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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2019 52.2017.304

28 febbraio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,007 parole·~20 min·5

Riassunto

Disdetta (giustificata) del rapporto di impiego di un dipendente cantonale

Testo integrale

Incarto n. 52.2017.304  

Lugano 28 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 29 maggio 2017 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 26 aprile 2017 (n. 1746) con cui il Consiglio di Stato ha sciolto per disdetta il suo rapporto di impiego con effetto al 31 ottobre 2017;

ritenuto,                          in fatto

A.   RI 1 è stato nominato alle dipendenze dello Stato nel 2007 quale bidello (ora custode) presso la Divisione della formazione professionale, e meglio presso la Scuola superiore medico-tecnica di __________ (SSMT).

B.   a. Dal 14 luglio 2014 RI 1 ha registrato un lungo periodo di assenza per malattia presentando certificati medici. Dopo aver sottoposto il ricorrente al controllo del medico del personale dello Stato, con decisione del 26 novembre 2014 l'autorità di nomina ha dichiarato arbitrarie le assenze dal lavoro di 8 giorni nel mese di settembre 2014 e di 17 giorni nel mese di ottobre 2014. Gli ha inoltre inflitto una multa di fr. 500.- per violazione dei doveri di servizio, motivata sia per le predette assenze arbitrarie sia per non aver completamente sgomberato locali scolastici dai suoi oggetti personali malgrado sollecitazione. Contro questa decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con decisione del 12 giugno 2015 ha parzialmente accolto il gravame, riducendo la multa a fr. 100.-. In estrema sintesi, il Tribunale ha confermato la conclusione - fondata sul parere del medico del personale dello Stato - secondo cui le assenze del dipendente fossero da ritenere arbitrarie. Tuttavia, ha escluso che tale comportamento costituisse una violazione dei doveri di servizio, atteso che il medesimo poteva ritenersi tutelato dai certificati del suo medico curante e legittimato a non presentarsi al lavoro. La sanzione è quindi stata commisurata solo in relazione al mancato sgombero dei locali, su cui RI 1 non aveva eccepito alcunché.

b. RI 1 è stato nuovamente assente in quanto inabile al lavoro dal 5 novembre 2014 al 28 aprile 2016, nonché dal 5 dicembre 2016 sino al 31 gennaio 2017. Durante la sua assenza il dipendente è stato sostituito da G__________, che ha continuato a svolgere le sue mansioni anche nei momenti in cui RI 1 era in servizio.

C.   Con scritto del 29 agosto 2016 il direttore dell'istituto ha chiesto ad RI 1 di prendere posizione su un episodio accaduto il 24 agosto precedente, quando il medesimo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente G__________. Con lettera del 9 settembre seguente RI 1 ha negato qualsiasi addebito.

D.   Con scritto del 2 dicembre 2016 il Consiglio di direzione della SSMT ha informato RI 1 della sua intenzione di chiedere al Consiglio di Stato di avviare la procedura di scioglimento del rapporto d'impiego. La predetta autorità ha ritenuto che il comportamento tenuto nei confronti di G__________ avrebbe irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia, già minato dalla precedente procedura disciplinare.  

E.   Con decisione dell'8 febbraio 2017 il Governo, richiamati gli art. 58 lett. c) e 60 cpv. 1, 2 e 3 lett. c), d) e g) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), ha quindi prospettato ad RI 1 la disdetta del rapporto di impiego per giustificati motivi, liberandolo dall'obbligo di presenza. A giustificazione del provvedimento prospettato, l'autorità di nomina ha innanzitutto evocato lo scambio di corrispondenza tra il dipendente e la direzione della SSMT in merito ai fatti accaduti con G__________, la decisione relativa alle assenze arbitrarie registrate da RI 1, nonché altre inadempienze nello svolgimento della funzione. Ha inoltre rilevato l'assenza di posti vacanti adeguati e disponibili.

