Incarto n. 52.2015.30
Lugano 21 luglio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Raffaello Balerna, presidente
assistito dal segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2015 di
RI 1
contro
la decisione 18 novembre 2014 (n. 5312) del Consiglio di Stato che respinge per quanto ricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso le risoluzioni __________ __________ 2014, con cui il consiglio comunale di CO 1 ha adottato le varianti di piano regolatore relative alla zona industriale nord e sud, alla zona artigianale nord, alla zona AP-EP __________ (con una porzione di zona Re) e alla zona artigianale alla __________;
ritenuto, in fatto
A. a. Il __________ __________ 2014 il municipio del comune di CO 1 ha licenziato due messaggi, volti a modificare il piano regolatore in diversi comparti.
b. Raccolti i rapporti dalla commissione edilizia e opere pubbliche, favorevoli alle proposte, nella seduta __________ __________ 2014 il consiglio comunale ha approvato le proposte.
c. Il presidente del legislativo di RI 1 ha disposto la pubblicazione delle risoluzioni all'albo comunale dal __________ __________ al __________ __________ 2014.
B. a. Il __________ agosto 2014 RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di giudicare:
1. Il ricorso è accolto.
2. In via principale:
La decisione in merito al ricorso è sospesa.
Sancito il diritto all'esame degli atti costitutivi le procedure contestate, i termini procedurali sono restituiti a decorrere dalla data di allegazione, rispettivamente dalla consultazione della documentazione completa degli atti (avviso pubblicato all'albo comunale riguardante l'informazione alla popolazione; domande al Dipartimento; rapporti di pianificazione del Dipartimento del territorio).
2.1 In conseguenza è assegnato un congruo termine per presentare un me- moriale conclusivo.
3. In via subordinata:
7. MM 08/2014 (…)
8. MM09/2014 (…)
sono annullate.
4. (…).
Il ricorrente ha innanzitutto eccepito la "mancata messa a disposizione per consultazione nel periodo di pubblicazione, da parte del Municipio, della documentazione riguardante l'avviso d'informazione alla popolazione, le domande, rispettivamente i rapporti di pianificazione originali del Dipartimento del territorio". Egli riteneva che l'annullamento delle decisioni del consiglio comunale s'imponesse poiché il municipio aveva violato il principio della partecipazione della popolazione in ambito pianificatorio.
b. Con risoluzione 18 novembre 2014 (n. 5312) il Governo ha respinto, per quanto ricevibile, il ricorso. Disattesa la richiesta di acquisire la documentazione e di assegnare un termine per le conclusioni, l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibili le censure attinenti alla procedura pianificatoria e respinto quelle che ha considerato essere rivolte contro il processo decisionale comunale, ritenendo che il legislativo avesse potuto deliberare con la necessaria conoscenza di causa.
C. Con ricorso 9 gennaio 2015, assistito da una replica, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione appena descritta, domandandone in via principale l'annullamento con retrocessione degli atti al Governo perché si esprima nuovamente, dopo istruttoria. In via subordinata, il ricorrente chiede che gli sia conferita la facoltà di ritirare il ricorso, qualora dovesse essere accertato che l'informazione e la partecipazione della popolazione siano effettivamente avvenute in conformità con quanto previsto dall'art. 4 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (legge sulla pianificazione del territorio; LPT; RS 700). Egli ritiene che leso il suo diritto di essere sentito, perché non gli sarebbero stati messi a disposizione i documenti probanti l'avvenuta informazione e partecipazione della popolazione, ciò che ha reso impossibile la formulazione di un ricorso con conoscenza di causa.
D. Chiamati a presentare una risposta, il Consiglio di Stato resite al ricorso, senza formulare osservazioni. A identica conclusione perviene il municipio di CO 1 con argomenti che, ove necessario, verranno discussi in seguito. Il presidente del consiglio comunale si limita a indicare che la seduta si è svolta in modo regolare. Non sono state presentate dupliche.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2). La causa può essere decisa nella composizione di un giudice unico, essendo adempiute le condizioni dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1). La legittimazione attiva del ricorrente, cittadino del comune di CO 1 (art. 209 lett. a LOC), partecipante al procedimento davanti al Consiglio di Stato e destinatario della decisione impugnata, è data (art. 65 cpv. 1 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 213 cpv. 3 LOC e 68 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere esaminato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
1.2. La procedura relativa alla variante in questione è iniziata prima dell'entrata in vigore della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1); pertanto nella misura in cui occorre far riferimento alla legislazione pianificatoria, fa stato la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), come stabilito dall'art. 117 Lst.
2.2.1. Giusta l'art. 74 cpv. 1 LOC, il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore, l'art. 34 cpv. 2 LALPT dispone inoltre che il municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni, previo annuncio effettuato almeno dieci giorni prima agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone (art. 34 cpv. 3 LALPT). La prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente del legislativo, è volta a permettere, nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i comuni, l'esercizio del diritto di ricorso al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale amministrativo successivamente (art. 208 cpv. 1 LOC) per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da quest'ultima per addivenire alla deliberazione dell'organo legislativo. La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del municipio, preferibilmente dopo la scadenza inutilizzata dei termini di ricorso e di referendum stabiliti nella prima, è invece volta a permettere l'impugnazione, innanzi al Consiglio di Stato dapprima e al Tribunale cantonale amministrativo successivamente, del contenuto del piano regolatore (Raffaello Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015 pag. 203 segg., pag. 207 segg. con riferimenti).
2.2. Tale soluzione permette di evadere celermente, prima dell'esame di merito del piano regolatore, le contestazioni concernenti la procedura seguita a livello comunale per adottare questo strumento, scongiurando il rischio di un annullamento dello stesso, a distanza di anni dalla sua adozione e - talora - successivamente alla sua approvazione ed entrata in vigore, per motivi puramente formali. Considerazioni, queste, che inducono ad auspicare, de lege ferenda, che la procedura di ricorso a seguito della prima pubblicazione del piano regolatore, ossia di quella effettuata dal presidente del legislativo comunale immediatamente dopo la sua adozione (art. 74 cpv. 1 LOC), venga estesa anche alla verifica di quei principi formali della legislazione pianificatoria che incidono direttamente sulla procedura di adozione del piano regolatore e la cui disattenzione condurrebbe pertanto al menzionato, temuto risultato di annullamento del piano dopo anni dalla sua accettazione a livello comunale. È il caso, in particolare, per le disposizioni concernenti l'informazione e la partecipazione della popolazione (art. 4 cpv. 1 e 2 LPT; art. 32 seg. LALPT), il cui ossequio viene attualmente vagliato solo al momento dei ricorsi presentati a seguito della seconda pubblicazione del piano regolatore, eseguita dal municipio a norma dell'art. 34 cpv. 2 LALPT (Balerna, loc. cit., pure con riferimenti).
3.Davanti al Consiglio di Stato, contrariamente da quanto ritenuto nella decisione impugnata, il ricorrente non ha sostenuto che il consiglio comunale abbia deliberato senza aver avuto a disposizioni le informazioni necessarie. Una simile censura non è nemmeno desumibile dagli allegati prodotti davanti al Tribunale. Il ricorrente ha invece sostenuto che le decisioni impugnate andassero annullate, siccome riteneva non fosse stata rispettata la procedura d'informazione e partecipazione della popolazione. Tesi avanzata anche davanti a questo giudice. Ora, come visto (supra, 2), una simile contestazione può (e deve) essere sollevata unicamente in occasione della seconda pubblicazione, riferita alla LALPT. Pubblicazione che a oggi non è ancora avvenuta. L'impugnativa, pertanto, è stata inoltrata prima dell'inizio del termine ricorsuale. Ciò non arreca pregiudizio alcuno al ricorrente, poiché la giurisprudenza stabilisce che la sanzione per il ricorso insinuato prematuramente non è l'irricevibilità: esso rimane tuttavia sospeso sino all'inizio del termine d'impugnazione (cfr. DTF 125 II 440 consid. 1b e relativo rinvio alla DTF 110 Ia 7 consid. 1c; inoltre: DTF 124 I consid. 2d).
4.Per i motivi che precedono, la decisione impugnata dev'essere annullata e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato, il quale dovrà sospendere la procedura di evasione del gravame in attesa che il municipio proceda alla pubblicazione come previsto dall'art. 34 cpv. 2 LALPT; in seguito essa dovrà essere riattivata d'ufficio e il ricorso dovrà essere evaso tramite la risoluzione di approvazione delle varianti di piano regolatore.
5.Seppure per motivi differenti da quelli sostenuti dall'insorgente, il ricorso dev'essere accolto. Non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm). Non essendovi parti patrocinate vincitrici, nemmeno si pone il quesito delle ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione governativa 18 novembre 2014 (n. 5312) è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato, perché proceda come indicato nel considerando 4.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. A RI 1 dev'essere restituito l'importo di fr. 2'000.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo