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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.01.2018 52.2017.383

22 gennaio 2018·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,350 parole·~22 min·3

Riassunto

Bando di concorso per l'aggiudicazione del servizio di sorveglianza presso un centro di accoglienza per persone richiedenti l'asilo. L'oggetto della commessa (luogo della prestazione) non è sufficientemente determinato per permettere l'allestimento di offerte attendibili

Testo integrale

Incarto n. 52.2017.383  

Lugano 22 gennaio 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi

la segretaria:

Jennifer Moresi

statuendo sul ricorso 12 luglio 2017 della

RI 1  patrocinata da: PA 1   

contro  

il bando e la documentazione del concorso indetto il 4 luglio 2017 dal Dipartimento della sanità e della socialità per aggiudicare il servizio di sorveglianza presso il Centro cantonale d'accoglienza per persone richiedenti l'asilo di __________ e presso altre eventuali strutture;

ritenuto,                          in fatto

A.   Il __________ il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di sorveglianza presso il Centro cantonale d'accoglienza per persone richiedenti l'asilo attribuite al Cantone Ticino di __________ e presso strutture di protezione civile, o altre, nel Cantone che dovessero essere attivate in caso di importanti attribuzioni di migranti al Cantone da parte della Confederazione, da svolgere da ottobre 2017 a ottobre 2019 (FU n__________ pag. 5923).

Le prescrizioni e disposizioni particolari CPN 102 annesse al fascicolo di gara fornivano la seguente descrizione della commessa (pos. 131.100). Oggetto della presente commessa di servizio è lo svolgimento di un servizio di sorveglianza e coordinamento delle attività di carattere amministrativo e gestionale in centri per persone richiedenti l'asilo attribuite al Canton Ticino. Il servizio avviene tramite agenti privati di sicurezza istruiti ed equipaggiati per la sorveglianza di tali strutture, la gestione delle persone presenti nello stesso, la garanzia del primo intervento e dell'allerta in caso di avvenimenti particolari e dell'ordine, così come il coordinamento dell'attività degli operatori ivi presenti.

Le citate prestazioni saranno svolte principalmente presso la protezione civile di __________ o presso altri centri di protezione civile, o altro, che saranno adibiti quali centri per richiedenti l'asilo attribuiti al Cantone.

Gli incarichi sono attribuiti con un preavviso di almeno 48 ore, fatta riserva di casi eccezionali.

Il servizio inizia e termina presso la struttura di protezione civile, o altro, adibite a centri per richiedenti l'asilo; non sono riconosciute indennità per trasferte da e per il Centro.

Nel modulo d'offerta, il concorrente era tenuto ad indicare la tariffa oraria come segue (pos. 121.100). Tariffa oraria di servizio per un agente privato di sicurezza completamente equipaggiato. Computo ora di lavoro presso il luogo in cui viene svolta la prestazione di sorveglianza.

Oneri derivanti da trasferte sono da comprendere nel prezzo unitario.

Il committente ha inoltre annunciato l'ubicazione della struttura di Protezione civile di __________ e informato che la posizione di altri centri aperti in caso di insufficienza di spazi per la gestione di richiedenti l'asilo attribuiti al Cantone sarebbe stata comunicata solamente nel caso in cui tale evenienza si fosse palesata (cfr. pos. 132.110 CPN 102). Le condizioni di gara, alla pos. 223.200 CPN 102, definivano inoltre i seguenti criteri di idoneità.

a)    Disporre, alla data di scadenza del concorso, dell'autorizzazione cantonale prevista dalla Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976. Non sono ammesse autorizzazioni in corso dopo la scadenza del concorso.

b)    Il personale impiegato deve ossequiare i requisiti di cui all'art. 8 della Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell'8 dicembre 1976 e all'art. 3 del relativo regolamento di applicazione.

c)    Poter certificare almeno una referenza, così come precisato a pagina 5 del capitolato.

d)    Disporre, alla data di scadenza del concorso, di una struttura organizzativa di almeno 20 agenti (equivalenti a tempo pieno, di cui almeno 15 devono avere un grado d'occupazione del 100%, categoria A del CCL) alle proprie dipendenze nella sede operante in Ticino e di disporre di un responsabile dell'impiego che tiene i contatti con il committente e organizza e sorveglia l'attività degli agenti attribuiti alla commessa, allo scopo di poter soddisfare le esigenze di servizio.