F.    Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi alla commissione conciliativa per il personale dello Stato, con risoluzione del 26 aprile 2017 il Consiglio di Stato ha sciolto per disdetta il rapporto di impiego di RI 1 con effetto al 31 ottobre 2017. A giustificazione della stessa l'autorità di nomina ha rievocato i medesimi fatti citati nella precedente decisione e ha rilevato che dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2017 RI 1 ha totalizzato 642 giorni di assenza dal lavoro per motivi di salute, di modo che, trattandosi di un'assenza superiore a 18 mesi, sussisterebbe pure il motivo di disdetta previsto dall'art. 60 cpv. 3 lett. b) LORD.

G.   Contro la predetta decisione RI 1 è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della stessa e la conseguente reintegra nella sua funzione, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Il ricorrente ha contestato l'esistenza di validi motivi di disdetta, sostenendo che la stessa sarebbe in realtà stata decisa dal direttore dell'istituto scolastico a seguito di divergenze personali. Il medesimo avrebbe in effetti tentato in tutti i modi di escluderlo dall'attività lavorativa instaurando una situazione di mobbing. L'episodio della presunta aggressione non sarebbe che un pretesto per giustificare una decisione già maturata da tempo.

H.   Al gravame si è opposto il Consiglio di Stato che ha contestato l'affermazione del ricorrente secondo cui sarebbe stato vittima di mobbing. Anzi, la scuola avrebbe messo in atto una serie di misure di accompagnamento atte a permettere un reinserimento dell'insorgente dopo la lunga assenza. Il richiamo agli obblighi risultanti dal rapporto di impiego, in quanto parte delle normali mansioni del funzionario dirigente, non costituirebbe nel caso concreto alcun accanimento nei suoi confronti. Il Governo ha quindi confermato l'adeguatezza del licenziamento, unica misura praticabile date le circostanze.

I.     Con la replica, il ricorrente ha ribadito l'illiceità del provvedimento. Il medesimo ha sostenuto che già nel 2015 la direzione avrebbe dimostrato insoddisfazione nei confronti del suo operato e dei suoi periodi di assenza per malattia, dichiarando di non auspicare un suo rientro al termine della stessa. Malgrado avrebbe sempre lavorato con impegno e diligenza, l'insorgente sarebbe stato sottoposto a quotidiani e ingiustificati controlli dell'attività lavorativa.

J.    Con la duplica l'autorità di nomina ha ribadito la propria posizione, contestando fermamente le critiche dell'insorgente con argomentazioni di cui meglio si dirà in appresso.

K.   Con decisione del 30 ottobre 2017 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato inammissibile la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.

L.    Delle emergenze istruttorie e delle ulteriori prese di posizione delle parti si dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

1.    1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1 LORD. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il ricorso può essere esaminato sulla base della documentazione prodotta dalle parti, integrata dalle risultanze dell'istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm), ossia l'audizione testimoniale di J__________ e di G__________. La fattispecie risulta così sufficientemente chiarita e il Tribunale dispone di tutti gli elementi utili per determinarsi circa la legittimità della disdetta. Di nessuna utilità si rivelerebbe accogliere la richiesta del ricorrente di sentire quali testi __________, direttore della Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e __________, tecnico di manutenzione presso l'Area della realizzazione e dell'esercizio del __________ della Sezione della logistica (domanda, quest'ultima, formulata soltanto con l'allegato conclusivo) i quali non sembrano avere conoscenza diretta di fatti determinanti per il giudizio. Non occorre inoltre sentire, dando seguito alle richieste probatorie dello Stato, il direttore __________ e il vicedirettore __________ posto che i fatti decisivi sono noti ed emergono con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. Lo stesso dicasi in relazione all'audizione testimoniale di __________, sollecitata sia dallo Stato sia dal ricorrente. L'insorgente ha inoltre rinunciato all'audizione testimoniale del suo conoscente A__________, a suo dire presente al momento dell'aggressione, dopo che questo non ha dato seguito alla citazione del giudice delegato giustificando la sua mancata comparsa con motivi di salute attestati da un certificato medico.

