Incarto n. 52.2017.592
Lugano 12 novembre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2017 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 18 ottobre 2017 (n. 4684) del Consiglio di Stato che ha respinto la sua impugnativa contro la risoluzione del 24 giugno 2016 con cui il Municipio del Comune di CO 1 ha assunto altri candidati per l'incarico di docente di educazione musicale;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 maggio 2016 il Municipio di CO 1 ha aperto il concorso per l'incarico di docenti di educazione musicale nella scuola elementare per un onere di lavoro di sedici ore (FU 38/2016 pag. 4349 segg.). Il bando di concorso poneva il seguente requisito.
Abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole elementari o nelle scuole medie (Secondario I) rilasciata dal Dipartimento, dall'Alta scuola pedagogica (ASP), dall'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti (IAA), dalla SUPSI/DFA di Locarno o riconosciuta dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
In difetto di concorrenti abilitati l'Ispettorato può autorizzare l'incarico, limitato all'anno scolastico, di candidati in possesso di titoli di studio ritenuti sufficienti e adeguati per assumere la funzione, con precedenza riservata agli ammessi all'abilitazione (allegare dichiarazione).
Al concorso ha partecipato, tra gli altri, RI 1, docente nominato dal Comune di __________ e già attivo da diversi anni presso le scuole elementari di CO 1 con un incarico di sei ore presso la sede di ______ nonché di cinque ore presso quella di _______.
B. Con risoluzione del 21 luglio 2016 il Municipio ha assegnato gli incarichi relativi al predetto concorso attribuendo cinque ore di insegnamento a CO 4, quattro a CO 3 e sette a CO 2. Con scritto del 24 giugno 2016 l'Esecutivo comunale ha quindi informato RI 1 che la scelta era ricaduta su un altro candidato.
C. Contro il predetto scritto RI 1 è insorto dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo di dichiararne la nullità, rispettivamente di annullarlo, al pari di ogni altra decisione relativa all'incarico di altri candidati. Ha quindi chiesto il rinvio degli atti all'autorità di nomina affinché proceda alla sua assunzione.
D. Con decisione del 18 ottobre 2017 il Governo ha respinto il ricorso. Dopo aver disatteso le censure formali con cui il ricorrente ha invocato la mancata indicazione dei rimedi di diritto da parte del Municipio, nonché la carenza della facoltà di rappresentanza del vice sindaco a sottoscrivere la comunicazione assieme al vice segretario, il Consiglio di Stato ha giudicato legittima l'assunzione dei docenti di educazione musicale, ritenendo questi ultimi in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della funzione.
E. RI 1 ha impugnato la risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Delle ulteriori domande di causa si dirà, per quanto necessario in appresso.
F. Al ricorso si è opposto il Municipio, con motivazioni che verranno riprese, ove occorra, nei seguenti considerandi. Pure il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione del gravame, senza formulare particolari osservazioni. I docenti assunti sono invece rimasti silenti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100). Il ricorso è tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
1.2. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LPAmm ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid. 1.2; 52.2014.8 del 22 luglio 2015 consid. 2). Di principio l'interesse degno di protezione deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 139 I 206 consid. 1.1, 137 II 40 consid. 2.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare eccezionalmente astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando la contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 138 II 42 consid. 1.3, 135 II 430 consid. 2.2; RDAT II-1995 n. 3, consid. 1.2; STA 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 1.2, 52.2006.252 del 20 ottobre 2006, consid. 1).
1.3. Nel caso concreto, il ricorrente ha avversato dinanzi al Consiglio di Stato la decisione con cui il Municipio ha assunto altri candidati in esito al concorso per l'attribuzione di un incarico di sedici ore di insegnamento di educazione musicale, suddivisibile tra più docenti. Con le domande di ricorso ha chiesto l'annullamento di tale risoluzione e il rinvio degli atti al Municipio affinché gli attribuisse l'incarico come negli anni precedenti. Sennonché, nelle more della procedura, il 2 giugno 2017, l'Esecutivo comunale ha riaperto il concorso per l'assegnazione delle medesime ore di insegnamento (FU 44/2017 pag. 4889 segg.). Concorso al quale l'insorgente ha dato atto di aver partecipato, ancora una volta con esito negativo (cfr. verbale dell'udienza tenutasi dinanzi al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato il 19 settembre 2017). In queste circostanze, risulta che al momento in cui il Governo ha respinto il ricorso, l'annullamento della risoluzione impugnata non poteva entrare in linea di conto poiché gli incarichi attribuiti erano nel frattempo scaduti e una nuova procedura per gli stessi posti era già stata avviata e conclusa. La causa era pertanto divenuta priva di oggetto e il Governo avrebbe dovuto stralciarla dai ruoli. Nemmeno poteva giustificarsi di entrare eccezionalmente nel merito della vertenza applicando il principio giurisprudenziale sopra evocato. In effetti, avendo nuovamente partecipato al concorso per il medesimo posto e avendo rinunciato a impugnare la (nuova) decisione di incarico di altri candidati, il ricorrente ha dimostrato di non possedere più alcun interesse degno di protezione all'annullamento della decisione concernente l'incarico di docenti di educazione musicale presso le scuole elementari di CO 1.