Il responsabile dell'impiego deve disporre:

di un attestato federale o diploma cantonale di agente di sicurezza;

in assenza di attestati specifici, di almeno 10 anni di esperienza nell'ambito di servizi di sicurezza e sorveglianza privata in Svizzera.

Per agenti (sia uomini, sia donne) s'intende collaboratori dipendenti che svolgono mansioni di sicurezza e sorveglianza, presso la ditta offerente con un contratto a salario mensile o orario.

e)    Tutti gli agenti previsti per i compiti oggetto della commessa a concorso (Allegato 1) devono essere in possesso del certificato CPSicur.

N.B.: le ditte che non ottemperano i criteri d'idoneità sopra descritti saranno escluse dalla gara d'appalto.

B.   Contro il predetto bando di concorso è insorta la RI 1, chiedendone l'annullamento, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Ha innanzitutto contestato le condizioni di gara nella misura in cui, a mente sua, non permetterebbero di elaborare un'offerta attendibile dal profilo del prezzo. Più precisamente, le regole del concorso prevedono di offrire un prezzo comprensivo delle spese di trasferta, senza che siano tuttavia note le possibili sedi di servizio. Al di là della struttura di __________, la commessa prevede infatti l'eventualità di svolgere il servizio presso altri centri del Cantone non ancora designati. Ciò renderebbe impossibile stabilire a priori le spese di trasferta a carico della ditta e includerle nel prezzo globale. Ha inoltre criticato il criterio di idoneità che limita l'accesso alla gara alle ditte aventi alle proprie dipendenze nella sede operante in Ticino almeno 20 agenti, di cui al minimo 15 con un grado d'occupazione del 100% inseriti nella categoria A del contratto collettivo di lavoro (CCL). Tale requisito non sarebbe pertinente e ostacolerebbe un'efficace e libera concorrenza, impedendo la partecipazione alla gara alla maggior parte delle ditte operanti in Ticino. Ha espresso critiche pure in punto ai requisiti richiesti al responsabile dell'impiego che tiene i contatti con il committente e organizza e sorveglia l'attività degli agenti attribuiti alla commessa. La ricorrente ha pure censurato l'introduzione del criterio di idoneità legato al possesso del certificato CPSicur, il quale sarebbe superfluo, trattandosi di una condizione indispensabile per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale a operare nel settore. Oggetto di contestazione sono inoltre le certificazioni che il committente ha esatto in allegato all'offerta e in particolare per quanto attiene alla data di validità della dichiarazione attestante il rispetto del CCL, nonché riguardo all'attestato di pagamento dei costi di applicazione 2016/2017 relativi al CCL. L'insorgente ha anche criticato la clausola con cui l'ente banditore si riserva di prorogare mediante incarico diretto il mandato alla ditta che attualmente esegue la prestazione sino alla conclusione di un'eventuale procedura di ricorso contro la delibera. Ha avversato pure la disposizione che prevede la possibilità di rinnovare il contratto al termine della sua scadenza, la quale, vista l'impossibilità di adattare le tariffe in caso di modifica delle condizioni del CCL, renderebbe impossibile l'esposizione di un prezzo attendibile. Infine, ha criticato la facoltà del committente di cedere il contratto a un partner terzo qualora la gestione dei centri d'accoglienza per richiedenti l'asilo gli fosse delegata.