2.    La domanda del ricorrente di annullare la decisione ed essere reintegrato nella funzione precedentemente occupata è inammissibile. Infatti, secondo l'art. 91 cpv. 1 LPAmm, dichiarato applicabile dall'art. 66 cpv. 5 LORD, se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento ingiustificato, esso deve limitarsi ad accertarlo nella propria sentenza. Non può invece annullare il provvedimento, ordinando la riassunzione o la reintegrazione del dipendente licenziato nella funzione precedentemente occupata o in altra funzione. Il legislatore ha deliberatamente escluso la possibilità di obbligare lo Stato a riprendere alle sue dipendenze un impiegato nel quale non ha più fiducia (cfr. RDAT I-1994 n. 19, consid. 4; STA 52.2012.317 del 24 luglio 2013, consid. 1.3.; messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 59; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1a ad art. 69).

3.    3.1. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LORD l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati tali, precisa l'art. 60 cpv. 3 LORD, nella versione in vigore dal 22 maggio 2015, in particolare:

a) la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti di età;

b) l'assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza;

c)  le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;

d) l'incapacità, l'inattitudine o la mancanza di disponibilità nello svolgimento del proprio servizio;

e) la mancanza di disponibilità ad eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile;

f)  il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell'art. 18a;

g) qualsiasi circostanza oggettiva o soggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti;

h) il venir meno del rapporto di fiducia da parte del Consiglio di Stato nei confronti dei funzionari che dipendono direttamente dal collegio governativo o da parte di un direttore di Dipartimento nei confronti di un direttore di Divisione.

Accanto a motivi specifici riconducibili al datore di lavoro (lett. a, h) o al dipendente (lett. b-f), la norma in esame prevede un altro motivo, di carattere generale (lett. g), rimesso in larga misura all'apprezzamento dell'autorità di nomina, che permette a quest'ultima di rescindere il rapporto d'impiego quando si verifichino circostanze tali da rendere ragionevolmente inesigibile, secondo le regole della buona fede, la continuazione del rapporto d'impiego da parte sua.

La disdetta amministrativa non ha alcuna valenza afflittiva. Non è una sanzione disciplinare. È un semplice provvedimento di natura amministrativa, che pone termine al rapporto d'impiego (cfr. STA 52.2006.150 del 12 giugno 2006, consid. 2).

                                         3.2. In caso di provvedimento disciplinare, di disdetta del rapporto d'impiego o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina, il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto, di diritto e di adeguatezza della decisione impugnata (art. 90 LPAmm). L'opportunità di una decisione è connessa all'esercizio del potere di apprezzamento di cui l'autorità dispone. Se un'autorità - senza eccedere il suo potere e rispettando pertanto il diritto (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm) adotta una decisione sostanzialmente inappropriata e che non è la migliore che si potrebbe prendere, l'autorità di ricorso, sostituendo le proprie valutazioni a quelle dell'istanza inferiore, può optare per un'altra soluzione che giudica preferibile e che meglio risponde, a suo modo di vedere, alle concrete circostanze del caso. Il controllo dell'adeguatezza implica che l'autorità di ricorso si sostituisca, nella gestione di un compito pubblico, all'autorità alla quale la legge attribuisce questo compito: per tal motivo, le autorità giudiziarie di ricorso esercitano questo controllo con grande riserbo, specialmente se nella fattispecie sono richieste conoscenze tecniche o specialistiche (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 45).

