Incarto n. 52.2017.400
Lugano 24 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistito dalla vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso 20 luglio 2017 di
R1 R2 R3 rappr. da: RI 1,
contro
la risoluzione 5 luglio 2017 (n. 3126) con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato allo CO 1, la commessa concernente le prestazioni di tracciamento e picchettamento delle superfici da espropriare e la modinatura delle opere costruttive previste nell'ambito della procedura di pubblicazione della tappa __________ della rete tram-treno del Luganese;
ritenuto, in fatto
che il 14 aprile 2017 il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le prestazioni di tracciamento e picchettamento delle superfici da espropriare e la modinatura delle opere costruttive previste dell'ambito della procedura di pubblicazione della tappa __________ della rete tram-treno del Luganese, lotto __________ (FU __________.);
che alla gara hanno partecipato quattro concorrenti, tra cui lo CO 1 (__________) e il Consorzio formato dagli studi RI 1, RI 2 e RI 3 (in seguito Consorzio);
che con decisione 5 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha escluso due concorrenti e aggiudicato la commessa allo CO 1, classificatosi primo con 417.78 punti con un'offerta di fr. 112'440.95;
che con atto 20 luglio 2017 il Consorzio ha impugnato cautelativamente dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la decisione governativa, chiedendo una verifica del criterio dell'attendibilità del prezzo applicato per l'aggiudicazione; dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi;
che il ricorso non è stato intimato per una risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1) il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), può essere evaso da un giudice unico e senza intimazione del medesimo alle parti (art. 72 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
che in quanto partecipante alla gara d'appalto, il ricorrente è senz'altro legittimato a contestare l'aggiudicazione della commessa ad un altro partecipante (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm);
che, per quanto riguarda la ricevibilità del medesimo, l'art. 70 cpv. 1 LPAmm dispone che il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
che queste esigenze non sono rispettate con l'atto ricorsuale: il ricorrente non formula alcuna conclusione né tantomeno spiega in quali violazioni del diritto sarebbe incorsa la stazione appaltante, limitandosi a richiedere al Tribunale una verifica del criterio dell'attendibilità del prezzo applicato per l'aggiudicazione e avanzando generiche asserzioni riguardo alle modalità di calcolo e di giudizio dei criteri in presenza di sole due offerte e riguardo al preventivo del committente;
che l'atto ricorsuale non è neppure suscettibile di essere emendato in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPAmm: per costante giurisprudenza, motivazioni e conclusioni, costituendo l'elemento centrale e portante del ricorso, devono infatti essere fornite entro la scadenza del termine d'inoltro dell'impugnativa (cfr. fra le tante: STA 52.2016.139 del 21 marzo 2016; 90.2010.25 del 17 giugno 2011; STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; cfr. anche Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 33 n. 12; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, Cadenazzo 2002, n. 1240); termine che nella presente fattispecie era ormai spirato al momento in cui lo scritto degli insorgenti è pervenuto al Tribunale;
che, già a fronte di questi motivi, l'atto in questione non può pertanto che essere dichiarato immediatamente irricevibile (art. 72 LPAmm);
che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal ricorso ed al valore di causa, è posta a carico del consorzio insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del Consorzio insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
La vicecancelliera