C.   Al gravame si è opposto il DSS. Ha sostenuto che il luogo di svolgimento della commessa è la struttura di protezione civile di __________, come precisamente indicato negli atti di gara. La possibilità di fornire il servizio di sicurezza in altri centri è riservata a casi eccezionali, dettati dall'urgenza e dai contingenti, per periodi limitati di tempo. Agli offerenti sarebbe pertanto possibile stimare i costi per determinare il prezzo d'offerta, malgrado vi siano degli elementi di non facile ponderazione, ma che fanno anche parte di un certo margine di rischio imprenditoriale. Il committente ha difeso la pertinenza della condizione che limita l'accesso alla gara alle ditte con almeno 15 agenti con contratto di lavoro a orario fisso, appartenenti alla categoria A del CCL. Tale esigenza sarebbe giustificata dalla necessità di limitare la rotazione di personale all'interno della struttura, essendo a suo avviso fondamentale per il mantenimento dell'ordine che si instauri un legame di fiducia reciproca tra sorveglianti e richiedenti l'asilo. Gli agenti della categoria B non presenterebbero sufficienti garanzie, lavorando solamente 901 ore all'anno. Del tutto legittimi sarebbero pure i requisiti imposti, da un lato, alle ditte concorrenti, ossia il possesso del certificato CPSicur, e dall'altro lato al responsabile dell'impiego, giustificati dal carattere delicato e potenzialmente pericoloso dei compiti oggetto della commessa. La stazione appaltante ha pure contestato le altre censure della ricorrente con motivi di cui si dirà, ove occorra, in appresso.

D.   Con la replica e la duplica, le parti hanno ribadito le proprie tesi precisandole con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione della ricorrente a contestare gli elementi del bando e i relativi atti pubblicati dalla stazione appaltante è certa (art. 37 lett. a LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è quindi ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I fatti decisivi sono noti.

2.    Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti - comprendenti nel caso di specie le condizioni di gara ed il modulo d'offerta-costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14). Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede. In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non disattendano i principi cardine dell'ordinamento delle commesse pubbliche non siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni estranee alla materia, che non operino distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettano in definitiva di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità, come precisa la legge stessa all'art. 38 cpv. 2 LCPubb, è escluso (cfr. STA 52.2017.42 del 24 aprile 2017 consid. 2, STA 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016 consid. 2, 52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 2, 52.2010.444 del 3 maggio 2011, pubbl. in RtiD II-2011 n. 8 consid. 2, STA 52.2008.226 del 2 novembre 2009; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413).

3.3.1. Nel caso concreto, la ricorrente ha innanzitutto sostenuto che le condizioni di gara non permetterebbero di elaborare un'offerta attendibile dal profilo del prezzo poiché impongono di includervi le spese di trasferta, senza tuttavia che le possibili località di servizio siano note. Al di là della struttura di __________, il committente ha infatti previsto l'eventualità di richiedere lo svolgimento del servizio presso altri centri del Cantone non ancora designati. Ciò renderebbe impossibile stabilire a priori le spese di trasferta a carico della ditta per definire il prezzo globale.

Dal canto suo, il DSS ha tutelato l'impostazione del concorso, sostenendo che la località principale dello svolgimento delle prestazioni (il centro di protezione civile di __________) è nota. La possibilità che siano adibite altre strutture è eccezionale e non impedirebbe alle concorrenti di elaborare un'offerta assumendosi un certo rischio imprenditoriale.