1.4. Essendo venuto meno l'oggetto del contendere già dinanzi all'istanza inferiore, il ricorrente non può vantare alcun interesse concreto e attuale all'annullamento della decisione governativa, se non limitatamente al dispositivo n. 2 con cui gli sono state accollate le spese di giustizia. La ricevibilità del ricorso va pertanto ammessa soltanto in relazione a questo quesito, che può essere risolto sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm), senza istruttoria. Il carteggio completo permette a questo Tribunale di esprimersi in proposito senza che occorra assumere le numerose prove sollecitate dall'insorgente.
2. Nelle surriferite circostanze, il Governo avrebbe dovuto stralciare il ricorso in quanto divenuto privo d'oggetto e procedere a un esame sommario del merito per stabilire a chi addossare gli oneri processuali secondo il verosimile esito della lite. Avendo il Consiglio di Stato evaso il gravame, occorre verificare se le considerazioni che lo hanno condotto a respingere il medesimo reggono a un esame sommario della fattispecie. Come esposto in narrativa, esso ha ritenuto legittima l'assunzione dei candidati assunti in quanto in possesso delle qualifiche necessarie allo svolgimento della funzione. Tale conclusione non può essere condivisa. Se non si ravvedono motivi per dubitare della legittimità dell'assunzione di CO 3, già attiva da anni presso le scuole comunali di CO 1, lo stesso non si può dire almeno per quanto attiene all'incarico di CO 4. Come rettamente annotato dall'insorgente, la medesima non disponeva dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale, tant'è che la sua candidatura, sebbene sostenuta dall'ispettrice, figurava nella graduatoria tra i candidati esclusi, con la precisazione ammessa all'abilitazione. Secondo l'avviso di gara, l'incarico di tali candidati poteva essere autorizzato dall'ispettorato, limitatamente all'anno scolastico, soltanto in difetto di concorrenti abilitati. Condizione che, data la partecipazione al concorso dell'insorgente, faceva senz'altro difetto nel caso di specie. Già per questo motivo, il Governo avrebbe dovuto pronunciarsi sulla ripartizione degli oneri processuali tenendo conto di un probabile esito parzialmente favorevole alle domande dell'insorgente. Non occorre pertanto verificare la legittimità dell'incarico attribuito a CO 2. Tale questione, insuscettibile di modificare in modo sostanziale l'esito del giudizio limitato alla questione di sapere a chi addossare tasse e spese di giustizia, può rimanere indecisa. La ripartizione degli oneri processuali dinanzi al Consiglio di Stato va pertanto modificata ponendo la tassa di giustizia di fr. 500.- a carico del ricorrente in ragione di un mezzo ed esentando il Comune della sua parte di costi, siccome intervenuto in causa nell'adempimento delle sue attribuzioni ufficiali e non in difesa di interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Si giustifica inoltre di riconoscere al ricorrente l'importo di fr. 500.- a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
3. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto parzialmente accolto e la decisione del Governo annullata e riformata nel senso che il ricorso è stralciato dai ruoli e gli oneri processuali ripartiti come esposto al considerando precedente. La tassa di giustizia per il presente giudizio, ridotta, è posta a carico del ricorrente, ritenuto che il Comune ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Quest'ultimo rifonderà all'insorgente un importo, anch'esso ridotto, a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 18 ottobre 2017 (n. 4684) del Consiglio di Stato (disp. n. 1 e 2) è annullata e riformata come segue:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.è posta a carico di RI 1. Il Comune di CO 1 verserà a quest'ultimo fr. 500.- a titolo di ripetibili.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente, al quale sarà restituito l'anticipo versato in eccesso (fr. 1'500.-). Il Comune di CO 1 verserà al ricorrente l'importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera