Incarto n. 52.2016.285
Lugano 8 giugno 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Matteo Cassina, vicepresidente
assistito dal vicecancelliere:
Thierry Romanzini
statuendo sul ricorso 30 maggio 2016 di
RI 1 patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 26 aprile 2015 (n. 1839) del Consiglio di Stato, che ha accertato che lo scritto 28 aprile 2015 non costituiva un ricorso, ragione per cui il "Ricorso-complemento" da essa presentato il 20 giugno seguente avverso la risoluzione 21 aprile 2015 della Sezione della popolazione che le negava il rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di studio era irricevibile in quanto tardivo;
ritenuto, in fatto
che RI 1 (1988), cittadina etiope, è entrata in Svizzera il 28 agosto 2009, ottenendo il 7 ottobre successivo un permesso di dimora per motivi di studio, più volte prorogato, l'ultima delle quali sino al 27 agosto 2013, per poter frequentare un master presso la facoltà di scienze informatiche dell'Università della Svizzera Italiana (USI);
che, ottenuto il 29 settembre il "Master in Informatics-Major in Software Design", ha lasciato il Cantone Ticino alla volta del Canton Zugo, dove ha ottenuto un permesso di dimora di breve durata L, valido sino al 22 febbraio 2015, per svolgere l'attività di Software Engineer;
che il 15 settembre 2014 RI 1 è tornata in Ticino, dove ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora per frequentare il corso biennale di "Master in Management", presso la facoltà di scienze economiche dell'USI e per svolgere un'attività lucrativa a tempo parziale a partire dal 1° novembre 2014;
che con decisione 21 aprile 2015, inviata il 24 aprile e ritirata dall'interessata il 30 aprile 2015, la Sezione della popolazione ha respinto l'istanza;
che con scritto del 28 maggio 2015 RI 1 ha chiesto di poter prolungare i tempi del ricorso, a causa di problemi nel reperire un legale e per un ritardo a causa dei suoi impegni di studio;
che il 1° giugno 2015 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato le ha chiesto se tale suo scritto doveva essere interpretato alla stregua di un ricorso, nel qual caso essa avrebbe dovuto, entro quindi giorni, dare conferma della sua intenzione di insorgere, esponendo in modo chiaro i motivi posti a fondamento del suo gravame con le relative conclusioni, indicando eventuali mezzi di prova da assumere e allegando una copia della decisione impugnata;
che il 12 giugno 2015 l'avv. __________ ha comunicato al Consiglio di Stato di avere assunto il patrocinio di RI 1 e ha chiesto una proroga del termine assegnato alla sua cliente con scritto del 1° giugno precedente, data la necessità di raccogliere maggiori informazioni rispetto a quello in suo possesso, in grado di permetterle di allestire un allegato ricorsuale;
che il 15 maggio 2015 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha accolto tale richiesta fissando un nuovo termine sino al 30 giugno 2015 per presentare la documentazione richiesta;
che il 30 giugno 2015 RI 1 ha quindi presentato un "Ricorso-complemento" davanti al Consiglio di Stato, con il quale ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora sino al mese di dicembre del 2016;
che con giudizio del 26 aprile 2016 il Consiglio di Stato ha accertato che lo scritto 28 aprile 2015 di RI 1 non costituiva un ricorso, ragione per cui il "Ricorso-complemento" da essa presentato il 20 giugno seguente risultava irricevibile in quanto tardivo;
che a titolo abbondanziale il Governo cantonale ha comunque esaminato il merito della vertenza, rilevando come la stessa sarebbe stata in ogni caso votata all'insuccesso;
che contro quest'ultimo giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio a suo favore di un permesso di dimora con validità sino al mese di dicembre del 2016; domanda pure che al suo gravame sia accordato effetto sospensivo; contesta la tardività del ricorso inoltrato al Consiglio di Stato; nel merito sostiene di adempiere le condizioni poste dalla legge per poter ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio;
che il ricorso non è stato intimato per la risposta (art. 72 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 3.3.1.1);
considerato, in diritto
che la competenza di questo Tribunale a statuire sul ricorso è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1);
che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Tribunale cantonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto;
che il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 LPAmm, e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che giusta l'art. 72 LPAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati;
che la ricorrente contesta innanzitutto la tardività del suo ricorso davanti al Consiglio di Stato; sostiene di essersi rivolta al Governo con il suo scritto del 28 maggio 2015 entro il termine di 30 giorni fissato dalla legge;
che, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova richiesti e la firma del ricorrente o del suo patrocinatore; inoltre devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente;
che, giusta l'art. 12 cpv. 1 LPAmm, istanze o ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili;
che, in concreto, lo scritto 28 aprile 2015 della ricorrente indirizzato all'Ufficio della migrazione, e poi trasmesso per competenza al Consiglio di Stato, difettava di tutti i contenuti prescritti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm e, stante il suo tenore, non poteva nemmeno lontanamente essere considerato alla stregua di un gravame;
che in esso l'insorgente non poneva alcuna domanda di giudizio o conclusione, visto che si limitava a postulare che le fosse concessa una proroga del termine per insorgere contro il provvedimento dipartimentale 21 aprile 2015 che la concerneva;
che, inoltre, tale scritto era totalmente sprovvisto di una motivazione ricorsuale; ora, siccome la motivazione costituisce, insieme alle conclusioni, l'elemento centrale del ricorso, questa dev'essere imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il rimedio: non poteva pertanto assolutamente entrare in linea di conto la fissazione all'insorgente, di un termine perentorio - poi addirittura prorogato (!) - per presentarla in un secondo tempo, nelle dovute forme, in applicazione dell'art. 12 LPAmm, così come è stato incomprensibilmente ordinato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato nel caso di specie (STPT 90.2002.45 del 20 febbraio 2003; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, n. 12 ad art. 33; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, IIa edizione, Cadenazzo 2002, n. 1238);
che di conseguenza la prima vera e propria impugnativa che l'insorgente ha presentato davanti al Consiglio di Stato è stato il "Ricorso-complemento" del 30 giugno 2015, allestito dall'avv. __________;
che tale gravame è stato tuttavia introdotto ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata, sancito dall'art. 68 cpv. 1 LPAmm;
che pertanto, benché adottata in esito ad una procedura condotta in modo a dir poco disastroso, la decisione del Consiglio di Stato di considerare non alla stregua di un ricorso lo scritto 28 maggio 2015 dell'insorgente e di ritenere tardivo il suo successivo gravame del 30 giugno 2015 risulta ineccepibile e come tale deve essere confermata;
che l'insorgente non può dedurre alcunché dal principio della buona fede;
che, come sopra indicato, i termini per ricorrere, in quanto stabiliti dalla legge, sono perentori (art. 14 cpv. 1 LPAmm) e non possono dunque essere modificati nemmeno con l'accordo o su disposizione dell'autorità giudicante;
che sia lo scritto 1° giugno 2015 che quello del 15 giugno seguente del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato all'insorgente erano infatti a tal punto irriti da risultare addirittura nulli e come tali insuscettibili di generare qualsiasi affidamento tutelabile dal profilo giuridico;
che, alla luce di tutto quanto precede, non appare pertanto necessario esaminare in questa sede la fondatezza o meno di quanto addotto a titolo puramente abbondanziale dalla precedente autorità di giudizio riguardo al merito della querelata decisione dipartimentale;
che, tenuto conto delle particolari circostanze del caso e dei gravi errori procedurali in cui è incorso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, appare equo rinunciare al prelievo di tasse e spese (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Il vicecancelliere