4.    Quale motivo a giustificazione della disdetta, l'autorità di nomina ha innanzitutto invocato l'episodio verificatosi il 24 agosto 2016 nei confronti di G__________. Il ricorrente, a questo proposito, ha contestato di aver aggredito fisicamente il collega. Il Tribunale ha quindi accertato la fattispecie escutendo due testi: lo stesso G__________ e J__________, operaio di una ditta privata incaricata di eseguire lavori di manutenzione presso la scuola, presente al momento dei fatti. Quest'ultimo ha riferito di aver assistito a un litigio tra il ricorrente e G__________ in merito a chi avesse la competenza per firmare il bollettino attestante il lavoro da lui svolto. Dopo il diverbio, il teste ha riferito di essersi avviato verso il furgone. Quando si trovava al posto di guida G__________ si è avvicinato per parlare con lui in merito alla prestazione fornita. Il teste ha quindi ricordato che a quel momento è sopraggiunto l'insorgente con il carrello della spazzatura e ha urtato G__________, spingendolo contro il furgone. J____________________ ha quindi raccontato di essere intervenuto nell'accesa discussione che è seguita per dividere l'insorgente dal collega. Congruente versione dei fatti è stata fornita da G__________. Non si ravvisano motivi per dubitare della veridicità di tali affermazioni nemmeno alla luce della dichiarazione scritta del 10 giugno 2018 di A__________, conoscente del ricorrente. Lo scritto è stato versato agli atti da quest'ultimo in occasione dell'udienza istruttoria in cui A__________, citato quale teste, non è comparso giustificando la propria impossibilità a partecipare con un certificato medico che ha attestato un'importante sofferenza ansioso-disforica che controindica per motivi medico-psichiatrici la sua audizione in qualità di testimonio ed è del seguente tenore:

Dichiaro liberamente, che il 24 agosto 2016 appena dopo le 12.00 trovandomi a passeggio con il mio cane nelle vicinanze del deposito rifiuti di Via __________ a __________,  ho assistito al diverbio che il signor RI 1 era coinvolto con il collega di lavoro: confermo che non c'è stata alcuna aggressione da parte del conoscente RI 1 nei confronti del collega in questione.

Con tale dichiarazione A__________ non ha fatto altro che confermare una versione dei fatti suggeritagli dal ricorrente. La stessa non appare idonea a inficiare la credibilità del dettagliato resoconto fornito da J__________ che, totalmente estraneo e disinteressato alla lite, ha assistito ai fatti in prima persona e a distanza ravvicinata. A giudizio di questo Tribunale, che valuta liberamente le prove secondo il suo libero convincimento, l'esposto dell'operaio, che coincide fin nei dettagli con quanto riportato da G__________, è da ritenere veritiero. Accertato che nella predetta occasione il ricorrente ha effettivamente usato violenza contro un collega nello svolgimento del suo lavoro, occorre determinare se vi fossero gli estremi per pronunciare la disdetta.

