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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.06.2019 52.2017.506

7 giugno 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,383 parole·~7 min·2

Riassunto

Incentivo cantonale per il risanamento energetico degli edifici - lavori iniziati prima della decisione sul rilascio dell'incentivo

Testo integrale

Incarto n. 52.2017.506  

Lugano 7 giugno 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2017 di

RI 1    

contro  

la decisione del 30 agosto 2017 (n. 3830) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 6 aprile 2017 della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, che nega l'incentivo cantonale per il risanamento energetico degli edifici;

ritenuto,                      in fatto

A.    RI 1 è proprietario del mappale n. __________ di __________ sul quale insiste un edificio con otto appartamenti. A causa delle condizioni climatiche avverse, all'inizio del 2017 si è reso necessario il rifacimento del tetto dell'immobile. Il 16 gennaio 2017, il proprietario ha dunque notificato alle competenti autorità comunali di voler intraprendere i relativi lavori segnalando come fosse indispensabile procedere il prima possibile per prevenire dei danni gravi. In quell'occasione ha inoltre chiesto che gli fosse rilasciata al più presto la decisione così da poter presentare una domanda per l'ottenimento dei sussidi federali e cantonali previsti in caso di risanamento energetico di uno stabile. Vista la situazione, con messaggio di posta elettronica del 23 gennaio 2017 l'autorità comunale ha comunicato a RI 1 che i lavori previsti potevano essere iniziati prima del rilascio della licenza edilizia. La ditta incaricata di eseguire le opere ha quindi avviato i lavori di risanamento del tetto al più tardi il 27 febbraio 2017 per un costo complessivo dell'intervento di fr. 43'000.-. Il 20 marzo 2017 il Municipio di __________ ha rilasciato a RI 1 la licenza edilizia.

Il medesimo giorno quest'ultimo ha quindi chiesto alla SPAAS la concessione del contributo cantonale per il rifacimento del tetto, ritenuto come tale intervento avesse comportato un miglioramento dal punto di vista dell'efficienza e del risparmio energetico dello stabile. Con decisione del 6 aprile 2017 la SPAAS ha tuttavia respinto la domanda in quanto i lavori erano stati iniziati prima che essa potesse pronunciarsi sulla medesima.

B.    Con giudizio del 30 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da RI 1 avverso la suddetta decisione, facendo in sostanza propri i motivi addotti dalla SPAAS ed escludendo che nell'occasione fosse stata lesa la buona fede dell'insorgente.

C.    Avverso quest'ultima pronuncia, RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone, implicitamente, l'annullamento. Sostiene che non era a conoscenza dell'obbligo di richiedere il sussidio prima dell'inizio dei lavori, i quali, nel caso concreto, dovevano essere eseguiti con la massima urgenza onde evitare l'insorgere di gravi danni all'edificio. Al di là di questi aspetti formali, sostiene che determinante dovrebbe essere unicamente il fatto che i lavori eseguiti abbiano comportato un miglioramento della situazione dal punto di vista energetico.

D.    All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. A identica conclusione perviene la SPAAS con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E.    In sede di replica RI 1 si è riconfermato nella propria tesi e domanda di giudizio. In duplica, la SPAAS non ha formulato ulteriori osservazioni.

Considerato,               in diritto

1.     La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 19 cpv. 3 della legge cantonale sull'energia (Len; RL 740.100). Il ricorso, tempestivo (art. art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.     Secondo l'art. 7 Len il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica definita nel piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti, promuove mediante aiuti finanziari l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza ed efficacia energetica), in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili, la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento e la mobilità sostenibile. Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio per il finanziamento dei provvedimenti secondo la Len, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità (art. 8a cpv. 1 e 3 Len). Giusta l'art. 16 cpv. 1 Len il Consiglio di Stato esercita tutti i compiti necessari all'attuazione della legge; esso può delegare le proprie competenze in via di regolamento. Facendo uso di questa delega, il 6 aprile 2016 il Governo cantonale ha adottato il decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia (in seguito: Decreto; RL 741.270). Secondo l'art. 3 cpv. 1 del Decreto le decisioni di concessione degli incentivi sino a fr. 50'000.- competono alla SPAAS. L'art. 5 cpv. 1 del Decreto stabilisce che la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima dell'emanazione della decisione di incentivo, ad eccezione dei casi espressamente autorizzati dalla SPAAS.

3.     Nel caso di specie è pacifico che i lavori di rifacimento del tetto dell'edificio di cui al mappale n. __________ di __________ sono iniziati ancor prima che il ricorrente inoltrasse alla SPAAS la domanda per gli incentivi. Stante il chiaro tenore dell'art. 5 cpv. 1 del Decreto sopra menzionato, una delle condizioni per la concessione dell'aiuto finanziario richiesto non è dunque stata ossequiata. Per il che, la SPAAS non poteva far altro che respingere l'istanza in tal senso inoltrata da RI 1. A quest'ultimo non giova affermare che non era a conoscenza della norma che gli faceva obbligo di attendere la decisione della SPAAS prima di intraprendere i lavori di risanamento del tetto. Come giustamente indicato dalla precedente istanza di giudizio, l'ignoranza della legge non protegge il privato sotto il profilo della buona fede; vale infatti la regola secondo cui la conoscenza della legge è presunta (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 652). Tale obbligo è d'altra parte espressamente indicato sul formulario di richiesta del sussidio, che il ricorrente aveva comunque già avuto modo di compilare in passato in relazione ad altri interventi di risanamento energetico di immobili di sua proprietà. Non permette inoltre di sovvertire quanto precede l'argomento secondo cui i lavori in questione dovevano essere eseguiti senza indugio al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sotto tetto. A questo proposito va detto che nulla impediva al ricorrente di prendere sin da subito contatto con la SPAAS per segnalarle l'urgenza dell'intervento e per chiederle l'autorizzazione a procedere immediatamente ancor prima di ottenere una decisione formale riguardo all'eventuale concessione di sussidi da parte dell'autorità. Domanda, questa, che egli avrebbe potuto inoltrare già nel mese di gennaio del 2017, contemporaneamente alla richiesta formulata al Municipio - e poi accettata - di poter eccezionalmente avviare i lavori di rifacimento del tetto senza attendere il rilascio della licenza edilizia. Come giustamente osservato dalla SPAAS, sarebbe semmai stato lesivo del principio della parità di trattamento, sancito dall'art. 8 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), concedere al ricorrente il finanziamento richiesto a fronte di una chiara violazione da parte sua delle regole di procedura sancite dall'art. 5 cpv. 1 del Decreto, considerato che, come detto, la situazione d'emergenza poteva essere agevolmente segnalata anche all'autorità cantonale e che i fondi a disposizione per questo genere di incentivi sono comunque limitati.

4.     4.1. Visto quanto precede, il ricorso va dunque respinto con conseguente conferma della decisione governativa qui impugnata.

4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.  Il ricorso è respinto.

2.  La tassa di giustizia di fr. 1'000.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.  Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.  Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                  La vicecancelliera