Incarto n. 52.2017.421
Lugano 27 giugno 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2017 del
RI 1 rappresentato dal suo Municipio,
contro
la decisione del 14 giugno 2017 (n. 2673) del Consiglio di Stato che, accogliendo il gravame di CO 1 e CO 2, ha ridotto di fr. 50.- cadauna le tasse acqua potabile per il 2016 relative agli appartamenti situati ai mappali n. e di quel Comune;
ritenuto, in fatto
A. CO 2 è proprietaria di due appartamenti a __________, situati ai mappali n. ___ e ___ di questo Comune.
Il 31 agosto 2016 l'Azienda comunale acqua potabile (ACAP) le ha notificato la tassa d'uso dell'acqua potabile 2016 relativa ai predetti fondi per un importo complessivo (IVA inclusa) di fr. 205.- e, rispettivamente, di fr. 584.25, così suddivisi:
Mappale ____
CONTEGGIO (dal 01.01.2016 al 31.12.2016)
Quantità
Val. unitario
Totale
a) primo rubinetto
1.00
70.00
70.00
b) secondo rubinetto
1.00
40.00
40.00
c) terzo rubinetto e seguenti, cadauno
2.00
20.00
40.00
t) impianto per l'acqua calda di ogni tipo
1.00
50.00
50.00
Emissione IVA al 2.50% su 200.00
5.00
DA PAGARE
205.00
Mappale ____
CONTEGGIO (dal 01.01.2016 al 31.12.2016)
Quantità
Val. unitario
Totale
a) primo rubinetto
1.00
70.00
70.00
b) secondo rubinetto
1.00
40.00
40.00
c) terzo rubinetto e seguenti, cadauno
6.00
20.00
120.00
d) lavastoviglie
1.00
20.00
20.00
f) impianto per l'acqua calda di ogni tipo
1.00
50.00
50.00
s) primo rubinetto esterno
1.00
70.00
70.00
t) secondo rubinetto esterno
1.00
40.00
40.00
u) terzo rubinetto esterno e seguenti
3.00
20.00
60.00
z) fontane in parchi e giardini, vasche fino a 3mc
1.00
100.00
100.00
Emissione IVA al 2.50% su 570.00
14.25
DA PAGARE
584.25
B. a. Con reclamo del 28 settembre 2016 CO 2 e CO 1 hanno contestato le predette tasse, chiedendo che dalle stesse venisse stralciato l'importo di fr. 50.- concernente la posizione f) "impianto per l'acqua calda di ogni tipo", ritenuto come questi ultimi non eroghino ulteriore acqua oltre a quella già erogata dai vari rubinetti tassati.
b. Con determinazione del 7 ottobre 2016 il RA 1 ha respinto il gravame, rilevando come la querelata tassazione fosse avvenuta in conformità alle disposizioni comunali applicabili e ritenendo ininfluente ai fini della tassazione il fatto che gli impianti per l'acqua calda in questione non erogassero direttamente acqua.
C. Mediante giudizio del 14 giugno 2016 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da CO 1 e CO 2 avverso la predetta decisione municipale, riducendo di fr. 50.- ciascuna le due tasse acqua potabile 2016 emesse a loro carico. Riassunti i fatti salienti e illustrato il quadro normativo applicabile, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che l'impianto con cui viene prodotta acqua calda all'interno di un'abitazione non può essere considerato alla stregua di un rubinetto che genera consumo in quanto normalmente lo stesso è integrato nel circuito di distribuzione dell'acqua potabile e il suo scopo è proprio quello di fornire acqua calda a quegli apparecchi che la utilizzano (rubinetti, macchina da lavare, lavastoviglie, ecc.). Ha quindi concluso che dalle querelate tasse andasse stralciato l'importo relativo all'"impianto per l'acqua calda di ogni tipo".
D. Avverso la predetta risoluzione governativa, il RI 1 insorge ora presso il Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che sia confermata la fattura emessa il 31 agosto 2016 dall'ACAP nei confronti di CO 2. A mente del ricorrente, l'erogazione di acqua al consumatore finale non avverrebbe per il tramite di un unico circuito di distribuzione, senza distinzione tra acqua fredda e acqua calda, ma attraverso due impianti separati e ben distinti con sistemi di funzionamento propri. L'impianto per il riscaldamento dell'acqua andrebbe quindi considerato ai fini del calcolo della querelata tassa d'uso alla stessa stregua di una lavastoviglie o di una macchina lavatrice.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Dal canto loro CO 1 e CO 2 sono rimasti silenti.
In sede di replica il Comune si è riconfermato nelle proprie argomentazioni e domande ricorsuali. Nessuna duplica è per contro stata introdotta dal Governo.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 40 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP; RL181.200). Certa è la legittimazione attiva del Comune, direttamente toccato dalla decisione impugnata nei suoi interessi patrimoniali (art. 42 LMSP e art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 LPAmm).
2. 2.1. A __________ il servizio di distribuzione d'acqua potabile è retto dal regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile (di seguito: RACAP). Il RACAP istituisce a questo scopo un'azienda municipalizzata (di seguito: Azienda) ai sensi della LMSP incaricata di fornire l'acqua potabile con diritto di privativa su tutto il territorio del Comune (art. 1 cpv. 1). L'art. 48 RACAP afferma il principio dell'autonomia finanziaria ed economica dell'Azienda e prevede, per il suo perseguimento, l'imposizione di tasse di allacciamento (art. 49) e tasse d'uso (art. 50). Le tasse d'uso sono quantificate, con sistema a rubinetto o a contatore, da parte del Municipio mediante ordinanza, entro gli importi fissati all'art. 50 RACAP. Per quanto qui di interesse, il cpv. 1 lett. f di questa norma prevede che per ogni appartamento o economia domestica singola debba essere prelevata una tassa compresa tra un minimo di fr. 40.- ed un massimo di fr. 60.- per l' "impianto per l'acqua calda di ogni tipo".
