CO 1. Contrariamente a quanto supposto dal committente, la referenza non concerne "la pensilina con passerella soprastante alla stazione di __________ " evocata nella risposta della Divisione delle costruzioni, bensì la sola "marquise gare routière de __________ " che la deliberataria ha correttamente indicato nella propria offerta, con tanto di fotografia dell'opera in fase finale di costruzione. In effetti, dal bando pubblicato all'epoca (vedi piattaforma SIMAP n. __________) si desume chiaramente che la commessa concernente la costruzione del "Complexe sud, Parking - Gare routière - Passerelle" a __________ è stata suddivisa in tre lotti, di cui solo il primo concernente la "charpente métallique de la gare routière (marquise)" è pertoccato alla PA 2 (vedi Bulletin Officiel du canton du __________ del __________), mentre la passerella (lotto due) è stata aggiudicata alla ditta __________ di __________ (Bulletin Officiel du canton du __________ del __________).

Chiarita la natura dell'opera, occorre ora chiedersi se il terminale dei bus che la deliberataria ha realizzato a __________ è un'opera analoga alla passerella ciclopedonale oggetto del concorso indetto dal cantone. Dal profilo funzionale non v'è dubbio che i due interventi sono assai dissimili. Una pensilina non è affatto assimilabile ad una passerella, anche se dal punto di vista costruttivo - a livello di carpenteria metallica - possono sussistere delle similitudini. Certo è che costruendo la pensilina della "gare routière" di __________ (ml 120 x 9) e la passerella della pista ciclabile di __________ la CO 1 ha dimostrato ampiamente di possedere la capacità tecnica di fornire la prestazione oggetto della commessa.

Il quesito di sapere se considerando valida la referenza di __________ e quindi adempiuto il CI 4 il committente ha esercitato correttamente il potere discrezionale di cui dispone in materia può tuttavia restare aperto, poiché il ricorso contro l'aggiudicazione pronunciata dalla stazione appaltante va comunque accolto per altre ragioni.

                             3.  3.1. Notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche (cfr., per la LCPubb, art. 1 lett. a e c). Il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010 consid. 3.1). La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2012.387 del 7 gennaio 2013 consid. 2; 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

3.2. Alla pos. 241.301 CPN 113 dell'elenco prezzi (dispositivo di sicurezza __________ durante la fase di cantiere) la CO 1 ha esposto un costo di 0.- fr., spiegando in un'apposita nota di chiarimento allegata alla propria offerta che alla posizione 241.301 CPN 113 impianto di cantiere, abbiamo volutamente indicato come costo pari a "zero", in quanto dopo esserci consultati con i responsabili di __________, ci è stato vivamente raccomandato che per questioni puramente tecniche e pratiche, in questa fase di offerta non è possibile stabilire il costo reale in quanto non è ancora così evidente e immediato il concetto di posa del ponte con le effettive esigenze di cantiere. Infatti al tempo opportuno, __________ stabilirà direttamente con il committente secondo le fasi di lavoro di impresa generale/metalcostruttore le giuste esigenze del cantiere in oggetto.

In sede di verifica delle offerte, il committente ha chiesto alla CO 1 di confermargli il suddetto prezzo, con l'appunto … resta inteso che tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori previsti nella posizione di cui sopra saranno a vostro carico; non è purtroppo possibile accettare riserve da parte vostra poiché ciò invaliderebbe l'offerta da voi inoltrata. Rispondendo entro il termine assegnatole, la società ha ribadito che il prezzo in discussione corrispondeva a quanto indicato, ovvero "up=0.00 Ch".

Durante la discussione d'offerta del 27 ottobre 2017 committenza e imprenditore sono tornati a dibattere sulle prestazioni correlate al dispositivo di sicurezza __________ di cui alla pos. 241.301 CPN 113. In tale occasione - si legge nel verbale della riunione - la CO 1 ha assicurato di aver considerato nei prezzi offerti tutti gli oneri derivanti dal dispositivo di sicurezza __________ necessario per lavori in prossimità dei binari (dispositivo compreso).

Dagli atti risultano pertanto versioni divergenti circa le ragioni che hanno indotto la società ad indicare un costo nullo per lo spiegamento del dispositivo di sicurezza __________ durante la fase di cantiere. Questo Tribunale, ben ponderate tutte le circostanze, non può che accreditare come genuina soltanto la prima spiegazione fornita dalla deliberataria, in quanto data in modo spontaneo, senza condizionamenti di sorta, contestualmente all'inoltro della propria offerta. Ne consegue che così come presentata (e giustificata) l'offerta della CO 1 non poteva essere presa in considerazione, poiché per sua stessa ammissione e a ragion veduta la concorrente ha omesso di specificare il costo di una prestazione imprescindibile prevista dal committente nell'ambito dell'esecuzione della commessa. L'offerta era insomma manifestamente incompleta in una posizione essenziale del capitolato legata alla sicurezza del cantiere e come tale andava scartata. Tale conclusione non procede da un eccesso di formalismo, né viola il principio della proporzionalità o disattende quello della buona fede. Al contrario, ammettere l'offerta in discussione costituirebbe una palese disattenzione del diritto e del principio della parità di trattamento tra concorrenti che deve guidare l'aggiudicazione di ogni commessa pubblica (vedi art. 1 lett. c LCPubb).

4.  Stante quanto precede, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della delibera impugnata. Disponendo questo Tribunale degli elementi necessari, la commessa è aggiudicata direttamente alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 LCPubb).

5.  L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta al conferimento dell'effetto sospensivo.

6.  La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal ricorso ed ai valori in discussione, è posta a carico della resistente CO 1, ritenuto che lo Stato ne va esente, per la sua quota, onde evitare inutili partite di giro (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Alla ricorrente, assistita da un legale, sono dovute congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.  Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.  la decisione 22 novembre 2017 (n. 5138) con la quale il Consiglio di Stato ha assegnato alla CO 1 di ________ le opere da metalcostruttore occorrenti all'esecuzione della nuova passerella ciclopedonale in zona ________ a __________ è annullata;

1.2.  la commessa è aggiudicata alla RI 1 di __________.

2.  La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico della CO 1 in ragione di ½ (fr. 2'500.-), ritenuto che lo Stato ne va esente, per la sua quota.

All'insorgente va restituita la somma di fr. 5'000.- versata quale anticipo delle presunte spese processuali.

3.  Lo Stato e la CO 1 verseranno ognuno fr. 2'000.- di ripetibili alla ricorrente.

4.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera

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