5.    5.1. Dagli atti emerge che il rapporto di impiego di RI 1 è stato sin dal principio caratterizzato da una prestazione incostante e da diversi episodi che hanno condotto a segnalazioni o lamentele da parte del corpo docenti e della direzione dell'istituto scolastico. Già la prima valutazione del ricorrente dopo sei mesi di lavoro aveva messo in luce lacune nel suo operato, come lavori eseguiti all'ultimo momento, scarsa iniziativa, in particolare nella mansione di custodire gli spazi e le infrastrutture e l'incostante qualità del lavoro eseguito. Oltre a ciò è stata segnalata difficoltà nella comunicazione e scarsa affidabilità, ciò che induceva i docenti a esitare dall'affidargli incarichi, provvedendo da sé a diversi compiti di competenza del custode. Pur avendo riconosciuto che sostanzialmente i lavori erano eseguiti in modo soddisfacente, i superiori del ricorrente hanno espresso un parere complessivamente negativo e auspicato un miglioramento (cfr. rapporto di valutazione del 1° gennaio 2007 prodotto dal Consiglio di Stato sub doc. E). Al decimo mese di lavoro i superiori del ricorrente hanno confermato la presenza di diverse criticità nel rapporto di impiego riscontrate nei mesi successivi alla prima valutazione. In particolare, con rapporto del 7 dicembre 2007 (cfr. doc. E prodotto dal Consiglio di Stato), hanno segnalato che RI 1 sembrava non comprendere la gravità delle osservazioni espresse nella valutazione precedente e non aveva dato segni evidenti di voler modificare concretamente la propria attitudine rispetto alle manchevolezze riscontrate. Anzi: sembrava piuttosto attendere un cambiamento nelle persone che gli conferivano gli incarichi, anziché interrogarsi sulle proprie responsabilità rispetto alle lamentele segnalate. Il Consiglio di direzione si è tuttavia espresso favorevolmente in merito al superamento del periodo di prova da parte del ricorrente, in considerazione del cambiamento a cui ha assistito nelle settimane immediatamente precedenti alla stesura del rapporto. In particolare la migliore presenza nella fascia di inizio delle attività del mattino, il pronto intervento nel sostituirsi al personale del segretariato quando il servizio restava scoperto e una maggiore reperibilità nel corso della giornata. Malgrado il miglioramento riscontrato in quell'occasione, negli anni seguenti l'operato del ricorrente ha dato adito a parecchie critiche, che hanno interessato con frequenza le riunioni del consiglio di direzione. Già nel 2009 il predetto consiglio aveva avvertito la necessità di sottoporre il ricorrente a un controllo stretto (cfr. verbale doc. 57 pag. 9 e 10). Il consiglio di direzione ha dato atto in altre occasioni del malcontento generale espresso da parecchi docenti in relazione all'operato dell'insorgente. Dal verbale della riunione del 20 aprile 2012 (cfr. doc. 57 pag. 13) emerge che al medesimo sono state esposte alcune problematiche che si trascinavano da tempo, come il non rispetto delle attività pianificate […] e l'atteggiamento nei confronti di altri collaboratori che talvolta risultava indisponente. Gli è inoltre stato segnalato il bisogno di poter contare su una persona che si assuma la responsabilità di custodire la scuola, che agisca in autonomia senza necessitare di reiterati controlli e di richieste scritte per ogni intervento - e si dimostri disponibile e collaborante nei confronti degli altri colleghi. In quell'occasione, è riportato a verbale di un acceso alterco nato tra il ricorrente e un membro del consiglio di direzione. In una successiva riunione del consiglio di direzione del 10 maggio 2012 è stata manifestata preoccupazione per la situazione del ricorrente (cfr. doc. 57 pag. 14). Le problematiche legate a quest'ultimo erano le seguenti: il mancato rispetto del mansionario, l'espletamento di attività private durante il tempo di lavoro e il deposito di materiale privato nei magazzini della scuola. Altre lamentele in merito alla prestazione lavorativa dell'insorgente si sono registrate anche nel 2013 quando le segretarie hanno segnalato inefficienza nel disbrigo della posta, nonché quando l'insorgente non si è presentato al lavoro pensando erroneamente vi fosse un ponte (verbale del 21 marzo 2013 doc. 57, pag. 14, nonché doc. K prodotto dal ricorrente, pag. 5). Nell'anno seguente vi sono state segnalazioni di richieste inevase, episodi di inefficienza e atteggiamenti aggressivi. Più precisamente, con scritto del 6 ottobre 2014 il consiglio di direzione ha richiesto l'intervento di __________, capo della Sezione della formazione sanitaria e sociale del DECS per ovviare all'assenza del custode, assente per malattia, segnalando nel contempo che anche quando presente, lo stesso si era mostrato spesso poco affidabile e poco collaborativo, risultando così alquanto disfunzionale rispetto alle esigenze della scuola. Il consiglio di direzione ha riferito di aver raccolto numerose lamentele da parte di docenti, del personale amministrativo e di studenti per quanto riguarda l'espletamento dei compiti assegnati e di aver rilevato un generale malcontento motivato dalla percezione di scarsa disponibilità e collaborazione, tanto da indurre molti collaboratori a non richiedere più l'intervento del ricorrente (cfr. doc. T prodotto dal ricorrente).

Come accennato in narrativa, l'insorgente è stato anche oggetto di una procedura disciplinare nel novembre 2014. Questa ha innanzitutto permesso di accertare che le assenze dal lavoro del ricorrente dal 5 settembre al 31 ottobre 2014 erano da ritenere arbitrarie, in quanto non giustificate da malattia. Inoltre, al ricorrente è stata inflitta una multa di fr. 100.- per non aver ottemperato all'ordine di sgomberare i locali scolastici dal suo materiale personale.