2.2. Con ordinanza 22 giugno 2016 (di seguito: ordinanza), pubblicata all'albo comunale dal giorno successivo, il RA 1 ha emesso il tariffario per le tasse d'uso valide per il 2016, che, per quanto riguarda il sistema di tassazione a rubinetto, stabilisce per ogni appartamento o economia domestica singola i seguenti importi:
Le fatture all'origine della presente vertenza sono state emesse sulla base dell'art. 50 RACAP e della suddetta ordinanza.
3. 3.1. La tassa d'uso è un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (cfr. DTF 111 Ia 326 pubbl. in RDAT 1986 n. 38 consid. 7). In materia di acqua potabile, la tassa d'uso comprende di norma un importo di base (o d'abbonamento) indipendente dall'utilizzo del servizio e un importo calcolato in funzione del consumo effettivo (cfr. STF 2C.656/2008 del 29 maggio 2009 consid. 3.4. e 2P.266/2003 del 5 marzo 2004 consid. 3.2.; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: URP 1999, pag. 539 segg., in particolare pag. 556). A __________, per il sistema di tassazione a rubinetto il RACAP non prevede una distinzione tra la tassa d'abbonamento e la tassa di consumo. Il tributo richiesto agli utenti costituisce dunque una tassa mista comprensiva di entrambe le componenti.
3.2. Per fissare l'ammontare delle tasse la giurisprudenza ammette l'adozione d'importanti schematizzazioni al fine di non complicare in modo sproporzionato l'incasso, specialmente quando differenziazioni non sono giustificate dal loro ammontare. Ciò in considerazione del fatto che una valutazione economica del diritto di utilizzare le infrastrutture o una quantificazione precisa di vantaggi particolari è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Nella scelta dei criteri schematici il legislatore comunale gode di autonomia che l'autorità giudiziaria è tenuta a rispettare. L'adozione di questi criteri non deve comunque procurare risultati manifestamente insostenibili o sfociare in distinzioni prive di ragionevole fondamento (cfr. STA 52.2005.273 del 19 ottobre 2005 consid. 2.2. in fondo). A __________ il criterio scelto per il calcolo della tassa di consumo dell'acqua è principalmente quello del numero dei rubinetti. Il legislatore comunale ha in questo modo rinunciato a tener conto di altri criteri, anch'essi schematici, quali ad esempio il genere d'utenza, il volume dell'attività, la superficie dell'edificio, ecc. Ora, tale criterio è senz'altro pertinente e tiene conto della quantità potenziale d'acqua consumata sulla base del numero di apparecchiature esistenti all'interno di ogni singola economia domestica suscettibili di provvedere alla sua erogazione. Condizione necessaria per poter entrare in linea di conto ai fini della commisurazione della tassa d'uso in questione è che l'apparecchiatura presa in considerazione consumi acqua se messa in funzione. Ciò è sicuramente il caso per i rubinetti, per le lavastoviglie, per le macchine da lavare la biancheria, per le fontane e gli impianti di irrigazione, come pure per le piscine. Per contro non è dato di vedere come la sola esistenza di un impianto di riscaldamento dell'acqua possa in qualche modo influire sul consumo della medesima. Contrariamente a quanto sostiene il Comune nel suo ricorso, il fatto che in un boiler confluisca dell'acqua che deve essere riscaldata non determina ancora il suo consumo. Questo infatti avviene solo nel momento in cui l'acqua calda, defluendo da questo impianto, viene erogata da un rubinetto o viene immessa in un elettrodomestico che a sua volta dopo il suo utilizzo la fa confluire nella rete di scarico. A questo proposito occorre convenire con il Consiglio di Stato sul fatto che gli impianti di riscaldamento dell'acqua sono sostanzialmente integrati nel circuito di distribuzione dell'acqua potabile e il loro scopo è quello di fare affluire acqua calda ai vari erogatori il cui funzionamento genera un consumo effettivo di acqua suscettibile di entrare in linea di considerazione ai fini del calcolo della tassa d'uso in questione. Se si volesse seguire il ragionamento del Comune ricorrente allora andrebbero ad esempio tassati anche eventuali impianti di addolcimento dell'acqua esistenti, ciò che comunque, oltre a non essere previsto dalla normativa comunale applicabile, condurrebbe a sua volta ad un risultato insostenibile e, come tale, addirittura arbitrario.
Per finire occorre ancora ricordare, che contrariamente a quanto sembra suggerire l'insorgente, il semplice fatto che l'art 50 cpv. 1 lett. f RACAP, su cui si fonda la querelata tassazione degli impianti di riscaldamento dell'acqua, fosse stato approvato, giusta i combinati art. 18 LMSP e 188 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100), dalla Sezione degli enti locali al momento della sua adozione, non basta ancora ed escludere che la norma possa essere oggetto di controllo giudiziario in sede di sua applicazione concreta (art. 190 cpv. 2 LOC).
4. 4.1. Stante tutto quanto precede, il ricorso, infondato, deve essere respinto con conseguente conferma della decisione governativa impugnata.
4.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del Comune ricorrente che è intervenuto in causa a tutela dei propri interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-, già anticipate dal Comune ricorrente, restano a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera