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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2017 52.2017.231

21 agosto 2017·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,892 parole·~9 min·3

Riassunto

Licenza edilizia. Esigenze di motivazione del ricorso

Testo integrale

Incarto n. 52.2017.231  

Lugano 21 agosto 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso 26 aprile 2017 di

RI 1RI 1   rappresentata da: RA 1RA 1    

contro  

la risoluzione 14 marzo 2017 (n. 1105) del Consiglio di Stato che dichiara inammissibile l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione 14 marzo 2016 con cui il municipio di Locarno ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per la formazione di una nuova terrazza esterna (part. __________), durante il periodo estivo, al servizio del Ristorante __________;

ritenuto,                          in fatto

che CO 1 è gerente del Ristorante __________, che sorge sull'omonima via, nel nucleo storico di Locarno (part. __________);

che di fronte all'esercizio pubblico vi sono la __________ (part. __________) e la __________ (__________, part. __________), entrambe beni culturali protetti d'interesse cantonale;

che la __________, sul lato opposto alla strada, si apre su un cortile (giardino), sul quale si affacciano anche la __________ e lo stabile residenziale (part. __________) di proprietà di RI 1, qui ricorrente;

che con decisione 8 ottobre 2014 il Consiglio di Stato ha annullato una licenza edilizia che il municipio aveva rilasciato a CO 1 per formare nel suddetto cortile (raggiungibile dalla strada attraverso un passaggio interno alla __________) una nuova terrazza esterna al servizio del ristorante (con 20 tavoli e 55 posti a sedere), in ragione di un superamento dei valori limite di esposizione al rumore;

che il 23 gennaio 2015 il gerente del ristorante ha presentato una nuova domanda di costruzione per la medesima terrazza che, per ovviare alla problematica delle immissioni foniche, prevedeva la posa di un pannello fonoassorbente in plexiglas davanti a una delle finestre dell'edificio dell'insorgente;

che al rilascio del permesso si è nuovamente opposta RI 1 che, dopo aver lamentato alcune carenze formali della domanda e l'inaffidabilità dei rapporti peritali redatti dalla __________ SA di __________ (studio fonico dell'ottobre 2013 e relativo secondo complemento del gennaio 2015) ad essa allegati, ha contestato la conformità del previsto riparo fonico con le norme edilizie cantonali e comunali;

che, preso atto dell'opposizione formulata dai Servizi generali del Dipartimento del territorio (avviso n. 92035) - che hanno ritenuto la posa del pannello contraria alla tutela dei beni culturali d'interesse cantonale -, il 20 agosto 2015 l'istante in licenza ha presentato una variante senza il riparo fonico, che contemplava una soluzione principale (con 50-55 posti a sedere e 19 tavoli) e una subordinata (con 34 posti e 11 tavoli);

che anche tale variante ha suscitato l'opposizione della ricorrente, la quale, oltre a sollevare ancora una volta critiche di natura formale riferite alla domanda ed ai relativi allegati, ha nuovamente contestato il progetto dal profilo delle immissioni foniche, ritenendo inattendibile anche un terzo complemento (del giugno 2015) allo studio fonico eseguito dalla __________ SA e preannunciando una controperizia (cfr. opposizione 18 ottobre 2015);

che il 31 ottobre successivo la ricorrente ha presentato un complemento all'opposizione, con il quale ha lamentato una violazione della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 1.6.3.1);

che, raccolto l'avviso (n. 94860) dei Servizi generali del Dipartimento del territorio (integrato dal preavviso dell'Ufficio per la prevenzione dei rumori), il 14 marzo 2016 il municipio ha rilasciato - sottoponendola a una serie di condizioni - la licenza edilizia per la nuova terrazza esterna, durante il periodo estivo, nella soluzione con 34 posti a sedere (11 tavoli), respingendo le opposizioni della ricorrente;

che con ricorso 8 aprile 2016 la vicina opponente è insorta dinnanzi al Governo avverso la predetta risoluzione (notificatale il 2 aprile precedente), postulando di revocare la licenza edilizia nella forma attuale;

che l'insorgente si è limitata a confermare in toto gli argomenti addotti nell'opposizione 18 ottobre 2015 e nel successivo complemento (che ha allegato all'impugnativa), ribadendo in particolare le censure alla cosiddetta "soluzione subordinata" e la produzione a breve di una controperizia;

che il 28 aprile 2016 la ricorrente ha prodotto un complemento al gravame, con il quale ha trasmesso la controperizia allestita il 20 aprile 2016 dalla __________ SA di __________, chiedendo di considerare le relative conclusioni;

che, con giudizio 14 marzo 2017, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'impugnativa 8/28 aprile 2016 della vicina opponente, siccome difetterebbe della necessaria motivazione: l'insorgente si sarebbe infatti limitata a rinviare agli argomenti addotti con l'opposizione e il suo complemento nonché alla lettura della controperizia, senza giungere ad alcuna conclusione concreta e senza indicare in cosa consisterebbe la lesione dei suoi diritti;

che RI 1 deduce ora il predetto giudizio governativo dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione nel merito; in via subordinata, l'annullamento della licenza edilizia; in via ancor più subordinata, la modifica del provvedimento municipale nel senso che la licenza edilizia sia concessa limitatamente alla posa di tre tavolini per non più di nove posti a sedere;

che, ripercorsi i fatti, l'insorgente contesta il giudizio d'irricevibilità pronunciato dal Governo, sostenendo che le ragioni alla base del suo gravame (non rispetto della legislazione federale in materia di inquinamento fonico) emergono chiaramente dalle tavole processuali e che, ad ogni modo, il Consiglio di Stato avrebbe semmai dovuto assegnarle un termine per completare il ricorso; chiede quindi che gli atti siano rinviati all'Esecutivo cantonale affinché - sulla scorta di un ulteriore parere tecnico (che, a fronte di due perizie specialistiche che giungono a conclusioni divergenti, sarebbe imprescindibile raccogliere) - stabilisca definitivamente il numero di tavoli, rispettivamente di posti a sedere, che possono essere autorizzati nel rispetto della legislazione vigente;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni;

che l'Ufficio delle domande di costruzione riconferma il contenuto dell'avviso cantonale, mentre il municipio chiede la reiezione del ricorso con argomentazioni che verranno riprese, se del caso, in appresso; CO 1 è invece rimasto silente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1);

che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, vicina opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio d'irricevibilità prolato dal Governo (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);

che il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); le prove sollecitate dall'insorgente, nella misura in cui non sono già agli atti, non appaiono atte a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per la decisione che è chiamato a rendere;

che il Governo ha dichiarato l'impugnativa della ricorrente inammissibile in quanto non sufficientemente motivata;

che occorre quindi verificare se a torto o a ragione l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame;

che, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

che la giurisprudenza non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, soprattutto se questo è redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2014.87 del 31 marzo 2014; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 32, n. 15; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2015, pag. 551; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed. Cadenazzo 2002, n. 1238 seg.);

che, per costante giurisprudenza, il rinvio globale a precedenti scritti non soddisfa tuttavia i requisiti formali minimi prescritti dalla legge a questo riguardo (cfr. DTF 134 I 303 consid. 1.3; 131 II 533 consid. 4.3; STA 52.2014.87 citata; STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; cfr. pure Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., ad art. 32, n. 15; Bovay, op. cit., pag. 551; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46, n. 3a);

che può invece apparire ammissibile un preciso rimando a specifici argomenti che figurano nell'atto prodotto dinnanzi all'istanza inferiore (Borghi/Corti, op. cit., ad art. 46, n. 3a);

che, in concreto, nell'atto ricorsuale datato 8 aprile 2016 (in cui ha formulato la richiesta di revocare la licenza edilizia nella forma attuale) l'insorgente si è limitata a rinviare puramente e semplicemente agli argomenti presentati nell'opposizione 18 ottobre 2015 e nel successivo complemento del 31 ottobre;

che, da questo profilo, il gravame difettava pertanto della necessaria motivazione;

che con il complemento 28 aprile 2016 - insinuato prima della scadenza del termine di ricorso (3 maggio 2016, tenuto conto della sospensione durante le ferie pasquali, cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a LPAmm) - l'insorgente ha nondimeno prodotto la citata controperizia fonica, rinviando nel proprio memoriale, in modo specifico, alle relative conclusioni;

che, in poco meno di 10 righe, il referto allegato conclude (pag. 4) che le valutazioni eseguite applicando quanto definito nella direttiva 10.03.1999 a cura del Cercle Bruit mostrano che la conformità della terrazza esterna del Ristorante __________ alla legislazione vigente sarebbe garantita solo in presenza di un numero estremamente ridotto di tavolini (1…3 tavolini). Riteniamo quindi che, data la vicinanza della struttura sorgente ai ricettori con un GdS pari a II, nonché data la collocazione all'interno di una corte, sia doveroso mantenere il clima acustico attuale. Ciò anche in ottemperanza all'art. 11 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, secondo il quale è necessario limitare il carico inquinante nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche;

che, ponendo mente all'intero contenuto del gravame, integrato da questo puntuale rimando (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 46, n. 3a), il Governo non poteva ignorare il principale ed evidente motivo che la ricorrente ha rivolto contro la licenza edilizia impugnata, ovvero - come ribadisce in questa sede - il carico fonico eccessivo derivante dall'esercizio della terrazza esterna (con 34 posti); carico che, a suo dire, disattenderebbe in sostanza i limiti applicabili (già a partire da 1-3 tavoli), nonché il principio di prevenzione (art. 11 cpv. 2 LPAmb), che imporrebbe di mantenere il clima acustico attuale;

che, avendo invece dichiarato irricevibile il ricorso, per carenza di motivazione (dopo che era peraltro stata anche respinta una domanda cautelare di CO 1 volta a revocare l'effetto sospensivo al gravame, cfr. giudizio del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2016), l'Esecutivo cantonale è incorso in un evidente eccesso di formalismo, che non può in concreto essere tutelato;

                                         che, sulla base di quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e rinvio degli atti al Governo affinché si pronunci nel merito del ricorso presentato da RI 1;

                                         che, dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

                                         che non si assegnano ripetibili alla ricorrente, non patrocinata da un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto.

§.   Di conseguenza:

1.1.   la decisione 14 marzo 2017 (n. 1105) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono retrocessi al Governo affinché si pronunci sul ricorso 8/28 aprile 2016 di RI 1.

2.   Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. All'insorgente va restituito l'importo di fr. 1'800.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera

52.2017.231 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2017 52.2017.231 — Swissrulings