5.2. Da questi elementi risulta una situazione difficilmente gestibile già prima della lunga assenza per malattia del ricorrente. Pure il ricorrente ammette che la direzione della scuola aveva già mostrato insoddisfazione per il proprio operato già molto prima della decisione di licenziamento. A torto tuttavia quest'ultimo ha sostenuto di essere vittima di mobbing e che l'episodio di violenza di cui si è reso protagonista è stato strumentalizzato al fine di giustificare il suo licenziamento, che l'autorità di nomina non avrebbe altrimenti saputo motivare. Gli atti dimostrano piuttosto che la scuola era confrontata con una situazione complicata che avrebbe giustificato l'allontanamento dell'insorgente già tempo prima e che la direzione dell'istituto scolastico non ha forse saputo affrontare in modo efficace, trascinando il problema. Se è vero che i rapporti con il direttore __________ erano tesi - come ha dato atto lo stesso ricorrente già con scritto del 13 ottobre 2014 a __________ (cfr. doc. S) - le concrete circostanze, in particolare le varie lamentele espresse da più fronti, inducono a escludere un ingiustificato accanimento dello stesso nei suoi confronti. Non si può infine negare che l'aggressione nei confronti di G__________ costituisce una grave violazione dei doveri di servizio imposti al dipendente ed era senz'altro atta a rompere il rapporto di fiducia, già compromesso, tra l'insorgente e l'autorità di nomina. A ciò si aggiunge che l'atteggiamento del ricorrente una volta rimproveratogli questo fatto ha dimostrato la sua totale mancanza di autocritica: non solo non si è scusato, ma ha anche negato l'accaduto. Poste queste premesse, l'allontanamento del ricorrente si rileva l'unica misura adeguata a ristabilire l'ordine all'interno della scuola e il buon funzionamento della stessa. La disdetta del rapporto di impiego è pertanto senza dubbio giustificata (quantomeno) dal motivo di disdetta di cui all'art. 60 cpv. 3 lett. g LORD.

6.    L'autorità di nomina ha addotto quale ulteriore motivo di licenziamento anche le lunghe assenze per malattia del dipendente. A questo proposito si rileva che lo stesso, sebbene non contestato dall'insorgente, è stato invocato soltanto nella decisione di licenziamento e non già al momento il cui questa è stata prospettata all'insorgente. Tale motivo di licenziamento appare quindi subordinato a quello principale concernente le problematiche sopra descritte. A ben guardare, in effetti, difficilmente l'autorità di nomina avrebbe potuto giustificare la disdetta dell'insorgente sulla base del motivo di cui all'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD poiché il medesimo, dopo un periodo di inabilità lavorativa di due mesi (luglio e agosto 2014) ha accumulato assenze ininterrotte dal 5 novembre 2014 al 28 febbraio 2016, quindi un periodo di pochi giorni inferiore a sedici mesi. In seguito, il ricorrente è stato abile al lavoro per nove mesi (da marzo a novembre 2016), ad eccezione di due giorni di assenza a fine aprile, e di nuovo assente per i due successivi (dicembre 2016 e gennaio 2017). Quando il ricorrente era abile al lavoro, l'8 febbraio 2017, l'autorità di nomina gli ha prospettato la disdetta liberandolo nel contempo dall'obbligo di presentarsi al lavoro. La decisione di licenziamento è poi stata emanata il 26 aprile 2017 quando l'insorgente era inabile al lavoro da soli cinque mesi a seguito, come detto, di un periodo di abilità lavorativa piuttosto lungo. L'assenza per malattia o infortunio non si è quindi protratta per diciotto mesi senza interruzione e non è pertanto atta a giustificare la disdetta del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD. La questione di sapere se la rilevanza di tali assenze, data la frequenza delle stesse, possa essere ritenuta equivalente a quella di un periodo ininterrotto (condizione alternativa posta dalla norma) può restare irrisolta, dal momento che il licenziamento è comunque giustificato e che, come detto, l'autorità di nomina ha addotto soltanto sussidiariamente questo ulteriore argomento.

7.    Visto quanto precede, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2017.304 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.02.2019 52.2017.304 — Swissrulings