3.2. La tesi della stazione appaltante non può essere condivisa. Se l'elaborazione dell'offerta, dal profilo del prezzo, non pone problemi per quanto attiene alle prestazioni da svolgere presso la struttura di __________, lo stesso non si può dire in relazione agli eventuali servizi che il committente potrebbe richiedere di prestare in altri centri, la cui posizione non è nota. Il concorrente non è infatti posto nelle condizioni di valutare compiutamente i costi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni, in particolare quelli legati alle trasferte del personale che sarebbe chiamato a spostarsi per tutto il territorio del Cantone Ticino. Oneri di cui si deve far carico e che, secondo le condizioni di gara, è tenuto a integrare nel prezzo finale. Così come esposto, l'oggetto della commessa non è sufficientemente determinato per permettere ai concorrenti di allestire offerte attendibili e rispettose dei principi che reggono la materia. Non si può infatti ritenere, come sostenuto dal DSS, che simili incertezze, su aspetti atti a determinare notevoli differenze di costi, rientrino nell'usuale rischio imprenditoriale insito in ogni commessa (cfr. a titolo esemplificativo i calcoli di possibili maggiori oneri eseguiti dall'insorgente a pag. 6 dell'allegato di replica, rimasti incontestati). Già per questo motivo, il ricorso non può che essere accolto e il bando di concorso annullato. Al committente spetterà indire una nuova gara, ossequiosa dei principi che governano le commesse pubbliche.

4.4.1. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 2 lett. j del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli. I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei.

4.2. Nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb). Nella misura in cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'idoneità operata può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 52.2011.603 del 23 febbraio 2012 pubblicata in: RtiD II-2012, n. 27 consid. 2.1; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413).

5.5.1. La ricorrente ha censurato il criterio di idoneità che limita l'accesso alla gara alle ditte aventi alle proprie dipendenze nella sede operante in Ticino almeno 20 agenti, di cui al minimo 15 con un grado d'occupazione del 100% inseriti nella categoria A del CCL. Tale requisito non avrebbe alcuna influenza sullo svolgimento del mandato poiché l'appartenenza alla categoria A dipenderebbe unicamente dal numero di ore di servizio prestate (oltre 1801 all'anno) e non dalle competenze professionali. Non sarebbe inoltre chiaro cosa si intenda per sede operante in Ticino, e meglio quale forma giuridica sia richiesta, ciò che impedirebbe un valido confronto tra le offerte. Il criterio ostacolerebbe in ogni caso un'efficace e libera concorrenza, impedendo la partecipazione alla gara alla maggior parte delle ditte operanti in Tici-no. Ha espresso critiche pure in punto ai requisiti richiesti al responsabile dell'impiego che tiene i contatti con il committente e organizza e sorveglia l'attività degli agenti attribuiti alla commessa.

5.1.1. L'esigenza posta dal committente appare tuttavia giustificata dalla necessità di affidare il servizio di sorveglianza dei centri per richiedenti l'asilo a ditte che offrono maggior stabilità a livello di personale impiegato, così da garantire la continuità del servizio e limitare la rotazione di agenti di sicurezza. La condizione posta è sorretta da motivi pertinenti ed è giustificata dall'importanza e dalla delicatezza del compito oggetto della commessa. Non vi sono neppure elementi sufficienti per ritenere che il numero di potenziali concorrenti sia a tal punto limitato da ostacolare in maniera inammissibile la libera concorrenza. Già la partecipazione di sette ditte al concorso sembra deporre contro la tesi dell'insorgente, la quale, trascurando l'obbligo di motivazione che le incombe (art. 70 cpv. 1 LPAmm), non ha d'altro canto apportato alcuna prova a favore delle proprie allegazioni, limitandosi ad affermare genericamente che soltanto due ditte ticinesi del settore sarebbe in grado di concorrere. In quanto espressione corretta del potere di apprezzamento riservato al committente, la definizione del contestato criterio di idoneità va pertanto tutelata.

5.1.2. Per quanto attiene all'asserita ambiguità del termine sede operante in Ticino, appare logico ritenere che il committente abbia inteso, come ha infatti spiegato, lo stabilimento operativo nel Cantone, indipendentemente dalla sua forma giuridica, essendo determinante il numero di personale effettivamente impiegato sul territorio. La condizione potrà semmai essere precisata nell'ambito del nuovo concorso che il committente dovrà indire.

5.1.3. Medesima conclusione si impone in relazione alla difficoltà, segnalata dall'insorgente, di compilare la pag. 4 del capitolato d'appalto e più precisamente di esporre le unità di agenti impiegati a tempo pieno, ritenuto che essi sono assunti con contratti a ore. Delucidazioni su questo genere di questioni possono generalmente essere chieste al committente prima dell'allestimento dell'offerta entro un termine fissato dal medesimo (art. 12 RLCPubb/CIAP). L'ente banditore potrà comunque fornire indicazioni più precise sul calcolo della percentuale di occupazione degli agenti con la nuova documentazione di gara.

5.2. La ricorrente ha inoltre censurato il criterio di idoneità riferito ai requisiti esatti in capo al responsabile dell'impiego, ossia alla persona incaricata di tenere i contatti con il committente, organizzare e sorvegliare l'attività degli agenti attribuiti alla commessa allo scopo di soddisfare le esigenze di servizio. Come esposto in narrativa, il capitolato d'appalto esige che il responsabile dell'impiego disponga di un attestato federale o diploma cantonale di agente di sicurezza o, in alternativa, di almeno 10 anni di esperienza nell'ambito di servizi di sicurezza e sorveglianza privata in Svizzera. La condizione posta non appare lesiva del diritto. Rientra senz'altro nel margine di apprezzamento riservato al committente esigere che la ditta presenti un responsabile munito di sufficiente competenza o esperienza nell'ambito della commessa oggetto del contendere. Il requisito non appare sproporzionato tenuto conto in particolare dell'importanza del compito oggetto della commessa. Nemmeno può essere seguita la tesi della ricorrente secondo cui il criterio condurrebbe di fatto ad ammettere in gara ditte con un responsabile dell'impiego privo delle necessarie competenze, essendo sufficiente dimostrare una pregressa esperienza decennale nell'ambito di servizi di importanza minore, ad esempio la gestione del traffico. Tale interpretazione non trova riscontro nel testo della condizione di gara, che richiedendo esperienza nel settore dei servizi di sicurezza e sorveglianza privata in Svizzera imporrà di verificare che la persona designata dal concorrente abbia effettivamente esercitato in tali campi e non esclusivamente prestato i servizi menzionati dall'insorgente, i quali non soggiacciono nemmeno al regime autorizzativo (cfr. art. 8b regolamento della legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza del 17 dicembre 1976; RLAPIS; RL 1.4.3.1.1). Pure questa censura va dunque respinta.

6.Sulle ulteriori censure della ricorrente si rileva quanto segue.

6.1. Per quanto attiene all'asserita inutilità dell'introduzione di un criterio di idoneità che impone alle concorrenti di possedere il certificato CPSicur, il quale sarebbe superfluo, trattandosi di una condizione indispensabile per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale a operare nel settore, si rileva che il richiamo, negli atti di gara, di una condizione già fissata dalla legge per lo svolgimento di determinate prestazioni è senz'altro ammissibile.

6.2. In relazione all'esigenza di produrre l'attestazione della commissione paritetica sicurezza (CoPa) che attesti il rispetto del contratto collettivo di lavoro occorre rilevare che la stessa è sancita dalle norme in concreto applicabili (art. 5 LCPubb e 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP prevede inoltre che tali dichiarazioni devono comprovare l'adempimento dei requisiti al giorno del loro rilascio o al giorno determinante per l'emittente e non possono essere state rilasciate più di 12 mesi prima dell'inoltro dell'offerta o un periodo inferiore esatto dal committente nel bando di concorso. Va pertanto esente da critiche la condizione di gara secondo cui l'attestato richiesto non deve essere stato rilasciato più di 6 mesi prima della scadenza del concorso. Rientra senz'altro nelle facoltà del committente richiedere, con gli atti di gara, una dichiarazione aggiornata. Prive di riscontri oggettivi sono le asserzioni della ricorrente, invero non del tutto chiare, circa l'impossibilità oggettiva di ottenere un simile certificato a valere per il termine fissato dall'ente banditore. Né il regolamento di procedura d'esecuzione contrattuale della CoPa del 29 giugno 2015, né la relativa direttiva sul rilascio di certificazioni CCL del 1 luglio 2015 (entrambi disponibili al sito internet http://www.pako-sicherheit.ch) permettono di dedurre una simile conclusione (cfr. in particolare art. 4 del citato regolamento e punti B, C e D della direttiva).

6.3. L'insorgente ha inoltre fatto presente che la CoPa non rilascia alcuna dichiarazione circa il pagamento dei costi di applicazione relativi al CCL. Sarebbe perciò impossibile ottemperare all'obbligo di produrre l'allegato richiesto alla pos. 252.110 lett. j del capitolato. Il committente, in questa sede, ha precisato trattarsi di un'autodichiarazione. Aspetto che dovrà essere puntualizzato nell'ambito di un nuovo concorso.

6.4. L'insorgente ha criticato la clausola con cui il committente si è riservato di prorogare mediante incarico diretto il mandato alla ditta che attualmente esegue la prestazione sino alla conclusione di un'eventuale procedura di ricorso contro la delibera. Tale censura esula tuttavia dall'oggetto del contendere poiché la liceità di una delibera mediante incarico diretto, in quanto decisione amministrativa, rimane in ogni caso impugnabile e sindacabile da questo Tribunale con separata procedura.

6.5. La ricorrente ha pure segnalato l'impossibilità di esporre un prezzo attendibile a fronte dell'eventualità di un rinnovo del contratto, non essendo determinata la durata dello stesso. Il committente ha infatti inserito, alla pos. 143.110 del capitolato d'appalto, una clausola secondo la quale si riserva la facoltà di estendere il mandato trimestralmente per un massimo di due anni, così come sancito dall'art. 13 cpv. 1 lett. h del RLCPubb/CIAP. Disposizione del regolamento, quella citata dall'ente banditore, che permette, a talune condizioni, di assegnare la commessa mediante incarico diretto. Anche in questo caso, un eventuale rinnovo dell'incarico richiederà quindi una nuova (impugnabile) decisione di aggiudicazione. La commessa sarà, se del caso, deliberata con una procedura a sé stante, le cui condizioni non saranno necessariamente le medesime di quelle del precedente appalto. Sull'ammissibilità di un simile rinnovo non occorre pertanto esprimersi in questa sede, non precludendo la pos. 143.110 del capitolato alcun controllo futuro del Tribunale nell'ambito di eventuali ricorsi contro nuove aggiudicazioni.

6.6. In merito alla critica rivolta alla facoltà riservatasi dal committente di cedere il contratto a un partner terzo qualora la gestione dei centri di richiedenti l'asilo gli fosse delegata, si rileva che tale aspetto riguarda l'esecuzione del contratto in seguito alla sua conclusione. Non apparendo comunque lesiva del diritto, la condizione non può essere censurata da questo Tribunale, a cui non è permesso sostituire il proprio apprezzamento a quello della stazione appaltante.

7.Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto e il bando di concorso, con l'annessa documentazione, annullato. Il committente rinvierà ai concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.

8.L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare volta al conferimento dell'effetto sospensivo.

9.Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia a carico dello Stato per evitare inutili partite di giro (art. 47 LPAmm). Esso rifonderà alla ricorrente, patrocinata da un legale, un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza:

1.1.   il bando di concorso, con l'annessa documentazione, indetto il 4 luglio 2017 dal Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento della sanità e della socialità per aggiudicare il servizio di sorveglianza presso il Centro cantonale d'accoglienza per persone richiedenti l'asilo di __________ e presso eventuali altre strutture è annullato;

1.2.   l'ente banditore rinvierà le offerte pervenutegli senza aprirle.

2.   Non si preleva tassa di giustizia. Alla ricorrente verrà restituito l'importo di fr. 4'000.versato quale anticipo delle presunte spese processuali. Lo Stato verserà alla ricorrente l'importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La segretaria

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